Language of document : ECLI:EU:T:2011:330

Causa T‑318/09

Audi AG e Volkswagen AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo TDI — Impedimento assoluto alla registrazione — Descrittività — Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso — Art. 7, n. 1, lett. c), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Art. 75 e art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchio privo di carattere distintivo — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, nn. 1, lett. b), e 3]

1.      Può servire a designare, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, le caratteristiche essenziali dei prodotti e servizi contemplati nella domanda di marchio il segno denominativo TDI la cui registrazione in quanto marchio comunitario è richiesta per i «veicoli e loro elementi di costruzione», rientranti nella classe 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, tale segno denominativo, che costituisce l’abbreviazione di «turbo diesel injection» oppure di «turbo direct injection», ne designa la qualità, dato che il fatto di essere dotato di un motore «turbo diesel injection» oppure «turbo direct injection» costituisce una caratteristica essenziale dell’autoveicolo. Per quanto riguarda le componenti legate alla costruzione degli autoveicoli, il segno denominativo TDI ne designa il tipo.

Inoltre, il segno TDI è descrittivo dei prodotti di cui trattasi in tutta l’Unione. Poiché, infatti, gli autoveicoli erano posti in vendita, in linea principio, sotto le stesse denominazioni in tutto il mercato interno, non sussiste differenza tra le diverse parti dell’Unione relativamente alla comprensione, da parte del pubblico di riferimento, del significato di detto segno e del collegamento esistente tra tale segno e i prodotti contemplati nella domanda di marchio.

(v. punti 18-19)

2.      Un marchio può essere registrato in base all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere. La parte dell’Unione considerata al n. 2 del detto articolo può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro.

Il marchio richiesto deve quindi aver acquisito carattere distintivo con l’uso in tutti gli Stati membri dell’Unione in cui esso non disponeva ab initio di carattere distintivo per essere ammissibile alla registrazione in forza dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009. Inoltre, le prove fornite nei confronti di taluni Stati membri non sono idonee a dimostrare che il segno abbia acquisito carattere distintivo negli altri Stati membri dell’Unione.

(v. punti 46-47)