Language of document : ECLI:EU:T:2019:156

Causa T139/15

Ungheria

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 marzo 2019

«FEOGA – sezione “Garanzia” – FEAGA – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea – Regolamento (CE) n. 320/2006 – Regolamento (CE) n. 968/2006 – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dall’Ungheria – Condizioni per la concessione dell’aiuto per lo smantellamento totale e dell’aiuto per lo smantellamento parziale – Nozione di “impianti di produzione” – Valutazione dell’utilizzo dei silos alla data della domanda di concessione dell’aiuto – Nozione di “smantellamento totale” – Allegato 2 del documento VI/5330/97 – Difficoltà di interpretazione della normativa dell’Unione – Leale cooperazione»

1.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Aiuti alla ristrutturazione – Presupposti per la concessione – Smantellamento degli impianti di produzione – Smantellamento totale o parziale – Nozioni – Scelta da effettuare alla data della domanda di concessione dell’aiuto – Obbligo di identificare tutti gli impianti di produzione da smantellare a tale medesima data

(Regolamento del Consiglio n. 320/2006, artt. 3 e 4; regolamento della Commissione n. 968/2006, artt. 4 e 9)

(v. punti 56‑70, 73, 74, 77‑80, 83‑86, 101, 102, 106, 107, 110, 111)

2.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di assunzione a carico delle spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria corrispondente alla differenza tra l’importo dell’aiuto per lo smantellamento totale e quello dell’aiuto per lo smantellamento parziale – Casi limite – Applicazione di un tasso di rettifica più basso o nullo – Presupposti d’applicazione – Assenza di applicazione automatica ove ricorrano i presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31)

(v. punti 124, 126‑134)

3.      Atti delle istituzioni – Norme di comportamento amministrativo di portata generale – Atto diretto a produrre effetti esterni – Portata

(v. punto 125)

4.      Stati membri – Obblighi – Obbligo di leale collaborazione con le istituzioni dell’Unione – Reciprocità

(Art. 4, § 3, TUE)

(v. punti 138‑140)

Sintesi

Nella sentenza Ungheria/Commissione (T‑139/15), emessa il 12 marzo 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, dall’Ungheria, avverso la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione (1), che le applicava una rettifica finanziaria pari al 25% dell’importo totale degli aiuti alla ristrutturazione per lo smantellamento totale dei siti di produzione dello zucchero, i quali erano stati concessi ai produttori di zucchero ungheresi nell’ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero.

In primo luogo, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione relativa al momento nel quale si doveva valutare se i silos costituissero impianti di produzione che dovevano essere smantellati ai fini della concessione di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale oppure se rientrassero in una delle eccezioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 14 novembre 2013, SFIR e a. (da C‑187/12 a C‑189/12, EU:C:2013:737).

Per il Tribunale, la classificazione dei silos doveva essere determinata alla data della domanda di concessione dell’aiuto e non all’esito delle operazioni di ristrutturazione. Infatti, al fine di conseguire l’obiettivo della riduzione della capacità di produzione di zucchero non redditizia nell’Unione, perseguito dalla normativa di cui trattasi, il legislatore dell’Unione aveva previsto due regimi di ristrutturazione diversi in funzione del tipo di smantellamento effettuato, ossia lo smantellamento totale o lo smantellamento parziale, i quali davano luogo a un diverso importo dell’aiuto alla ristrutturazione. In caso di smantellamento totale, potevano essere eccezionalmente mantenuti tutti gli impianti diversi da quelli necessari per la produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina o che erano direttamente connessi alla produzione di tali prodotti, come gli impianti di imballaggio. Per contro, in caso di smantellamento parziale, potevano essere mantenuti gli impianti necessari per la produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina o che erano direttamente connessi alla produzione di detti prodotti, a condizione, segnatamente, che essi non fossero più stati utilizzati per la produzione di prodotti rientranti nell’OCM nel settore dello zucchero.

Orbene, in primo luogo, se la classificazione dei silos fosse stata determinata alla fine del processo di ristrutturazione, ciò avrebbe consentito, in caso di smantellamento totale così come in caso di smantellamento parziale, di mantenere i silos che, alla data della domanda di concessione dell’aiuto, costituivano impianti di produzione. Pertanto, il mantenimento di una parte degli impianti di produzione non sarebbe più stata una caratteristica dello smantellamento parziale, ma sarebbe stata possibile anche nel caso di smantellamento totale, anche se, a causa dei costi elevati connessi a questo tipo di smantellamento, gli operatori ricevevano un importo di aiuto alla ristrutturazione del 25% superiore a quello concesso in caso di smantellamento parziale. In secondo luogo, silos che, per ipotesi, costituivano impianti di produzione alla data della domanda di concessione dell’aiuto non sarebbero stati menzionati nel piano di ristrutturazione in quanto impianti di produzione da smantellare, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 320/2006 (2). In terzo luogo, l’impegno di smantellare tutti gli impianti di produzione, che deve essere allegato alla domanda di concessione di un aiuto alla ristrutturazione per lo smantellamento totale, sarebbe stato viziato in quanto esso non avrebbe riguardato tutti gli impianti di produzione esistenti al giorno in cui era stato assunto tale impegno.

In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato la questione se, alla luce delle difficoltà oggettive di interpretazione della normativa di cui trattasi per quanto riguarda la questione del mantenimento dei silos in caso di smantellamento totale, la Commissione avrebbe dovuto ridurre l’importo della rettifica finanziaria, o addirittura non applicare alcuna rettifica conformemente alle linee guida stabilite dal documento VI/5330/97 (3) e, più specificamente, dal secondo comma, intitolato «Casi limite», dell’allegato 2 di detto documento (in prosieguo: il «caso limite»).

Secondo il Tribunale, il caso limite è un fattore di ponderazione che non dà automaticamente diritto a che sia applicato. Infatti, l’applicazione del caso limite è subordinata alle condizioni, da un lato, che la lacuna constatata dalla Commissione, durante la procedura di liquidazione di conti, derivi da difficoltà di interpretazione della normativa dell’Unione, e dall’altro, che le autorità nazionali abbiano preso misure efficaci per porre rimedio alla lacuna non appena questa sia stata constatata dalla Commissione.


1      Decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33).


2      Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU 2006, L 58, pag. 42).


3      Documento VI/5330/97 della Commissione, del 23 dicembre 1997, intitolato «Linee-guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEOAG».