Language of document : ECLI:EU:T:2015:643

Causa T‑710/13

Bundesverband Deutsche Tafel eV

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo Tafel – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere distintivo – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 settembre 2015

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo Tafel

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 15)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 16‑19)

3.      Dal punto di vista del pubblico germanofono, il segno denominativo Tafel non riveste carattere descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, dei servizi di «raccolta, presa in consegna, trasporto e distribuzione di articoli di consumo quotidiano, compresi alimenti, per conto terzi, in particolare per bisognosi», rientranti nella classe 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e dei «servizi personali e sociali forniti da terzi per il soddisfacimento dei bisogni degli individui», rientranti nella classe 45 di detto Accordo.

Il termine tedesco «Tafel», nel senso di «tavola», non presenta, con i servizi in questione, un rapporto diretto e concreto tale da consentire al pubblico interessato di percepire, immediatamente e senza ulteriore riflessione, una descrizione di detti servizi. Anche se tali servizi possono, in alcuni casi, essere compiuti ad una tavola, in particolare nel caso dei servizi di ristorazione, ciò non avviene necessariamente. Tale valutazione non pregiudica quanto potrebbe essere statuito riguardo ad altri significati del termine «Tafel», non analizzati dalla commissione di ricorso.

(v. punti 21, 31, 34, 35, 37)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 44)