Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 novembre 2012 – tesa/UAMI – Superquímica (tesa TACK)
(causa T‑555/11)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo tesa TACK – Marchio nazionale figurativo anteriore TACK Ceys – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 20-22, 25, 52)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi tesa TACK et TACK Ceys [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 23, 24, 39, 43, 44, 47, 56-58)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 luglio 2011 (procedimento R 866/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra La Superquímica, SA e la tesa SE. |
Dispositivo
2) | | La tesa SE è condannata alle spese. |