Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Hynix Semiconductor Inc. contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 14 novembre 2003

(Causa T-383/03)

(lingua processuale: l'inglese)

Il 14 novembre 2003, la Hynix Semiconductor Inc., Kyoungi-Do, Corea, rappresentata dagli avv.ti Marco Bronckers, Yves Van Gerven, Axel Gutermuth e Axel Desmedt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--    annullare in tutto, o almeno in parte, il regolamento definitivo laddove riguarda importazioni nella Comunità europea di prodotti fabbricati dalla Hynix Semiconductor Inc.;

--    condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento del Consiglio 11 agosto 2003, n. 1480, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories - Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea.

Con i suoi primi due motivi, la ricorrente contesta l'accertamento secondo cui essa non avrebbe cooperato. Secondo la ricorrente, il convenuto non ha preso in considerazione la relazione della Arthur Andersen in cui veniva determinato il suo valore di liquidazione ed il documento giurato presentato dala Citibank. La ricorrente fa valere a tal riguardo una violazione dell'art. 28 del regolamento del Consiglio 2026/97, degli artt. 12 e 22 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, i principi di proporzionalità ed un manifesto errore di valutazione.

La ricorrente fa inoltre valere che l'accertamento della convenuta secondo cui diverse misure specifiche conferivano un vantaggio alla ricorrente viola l'art. 2 del regolamento 2026/97, l'art. 1 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e configurano un manifesto errore di valutazione di fatti rilevanti.

La ricorrente sostiene anche che l'accertamento secondo cui il programma obbligazioni della KDB era specifica relativamente alla ricorrente, violal'art. 3, del regolamento 2026/97, gli artt. 1.2 e 2 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e configura un errore manifesto di valutazione dei fatti rilevanti.

La ricorrente sostiene, ancora, che il convenuto, nel calcolare l'importo del vantaggio di diverse misure specifiche, ha violato gli artt.1, 2, 5,6 e 7 del regolamento 2026/97, gli Orientamenti per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi, gli artt. 14, 22 e l'allegato I, lett. j), dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. A tal riguardo la ricorrente sostiene anche che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato l'art. 253 CE.

La ricorrente contesta inoltre l'accertamento del convenuto secondo cui le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla Repubblica di Corea hanno causato un danno materiale all'industria comunitaria dei produttori di DRAM. Secondo la ricorrente tale accertamento viola gli artt. 1, 8, 11 e 15 del regolamento 2026/97, gli artt. 15, 19 e 22 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e configurano errori manifesti di valutazione. La ricorrente sostiene anche che il convenuto ha violato l'art. 253 CE a tal proposito.

Infine,la ricorrente fa valere che nel calcolare il dazio compensativo il convenuto ha violato gli artt. 5 e 7 del regolamento 2026/97, gli Orientamenti per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi, gli artt. 14 e 19 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, e ha commesso un manifesto errore di valutazione.

____________