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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso della S.p.A. Reti Televisive Italiane - R.T.I. contro la l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 17 novembre 2003

(causa T-384/03)

Lingua processuale : l'italiano

Il 17 novembre 2003, la S.p.A. Reti Televisive Italiane - R.T.I., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Floridia e Raffaella Floridia, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno.

L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: S.p.A. Microarea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 11.09.2003 della Prima Commissione die Ricorsi o

- in subordine interpretare la decisione della divisione di opposizione n. 2637/2002 emessa il 30.08.2002 in merito all'opposizione B321994 nel senso che essa non esclude la valida registrazione del marchio "Jumpy" per contraddistinguere l'omonimo Portale in Internet

-ai sensi dell'art. 87, comma 2, del Regolamento di procedura, pronunciare la condanna alle spese della parte convenuta in quanto soccombente

Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la

registrazione del marchio

comunitario:                Europortal Italia S.p.A., alla quale è posteriormente subentrata l'attrice.

    

Marchio comunitario considerato:    Marchio figurativo "JUMPY" - domanda di registrazione n. 1.332.006, registrazione richiesta per parecchi prodotti delle classi 9 e 16.

Titolare del marchio o segno

distintivo fatto valere nella

procedura di opposizione:        Microarea S.p.A.

Marchio o segno distintivo fatto

valere nella procedura di

opposizione:                Marchio figurativo italiano "JUMP", per prodotti delle classi 9 e 16.                

Decisione della Divisione di

Opposizione:                Accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda.

Decisione della Commissione di

ricorso:                Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso:    Erronea applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione)

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