Language of document : ECLI:EU:T:2005:276

Causa T‑385/03

Miles Handelsgesellschaft International mbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo “Biker Miles” — Marchio comunitario anteriore denominativo MILES — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Biker Miles» e marchio denominativo MILES

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Esiste, per il consumatore medio dell’Unione europea, un rischio di confusione tra il segno figurativo composto di due termini scritti in neretto, «biker» e «miles», nonché di elementi figurativi tra cui l’immagine di una strada inscritta in un cerchio, la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per «equipaggiamento e capi d’abbigliamento per motociclisti, ovvero stivali, scarpe, guanti, sciarpe, indumenti impermeabili da pioggia, indumenti protettivi contro le intemperie, pullover, cerate, fasce elastiche di protezione lombari, indumenti in pelle, articoli di abbigliamento in finta pelle» appartenenti alla classe 25 ai sensi dell’accordo di Nizza, e il marchio denominativo MILES registrato precedentemente come marchio comunitario per «articoli di abbigliamento, compresi [gli] indumenti per lo sport» appartenenti alla stessa classe, in quanto, da un lato, i prodotti in esame sono identici, essendo i prodotti oggetto di rivendicazione compresi nella categoria dei prodotti cui si riferisce il marchio anteriore, e, dall’altro, i segni in conflitto sono simili, non occupando gli elementi figurativi, sotto il profilo visivo, una posizione equivalente a quella degli elementi verbali e, per quanto riguarda questi ultimi, dovendo l’elemento denominativo «miles», identico al marchio anteriore, essere considerato come l’elemento dominante del marchio richiesto e non avendo l’elemento denominativo «biker», pur aggiungendo una certa sfumatura, un particolare valore sotto il profilo concettuale.

(v. punti 26, 37, 42, 45, 48, 53)