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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 7 luglio 2005 , nella causa T-385/03, Miles Handelsgesellschaft International mbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1

("Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo "Biker Miles" - Marchio comunitario anteriore denominativo MILES - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94")

    (Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-385/03, Miles Handelsgesellschaft International mbH, con sede in Norderstedt (Germania), rappresentata dagli avv.ti F. Dettmann e A. Deutsch, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. T. Eichenberg e G. Schneider), controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dall'avv. G. Malchartzeck, avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 9 settembre 2003 (procedimento R 174/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Biker Miles Motorrad Handels- und Vetriebsgesellschaft mbH e la Miles Handelsgesellschaft International mbH, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 9 settembre 2003 (procedimento R 174/2002 2) è annullata.

2)    L'UAMI è condannato alle spese sostenute dalla ricorrente.

3)    L'interveniente sopporterà le proprie spese.

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1 - ( GU JO C 35 del 7.2.2004.