Language of document : ECLI:EU:T:2005:57

Causa T‑383/03

(pubblicazione per estratto)

Hynix Semiconductor Inc.

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Riservatezza — Contestazione»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga — Trattamento riservato — Domanda di trattamento riservato — Presupposti — Precisazione — Motivazione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2)

2.      Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga — Trattamento riservato — Domanda di trattamento riservato — Esame da parte del presidente in caso di contestazione — Verifica della segretezza o riservatezza — Ponderazione degli interessi

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2; regolamento (CE) del Consiglio n. 2026/97, art. 29]

3.      Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga — Trattamento riservato — Informazione ripetuta più volte negli atti processuali — Necessità per la domanda di trattamento riservato di indicare tutti i passi pertinenti

4.      Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga — Trattamento riservato — Informazioni che non possono essere considerate segrete o riservate

5.      Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga — Trattamento riservato — Informazioni che possono essere considerate segrete o riservate

6.      Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti — Deroga — Trattamento riservato — Domanda di trattamento riservato riguardante informazioni effettivamente segrete o riservate, ma necessarie all’esercizio dei diritti processuali degli intervenienti — Rigetto

1.      L’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale sancisce il principio che tutti gli atti processuali notificati alle parti devono essere comunicati agli intervenienti e consente solo a titolo di deroga di escludere da tale comunicazione taluni documenti o informazioni segreti o riservati.

Spetta alla parte che presenta una domanda di trattamento riservato precisare le informazioni e i documenti interessati e motivarne debitamente il carattere riservato.

Il requisito della precisazione non è soddisfatto da una domanda di trattamento riservato che non precisi in nessun passaggio le informazioni che si vuole escludere dalla comunicazione degli atti processuali agli intervenienti, mentre questi ultimi devono poter individuare tali informazioni in modo da poter far valere le loro osservazioni sulla loro riservatezza e sull’eventuale necessità che esse vengano loro comunicate.

Per quanto concerne l’obbligo di motivazione, esso dev’essere valutato alla luce della natura di ciascuna informazione e di ciascun documento interessato. Si può operare una distinzione tra, da un lato, le informazioni che sono per loro natura segrete, quali i segreti di tipo commerciale, concorrenziale, finanziario o contabile, o riservate, quali le informazioni meramente interne, e, dall’altro, altri documenti o informazioni che possono presentare carattere segreto o riservato, per un motivo che dev’essere indicato dal richiedente.

Nel caso di informazioni consistenti in cifre o indicazioni precise di tipo commerciale, concorrenziale e finanziario, è sufficiente, per adempiere all’obbligo di motivazione, descriverle brevemente indicando, a seconda dei casi, se esse hanno natura segreta o riservata.

(v. punti 17, 18, 31, 32, 34-35)

2.      Quando una parte presenta una domanda ai sensi dell’art. 116, n. 2, seconda frase, del regolamento di procedura del Tribunale, spetta al presidente pronunciarsi solo sui documenti e sulle informazioni la cui riservatezza è contestata dalla controparte o da un interveniente. Infatti, se una domanda non è contestata, non occorre decidere in merito ad essa.

Quando è chiamato a decidere, spetta al presidente, in un primo momento, esaminare se i documenti e le informazioni di cui si contesta la riservatezza siano segreti o riservati. Nel corso di tale esame, il presidente non può essere vincolato da un accordo di riservatezza che il richiedente ha concluso con un soggetto terzo rispetto alla controversia in merito a documenti o informazioni relativi a tale terzo e contenuti nelle memorie. Il presidente non può neppure essere vincolato dal fatto che la Commissione ha concesso un trattamento riservato relativamente a taluni documenti e informazioni nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione dell’atto impugnato. Al contrario, egli è tenuto a esaminare se l’informazione o l’atto in questione siano effettivamente segreti o riservati.

Tuttavia, nelle controversie che hanno ad oggetto un atto adottato in forza del regolamento n. 2026/97, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, può risultare pertinente tener conto del fatto che nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione di tale atto le istituzioni, a seguito di una domanda debitamente motivata, hanno accettato di trattare documenti e informazioni comunicati da una parte come riservati o come comunicati a titolo riservato, in applicazione dell’art. 29 di tale regolamento.

Quando dall’esame da lui condotto risulta che taluni documenti e informazioni di cui si contestava la riservatezza sono segreti o riservati, spetta al presidente procedere, in un secondo momento, alla valutazione e alla ponderazione degli interessi in gioco per ognuno di essi. A tale riguardo, la valutazione dei requisiti in presenza dei quali ci si può avvalere della deroga prevista dall’art. 116, n. 2, seconda frase, del regolamento di procedura è diversa a seconda che il trattamento riservato sia stato richiesto nell’interesse del richiedente o del soggetto terzo rispetto alla controversia.

Quando il trattamento riservato è domandato nell’interesse del richiedente, il presidente svolge tale valutazione, per ogni documento o informazione in questione, ponderando la legittima esigenza di detta parte che non siano gravemente lesi i suoi interessi e le esigenze, altrettanto legittime, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie per l’esercizio dei loro diritti processuali.

Quando il trattamento riservato è domandato nell’interesse di un soggetto terzo rispetto alla controversia, il presidente svolge la detta valutazione per ogni documento o informazione in questione, ponderando l’interesse di detto terzo alla tutela delle informazioni e dei documenti segreti o riservati che lo riguardano e l’interesse degli intervenienti a disporne per l’esercizio dei loro diritti processuali.

In ogni caso, alla luce dei principi del contraddittorio e della pubblicità cui si ispira il dibattimento giudiziario, il richiedente deve considerare la possibilità che talune informazioni e determinati documenti segreti o riservati che esso ha inteso versare agli atti si rivelino necessari per l’esercizio dei diritti processuali degli intervenienti e, di conseguenza, debbano essere comunicati a questi ultimi.

Infine, non presenta alcuna rilevanza il fatto che un interveniente si proponga di impegnarsi a non divulgare i documenti o le informazioni che si chiede di escludere dalla comunicazione e ad utilizzarli esclusivamente ai fini del suo intervento. Infatti, in ogni caso le parti e gli intervenienti devono utilizzare gli atti processuali loro comunicati ai fini esclusivi dell’esercizio dei loro rispettivi diritti processuali.

(v. punti 36, 38-47, 83)

3.      Quando la medesima informazione è riprodotta più volte negli atti processuali e una parte non chiede il trattamento riservato di ogni passaggio in cui essa figura, di modo che detta informazione sarà, in ogni caso, portata a conoscenza degli intervenienti, la domanda che la riguarda può solo essere respinta, vista la sua inutilità.

Quando le memorie e i documenti ad esse allegati contengono un numero elevatissimo di pagine e la domanda di trattamento riservato verte su un numero grandissimo di informazioni, è impossibile verificare sistematicamente se ogni informazione interessata dalla domanda sia menzionata in passaggi degli atti processuali diversi da quelli elencati dal richiedente. Di conseguenza, bisogna partire dal presupposto che il trattamento riservato concesso a talune informazioni produrrà i suoi effetti solo qualora non risulti successivamente che alcune informazioni che ne fruiscono sono riprese in passaggi degli atti processuali comunicati agli intervenienti.

(v. punti 49-53)

4.      Non sono né segrete né riservate le informazioni che riguardano gli intervenienti e sono loro necessariamente note, oppure sono accessibili al pubblico in generale o agli ambienti specializzati, oppure emergono chiaramente o si deducono da quelle di cui gli intervenienti sono già lecitamente a conoscenza o riceveranno comunicazione, oppure non presentano un grado di specificità o di precisione sufficiente, oppure risalgono a cinque anni addietro o più e pertanto possono essere considerate storiche, salvo che il richiedente dimostri che, malgrado siano datate, esse costituiscono ancora elementi essenziali della sua posizione commerciale o di quella del terzo interessato, oppure ancora sono tali da mantenere gli intervenienti nel dubbio circa le decisioni di ordine strategico adottate o che saranno adottate dal richiedente e da non rivelarne loro il contenuto. Viceversa, non possono essere considerate come lecitamente comunicate agli intervenienti le informazioni di cui il richiedente ha chiesto sin dall’origine il trattamento riservato, facendo tempestivamente valere che la loro comunicazione agli intervenienti risultava da un errore materiale da parte sua e chiedendo che fosse ordinato a questi ultimi di restituire al Tribunale il documento che le contiene.

(v. punti 54-60, 75, 88, 90)

5.      Presentano carattere segreto i dati numerici e le informazioni tecniche relativi alla politica commerciale e alla posizione riguardo alla concorrenza del richiedente o del terzo che essi concernono, così come quelli relativi alla situazione finanziaria del richiedente o ad accordi in materia da esso conclusi con soggetti terzi rispetto alla controversia, quando sono specifici, precisi e recenti.

Possono presentare carattere riservato altri documenti o informazioni riguardo ai quali il richiedente ha debitamente spiegato i motivi per cui ciò si verifica nel caso di specie. Motivi del genere possono consistere, in particolare, nella circostanza che un documento rappresenti un complesso inscindibile di informazioni commerciali specifiche, precise e recenti che sono per loro natura segreti commerciali del richiedente, nonché di valutazioni svolte su tali segreti commerciali a titolo riservato. La circostanza che determinati documenti siano dedicati ad un piano strategico e finanziario altamente riservato, relativo ad un periodo futuro, può parimenti giustificare il fatto che essi debbano essere mantenuti, in via eccezionale, interamente riservati.

(v. punti 62-67, 86)

6.      Dev’essere respinta una domanda riguardante informazioni segrete o riservate che risultino necessarie all’esercizio dei diritti processuali degli intervenienti. Infatti, senza conoscerle, questi ultimi dibatterebbero inutilmente i motivi ad esse connessi.

Viceversa, informazioni segrete o riservate possono non risultare necessarie all’esercizio dei diritti processuali degli intervenienti, quando ne esiste una sintesi nelle memorie delle parti e altre informazioni contenute nel fascicolo ne danno comunque un’idea sufficiente.

(v. punti 70-73)