Language of document : ECLI:EU:T:2018:927

Cause riunite T339/16, T352/16 e T391/16

Ville de Paris,
Ville de Bruxelles
e
Ayuntamiento de Madrid

contro

Commissione europea

«Ambiente – Regolamento (UE) 2016/646 – Emissioni inquinanti dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) – Fissazione, per le emissioni di ossidi di azoto, dei valori limite (NTE), durante le prove relative alle emissioni in condizioni reali di guida (RDE) – Ricorso di annullamento – Poteri di un’autorità comunale in materia di tutela dell’ambiente di limitare la circolazione di taluni veicoli – Incidenza diretta – Ricevibilità – Incompetenza della Commissione – Rispetto delle norme giuridiche di rango superiore – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento – Responsabilità extracontrattuale – Risarcimento di un asserito danno all’immagine e alla reputazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2016/646)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che non comportano alcuna misura d’esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Nozione di misure di esecuzione – Decisioni di attuazione – Esclusione

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2016/646)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di incidenza diretta – Criteri – Regolamento della Commissione sulle emissioni inquinanti dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri – Ricorso di un’autorità comunale in materia di tutela dell’ambiente – Restrizione dei poteri di detta autorità di limitare la circolazione di taluni veicoli – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/46, art. 4, § 3, comma 2; regolamento della Commissione 2016/646)

4.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica – Effetto utile

5.      Atti delle istituzioni – Normativa di base e normativa di esecuzione – Normativa di esecuzione che non può modificare né integrare gli elementi essenziali della normativa di base – Qualificazione degli elementi essenziali – Modifica, per mezzo di un atto di esecuzione, dei limiti delle emissioni di ossidi di azoto fissati per la norma EUR 6 – Inammissibilità – Modifica che costituisce la modifica di un elemento essenziale della normativa di base – Incompetenza della Commissione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2007, artt. 5, § 3, 14, § 3, e allegato I; regolamento della Commissione 2016/646)

6.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Presupposto – Separabilità degli elementi annullabili dell’atto impugnato

[Regolamenti della Commissione n. 692/2008, art. 3, § 10, comma 3, e allegato III A, e 2016/646, artt. 1, 2) e 3), e allegato II]

7.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Rischio di pregiudizio agli interessi economici del settore automobilistico, agli interessi dei consumatori e alle politiche per l’ambiente e la salute – Mantenimento degli effetti dell’atto impugnato fino alla sua sostituzione entro un termine ragionevole

(Art. 264, comma 2, TFUE; regolamento della Commissione 2016/646)

8.      Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Potere del Tribunale di respingere un ricorso nel merito senza statuire sull’eccezione di irricevibilità – Portata del suo potere discrezionale

9.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Danno derivante dalla lesione della reputazione – Annullamento dell’atto impugnato che garantisce il congruo risarcimento del danno subito

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 37)

2.      Per verificare se un atto regolamentare impugnato comporti o meno misure di esecuzione per valutare la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto contro tale atto in base all’articolo 263, quarto comma, terza parte, TFUE, occorre far riferimento alla posizione della persona che propone il ricorso e all’oggetto di quest’ultimo.

A tal riguardo, semplici decisioni di attuazione nei confronti di altre persone non devono essere confuse con le misure di esecuzione di cui alla suddetta disposizione. Infatti, se tutte le decisioni di attuazione, in particolare quelle «repressive» o «negative», volte a sanzionare il mancato rispetto di un atto regolamentare, dovessero essere considerate anche misure di esecuzione, l’introduzione nel Trattato FUE della terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, sarebbe spesso priva di effetti, mentre essa ha proprio risposto all’esigenza di evitare che i singoli siano obbligati a causare l’applicazione di misure «repressive» o «negative» nei loro confronti per poter ottenere un controllo della legittimità di tale atto regolamentare in via giurisdizionale.

(v. punti 39, 40)

3.      La circostanza che un atto dell’Unione impedisca a una persona giuridica di diritto pubblico di esercitare, come essa intende fare, le sue competenze incide direttamente sulla sua posizione giuridica e, pertanto, tale atto la riguarda direttamente. Per quanto riguarda un ente infrastatale, ciò è vero a maggior ragione qualora un atto dell’Unione incida sulle sue competenze normative e non soltanto sul suo potere di adottare decisioni individuali entro un ambito predefinito.

Quanto al regolamento 2016/646, che modifica il regolamento n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6), dalle interpretazioni letterale, teleologica e contestuale della direttiva 2007/46, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), e più in particolare, dal suo articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, risulta che la medesima impedisce alle autorità pubbliche di uno Stato membro, senza lasciar loro alcun potere discrezionale, di vietare, di limitare o di impedire la circolazione su strada di veicoli per motivi connessi ad aspetti della costruzione e del funzionamento contemplati da tale direttiva, se soddisfano i requisiti previsti da quest’ultima, il che implica che, a causa dell’adozione del regolamento summenzionato, le suddette autorità pubbliche non possono limitare, nell’ambito di una misura mirata che tiene conto dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli, la circolazione di quelli che non rispettino, al momento delle prove RDE, i limiti delle emissioni di ossidi di azoto fissati nella norma EUR 6, ma che rispettino tuttavia, in tal caso, i valori NTE delle emissioni di ossidi di azoto definiti in tale regolamento, più elevati dei primi. Riguardo ai poteri delle autorità pubbliche infrastatali ricorrenti di limitare la circolazione automobilistica per tutelare la qualità dell’aria e all’uso reale che esse ne fanno, è dimostrata l’incidenza sulla loro situazione giuridica del regolamento 2016/646 e quest’ultimo le riguarda pertanto direttamente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

(v. punti 50, 76, 80, 84)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 57, 66)

5.      Poiché la modifica dei limiti delle emissioni di ossidi di azoto fissati per la norma EUR 6 contenuti nell’allegato I del regolamento n. 715/2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, costituisce la modifica di un elemento essenziale di tale regolamento, la Commissione non è competente a procedere a siffatta modifica in base alle competenze di esecuzione esercitate nell’ambito della procedura di comitatologia di regolamentazione con controllo che le sono attribuite dall’articolo 5, paragrafo 3, e dall’articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento.

(v. punto 130)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 154‑158)

7.      L’articolo 264, secondo comma, TFUE consente, per ragioni di certezza del diritto, ma anche per ragioni dirette a evitare una discontinuità o una regressione nell’attuazione di politiche condotte o sostenute dall’Unione, come in materia di protezione dell’ambiente o di salute pubblica, di mantenere per un periodo ragionevole gli effetti di un atto annullato.

Per quanto attiene all’annullamento parziale del regolamento 2016/646, che modifica il regolamento n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6), occorre applicare tale disposizione in quanto la mancanza di modulazione nel tempo dell’annullamento potrebbe arrecare al contempo pregiudizio a interessi economici legittimi del settore automobilistico che si sia conformato alla normativa applicabile, eventualmente agli interessi di consumatori che abbiano acquistato veicoli conformi a tale normativa e alle politiche dell’Unione per l’ambiente e la salute.

(v. punti 160, 163)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 166)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 167‑169)