Language of document : ECLI:EU:T:2018:708

Causa T‑567/16

Robert McCoy

contro

Comitato delle regioni

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Malattia professionale – Origine professionale della malattia – Articolo 78, quinto comma, dello Statuto – Commissione di invalidità – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità – Danno morale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2018

1.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione meramente confermativa – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti – Valutazioni mediche complesse – Verifica dell’esattezza materiale degli elementi di prova e della considerazione di tutti i dati pertinenti

(Statuto dei funzionari, art. 78)

3.      Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Conclusioni che differiscono da quelle della commissione medica e delle relazioni mediche anteriori – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 73 e 78)

4.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Malattia professionale – Nozione – Determinazione dell’origine professionale della malattia

(Statuto dei funzionari, art. 73)

5.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Determinazione dell’origine professionale della malattia – Competenze della commissione di invalidità

(Statuto dei funzionari, art. 73)

6.      Diritto dell’Unione – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione in un procedimento amministrativo – Effetti – Conseguenze di una violazione commessa nell’ambito dell’esame di una domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia di un funzionario

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)

7.      Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Collegialità dei lavori – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 7)

8.      Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Controllo dei lavori da parte dell’autorità che ha il potere di nomina – Obbligo – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, art. 78)

9.      Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Principio di buona amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario

10.    Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Retroattività dell’annullamento – Obbligo di evitare che l’atto annullato venga sostituito da un atto inficiato dal medesimo vizio

(Art. 266 TFUE)

11.    Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Risarcimento del danno causato a un funzionario o a un agente – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata

(Artt. 268 TFUE, 270 TFUE e 340, comma 2, TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 24, 90 e 91)

12.    Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Prolungamento della situazione di attesa provocata dall’illegittimità della decisione di un’istituzione – Compensazione del danno morale mediante un adeguato risarcimento

(Art. 266 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 53‑55)

2.      Il controllo giurisdizionale della decisione di una commissione di invalidità non può estendersi alle valutazioni mediche in senso proprio, che vanno considerate definitive qualora esse siano state operate in condizioni regolari. Per contro, il sindacato giurisdizionale può essere esercitato sulla regolarità della costituzione e del funzionamento della commissione di invalidità nonché su quella dei pareri che quest’ultima emette. Sotto tale aspetto, il Tribunale è competente a verificare se il parere presenti una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali sono fondate le conclusioni che esso contiene e se esso abbia stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti clinici in esso contenuti e le conclusioni alle quali perviene la commissione di invalidità interessata.

Al pari del controllo effettuato in ambiti che richiedono valutazioni complesse, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo la mera esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte.

(v. punti 67, 98)

3.      Qualora una commissione di invalidità sia investita di questioni di ordine medico complesse che si riferiscono al nesso di causalità esistente tra il disturbo da cui è affetto l’interessato e l’esercizio della sua attività lavorativa presso un’istituzione, sta ad essa, in particolare, indicare gli elementi del fascicolo sui quali essa si basa e precisare, in caso di divergenze significative, le ragioni per le quali essa si scosta da talune relazione mediche, anteriori e pertinenti, più favorevoli all’interessato. Peraltro, anche se una commissione di invalidità, adita in applicazione dell’articolo 78 dello Statuto dei funzionari, può giungere a conclusioni diverse da quelle adottate dalla commissione medica adita ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, nondimeno, essa è tenuta ad esporre le ragioni che l’hanno indotta a scostarsi dalle valutazioni contenute nelle relazioni mediche che hanno consentito il riconoscimento dell’origine professionale della malattia ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto e a specificare dette ragioni, in maniera chiara e comprensibile, vuoi nelle sue conclusioni comunicate all’autorità che ha il potere di nomina, vuoi nella sua relazione medica di sintesi redatta eventualmente in seguito.

(v. punti 76, 77)

4.      Nelle situazioni complesse in cui la malattia di un funzionario trova la sua origine in più cause, professionali ed extraprofessionali, fisiche o psichiche, ciascuna delle quali ha contribuito al suo insorgere, spetta alla commissione medica determinare se l’esercizio delle funzioni al servizio delle istituzioni dell’Unione presenti un rapporto diretto con la malattia del funzionario, ad esempio in qualità di fattore scatenante di tale malattia. In casi del genere, non è necessario, perché la malattia sia riconosciuta di origine professionale, che essa trovi la sua causa unica, essenziale, preponderante o predominante nell’esercizio delle funzioni.

(v. punto 102)

5.      Spetta ad una commissione di invalidità, nell’ambito del suo mandato, operare valutazioni di carattere medico, e non valutazioni di ordine giuridico, sulla questione dell’origine professionale dell’invalidità. Spetta dunque a tale commissione verificare se, sotto il profilo medico, l’invalidità del funzionario risulti o meno da una malattia professionale la cui origine si trova nelle sue condizioni lavorative.

(v. punto 107)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 113, 114)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 119, 120)

8.      Il mancato esame di una relazione medica di sintesi da parte dell’autorità che ha il potere di nomina (APN), nonostante quest’ultima sia stata invitata a consultarlo in quanto documento importante ai fini della trattazione del reclamo, deve essere considerato come un’omissione di controllo dei lavori di una commissione di invalidità. L’esame di detta relazione avrebbe permesso all’istituzione interessata di verificare se la commissione di invalidità avesse rispettato gli obblighi giuridici e procedurali ai quali era tenuta.

Peraltro, in assenza di una consultazione dei medici della commissione di invalidità diversi da quelli designati dall’istituzione, l’APN non garantisce il rispetto del principio di imparzialità nell’esame della regolarità dei suoi lavori. Più specificamente, spetta a tale autorità assicurare non solo che l’istituzione agisca in modo imparziale, ma anche che le sue azioni siano percepite come tali dal funzionario interessato e dai terzi.

Pertanto, l’istituzione interessata non ha effettuato un controllo completo dei lavori della commissione di invalidità e non ha garantito in modo soddisfacente il principio di imparzialità.

(v. punti 138, 140, 142, 143)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 147, 148)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 152‑154, 156)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 164, 165)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punto 169)