Language of document : ECLI:EU:C:2018:943

Causa C575/17

Sofina SA e altri

contro

Ministre de l’Action et des Comptes publics

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte sull’importo lordo dei dividendi di origine nazionale corrisposti a società non residenti – Differimento della tassazione dei dividendi distribuiti ad una società residente in caso di esercizio deficitario – Disparità di trattamento – Giustificazione – Comparabilità – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Efficacia della riscossione delle imposte – Proporzionalità – Discriminazione»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 novembre 2018

Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Restrizioni – Normativa tributaria – Tassazione dei dividendi – Tassazione dei dividendi percepiti da società residenti secondo il regime di diritto comune che consente un differimento della tassazione o l’esenzione definitiva dalla stessa – Normativa nazionale che impone una ritenuta alla fonte definitiva sui dividenti versati a società non residenti – Inammissibilità – Giustificazioni – Insussistenza

(Artt. 63 TFUE e 65 TFUE)

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati a ritenuta alla fonte se percepiti da una società non residente, mentre, nel caso in cui vengano percepiti da una società residente, la loro tassazione, secondo il regime di diritto comune d’imposta sulle società, si realizza alla chiusura dell’esercizio di loro percepimento subordinatamente alla condizione che il risultato della società medesima realizzato nell’esercizio medesimo sia in attivo, laddove la tassazione dei dividendi può, eventualmente, non verificarsi maggio qualora la società stessa cessi la propria attività senza aver ottenuto un risultato in attivo successivamente al percepimento dei dividendi.

A tal riguardo, la Corte ha riconosciuto che il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri costituisce un obiettivo legittimo e che, in assenza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate dall’Unione europea, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo (sentenza del 13 luglio 2016, Brisal e KBC Finance Ireland, C‑18/15, EU:C:2016:549, punto 35).

Tale giustificazione può essere ammessa, in particolare, nel caso in cui la disciplina di cui trattasi sia intesa a prevenire comportamenti tali da pregiudicare il diritto degli Stati membri di esercitare il proprio potere impositivo in relazione alle attività svolte sul proprio territorio (sentenza del 12 luglio 2012, Commissione/Spagna, C‑269/09, EU:C:2012:439, punto 77).

È ben vero che, nel caso in cui la società non residente non ritornasse in attivo prima di cessare la propria attività, ne deriverebbe un’esenzione definitiva dei redditi rappresentati dai dividendi con conseguente perdita di gettito fiscale per lo Stato membro d’imposizione.

Tuttavia, da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, la riduzione delle entrate tributarie non può essere considerata una ragione imperativa di interesse generale che possa essere fatta valere per giustificare un provvedimento che sia, in linea di principio, in contrasto con una libertà fondamentale (sentenza del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, C‑284/09, EU:C:2011:670, punto 83).

Dall’altro, gli Stati membri, laddove si avvalgano della propria facoltà di assoggettare ad imposta i redditi generati sul proprio territorio, sono tenuti a rispettare il principio di parità di trattamento e le libertà di circolazione garantite dal diritto primario dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2016, Brisal e KBC Finance Ireland, C‑18/15, EU:C:2016:549, punto 36).

La ritenuta alla fonte cui i dividendi corrisposti a società non residenti sono assoggettati consentirebbe di agevolare le formalità amministrative che deriverebbero dall’obbligo, per le società stesse, di provvedere alla presentazione, all’amministrazione finanziaria francese, di una dichiarazione dei redditi alla chiusura dell’esercizio fiscale.

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che la necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle libertà fondamentali, sempreché, tuttavia, l’applicazione di tale restrizione sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2016, Brisal e KBC Finance Ireland, C‑18/15, EU:C:2016:549, punto 39).

È stato inoltre affermato che la procedura della ritenuta alla fonte costituisce un mezzo legittimo ed adeguato per garantire la tassazione dei redditi di un soggetto stabilito al di fuori dello Stato d’imposizione (sentenza del 18 ottobre 2012, X, C‑498/10, EU:C:2012:635, punto 39).

A tal riguardo, si deve ricordare che la restrizione alla libera circolazione dei capitali risultante dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale risiede nella circostanza che, contrariamente alle società residenti in perdita, le società non residenti, anch’esse in perdita, non beneficiano del differimento dell’imposizione dei dividendi percepiti.

Orbene, la concessione del beneficio del differimento d’imposizione alle società non residenti, eliminando necessariamente tale restrizione, non rimetterebbe in discussione il conseguimento dell’obiettivo connesso all’efficace riscossione dell’imposta dovuta dalle società medesime laddove percepiscano dividendi da una società residente.

Conseguentemente, dal riconoscimento, anche alle società non residenti in perdita, del beneficio relativo al differimento d’imposizione dei dividendi distribuiti deriverebbe l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera circolazione dei capitali senza peraltro ostacolare la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale.

(v. punti 56, 57, 60‑62, 66‑70, 77, 79 e dispositivo)