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Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 - ECKA Granulate e non ferrum Metallpulver / Commissione

(Causa T-400/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: ECKA Granulate GmbH & Co. KG (Fürth, Germania) e non ferrum Metallpulver GmbH & Co. KG (St. Georgen bei Salzburg, Austria) (rappresentanti: avv.ti H. Janssen e M. Franz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione impugnata nella parte riguardante le ricorrenti;

in subordine, ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti nella decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., caso COMP/39.396 - Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas. Nella decisione impugnata è stata imposta un'ammenda alle ricorrenti e ad altre imprese per la violazione dell'art. 81 CE nonché dell'art. 53 dell'accordo SEE. Le ricorrenti, a parere della Commissione, hanno partecipato nel SEE, tranne che in Spagna, in Portogallo, in Irlanda e nel Regno Unito, ad un'infrazione unica e continuata nel settore del carburo di calcio e del magnesio, la quale si sarebbe tradotta in una ripartizione del mercato, in intese sulle quote, nella spartizione dei clienti, nella fissazione dei prezzi e nello scambio di informazioni commerciali riservate sui prezzi, sui clienti e sul volume delle vendite.

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

-    violazione del principio di determinatezza di cui all'art. 23 del regolamento (CE)     n. 1/2003 1, in quanto la Commissione disporrebbe di un margine discrezionale    pressoché illimitato nella fissazione dell'ammenda;

determinazione illegittima dell'ammenda, in quanto gli orientamenti per il    calcolo delle ammende 2 concederebbero alla Commissione un margine    discrezionale pressoché illimitato nella fissazione dell'importo dell'ammenda;

sproporzionalità dell'importo dell'ammenda, in quanto la convenuta non     avrebbe preso in considerazione l'efficace collaborazione delle ricorrenti;

sproporzionalità dell'importo dell'ammenda, in quanto la convenuta non     avrebbe tenuto conto del fatto che le ricorrenti non avevano alcuna esperienza     di violazioni della normativa sulla concorrenza;

sproporzionalità dell'importo dell'ammenda, in quanto la convenuta non     avrebbe considerato come circostanza attenuante il fatto che le ricorrenti     avevano adottato "misure di adeguamento" e che anche per motivi personali     non sussisteva alcun rischio di reiterazione;

sproporzionalità dell'importo dell'ammenda, in quanto la convenuta non     avrebbe considerato come circostanza attenuante il fatto che le ricorrenti non     avevano ridotto l'offerta di magnesio;

sproporzionalità dell'importo dell'ammenda, in quanto non sarebbe stata presa     in considerazione la mancanza di capacità delle ricorrenti.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).