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Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 - HSE / Commissione

(Causa T-399/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) (Ljubljana, Slovenia) (rappresentante: F. Urlesberger, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Provvedimento richiesto

Annullamento dell'art. 1, lett. g) della decisione impugnata laddove si ritiene la ricorrente responsabile di una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE;

annullamento dell'art. 2, lett. i), della decisione impugnata;

in eventu, riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 2, lett. i) delle decisione impugnata;

condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 2009 (caso N. COMP/39.396 - reagenti di calcio e magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas) laddove la Commissione ha ritenuto la ricorrente responsabile di una singola e ripetuta violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE mediante ripartizione del mercato, quote, ripartizione dei clienti, fissazione dei prezzi e scambi di informazioni commerciali sensibili tra fornitori di carburo di calcio e granulati di magnesio. In subordine, la ricorrente chiede la riduzione dell'ammenda ad essa inflitta.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l'art. 81 CE ed il regolamento n. 1/2003 incorrendo nei seguenti errori di diritto:

in primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non può addebitare ad essa la condotta della TDR Metalurgija d. d. (TDR) poiché HSE e TDR non hanno mai costituito un'unica entità economica. In assenza di una confutabile presunzione di responsabilità della ricorrente (tale presunzione sarebbe potuta intervenire solo se la HSE avesse detenuto il 100% nella TDR), la Commissione ha omesso di provare che la HSE esercitava effettivamente un controllo decisivo sulla TDR.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente applicato a tutte le parti un aumento dell'importo di base dell'ammenda del 17% a fini di deterrenza. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che il fattore deterrenza non è giustificabile in relazione alla HSE poiché la Commissione ha deciso di astenersi dall'infliggere un'ammenda alla diretta esecutrice TDR (per la quale un'ammenda a titolo di deterrenza avrebbe potuto essere opportuna) e la ricorrente non era direttamente implicata in una condotta anticoncorrenziale.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto delle circostanze attenuanti nel calcolare l'importo dell'ammenda in quanto non ha considerato il fatto che la ricorrente ha agito, in generale, semplicemente per negligenza omettendo di controllare sufficientemente il comportamento commerciale della TDR al fine di evitare una violazione delle regole di concorrenza. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione, come circostanza attenuante, il fatto che la TDR come società, unitamente alle sue abitudini commerciali collusive, era stata "imposta" alla ricorrente attraverso una decisione politica da parte del governo sloveno e che né la ricorrente ha scelto di acquisire TDR, né essa ha deciso di dirigere il suo comportamento commerciale verso la partecipazione ad un'intesa.

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