Language of document : ECLI:EU:C:2016:874

Causa C‑268/15

Fernand Ullens de Schooten

contro

État belge

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles)

«Rinvio pregiudiziale – Libertà fondamentali – Articoli 49, 56 e 63 TFUE – Situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di uno Stato membro – Responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione imputabili al legislatore nazionale e ai giudici nazionali»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2016

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenze attribuite all’Unione – Questione vertente sul principio della responsabilità extracontrattuale dello Stato per violazioni del diritto dell’Unione – Inclusione

(Art. 267 TFUE)

2.        Diritto dell’Unione europea – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di uno Stato membro – Violazione delle libertà fondamentali garantite dal Trattato a causa di una normativa nazionale che non produce effetti transfrontalieri – Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli – Insussistenza

(Artt. 49 TFUE, 56 TFUE e 63 TFUE)

1.      Nell’ambito di un rinvio pregiudiziale fondato sull’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite.

Trattandosi di un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione del principio della responsabilità extracontrattuale dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili, tale principio è inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione. Ai singoli lesi è attribuito un diritto al risarcimento, a titolo di siffatta responsabilità, in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire loro diritti, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso causale diretto tra detta violazione e il danno subito dai soggetti lesi. La responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado che viola una norma del diritto dell’Unione è disciplinata sulla base degli stessi presupposti. Di conseguenza, detto principio della responsabilità extracontrattuale dello Stato rientra nella competenza interpretativa della Corte.

(v. punti 40‑43)

2.      Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per il danno causato dalla violazione di siffatto diritto non è destinato a trovare applicazione in presenza di un danno asseritamente provocato ad un singolo a causa della presunta violazione di una libertà fondamentale, prevista agli articoli 49, 56 o 63 TFUE, da una normativa nazionale applicabile indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, allorché, in una situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di uno Stato membro, non sussistono legami fra l’oggetto o le circostanze in discussione nel procedimento principale e i menzionati articoli.

A tale riguardo, la Corte, adita da un giudice nazionale nel contesto di una situazione in cui tutti gli elementi si collocano all’interno di un solo Stato membro, non può, senza indicazioni da parte di tale giudice diverse dal fatto che la normativa nazionale in discussione è applicabile indistintamente ai cittadini dello Stato membro interessato e ai cittadini di altri Stati membri, considerare che la domanda di interpretazione in via pregiudiziale vertente sulle disposizioni del trattato FUE relative alle libertà fondamentali sia a tale giudice necessaria ai fini della soluzione della controversia dinanzi al medesimo pendente. Gli elementi concreti che consentono di stabilire un collegamento fra l’oggetto o le circostanze di una controversia i cui elementi sono tutti collocati all’interno dello Stato membro interessato, e gli articoli 49, 56 o 63 TFUE devono infatti risultare dalla decisione di rinvio. Di conseguenza, nel contesto di una situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di un solo Stato membro, spetta al giudice del rinvio indicare alla Corte, in conformità a quanto richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, sotto quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia dinanzi ad esso pendente presenti con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali un elemento di collegamento che rende l’interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tale controversia.

(v. punti 54, 55, 58 e dispositivo)