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Causa C478/21 P

China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a.

contro

Commissione europea

 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 settembre 2023

«Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 – Importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e dell’India – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Associazione rappresentativa di esportatori – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 3, paragrafi 2, 3, 6 e 7 – Pregiudizio – Calcolo del volume delle importazioni – Prove positive – Esame obiettivo – Estrapolazione – Calcolo del costo di produzione dell’industria dell’Unione europea – Prezzi fatturati infragruppo – Nesso causale – Analisi del pregiudizio per segmento – Insussistenza – Articolo 6, paragrafo 7 – Articolo 20, paragrafi 2 e 4 – Diritti procedurali»

1.        Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Esame d’ufficio

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 42)

2.        Impugnazione – Comparsa di risposta – Oggetto – Allegazione dell’irricevibilità del ricorso in primo grado in assenza di proposizione di un’impugnazione incidentale – Ricevibilità

(Art. 263 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 176, § 2)

(v. punto 43)

3.        Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricorso presentato a titolo individuale – Ricorso diretto a salvaguardare i diritti procedurali dell’associazione – Ricevibilità – Presupposti – Diritti procedurali da attribuire legittimamente – Riconoscimento da parte della Commissione di tali diritti nell’ambito della procedura di adozione del regolamento – Necessità per il giudice dell’Unione di esaminare la legittimità del riconoscimento

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 48, 50‑58)

4.        Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricorso presentato a titolo individuale – Ricorso diretto a salvaguardare i diritti procedurali dell’associazione – Ricevibilità – Presupposti – Diritti procedurali da attribuire legittimamente – Nozione di associazione rappresentativa degli importatori o degli esportatori – Associazione che rappresenta importatori o esportatori del prodotto oggetto di dumping – Portata – Onere della prova – Associazione che non dispone di un’indipendenza sufficiente rispetto agli organi statali – Esclusione

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 5, § 11, 6, § 7, 20, §§ 1 e 2, e 21, § 2)

(v. punti 59‑75)

5.        Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti – Necessità che l’associazione abbia carattere rappresentativo ai sensi della tradizione giuridica comune degli Stati membri – Assenza

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 79‑86)

6.        Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Ricorso di una persona giuridica di diritto privato – Mandato rilasciato all’avvocato – Necessità di provare il regolare rilascio del mandato conferito all’avvocato – Obbligo per il giudice dell’Unione di verificare la regolarità del mandato di cui trattasi in caso di contestazione – Presupposto – Contestazione basata su indizi sufficientemente concreti e precisi

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 51, § 3)

(v. punti 91‑98)

7.        Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3)

(v. punti 113‑115)

8.        Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Volume delle importazioni che costituiscono oggetto del dumping – Calcolo del volume delle importazioni – Presa in considerazione di prove positive – Nozione – Dati ottenuti in seguito a un adeguamento di altri dati – Inclusione – Presupposti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 1 e 2; regolamento della Commissione 2018/140)

(v. punti 118‑121, 126‑129)

9.        Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Volume delle importazioni che costituiscono oggetto del dumping – Calcolo del volume delle importazioni – Metodo di calcolo – Potere discrezionale della Commissione – Contestazione dell’attendibilità dei dati utilizzati – Onere della prova

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 1, e 3, § 2, a); regolamento della Commissione 2018/140]

(v. punti 131‑134)

10.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Obbligo di diligenza delle istituzioni – Portata – Obbligo della Commissione di esaminare d’ufficio tutte le informazioni disponibili – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 6, §§ 3, 4 e 9; regolamento della Commissione 2018/140)

(v. punti 137‑150)

11.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Potere discrezionale della Commissione – Presa in considerazione dei segmenti di mercato del prodotto in esame – Presupposti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione 2018/140)

(v. punti 165‑171, 193)

12.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Necessità di valutare gli indicatori del pregiudizio mediante un’analisi per segmento di mercato del prodotto in esame – Prodotti intercambiabili – Assenza – Onere della prova

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2, 3, 6 e 7)

(v. punti 178‑180, 183,184)

13.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Esame del pregiudizio sufficiente per dimostrare il nesso di causalità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2, 3, 6 e 7)

(v. punti 181, 182)

14.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Obbligo per la Commissione di prendere in considerazione la totalità delle vendite di prodotti simili dei produttori dell’Unione inclusi nel campione – Assenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2, 3, 6 e 7)

(v. punti 194‑202)

15.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

(v. punti 203, 204)

16.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Obbligo di informazione gravante sulle istituzioni – Portata – Mancanza di informazioni particolari – Obbligo delle parti interessate di formulare una domanda precisa a tale riguardo nel corso del procedimento di inchiesta

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, considerando 12 e artt. 5, § 10, 6, §§ 5 e 7, 17 e 20, §§ 1, 2 e 3)

(v. punti 212‑218, 222)

17.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Violazione di diritti procedurali riconosciuti a un’associazione durante l’inchiesta – Deducibilità da parte di un membro dell’associazione – Presupposti – Manifestazione da parte dell’associazione della sua intenzione di agire in qualità di rappresentante di alcuni dei suoi membri durante l’inchiesta

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036)

(v. punti 224‑231)

Sintesi

A seguito di una denuncia presentata da alcuni produttori europei di articoli di ghisa, la Commissione europea ha adottato, in esito a un’inchiesta antidumping, il regolamento di esecuzione 2018/140 (1), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi»).

L’associazione di diritto cinese China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (in prosieguo: la «CCCME»), che annovera tra i suoi membri produttori esportatori cinesi del prodotto di cui trattasi, e altri produttori esportatori cinesi, hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento impugnato.

Con sentenza del 19 maggio 2021 (2), il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto dalla CCCME ritenendo che quest’ultima fosse legittimata ad agire in giudizio in nome proprio, al fine di garantire la salvaguardia dei suoi diritti procedurali, nonché a nome dei suoi membri. Esso ha invece respinto il ricorso nel merito.

Chiamata a pronunciarsi su un’impugnazione proposta dalla CCCME, la Corte statuisce sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione relativa al difetto di legittimazione ad agire della CCCME. A tale proposito, la Corte conferma che la CCCME è legittimata ad agire in giudizio a nome dei suoi membri, ma conclude per l’assenza di una siffatta legittimazione ad agire in nome proprio al fine di garantire la salvaguardia dei suoi diritti procedurali. Ciò premesso, la Corte conferma per il resto la sentenza del Tribunale e, pertanto, respinge integralmente l’impugnazione.

Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte ricorda che, conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro un atto di cui non è destinataria in due ipotesi alternative, ossia, da un lato, se l’atto di cui trattasi la riguarda direttamente e individualmente e, dall’altro, se si tratta di un atto regolamentare che la riguarda direttamente e che non comporta alcuna misura d’esecuzione.

Alla luce di tale distinzione, la Corte analizza se il Tribunale, esaminando la prima di queste due ipotesi, abbia correttamente dichiarato che la CCCME era legittimata ad agire in giudizio in nome proprio al fine di salvaguardare i suoi diritti procedurali.

Per quanto riguarda l’incidenza individuale, dalla giurisprudenza risulta che, tra le persone che possono essere individuate da un atto dell’Unione allo stesso titolo dei destinatari di una decisione figurano quelle che hanno partecipato al processo di adozione di tale atto, unicamente nel caso in cui, tuttavia, la normativa dell’Unione preveda garanzie procedurali a favore di tale persona. Infatti, la portata esatta del diritto di ricorso di un singolo contro un atto dell’Unione dipende dalla posizione giuridica definita a suo favore dal diritto dell’Unione, volta a tutelare i legittimi interessi così riconosciuti.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la CCCME fosse individualmente interessata dal regolamento impugnato per il motivo che, durante tutto il procedimento sfociato nell’adozione di tale regolamento, la Commissione l’aveva considerata una parte interessata che rappresentava in particolare l’industria cinese del prodotto di cui trattasi e le aveva concesso diritti procedurali quali il diritto di accedere al fascicolo dell’inchiesta, il diritto di ricevere comunicazione delle conclusioni provvisorie e definitive, il diritto di presentare osservazioni su queste ultime nonché il diritto di partecipare ad audizioni organizzate nell’ambito di tale procedimento. Tuttavia, omettendo di verificare se tali diritti procedurali siano stati legittimamente concessi alla CCCME, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in sede di esame dell’incidenza individuale e ha ribadito successivamente tale errore in sede di esame dell’incidenza diretta nei suoi confronti.

Ciò premesso, la Corte osserva che tali errori sono tali da comportare l’irricevibilità del ricorso della CCCME in nome proprio solo se è dimostrato che essa non poteva legittimamente ottenere l’attribuzione dei diritti procedurali in questione. In tali circostanze, occorre esaminare alla luce del regolamento antidumping di base (3)se alla CCCME potessero essere legittimamente attribuiti detti diritti.

A tale proposito, la Corte osserva che, sebbene alcune disposizioni del regolamento antidumping di base (4) conferiscano alle associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori del prodotto oggetto di dumping taluni diritti procedurali, quest’ultimo non definisce la nozione di «associazione rappresentativa degli importatori o degli esportatori».

Tenendo conto non soltanto del tenore letterale delle disposizioni in cui tale nozione figura, ma anche del contesto in cui esse si inseriscono e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte, la Corte rileva, in primo luogo, che detta nozione non designa persone o entità che rappresentano interessi diversi da quelli degli importatori o degli esportatori, quali, in particolare, interessi statali. Infatti, dal regolamento antidumping di base risulta che il legislatore dell’Unione ha voluto operare una distinzione tra le «associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori», da un lato, e le «autorità» o i «rappresentanti» del paese esportatore, dall’altro. Pertanto, tali associazioni possono essere considerate associazioni rappresentative ai sensi di tale regolamento solo se non sono soggette ad un’ingerenza dello Stato esportatore, ma godono, al contrario, dell’indipendenza necessaria rispetto a tale Stato affinché possano effettivamente agire in qualità di rappresentanti degli interessi generali e collettivi degli importatori o degli esportatori e non in quanto prestanome di detto Stato.

In secondo luogo, l’oggetto di tale associazione rappresentativa deve comprendere la rappresentanza degli importatori o degli esportatori del prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping, il che richiede che tale associazione annoveri tra i suoi membri un numero rilevante di importatori o di esportatori le cui importazioni o esportazioni di tale prodotto sono significative.

Tenuto conto del fatto che spetta alla parte ricorrente fornire la prova della sua legittimazione ad agire in giudizio, spettava, nel caso di specie, alla CCCME dimostrare di essere un’associazione rappresentativa degli importatori o degli esportatori del prodotto di cui trattasi.

Orbene, benché la CCCME annoveri tra i suoi membri produttori esportatori del prodotto di cui trattasi e sia legittimata a tutelare i loro interessi, essa non dispone dell’indipendenza sufficiente rispetto agli organi statali cinesi per poter essere considerata un’«associazione rappresentativa» degli esportatori del prodotto di cui trattasi.

Inoltre, la CCCME non ha dimostrato né di annoverare tra i suoi membri un numero rilevante di importatori o di esportatori del prodotto di cui trattasi né che le esportazioni di tale prodotto da parte dei suoi membri fossero significative.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che la CCCME non era legittimata ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, cosicché il ricorso da essa proposto in nome proprio dev’essere respinto in quanto irricevibile, e che il Tribunale ha erroneamente esaminato i motivi vertenti sulla violazione dei diritti procedurali della CCCME dedotti a sostegno di tale ricorso. Per contro, la Corte conferma che la CCCME aveva il diritto di agire in giudizio a nome dei suoi membri, dato che tale diritto non è subordinato a una condizione relativa al carattere democratico dell’organizzazione di una siffatta entità. Quanto al merito, la Corte dichiara che il Tribunale era legittimato a ritenere che la Commissione non fosse incorsa in errori nella determinazione dell’esistenza di un pregiudizio all’industria dell’Unione. Peraltro, il Tribunale non ha né applicato un criterio giuridico errato né ha commesso un errore di qualificazione ritenendo che la CCCME non fosse legittimata a dedurre violazioni dei diritti procedurali dei suoi membri e delle altre ricorrenti.

Alla luce di tutti questi elementi, la Corte respinge integralmente l’impugnazione.


1      Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l’inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell’India (GU 2018, L 25, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).


2      Sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione (T‑254/18, EU:T:2021:278; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).


3      Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento antidumping di base»).


4      Regolamento antidumping di base, articolo 5, paragrafo 11, articolo 6, paragrafo 7, articolo 20, paragrafi 1 e 2, e articolo 21, paragrafo 2.