SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
16 settembre 1999 (1)
«Politica sociale Fondo sociale europeo Ricorso d'annullamento Riduzione
del contributo finanziario Certificazione contabile e di fatto Competenza
ratione temporis dello Stato interessato Motivazione Diritti della difesa
Abuso del diritto Legittimo affidamento Tutela dei diritti aquisiti
Sviamento di potere»
Nella causa T-182/96,
Partex - Companhia Portuguesa de Serviços, SA, società di diritto portoghese , con
sede in Lisbona, rappresentata da gli avv.ti Rui Chancerelle de Machete, Pedro
Machete e Miguel Pena Machete, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Teresa
Figueira e dal signor Knut Simonsson, membri del servizio giuridico, in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la
Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto la decisione della Commissione 14 agosto 1996, n. C(96) 1184,
che ha ridotto il contributo del Fondo sociale europeo concesso nell'ambito del
progetto n. 880412/P3,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione),
composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,
cancelliere: signor J. Palacio González, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 15 dicembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Quadro giuridico
- 1.
- Il primo comma dell'art. 124 del Trattato CE (divenuto l'articolo 147 CE),
attribuisce alla Commissione l'amministrazione del Fondo sociale europeo (in
prosieguo: l' «FSE»).
- 2.
- La decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del
Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38; in prosieguo: la «decisione 83/516»),
all'art. 1, n. 2, lett. a), prevede che il Fondo sociale europeo partecipa al
finanziamento di azioni di formazione ed orientamento professionali.
- 3.
- Ai sensi dell'art. 2, n. 2, di tale decisione, gli Stati membri interessati garantiscono
il buon esito delle azioni.
- 4.
- Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente
l'applicazione della decisione 83/516 (GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il
«regolamento n. 2950/83»), dispone, all'art. 5, n. 1, che l'approvazione da parte del
Fondo sociale europeo di una domanda di finanziamento comporta il versamento
di un anticipo del 50% del contributo alla data prevista per l'inizio dell'azione di
formazione.
- 5.
- L'art. 5, n. 4, di tale regolamento dispone, da una parte, che le domande di
pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i
risultati e gli aspetti finanziari dell'azione considerata e, d'altra parte, che lo Stato
membro certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle
domande di pagamento.
- 6.
- Ai sensi dell'art. 6, n. 1, dello stesso regolamento, qualora il contributo dell'FSE
non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la
Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato
allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni.
- 7.
- A norma dell'art. 6, n. 2, le somme versate che non sono state utilizzate alle
condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate.
- 8.
- L'art. 7, n. 1, dispone che la Commissione, salvi restando i controlli effettuati dagli
Stati membri, può effettuare verifiche in loco.
- 9.
- La decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE, relativa alla
gestione dell'FSE (GU L 377, pag. 1; in prosieguo: la «decisione 83/673»), dispone
all'art. 6 che le domande di pagamento del saldo da parte degli Stati membri
devono pervenire alla Commissione entro dieci mesi dalla data della fine delle
azioni. Vi si precisa che è escluso il pagamento del contributo per il quale la
domanda è presentata dopo lo scadere di tale termine.
Fatti all'origine della controversia
- 10.
- Nel 1987, la ricorrente, la Partex Companhia Portuguesa de Serviços, SA (in
prosieguo: la «Partex») ha presentato, per conto delle società Pirites Alentejanas
SA (in prosieguo: la «Pirites Alentejanas»), Tintas Robbialac SA (in prosieguo: la
«Tintas Robbialac») e Sapec Produits et engrais chimiques du Portugal SA (in
prosieguo: la «Sapec»), domande di contributi finanziari dell'FSE per la
realizzazione di azioni di formazione tecnico-professionale legate alla
ristrutturazione di tali imprese.
- 11.
- Il 20 ottobre 1987 il Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu
(Dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo), che dipende dal ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale portoghese, in prosieguo: il «DAFSE»)
presentava all'FSE, a nome della Repubblica portoghese e per conto della
ricorrente, una domanda di contributi finanziari per l'esercizio 1988, per finanziare
una azione di formazione professionale per le imprese Pirites Alentejanas, Tintas
Robbialac e Sapec (pratica n. 880412/P3).
- 12.
- Con decisione 29 aprile 1988, C (88) 831, la convenuta concedeva alla ricorrente,
per le imprese citate, un contributo di un ammontare complessivo di 146 321 461
ESC, destinati alla formazione di 416 persone.
- 13.
- In data imprecisata, la ricorrente riceveva, ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento
n. 2950/83, un anticipo di 73 160 730 ESC.
- 14.
- Dopo aver realizzato l'azione di formazione, che si è sviluppata su un periodo di
sette mesi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1988, la ricorrente presentava, il 30
aprile 1989, al DAFSE, una domanda di pagamento del saldo del contributo.
- 15.
- Con lettera 13 ottobre 1989, il DAFSE invitava la ricorrente a modificare la sua
domanda del 30 aprile. Nella sua domanda modificata del 23 ottobre 1989, la
ricorrente indicava che il costo totale dell'azione di formazione era stato di 130 350
556 ESC, di cui 64 523 525 ESC come contributo dell'FSE.
- 16.
- Il 30 ottobre 1989, le autorità portoghesi presentavano, presso la Commissione, una
domanda di pagamento del saldo del contributo, datata 28 ottobre 1989, per un
ammontare di 8 637 205 ESC.
- 17.
- Dal momento che il primo anticipo ammontava a 73 160 730 ESC (v. sopra punto
13), il DAFSE, il 12 febbraio 1990, modificava tale domanda, nel senso che
occorreva rimborsare la Commissione della somma di 8 637 205 ESC,
corrispondente alla differenza tra l'anticipo versato alla ricorrente e la parte del
costo totale dell'azione di formazione a carico dell'FSE, come indicato nella
domanda modificata di pagamento del saldo presentata dalla ricorrente (v. sopra
punto 15) (73 160 730 ESC - 64 523 525 ESC).
- 18.
- Il 24 giugno 1991, il DAFSE ha raccolto informazioni complementari riguardanti
il fascicolo in esame per rianalizzarlo.
- 19.
- Con lettere del DAFSE 30 gennaio 1995, n. 1107 e 10 febbraio 1995 nn. 1941 e
1966, riguardanti rispettivamente la Pirites Alentejanas, la Tintas Robbialac e la
Sapec, la ricorrente è stata informata delle proposte di decisioni di certificazione
inviate dalla DAFSE alla Commissione relativamente a ciascuna di tali imprese.
Essa è stata anche invitata a presentare le sue osservazioni su tali proposte di
decisioni di certificazione.
- 20.
- A tali lettere erano allegati documenti ricapitolativi contenenti tabelle che
indicavano le spese che potevano e quelle che non potevano essere ammesse al
finanziamento, accompagnate da un inserto che descriveva i criteri alla luce dei
quali i fascicoli del 1988 nei quali compariva la ricorrente erano stati riesaminati
(in prosieguo: i «criteri di riesame»).
- 21.
- Tali criteri erano così descritti:
«Dall'analisi dei documenti presentati dalla Partex a proposito delle fatture emesse
nel 1988 e dei costi ad esse relativi, si conclude ciò che segue:
le spese relative alle strutture, per loro natura non possono essere accettate come
costi di formazione;
le somme relative alle spese che possono essere considerate come spese di
formazione non sembrano ragionevoli visto il tipo di aiuto apportato nell'ambito
dei corsi».
- 22.
- In allegato alle proposte di decisioni di certificazione relative alla Tintas Robbialac
e alla Sapec figuravano, inoltre, rapporti relativi a controlli finanziari svolti dalla
Oliveira Rego & Alexandre Hipólito.
- 23.
- Con lettere 15 e 24 febbraio 1995, la ricorrente presentava le sue osservazioni su
tali proposte di decisioni di certificazione. La Pirites Alentejanas e la Tintas
Robbialac presentavano anch'esse osservazioni, rispettivamente con lettere 16 e 27
febbraio 1995.
- 24.
- A seguito delle osservazioni della Pirites Alentejanas, la DAFSE riesaminava il
fascicolo. Con lettera informativa 17 marzo 1995, n. 615/DSAFEP/95, fissava la
somma ammissibile, che era di importo superiore a quello derivante dalla proposta
di decisioni di certificazione relativa alla pratica Pirites Alentajanas. In allegato si
trovava una tabella modificata, nonché la posizione della DAFSE sulle osservazioni
in questione.
- 25.
- Il 27 marzo 1995, la DAFSE adottava, riguardo rispettivamente alla Pirites
Alentajanas, alla Tintas Robbialac e alla Sapec, decisioni che certificavano la
domanda di pagamento del saldo e ordinavano il rimborso di taluni somme.
- 26.
- Ad ognuna di tali decisioni era allegata una lettera informativa. Quelle relative alle
pratiche Tintas Robbialac e Sapec confermavano le proposte di decisioni di
certificazione (rispettivamente n. 1233/DSJ/DSAFEP, punto 20, e n.
1218/DSJ/DSAFEP, punto 16), mentre quella relativa alla pratica Pirites
Alentejanas indicava che, dopo l'esame delle osservazioni presentate da tale società
(v. sopra punto 23), la somma dichiarata non ammissibile nella proposta di
decisione doveva essere ridotta (n. 1212/DSJ/DSAFEP, punto 17).
- 27.
- Tali lettere d'informazione indicavano anche che il DAFSE poteva valutare il
carattere ragionevole delle spese in funzione della loro assoluta necessità, del loro
importo, dei prezzi praticati sul mercato, e dell'obbligo dei beneficiari di gestire gli
aiuti dell'FSE e dello Stato portoghese come se si trattasse del loro proprio denaro
(n. 1218/DSJ/DSAFEP/95 riguardante la Sapec, punti 18 e 19; n.
1233/DSJ/DSAFEP/95 riguardante la Tintas Robbialac, punti 22 e 23; n.
1212/DSJ/DSAFEP/95 riguardante la Pirites Alentejanas, punti 19 e 20), potendo
una spesa eccessiva dar luogo a riduzione (n. 1218, punto 46, 1233, punto 50, 1212,
47).
- 28.
- Infine, esse precisano di trovare il loro fondamento sui motivi esposti nei documenti
indirizzati precedentemente alla ricorrente, in particolare sulle lettere del DAFSE
n. 1107, 1941 e 1966 (v. sopra punto 19).
- 29.
- La ricorrente attaccava tali decisioni dinanzi al Tribunal Administrativo de Circulo
de Lisboa. Quest'ultimo sospendeva l'esecuzione degli ordini di rimborso.
- 30.
- Con lettera n. 4085 del 30 marzo 1995, il DAFSE informava la Commissione che,
a seguito di controlli finanziari, il costo complessivo delle azioni di formazione
ammontava in realtà a 100 591 892 ESC, di cui 49 792 986 ESC a titolo di
contributo dell'FSE.
- 31.
- Con tre lettere 19 giugno 1995, il DAFSE informava la ricorrente che, fatta salva
la decisione finale della Commissione sulla domanda di pagamento del saldo,
l'ammontare certificato delle spese, dopo riesame del fascicolo, era di 11 746 270
ESC per quanto riguarda la pratica Pirites Alentejanas, di 10 349 849 ESC per
quanto riguarda la pratica Tintas Robbialac e di 27 696 868 ESC riguardo alla
pratica Sapec.
- 32.
- Con lettera 22 agosto 1995, n. 9600, il DAFSE indicava all'FSE che le correzioni
apportate alle somme calcolate nell'ambito dell'azione e determinate da documenti
provenienti dalla Partex, erano state effettuate secondo i criteri definiti dal gruppo
di lavoro incaricato del precedente fondo, il 23 settembre 1994.
- 33.
- Con lettere 27 febbraio 1996, nn. 2567 e 2569, e 1° marzo 1996, n. 2837, il DAFSE
informava la ricorrente che la Commissione aveva approvato la certificazione della
domanda di pagamento del saldo per la somma indicata nelle lettere 19 giugno
1995.
- 34.
- Con lettera 22 marzo 1996 e fax 11 aprile 1996, la ricorrente domandava
chiarimenti al DAFSE, nonché una copia della decisione della Commissione.
- 35.
- La ricorrente presentava in seguito un ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale,
contro la decisione della Commissione che approvava la certificazione della
domanda di pagamento del saldo del DAFSE (v. sopra punto 33), registrato con
il numero T-58/96. Nel suo controricorso, la convenuta ha riconosciuto che la sua
decisione non soddisfaceva alle esigenze di motivazione come precisate al punto 27
della sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-85/94, Commissione/Branco
(122), Racc. pag. II-2993. Per tale ragione, essa la ritirava. Di conseguenza, il
Presidente della Quinta Sezione del Tribunale cancellava la causa dal registro e
condannava la convenuta alle spese con ordinanza 3 giugno 1997.
B La decisione impugnata
- 36.
- Il 14 agosto 1996, la convenuta adottava la decisione C (96) 1184 che riduce il
contributo dell'FSE accordato alla Partex, conformemente alla decisione 29 aprile
1988, C (88) 831 adottata nell'ambito del progetto n. 880412/P3 (in prosieguo: la
«decisione impugnata»).
- 37.
- Tale decisione recita come segue:
«[...] considerando che il governo portoghese ha presentato alla Commissione, il 30
ottobre 1989, una domanda di pagamento del saldo pari a 8 637 205 ESC (da
rimborsare alla Commissione) e ha certificato l'esattezza contabile e di fatto di tale
domanda conformemente all'art. 5, n. 4, del regolamento [...] n. 2950/83;
considerando che, a seguito di diverse irregolarità accertate nell'esecuzione delle
azioni finanziate [dall'FSE], lo Stato membro ha deciso, informatane la
Commissione, di riesaminare un certo numero di fascicoli; che, nell'ambito di tali
fascicoli, a seguito di nuova analisi della domanda di pagamento del saldo nel
fascicolo 880412/P3 e a seguito di controllo contabile delle azioni realizzate dalle
imprese Tintas Robbialac SA e Sapec, una parte delle spese presentate non
può essere accettata per le ragioni esposte nella lettera 30 marzo 1995, n. 4085, e
negli allegati inviati dallo Stato membro;
considerando che lo Stato membro ha dato alle imprese interessate dalle azioni,
Partex, Tintas Robbialac, Sapec e Pirites Alentejanas [...], l'occasione di presentare
le loro osservazioni (lettere del DAFSE 30 gennaio 1995, n. 1107 e 10 febbraio
1995, nn. 1941 e 1966, indirizzate alla Partex, e 30 gennaio 1995, n. 1106 e 10
febbraio 1995, nn. 1940 e 1967, indirizzate alle altre imprese interessate); che solo
le imprese Partex, Pirites Alentejanas e Tintas Robbialac hanno presentato le loro
osservazioni (allegati alla lettera del DAFSE 10 maggio 1996, n. 5653);
considerando che, sul contributo complessivo approvato dalla Commissione nel
fascicolo 880412P 3 e che ammontava a 146 321 461 ESC, la Partex non ha
utilizzato la somma di 81 797 936 ESC; che, a seguito dell'analisi delle osservazioni
dello Stato membro e delle imprese Partex, Pirites Alentejanas e Tintas Robbialac,
la Commissione ritiene che talune spese presentate dalla Partex non rispettano le
condizioni fissate dalla decisione di approvazione, il contributo dovendo essere
ulteriormente ridotto di 14 730 539 ESC; che, di conseguenza, il contributo
dell'[FSE] deve essere fissato a 49 792 986 ESC, e ciò per le ragioni esposte:
nei rapporti relativi al controllo finanziario svolto dalla O. Rego & A. Hipólito
presso la Tintas Robbialac e la Sapec,
nell'informazione n. 615/DSAFEP/95, relativa al riesame delle spese presentate
dalla Pirites Alenejanas,
nella lettera del DAFSE 30 marzo 1995, n. 4085, con gli allegati,
nella lettera del DAFSE 22 agosto 1995, n. 9600, con gli allegati;
considerando che, in forza dell'art. 6, n. 2, del regolamento [...] n. 2950/83, le
somme versate non utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione
danno luogo a restituzione e che lo Stato membro interessato è responsabile in via
subordinata del rimborso delle somme indebitamente versate;
considerando che, ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento [...] n. 2950/83, la
somma di 73 160 730 ESC è stata versata come primo anticipo;
considerando che lo Stato membro ha rimborsato alla Commissione la somma di
8 637 205 ESC;
considerando che la somma di 14 730 539 ESC è da restituire,
adotta la seguente decisione:
Articolo 1
Il contributo dell'[FSE], di 146 321 461 ESC, concesso alla Partex [...] con decisione
della Commissione 29 aprile 1988, n. C (88) 0831, è ridotto a 49 792 986 ESC.
Articolo 2
La somma di 14 730 539 ESC dovrà essere rimborsata alla Commissione [...]»
Procedimento
- 38.
- Date tali circostanze la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria
del Tribunale il 15 novembre 1996, ha presentato il presente ricorso.
- 39.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha aperto la fase
orale senza disporre misure d'istruzione preventiva. Esso ha tuttavia posto talune
questioni scritte alle parti, alle quali queste hanno risposto nel termine fissato.
- 40.
- Nel corso dell'udienza del 15 dicembre 1998, sono state sentite le difese delle parti
e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.
Conclusioni delle parti
- 41.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui prevede la riduzione del
contributo inizialmente concesso e impone ad essa il rimborso alla Commissione
della somma di 14 730 539 ESC;
condannare la Commissione alle spese.
- 42.
- La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso infondato;
condannare la ricorrente alle spese.
Nel merito
- 43.
- La ricorrente deduce quattro motivi relativi, in primo luogo, per quanto concerne
la seconda certificazione effettuata dal DAFSE il 27 marzo 1995, alla violazione
della normativa applicabile, in secondo luogo, alla violazione dell'obbligo di
motivazione di cui all'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), in terzo
luogo, all'abuso del diritto, alla violazione dei diritti della difesa e dei principi di
buona fede, di tutela del legittimo affidamento e di tutela dei diritti acquisiti e, in
quarto luogo, allo sviamento di potere.
A Sul primo motivo, relativo, per quanto concerne la seconda certificazione
effettuata dal DAFSE, alla violazione della normativa applicabile
- 44.
- La ricorrente fa valere vizi che inficerebbero la seconda certificazione da parte del
DAFSE, il 27 marzo 1995, sull'esattezza di fatto e contabile delle spese presentate
a sostegno della domanda di pagamento del saldo del contributo finanziario
dell'FSE, per contestare la legittimità della decisione controversa adottata in base
alla suddetta certificazione.
- 45.
- Tale primo motivo è composto di due parti, relative, rispettivamente,
all'incompetenza ratione temporis del DAFSE e ad una violazione delle norme di
ripartizione delle rispettive competenze degli Stati membri e della Commissione.
Sull'incompetenza ratione temporis del DAFSE
Argomenti delle parti
- 46.
- La ricorrente conclude sostenendo l'incompetenza ratione temporis del DAFSE per
due ragioni. In primo luogo, il termine entro cui la certificazione contabile e di
fatto deve essere effettuata sarebbe stato oltrepassato (prima censura). In secondo
luogo, il DAFSE avrebbe ignorato la ripartizione temporale dei compiti rispettivi
dello Stato membro interessato e della Commissione (seconda censura).
Sulla prima censura, relativa alla tardività della seconda certificazione contabile
e di fatto
- 47.
- Secondo l'art. 6, nn. 1 e 2, della decisione 83/673, la certificazione contabile e di
fatto delle spese presentate nella domanda di pagamento di un contributo
finanziario dell'FSE da parte del beneficiario dovrebbe aver luogo nel termine di
tredici mesi dopo la fine delle azioni così finanziate. Nel caso di specie, la
ricorrente avrebbe terminato l'azione finanziata alla fine del 1988. La seconda
certificazione contabile e di fatto (v. sopra punto 26) sarebbe dunque stata
effettuata oltre il termine fissato da tali disposizioni e sarebbe, di conseguenza,
illegittima. Orbene, nonostante che la decisione impugnata si riferisca solo alla
prima certificazione contabile e di fatto, essa incorporerebbe la motivazione della
seconda.
- 48.
- La decisione impugnata essendo fondata su tale decisione illegittima del DAFSE,
sarebbe anch'essa illegale.
Sulla seconda censura, relativa all'inosservanza della ripartizione temporale dei
compiti rispettivi dello Stato membro interessato e della Commissione
- 49.
- La ricorrente fa osservare che, il 30 ottobre 1989, il DAFSE ha certificato
l'esattezza contabile e di fatto della domanda di pagamento del saldo che essa
aveva presentato ai sensi dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83. Orbene, dopo
la trasmissione di tale certificazione alla Commissione, la competenza del DAFSE
e dello Stato membro si sarebbe esaurita. Infatti, la normativa applicabile, e più
particolarmente il regolamento n. 2950/83, non permetterebbe al DAFSE, una volta
trasmessa la certificazione alla Commissione, di procedere ancora, come nel caso
di specie, di sua propria iniziativa, ad un «riesame» del fascicolo, modificando così
la sua previa certificazione.
- 50.
- Nel caso di specie, il DAFSE avrebbe, di sua propria iniziativa, riesaminato il
fascicolo e trasmesso alla Commissione una seconda certificazione contabile e di
fatto della domanda di pagamento del saldo.
- 51.
- Adottando la decisione impugnata sulla base di tale seconda certificazione, la
convenuta avrebbe violato la normativa applicabile.
- 52.
- La convenuta ribatte sottolineando che l'obbligo di certificazione dello Stato
membro deve essere valutato, in primo luogo, alla luce dell'interesse ad evitare le
irregolarità nell'uso del contributo del FSE e, in secondo luogo, della responsabilità
sussidiaria dello Stato membro per il pagamento di un contributo utilizzato in modo
irregolare (art. 6, n. 2, del regolamento n. 2950/83).
Giudizio del Tribunale
- 53.
- Nel momento in cui conferma l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni
contenute nelle domande di pagamento del saldo, lo Stato membro si rende
responsabile nei confronti della Commissione delle certificazioni che esso fornisce
(sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-142/97, Branco/Commissione,
Racc. pag. II-3567, punto 44).
- 54.
- Tenuto conto della garanzia di buon fine delle azioni finanziate che assume lo Stato
membro in base all'art. 2, n. 2, della decisione 83/516, qualsiasi attestazione di cui
all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, deve considerarsi per sua natura
un'operazione effettuata con ogni riserva dallo Stato membro. Un'interpretazione
diversa comprometterebbe l'effetto utile dell'art. 7 della decisione 83/673, che
impone allo Stato membro di denunciare le irregolarità accertate nella gestione
delle azioni da finanziare tramite il FSE (sentenza del Tribunale 16 luglio 1998,
causa T-72/97, Proderec/Commissione, Racc. pag. II-2847, punto 74). Inoltre, ai
sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83, la Commissione può procedere
a verifiche delle domande di pagamento del saldo «salvi restando i controlli
effettuati dagli Stati membri». (sentenza Branco/Commissione, citata al punto
precedente, punto 45).
- 55.
- Questi obblighi e poteri degli Stati membri non sono limitati da alcuna restrizione
temporale (sentenza Branco/Commissione citata sopra al punto 53, punto 46).
- 56.
- Di conseguenza, in un caso come quello di specie in cui lo Stato membro ha già
certificato l'esattezza di fatto e contabile della domanda di pagamento del saldo
tale Stato può ancora modificare la sua valutazione della domanda di pagamento
del saldo qualora ritenga di trovarsi in presenza di irregolarità non accertate in
precedenza (sentenza Branco/Commissione, citata sopra al punto 53, punto 47).
- 57.
- Occorre osservare in proposito che l'art. 6 della decisione 83/673 dispone che le
domande di pagamento del saldo devono pervenire alla Commissione entro dieci
mesi dalla data della fine delle azioni di formazione e che è escluso il pagamento
del contributo per il quale la domanda sia stata presentata dopo lo scadere di tale
termine. Pertanto, se i controlli di regolarità potessero essere effettuati soltanto
prima della certificazione dell'esattezza di fatto e contabile di una domanda di
pagamento del saldo, potrebbe accadere che lo Stato membro non sia in grado di
presentare la domanda alla Commissione entro il citato termine di dieci mesi,
cosicché risulterebbe escluso il pagamento del saldo del contributo. Ne consegue
che, in talune ipotesi, la certificazione dell'esattezza di fatto e contabile di una
domanda di pagamento del saldo anteriormente a un controllo di regolarità o
prima della conclusione di un tale controllo può rispondere all'interesse del
destinatario del contributo (sentenza Branco/Commissione, citata sopra al punto
53, punto 48).
- 58.
- Da quanto precede risulta che la convenuta ha osservato la normativa applicabile
avallando la certificazione contabile e di fatto come modificata dal DAFSE con
decisione 27 marzo 1995 (v. sopra punto 25). Di conseguenza, la prima parte del
primo motivo deve essere respinto.
Sulla violazione delle norme di ripartizione delle rispettive competenze degli Stati
membri e della Commissione
Argomenti delle parti
- 59.
- In fase di replica, la ricorrente fa valere, in via sussidiaria, che il DAFSE era
andato oltre le sue competenze. La normativa applicabile conferirebbe allo Stato
membro il potere di verificare se le spese di cui l'impresa beneficiaria richiede il
rimborso sono coperte dalla decisione di approvazione e se le indicazioni che
figurano sulla richiesta di pagamento e la loro espressione contabile corrispondano
al vero, ma non quella di valutare se una spesa è ammissibile al finanziamentocomunitario. Infatti, tenuto conto, in primo luogo, dell'autonomia di gestione
dell'FSE in quanto strumento di una politica comunitaria dell'impiego e della
formazione professionale e, in secondo luogo, della necessità di applicare in
maniera uniforme il diritto comunitario e più in particolare le condizioni fissate
nella decisione di approvazione di una domanda di contributo finanziario
comunitario, la valutazione del rispetto di queste ultime condizioni rientrerebbe
nella competenza esclusiva della Commissione.
- 60.
- Dal momento che il DAFSE avrebbe elaborato la certificazione del 1995 sulla base
di criteri relativi al «carattere ragionevole delle spese realizzate dal beneficiario»
e alla «buona gestione finanziaria del contributo», sarebbe andato oltre la sua
competenza di verifica dell'esattezza contabile e di fatto delle indicazioni contenute
nelle domande di pagamento. Dato che la decisione impugnata si fonda su tale
certificazione illegittima, la convenuta avrebbe ignorato la ripartizione delle
competenze tra lo Stato membro e la Commissione come prevista dalla normativa
comunitaria applicabile. Di conseguenza, la decisione impugnata sarebbe anch'essa
invalida.
- 61.
- La convenuta respinge tale argomentazione.
Giudizio del Tribunale
- 62.
- Tale seconda parte del primo motivo deve essere considerata come un motivo
nuovo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Infatti,
è stato presentato per la prima volta in fase di replica. Dato che non si fonda su
elementi di fatto o di diritto emersi durante il procedimento, occorre dichiararlo
irricevibile.
- 63.
- A titolo ulteriore, occorre ricordare che l'applicazione di criteri relativi alla
«ragionevolezza delle spese effettuate dal beneficiario» e alla «buona gestione
finanziaria del contributo» rientra nell'ambito di controllo che lo Stato membro è
tenuto a svolgere ai sensi dell'art. 7 della decisione 83/673 (sentenza
Proderec/Commissione, citata sopra al punto 54, punto 88; sentenza del Tribunale
15 settembre 1998, causa T-180/96 e T-181/96, Mediocurso/Commissione, Racc.
pag. II-3481, punto 115).
- 64.
- Da quanto precede risulta che il primo motivo deve essere respinto nel suo
complesso.
B Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui
all'art. 190 del Trattato
- 65.
- Secondo la ricorrente, la decisione impugnata non soddisfa quanto previsto dall'art.
190 del Trattato. In primo luogo, il contenuto delle proposte di decisione del
DAFSE (v. sopra punto 19) non sarebbe stato integrato alla decisione impugnata.
In secondo luogo, la ricorrente non avrebbe ricevuto copia delle lettere 30 marzo
1995, n. 4085 e 22 agosto 1995, n. 9600 e dei loro allegati (v. sopra punti 30 e 32),
alle quali si riferisce la decisione impugnata. In terzo luogo, i motivi di diritto e di
fatto di tale decisione non sarebbero né identificati né esplicitati.
- 66.
- La motivazione non permetterebbe di comprendere le ragioni per cui la convenuta
ha ritenuto che le condizioni per la concessione del contributo non erano state
rispettate né di identificare i criteri relativi alla «ragionevolezza» e alla «buona
gestione finanziaria» in base ai quali la convenuta ha ritenuto inammissibili una
parte delle spese. Essa non permetterebbe neppure di determinare se tali criteri
risultavano dalla decisione 29 aprile con la quale è stato concesso il contributo, né
in quale misura questi non siano stati osservati.
- 67.
- La ricorrente suppone che, quando si fa riferimento al criterio della
«ragionevolezza», si faccia riferimento ai criteri di riesame (v. sopra punto 21). A
questo proposito, essa ignora le ragioni per cui le spese relative alla struttura non
possono essere accettate come spese di formazione. Essa si domanda ugualmente
perché talune spese di formazione siano sembrate irragionevoli visto il tipo di aiuto
in esame.
- 68.
- Per quanto riguarda la pratica Pirites Alentejanas, le giustificazioni che figurano
nella proposta del DAFSE (v. sopra punto 19) non spiegherebbero le modifiche
apportate, in particolare, alle sotto voci 14.2.7 (lavori specialistici), 14.3.1 lett. b)
(retribuzione del personale tecnico non insegnante), 14.3.1 lett. c) (retribuzioni del
personale amministrativo), 14.3.5 (indennità di trasferta) e 14.3.14 (spese
amministrative generali). Quanto alle sotto voci 14.3.1 lett. a) (retribuzioni del
personale insegnante), e 14.3.2 (oneri sulle retribuzioni), la convenuta non avrebbe
chiarito il motivo della riduzione, nonostante le osservazioni della Pirites
Alentejanas secondo cui il paragrafo 7 del decreto 19 giugno 1987, 20/MTSS/87, del
ministro del Lavoro e della Previdenza sociale portoghese (Diário da República II
serie, n. 148, del 1° luglio 1987, pag. 8141) non trovava applicazione riguardo alle
voci in questione. Infine, la riduzione operata nella sottovoce 14.6 non sarebbe
sufficientemente motivata.
- 69.
- Per quel che riguarda la pratica Tintas Robbialac, la ricorrente ritiene che il
rapporto relativo al controllo finanziario non indica le condizioni della decisione di
approvazione dell'azione che non sarebbero state rispettate, in particolare riguardo
alle riduzioni di cui alle voci 14.1 (redditi degli stagisti in formazione), 14.3
(funzionamento e gestione dei corsi), 14.8 (vitto e alloggio degli stagisti) e 14.9
(spostamenti degli stagisti). Le riduzioni effettuate nelle sotto voci 14.3.8 e 14.3.11
(altre consegne e servizi forniti da terzi) sarebbero basate su considerazioni
soggettive. Le ragioni che giustificano la riduzione operata nella sottovoce 14.3.15
(altre spese di funzionamento e di gestione) mancherebbero. La giustificazione
delle riduzioni che colpiscono le voci 14.2.6 (spese per il personale incaricato della
preparazione dei corsi), 14.2.7 (lavori specialistici), 14.3.1, lett. b), (retribuzioni del
personale tecnico non insegnante), 14.3.1, lett. c), (retribuzioni del personale
amministrativo), 14.3.7 (gestione e controllo del bilancio) e 14.3.8 (lavori
specialistici) con il rinvio ai criteri di riesame non permetterebbe di identificare i
veri motivi di tali riduzioni. Quanto alle sotto voci 14.3.1, lett. a) (retribuzioni del
personale insegnante) e 14.3.2 (oneri sulle retribuzioni), la convenuta non avrebbe
chiarito il motivo della riduzione, nonostante le osservazioni della Tintas Robbialac
sull'errata interpretazione del decreto 20/MTSS/87, citato.
- 70.
- Infine, per quanto riguarda la pratica Sapec, la convenuta si sarebbe limitata a
contestare, con argomenti discutibili, la regolarità di una parte delle spese relative
alle sotto voci 14.3.5 (spese per gli spostamenti), 14.3.9 (locazioni mobiliari e
immobiliari) e 14.8 (vitto e alloggio degli stagisti). Il rapporto relativo al controllo
finanziario mancherebbe di indicare le condizioni della decisione di approvazione
dell'azione che non sarebbero state rispettate, nonché i criteri di inammissibilità
delle spese preliminarmente certificate nel 1989. Mancherebbero anche le ragioni
precise del mancato accoglimento delle spese di vitto sostenute nel corso degli
spostamenti in quanto spese di spostamento (punto 6.3.3 del rapporto relativo al
controllo finanziario) e della riduzione riguardante le locazioni e le altre spese di
locazione (punto 6.3.6 del rapporto finanziario).
- 71.
- La convenuta ritiene la decisione impugnata sufficientemente motivata, poiché essa
si riferisce chiaramente ad atti del DAFSE nei quali i motivi della riduzione sono
chiaramente esposti (sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-85/94,
Branco/Commissione, Racc. pag. II-45, punto 36). La ricorrente avrebbe avuto
conoscenza dei rapporti finanziari effettuati dalla Oliveira Rego & Alexandre
Hipólito, tramite le lettere informative n. 615/DSAFEP/95 e gli allegati alla lettera
del DAFSE n. 4085, dal momento che essa le avrebbe allegate al suo ricorso.
Quanto agli allegati alla lettera del DAFSE n. 9600, essi descriverebbero il metodo
di riesame applicato dalla convenuta. Orbene, tale metodo sarebbe stato portato
anch'esso a conoscenza della ricorrente, la quale avrebbe d'altra parte contribuito
alla sua definizione.
- 72.
- Lo stesso varrebbe per i criteri relativi alla ragionevolezza delle spese effettuate dal
beneficiario e alla buona gestione finanziaria del contributo. Dalle osservazioni
presentate dalla ricorrente (v. sopra punto 23) emergerebbe che essa conosceva tali
criteri. Questi sarebbero, d'altra parte, implicitamente previsti nella decisione di
approvazione, che si riferisce alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili,
le quali impongono il rispetto delle regole di buona gestione finanziaria.
Giudizio del Tribunale
1. Osservazioni preliminari
- 73.
- L'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di fornire all'interessato
indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se è
eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità e di
consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla
decisione. La portata di quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione
e dal contesto nel quale è stato adottato (sentenze della Corte 7 aprile 1987, causa
32/86, Sisma/Commissione, Racc. pag. 1645, punto 8, 4 giugno 1992, causa C-181/90, Consorgan/Commissione, Racc. pag. I-3557, punto 14 e causa C-189/90,
Cipeke/Commissione, Racc. pag. I-3573, punto 14; sentenza del Tribunale 12
gennaio 1995, Branco/Commissione citata sopra al punto 71, punto 32).
- 74.
- Una decisione di ridurre l'importo di un contributo del FSE inizialmente concesso
che determina, in particolare, gravi conseguenze per il destinatario del contributo,
deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo
rispetto all'ammontare inizialmente approvato (sentenze Consorgan/Commissione
citata, punto 18, e Cipeke/Commissione citata, punto 18; sentenze del Tribunale 6
dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal/Commissione, Racc. pag. II-1177, punto
52, e 12 gennaio 1995, Branco/Commissione citata sopra al punto 71, punto 33).
- 75.
- La rispondenza di una motivazione a quei requisiti non va valutata solo con
riferimento al suo tenore letterale, ma anche al contesto e al complesso delle
norme che disciplinano la materia (sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 17, e la sentenza ivi
citata).
2. Incorporazione della motivazione degli atti delle autorità nazionali nella
decisione della Commissione
- 76.
- In una situazione in cui, come nella fattispecie, la Commissione confermi
puramente e semplicemente la proposta di uno Stato membro di ridurre un
contributo inizialmente concesso, il Tribunale ritiene che la decisione della
Commissione possa essere considerata debitamente motivata, ai sensi dell'art. 190
del Trattato, vuoi allorché espone essa stessa chiaramente i motivi che giustificano
la riduzione del contributo, vuoi, in mancanza di ciò allorché si riferisce in modo
sufficientemente chiaro ad un atto delle competenti autorità nazionali dello Stato
membro interessato nel quale queste ultime abbiano chiaramente illustrato i motivi
di una siffatta riduzione (sentenza 12 gennaio 1995, Branco/Commissione citata
sopra al punto 71, punto 36, confermata, a contrariis, dalla sentenza
Commissione/Branco citata sopra al punto 35, punto 27).
- 77.
- Dato che emerge dal fascicolo che la decisione della Commissione non si scosta su
questo o quel punto degli atti adottati dalle autorità nazionali, è lecito ritenere che
il contenuto di questi atti è integrato nella motivazione della decisione della
Commissione, per lo meno in quanto il beneficiario del contributo ha potuto
prenderne cognizione (sentenza Proderec/Commissione, citata sopra al punto 54,
punto 105).
- 78.
- Occorre dunque esaminare se la ricorrente ha potuto prender cognizione degli atti
del DAFSE ai quali è fatto riferimento nel sesto considerando della decisione
impugnata e se le informazioni in essi contenuti erano sufficienti, tenuto conto del
contesto in cui la decisione impugnata è stata presa, per permettergli di identificare
e di comprendere le ragioni delle riduzioni operate.
3. Informazione della ricorrente sugli elementi ai quali la decisione impugnata fa
riferimento
- 79.
- Non è in discussione il fatto che la ricorrente non ha ricevuto le lettere del DAFSE
30 marzo 1995, n. 4085 e 22 agosto 1995, n. 9600, nonché i loro allegati. Tuttavia,
i motivi in esse contenuti, in particolare quelli esposti nei documenti che includono
le tabelle delle spese considerate come ammissibili e non ammissibili, da un lato,
e nel rapporto sul controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito,
dall'altra, erano già stati portati precedentemente a conoscenza della ricorrente, in
particolare con le lettere nn. 1107, 1941 e 1966 (v. sopra punto 19).
- 80.
- Ne consegue che la ricorrente è stata informata dell'insieme dei motivi che hanno
portato alle riduzioni operate contenuti nei documenti ai quali fa riferimento la
decisione impugnata.
4. Carattere sufficiente della motivazione
- 81.
- La ricorrente sostiene anche che la motivazione è insufficiente. Dato che la
decisione impugnata si riferisce ai motivi presentati dal DAFSE nelle sue proposte
di riduzione di cui alle decisioni di certificazione (v. sopra punti 25-28), tali motivi
sono integrati alla motivazione della decisione impugnata. Questa deve dunque
essere valutata alla luce di detti motivi. Il Tribunale li esaminerà quì di seguito
distinguendo ciascuna delle parti del progetto in esame.
a) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Pirites
Alentejanas
- 82.
- La ricorrente non contesta il fatto di aver avuto conoscenza della lettera del
DAFSE 17 marzo 1995 dal titolo «Informaçao n. 615/DSAFEP/95», relativa al
riesame delle spese presentate dalla Pirites Alentejanas. Questa lettera determina
la somma che quest'ultima deve rimborsare in forza della parte del contributofinanziario che la riguarda. A tale lettera è unito un allegato che illustra le
conclusioni del DAFSE relative alle differenti voci della domanda di pagamento del
saldo e la sua posizione sulle osservazioni presentate dalle imprese interessate sulla
proposta di decisione di certificazione (v. sopra punto 23).
- 83.
- Tale lettera e i suoi allegati, insieme alla tabella delle spese ammissibili e
inammissibili (v. sopra punto 20), contengono indicazioni sulle ragioni delle
riduzioni operate.
- 84.
- Il Tribunale esaminerà di seguito la motivazione relativa a ciascuna delle sotto voci
rispetto alle quali si è avuta riduzione.
Sottovoce 14.1.4 (assicurazioni)
- 85.
- Il DAFSE ha ritenuto che, essendo gli oneri assicurativi ammissibili pari a 7, 286%
dell'ammontare dei salari iscritti alla voce 14.1.1, occorre ridurre la somma
assegnata alla rubrica 14.1.4 di 94 134 ESC.
- 86.
- La ricorrente era tenuta a conoscere la normativa portoghese relativa
all'assicurazione contro i rischi legati agli incidenti del lavoro, tale motivazione
soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sottovoce 14.2.6 (spese di personale incaricato della preparazione dei corsi)
- 87.
- Il DAFSE ha spiegato che le spese di cui a tale sottovoce dovevano essere ridotte
di 267 012 ESC, poiché erano già state contabilizzate come retribuzioni del
personale amministrativo [voce 14.3.1, lett. c)].
- 88.
- Inoltre, esse dovevano anche essere oggetto di una riduzione di 290 000 ESC, in
applicazione dei criteri di riesame. Alla luce di tali criteri (v. sopra punto 21), come
chiariti nella decisione di certificazione (v. sopra punto 27), tali spese sono state
ritenute eccessive tenuto conto della natura delle prestazioni e dei prezzi praticati
sul mercato.
- 89.
- Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sottovoce 14.2.7 (lavori specialistici)
- 90.
- Il DAFSE ha ritenuto la somma di 722 000 ESC non ammissibile alla luce dei
criteri di riesame. Emerge da tali criteri (v. sopra punto 21), come illustrati nella
decisione di certificazione (v. sopra punto 27), che tali spese sono state ritenute
eccessive data la natura delle prestazioni e dei prezzi esistenti sul mercato.
- 91.
- Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sottovoce 14.3.1 lett. a) (retribuzioni del personale insegnante)
- 92.
- Il DAFSE ha proposto una riduzione di 753 304 ESC, poiché non era stata operata
la riduzione del 50% della retribuzione oraria per le ore di corso pratico, ai sensi
del decreto 20/MTSS/87, che dispone che «la retribuzione dei formatori per i corsi
pratici ammonta al 50% della somma determinata ai sensi dei paragrafi
precedenti».
- 93.
- Esso ha anche proposto una riduzione di 465 511 ESC, poiché la Pirites
Alentejanas aveva dedotto tale somma come imposta sul valore aggiunto.
- 94.
- Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sottovoce 14.3.1, lett. b) (retribuzioni del personale tecnico non insegnante) e
14.3.1, lett. c) (retribuzioni del personale amministrativo)
- 95.
- Secondo il documento contenente la tabella delle spese ammissibili ed inammissibili
(v. sopra punto 20), sono state effettuate talune riduzioni, per quanto riguarda le
retribuzioni del personale tecnico non insegnante e del personale amministrativo,
in applicazione dei criteri di riesame. Alla luce di tali criteri (v. sopra punto 21),
come chiariti nella decisione di certificazione (v. sopra punto 27), tali spese sono
state ritenute eccessive tenuto conto della natura delle prestazioni e dei prezzi
praticati sul mercato.
- 96.
- Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
sottovoce 14.3.2 (oneri sulle retribuzioni)
- 97.
- La riduzione degli oneri sulle retribuzioni è stata giustificata con la considerazione
che la somma ammissibile corrispondeva al 31,786% delle somme ammissibili ai
sensi delle voci 14.3.1, lett. a) (personale insegnante), 14.3.1, lett. b) (personale
tecnico non insegnante) e 14.3.1, lett. c) (personale amministrativo) per quanto
riguarda il personale interno (24,5% come oneri previdenziali e 7,286% come
contributi per l'assicurazione contro i rischi legati agli incidenti sul lavoro).
- 98.
- Essendo la ricorrente tenuta a conoscere la legislazione portoghese relativa alla
previdenza sociale, tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del
Trattato.
Sottovoce 14.3.3 (spese di alloggio) e 14.3.4 (spese di vitto)
- 99.
- Dal documento contenente la tabella delle spese ammissibili e inammissibili (v.
sopra punto 20) emerge che sono state apportate riduzioni delle somme richieste
alle voci 14.3.3 (spese di alloggio) e 14.3.4 (spese di vitto) relative al personale
dell'impresa poiché non avevano legami diretti con l'azione finanziata.
- 100.
- Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sottovoce 14.3.5 (spese per gli spostamenti)
- 101.
- Il DAFSE ha proposto riduzioni delle spese per gli spostamenti per un ammontare
di 40 930 ESC, poiché esse non avevano alcun legame diretto con l'azione
finanziata, e di 339 000 ESC, in applicazione dei criteri di riesame. Alla luce di tali
criteri (v. sopra punto 21), come chiariti nella decisione di certificazione (v. sopra
punto 27), tali spese sono state ritenute eccessive tenuto conto della natura delle
prestazioni e dei prezzi praticati sul mercato.
- 102.
- Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sottovoce 14.3.14 (spese di amministrazione generali)
- 103.
- Nel documento contenente la tabella delle spese ammissibili e inammissibili (v.
sopra punto 20), il DAFSE ha ritenuto che le spese di amministrazione generali
non erano ammissibili, poiché si riferivano alla retribuzione di un formatore già
compresa nella voce riguardante le retribuzioni.
- 104.
- Nella sua nota in cui prendeva posizione su talune osservazioni della Pirites
Alentejanas (v. sopra punto 23), il DAFSE ha precisato che, tenuto conto delle
somme iscritte nella sottovoce 14.3.1, lett. c) (retribuzione del personale
amministrativo) relative alla retribuzione di tre dipendenti, per un totale di 807 ore,
e nella sottovoce 14.3.1, lett. d) (retribuzione del personale escluso quello
insegnante tecnico o amministrativo) relative alla retribuzione di due dipendenti
impiegati per 1028 ore, la somma indicata nella presente voce non è giustificata
vista la natura e la portata dell'azione.
- 105.
- Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sottovoce 14.6.3 (ammortamento degli strumenti elettronici)
- 106.
- Il DAFSE ha indicato, nel documento contenente la tabella delle spese ammissibili
ed inammissibili (v. sopra punto 20), che gli ammortamenti relativi ad una
segreteria telefonica, ad una videocamera e ad un'autoradio non sono stati accettati
perché estranei all'azione finanziata.
- 107.
- Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
b) Motivi delle riduzioni operate nella parte del progetto riguardante la Tintas
Robbialac
- 108.
- I documenti citati sopra ai punti 19-28, 31 e 33, e portati a conoscenza della
ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata, contengono indicazioni
sulle ragioni delle riduzioni operate.
- 109.
- Il Tribunale esaminerà di seguito la motivazione relativa a ciascuna voce su cui vi
è stata riduzione.
Voce 14.1 (emolumenti degli stagisti in formazione)
- 110.
- Il DAFSE ha proposto le seguenti riduzioni:
3 105 095 ESC (sottovoce 14.1.1: stipendi e salari);
78 936 ESC (sottovoce 14.1.2: retribuzioni aggiuntive);
809 409 ESC (sottovoce 14.1.3: oneri sulle retribuzioni)
65 083 ESC (sottovoce 14.1.4: assicurazioni).
- 111.
- Tali proposte erano basate sulle conclusioni del rapporto relativo al controllo
finanziario effettuato dalla Oliveira Rego & Alexandre Hipólito. Secondo tale
rapporto, la somma ammissibile come salario è stata determinata in funzione del
salario per ora e delle presenze registrate sulle liste di presenza (pag. 11). Al punto
5.6 del rapporto figura una tabella che indica in dettaglio la frequenza oraria ai
corsi da parte degli stagisti.
- 112.
- Inoltre, riguardo alla sottovoce 14.1.2 (retribuzioni aggiuntive), il rapporto rileva
che il DAFSE ha, con lettera 13 ottobre 1989, n. 18861, informato il beneficiario
che i costi legati ai premi di produzione, all'assiduità, alla produttività e al merito
erano stati considerati inammissibili dalla Commissione, giustificando così riduzioni
alla somma dovuta.
- 113.
- Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Voce 14.2 (preparazione dei corsi)
- 114.
- Nella tabella di cui alla proposta di decisione di certificazione (v. sopra punto 20),
il DAFSE ha indicato che il costo effettivo del materiale pedagogico (sottovoce
14.2.1) e della riproduzione dei documenti (sottovoce 14.2.5) era rispettivamente
di 1 114 530 ESC e di 62 288 ESC.
- 115.
- Esso ha ritenuto come inammissibili le somme di 197 730 ESC (sottovoce 14.2.6:
spese di personale incaricato della preparazione dei corsi) e di 78 390 ESC
(sottovoce 14.2.7: lavori specialistici)
- 116.
- Il DAFSE ha giustificato queste ultime valutazioni attraverso l'applicazione dei
criteri di riesame (v. sopra punto 21). Ciononostante, nel rapporto relativo al
controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito, al quale la
decisione impugnata fa riferimento nella sua motivazione (v. sopra punto 37), le
spese relative a tali sotto voci erano state considerate come interamente
ammissibili.
- 117.
- Ora, la convenuta non ha né precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni
relative a tali spese contenute in questo rapporto né ha indicato i motivi per cui
conveniva scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione
impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce nello stesso tempo a detto rapporto,
che sostiene l'ammissibilità del complesso delle spese relative alle sotto voci 14.2.6
e 14.2.7, e alle lettere nn. 4085 e 9600 e ai loro allegati che contengono le tabelle
del DAFSE (v. sopra punti 20 e 79) le quali affermano l'inammissibilità di una
parte di dette spese.
- 118.
- Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del
Trattato.
Voce 14.3 (funzionamento e gestione dei corsi)
- 119.
- Dalla tabella (v. sopra punto 20) emerge che il DAFSE ha ritenuto inammissibili,
per i motivi di cui al rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego
& Alexandre Hipólito:
1 780 080 ESC (sottovoce 14.3.1a: retribuzione del personale insegnante);
121 669 ESC (sottovoce 14.3.2: oneri sulle retribuzioni);
8 898 ESC (sottovoce 14.3.4: spese di vitto);
1 588 925 ESC (sottovoce 14.3.9: locazioni immobiliari e mobiliari);
475 330 ESC (sottovoce 14.3.11: altre consegne e servizi forniti da terzi);
103 400 ESC (sottovoce 14.3.15: altre spese di funzionamento e di gestione).
- 120.
- Ha inoltre ritenuto inammissibili, in applicazione dei criteri di riesame
descritti nell'allegato alla tabella (v. sopra punto 21):
464 490 ESC [sottovoce 14.3.1, lett. b): retribuzioni del personale tecnico
non insegnante];
186 030 ESC [sottovoce 14.3.1, lett. c): retribuzione del personale
amministrativo];
491 400 ESC (sottovoce 14.3.7: gestione e controllo di bilancio);
315 900 ESC (sottovoce 14.3.8: lavori specialistici).
- 121.
- Il Tribunale esaminerà di seguito la motivazione relativa a ciascuna di tali sotto
voci.
Sottovoce 14.3.1, lett. a) (retribuzione del personale insegnante)
- 122.
- Nel rapporto relativo al controllo finanziario effettuato dalla Oliveira Rego &
Alexandre Hipólito si afferma che la somma ammissibile è stata calcolata sulla base
delle presenze degli insegnanti e del costo per ora di formazione da calcolare sulla
base del decreto 20/MTSS/87, che fissa i limiti massimi d'aiuto finanziario per le
retribuzioni del personale insegnante nelle azioni da realizzare nel 1988. Vi è
precisato ugualmente che solo i corsi per i quali esistono fogli di presenza firmatida un insegnante o, per lo meno, da uno stagista sono stati contabilizzati e
dichiarati ammissibili. Inoltre, la retribuzione massima prevista nel decreto
20/MTSS/87 includerebbe l'IVA. Infine, il rapporto aggiunge che la retribuzione
oraria degli insegnanti interni calcolata dalla Tintas Robbialac era generalmente più
elevata di quella determinata dalla ricorrente per calcolare il costo per ora da
contabilizzare. Una tabella illustra nei dettagli le differenze per insegnante (pag.
17-19 del rapporto).
- 123.
- Tale motivazione circostanziata soddisfa le condizione poste dall'art. 190 del
Trattato.
Sottovoce 14.3.1, lett. b) (retribuzioni del personale tecnico non insegnante) e
14.3.1, lett. c) (retribuzioni del personale amministrativo)
- 124.
- Il DAFSE ha ritenuto che una parte delle spese relative a tali sotto voci fossero
inammissibili, tenuto conto dei criteri di riesame (v. sopra punto 21). Tuttavia, nel
rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito,
al quale la decisione impugnata fa riferimento nella sua motivazione (v. sopra
punto 37), tali spese erano state considerate ammissibili nel loro complesso.
- 125.
- Ora, la convenuta non ha precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni
relative a tali spese contenute in tale rapporto né ha indicato i motivi per cui
occorresse scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione
impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce nello stesso tempo al detto
rapporto, che sostiene l'ammissibilità di tutte le spese relative alle sotto voci 14.3.1,
lett. b) e 14.3.1, lett. c), e alle lettere nn. 4085 e 9600 e relativi allegati contenenti
le tabelle del DAFSE (v. sopra punti 20 e 79), che sostengono l'inammissibilità di
una parte di dette spese.
- 126.
- Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni di cui all'art. 190 del
Trattato.
Sottovoce 14.3.2 (oneri sociali)
- 127.
- Il rapporto spiega che la riduzione operata nell'ambito della sottovoce 14.3.1, lett.
a) ammonta, applicando la formula utilizzata dalla Tintas Robbialac per calcolare
gli oneri sociali legati al personale interno amministrativo e insegnante, alla somma
di 121 669 ESC.
- 128.
- Tale motivazione soddisfa le condizione poste dall'art. 190 del Trattato.
Sottovoce 14.3.4 (spese di vitto per gli insegnanti interni)
- 129.
- Il rapporto espone che un aggiustamento ha dovuto effettuarsi per le spese relative
agli insegnanti, poiché l'impresa ha calcolato 239 giorni, mentre si sono avuti solo
190 giorni di formazione. L'ammontare delle spese ammissibili relativo a tale
categoria di personale risulterebbe dalla moltiplicazione del numero dei giorni di
formazione per il costo di un pasto e per la percentuale del tempo dedicato dagli
insegnanti alla formazione. Invece, le spese relative al direttore di progetto e alle
segretarie sono state accettate in toto.
- 130.
- Tale motivazione circostanziata soddisfa le esigenze poste dall'art. 190 del Trattato.
sottovoce 14.3.7 (gestione e controllo di bilancio) e 14.3.8 (lavori specialistici)
- 131.
- Contrariamente al documento contenente la tabella delle spese ammissibili e
inammissibili (v. sopra punto 20), il rapporto sul controllo finanziario della Oliveira
Rego & Alexandre Hipólito sostiene l'ammissibilità delle spese di cui alla sottovoce
14.3.7. Quanto alla sottovoce 14.3.8, tale rapporto si sofferma su una fattura della
Partex relativa ad una prestazione di 89 ore da parte di due tecnici che hanno
aiutato l'impresa dal punto di vista giuridico e pedagogico, nonché nell'analisi di
rapporti e nell'elaborazione della domanda di pagamento del saldo. Gli autori del
rapporto hanno sostenuto la necessità di ridurre la somma calcolata del 20%, ossia
di 130 104 ESC, poiché le spese relative all'elaborazione della domanda di
pagamento del saldo non riguardano il periodo di svolgimento dell'azione, e non
di 315 900 ESC come proposto dal DAFSE nel documento contenente la tabella
delle spese ammissibili ed inammissibili.
- 132.
- Ora, la convenuta non ha precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni
relative a tali spese contenute nel rapporto, né ha indicato i motivi per i quali
occorresse scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione
impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce alle lettere nn. 4085 e 9600 e ai loro
allegati, che contengono le tabelle del DAFSE (v. sopra punti 20 e 79) e che
sostengono l'inammissibilità di talune spese ritenute ammissibili da detto rapporto,
anch'esso d'altra parte ripreso nella motivazione.
- 133.
- Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del
Trattato.
sottovoce 14.3.9 (locazioni mobiliari e immobiliari)
- 134.
- Il rapporto accerta che il costo della locazione delle sale del Novotel è stata
calcolata dalla ricorrente nelle spese di vitto per una somma di 8230 ESC. Ne
consegue che tali spese avrebbero dovuto essere conteggiate nella voce 14.3.4.
Orbene, la somma conteggiata in tale voce raggiungerebbe il massimo autorizzato.
Di conseguenza, la somma di 8 230 ESC non sarebbe ammissibile.
- 135.
- Per quanto riguarda l'attrezzatura informatica, il rapporto espone che un
ammontare totale di 1 588 925 ESC non è stato considerato ammissibile poiché
l'impresa ha acquistato tale attrezzatura al termine del contratto. La somma
ammissibile corrisponderebbe quindi all'ammortamento al tasso previsto nella
tabella allegata al decreto 29 agosto 1981, n. 737/81 (Diario da República I serie,
n. 198, del 29 agosto 1981, pag. 2290), modificato. Avendo l'azione avuto una
durata di soli sette mesi, la somma ammissibile sarebbe pari al prezzo di acquisto
moltiplicato per 7/60.
- 136.
- Tale motivazione circostanziata soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del
Trattato.
Sottovoce 14.3.11 (altre consegne e servizi forniti da terzi)
- 137.
- E' stato accertato che, su base annua, le spese di elettricità, di acqua e di
combustibile calcolate dalla Tintas Robbialac sono state pari a 38 642 355 ESC,
mentre nella sua dichiarazione dei redditi veniva indicata la somma di
22 060 815 ESC. L'ammontare imputabile è stato calcolato tenuto conto di tale
dichiarazione, sulla base della formula utilizzata dalla Tintas Robbialac per
calcolare tali spese. Secondo il rapporto, un calcolo simile è stato effettuato per le
spese di telefono, fax e telex, per le quali la somma calcolata era di 22 791 837
ESC su base annua, mentre la dichiarazione dei redditi riportava l'importo di
16 738 000 ESC.
- 138.
- Tale motivazione circostanziata soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del
Trattato.
sottovoce 14.3.15 (altre spese di funzionamento e di gestione)
- 139.
- Il rapporto indica che tali spese, relative alla preparazione del caffè, non sono
ammissibili a titolo di contributo del FSE, senza tuttavia esporne i motivi.
- 140.
- Tale motivazione non soddisfa quindi le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Voce 14.8 (vitto e alloggio degli stagisti)
- 141.
- Secondo il documento contenente la tabella delle spese ritenute ammissibili e
inammissibili (v. sopra punto 20), è stata apportata una riduzione di 64 170 ESC
nella sottovoce 14.8.1 (spese di alloggio fuori dal centro) per la ragione indicata nel
rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito.
Tale rapporto afferma l'inammissibilità di questa somma a causa della mancanza
di documenti giustificativi provenienti da una fonte esterna.
- 142.
- Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Voce 14.9 (spostamenti degli stagisti)
- 143.
- Secondo il rapporto relativo al controllo finanziario eseguito dalla Oliveira Rego
& Alexandre Hipólito, la somma calcolata dall'impresa non era stata prevista nella
domanda di contributo e non esisteva alcun ragionevole motivo per scostarsi da
essa. Di conseguenza, le spese relative a tale voce non potrebbero essere finanziate
a titolo del contributo controverso.
- 144.
- Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Motivi relativi alle riduzioni operate nella parte del progetto relativo alla Sapec
- 145.
- I documenti citati sopra ai punti 19-28, 31 e 33, e portati a conoscenza della
ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata, contengono indicazioni
sulle ragioni delle riduzioni operate.
- 146.
- Il Tribunale esaminerà di seguito la motivazione relativa a ciascuna delle voci che
hanno dato luogo a riduzione.
Voce 14.2 (preparazione dei corsi)
- 147.
- Il documento contenente la tabella (v. sopra punto 20) precisa che, essendo stata
autorizzata una somma di 100 000 ESC per corso relativamente al materiale
d'insegnamento (sottovoce 14.2.1), la somma calcolata dalla ricorrente sarebbe
esagerata tenuto conto della natura e della portata dell'azione. Di conseguenza, la
somma richiesta a titolo di materiale d'insegnamento è stata ridotta di 1 435 850
ESC.
- 148.
- La sottovoce 14.2.8 (altre spese di preparazione) è stata oggetto di una riduzione
di 763 000 ESC, in applicazione dei criteri di riesame. Ciononostante, nel rapporto
relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito, al quale
la decisione impugnata fa riferimento nella sua motivazione (v. sopra punto 37), le
spese relative a tali sotto voci erano state considerate come interamente
ammissibili.
- 149.
- Ora, la convenuta non ha né precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni
relative a tali spese contenute in tale rapporto né ha indicato i motivi per cui
occorresse scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione
impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce nello stesso tempo a detto rapporto,
che sostiene l'ammissibilità del complesso delle spese relative alle sotto voci 14.2.8,
e alle lettere nn. 4085 e 9600 e ai loro allegati che contengono le tabelle del
DAFSE (v. sopra punti 20 e 79) le quali affermano l'inammissibilità di una parte
di dette spese.
- 150.
- Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del
Trattato.
Voce 14.3 (funzionamento e gestione dei corsi)
- 151.
- Il DAFSE ha ritenuto inammissibili per i motivi esposti nel rapporto relativo al
controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito:
5 744 ESC (sottovoce 14.3.5: spese per gli spostamenti) e
8 049 589 ESC (sottovoce 14.3.9: locazioni mobiliari e immobiliari).
- 152.
- Esso ha inoltre ritenuto inammissibili, in applicazione dei criteri di riesame di cui
all'allegato alla tabella (v. sopra punto 20):
811 000 ESC (sottovoce 14.3.1b): retribuzione del personale tecnico non
insegnante);
541 000 ESC (sottovoce 14.3.1c): retribuzione del personale amministrativo;
1 082 000 ESC (sottovoce 14.3.7: gestione et controllo di bilancio)
1 104 000 ESC (sottovoce 14.3.11: altre consegne e servizi prestati da terzi).
- 153.
- Il Tribunale esaminerà di seguito la motivazione relativa a ciascuna delle sotto voci.
Sottovoce 14.3.1, lett. b) (retribuzione del personale tecnico non insegnante) e
14.3.1, lett. c) (retribuzione del personale amministrativo)
- 154.
- Il DAFSE ha ritenuto che una parte delle spese relative a tali sotto voci fossero
inammissibili alla luce dei criteri di riesame (v. sopra punto 21). Ciononostante, nel
rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito,
al quale la decisione impugnata fa riferimento nella sua motivazione (v. sopra
punto 37), le spese relative a tali sotto voci erano state considerate come
interamente ammissibili.
- 155.
- Ora, la convenuta non ha né precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni
relative a tali spese contenute in tale rapporto né ha indicato i motivi per cui
occorresse scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione
impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce nello stesso tempo a detto rapporto,
che sostiene l'ammissibilità del complesso delle spese relative alle sotto voci 14.3.1,
lett. b) e 14.3.1, lett. c), e alle lettere nn. 4085 e 9600 e ai loro allegati che
contengono le tabelle del DAFSE (v. sopra punti 20 e 79) le quali affermano
l'inammissibilità di una parte di dette spese.
- 156.
- Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del
Trattato.
Sottovoce 14.3.5 (spese per gli spostamenti)
- 157.
- Al punto 6.3.3 del rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego &
Alexandre Hipólito, si precisa che spese di tipo alimentare per una somma di 5 744
ESC erano sfornite di documenti giustificativi legali.
- 158.
- Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
Sottovoce 14.3.7 (gestione e controllo di bilancio)
- 159.
- Il DAFSE ha ritenuto che una parte delle spese relative a tali sotto voci fossero
inammissibili alla luce dei criteri di riesame (v. sopra punto 21). Ciononostante, nel
rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito,
al quale la decisione impugnata fa riferimento nella sua motivazione (v. sopra
punto 37), le spese relative a tali sotto voci erano state considerate come
interamente ammissibili.
- 160.
- Ora, la convenuta non ha né precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni
relative a tali spese contenute in tale rapporto né ha indicato i motivi per cui
occorresse scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione
impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce nello stesso tempo a detto rapporto,
che sostiene l'ammissibilità del complesso delle spese relative alla sottovoce 14.3.7,
e alle lettere nn. 4085 e 9600 e ai loro allegati che contengono le tabelle del
DAFSE (v. sopra punti 20 e 79) le quali affermano l'inammissibilità di una parte
di dette spese.
- 161.
- Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del
Trattato.
Sottovoce 14.3.9 (locazione mobiliare e immobiliare)
- 162.
- I costi calcolati in relazione a tali voci riguardano i canoni per le locazioni di sale
a Lisnave (luogo in cui si sono tenuti taluni corsi), per l'attrezzatura (una
fotocopiatrice, una macchina da scrivere elettrica e diversi computer) e il canone
per attrezzature industriali.
- 163.
- Al punto 6.3.6 del rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego &
Alexandre Hipólito figura una tabella nella quale sono ricapitolate le somme
ammissibili tenuto conto delle regole di ammortamento da applicare su tali beni.
L'applicazione di tali regole è spiegata nel modo seguente:
«Abbiamo constatato che la fotocopiatrice e la macchina da scrivere elettrica erano
state acquistate dall'impresa nell'ambito di locazione-finanziamento in 12 rate
trimestrali, ciò che corrisponde ad un ammortamento su 3 anni. L'impresa ha
conteggiato 4 rate per una delle attrezzature (canone di 32 175 ESC) e 5 rate per
l'altra attrezzatura (canone di 46 800 ESC), che erano già state tolte dai costi
finanziari. Il tasso di ammortamento da applicare in forza della tabella allegata al
decreto 29 agosto 1981, n. 737/81 è del 14,28%. La somma ammissibile corrisponde
a 9/84 del prezzo di acquisto.
Per quanto riguarda i computer ed il materiale informatico complementare dato
in locazione all'impresa Prológica Sistemas de Informaçao e Gestão SA, abbiamo
accertato che l'impresa è restata in possesso del materiale al termine del periodo
di locazione e che non esiste prova che avesse ancora un valore residuale.
L'operazione costituisce una vera e propria locazione di lunga durata con ripresa
dell'attrezzatura alla fine, e essa può essere trattata, per analogia, come una
locazione-finanziamento.
Il tasso di ammortamento in questo caso e del 20%, di modo che 9/60 del valore
dell'acquisto sono considerati come ammissibili.
Tenuto conto del periodo di utilizzo di 9 mesi, si ottiene la seguente tabella [...]».
- 164.
- Nella conclusione del rapporto, è indicato che i costi derivanti dalla locazione delle
attrezzature informatiche sono stati calcolati in modo irragionevole, essendo stato
tale materiale successivamente acquistato dall'impresa.
- 165.
- Tale motivazione circostanziata soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del
Trattato.
sottovoce 14.3.11 (altre consegne e servizi forniti da terzi)
- 166.
- Il DAFSE ha ritenuto che una parte delle spese relative a tali sotto voci fossero
inammissibili alla luce dei criteri di riesame (v. sopra punto 21). Ciononostante, nel
rapporto relativo al controllo finanziario della Oliveira Rego & Alexandre Hipólito,
al quale la decisione impugnata fa riferimento nella sua motivazione (v. sopra
punto 37), tali spese erano state considerate come interamente ammissibili.
- 167.
- Ora, la convenuta non ha né precisato che occorresse scostarsi dalle valutazioni
relative a tali spese contenute in questo rapporto né ha indicato i motivi per cui
occorresse scostarsene. Date tali circostanze, la motivazione della decisione
impugnata è contraddittoria, poiché si riferisce nello stesso tempo a detto rapporto,
che sostiene l'ammissibilità del complesso delle spese relative alla sottovoce 14.3.11,
e alle lettere nn. 4085 e 9600 e ai loro allegati che contengono le tabelle del
DAFSE (v. sopra punti 20 e 79) le quali affermano l'inammissibilità di una parte
di dette spese.
- 168.
- Ne consegue che tale motivazione non soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del
Trattato.
Voce 14.8 (vitto e alloggio degli stagisti)
- 169.
- Infine, una somma di 891 502 ESC richiesta ai sensi della sottovoce 14.8.4 (spese
per i pasti consumati fuori dal centro) è stata ritenuta inammissibile per i motivi
esposti nel rapporto relativo al controllo finanziario svolto dalla Oliveira Rego &
Alexandre Hipólito.
- 170.
- Al punto 6.5 di detto rapporto, viene spiegato che le spese sostenute per
l'alimentazione degli stagisti fuori dal centro sono state ritenute inammissibili
perché giustificate solo con documenti interni, quando invece tali spese devono
essere provate per mezzo di documenti giustificativi provenienti da fonte esterna.
Di conseguenza, il rapporto valuta in 2 280 404 ESC le spese ammissibili sotto tale
voce.
- 171.
- Tale motivazione soddisfa le condizioni poste dall'art. 190 del Trattato.
- 172.
- Da quanto sopra, risulta che il secondo motivo deve essere accolto nella misura in
cui è diretto all'annullamento di quella parte della decisione impugnata in cui essa
impone una riduzione delle somme reclamate dalla ricorrente nella sua domanda
di pagamento del saldo relativamente alle sotto voci 14.2.6, 14.2.7, 14.3.1, lett. b),
14.3.1, lett. c), 14.3.7, 14.3.8 et 14.3.15 della parte del progetto relativo alla Tintas
Robbialac, e 14.2.8, 14.3.1, lett. b), 14.3.1, lett. c), 14.3.7 et 14.3.11 della parte del
progetto relativo alla Sapec.
C Sul terzo motivo, relativo all'abuso del diritto e alla violazione dei diritti della
difesa, nonché dei principi generali di buona fede, di tutela del legittimo affidamento
e di tutela dei diritti acquisiti.
Argomenti delle parti
- 173.
- Secondo la ricorrente, nonostante che la normativa comunitaria non preveda alcun
termine per l'adozione della decisione della Commissione sulla domanda di
pagamento del saldo, essa è ciononostante tenuta a prendere tale decisione entro
un termine ragionevole.
- 174.
- Nel caso di specie, il lasso di tempo trascorso tra la presentazione della domanda
di pagamento del saldo e l'adozione della decisione impugnata (sei anni)
costituirebbe un abuso del diritto e violerebbe il principio di buona fede.
- 175.
- Inoltre, dopo la certificazione contabile e di fatto dello Stato membro, il
beneficiario avrebbe potuto legittimamente attendersi che gli anticipi versati fossero
da considerarsi come acquisiti. Tale legittima aspettativa si trasformerebbe
tacitamente, col tempo, in diritto soggettivo nel caso in cui il beneficiario non fosse
stato informato dell'esistenza di sospetti d'irregolarità. Il rinvio di una decisione
sulla domanda di pagamento del saldo per un periodo così lungo, allorché
l'aspettativa del beneficiario si sarebbe consolidata in un diritto soggettivo,
pregiudicherebbe i diritti della difesa di quest'ultimo, nonché i principi generali del
diritto procedurale, in particolare i principi di buona fede, di legittimo affidamento
e di tutela dei diritti acquisiti. Inoltre, il passaggio di un tale lasso di tempo
intaccherebbe gravemente le sue prerogative della difesa, poiché la possibilità di
apportare la prova di fatti risalenti ad otto anni prima sarebbe gravemente
compromessa.
- 176.
- La convenuta contesta le censure formulate dalla ricorrente. In primo luogo, né
l'art. 6, n. 1, né l'art. 7 del regolamento n. 2950/83 prevedono un termine
all'esercizio dei poteri della Commissione. In secondo luogo, la ricorrente, non
avendo rispettato le condizioni fissate nella decisione di approvazione, non
potrebbe far valere validamente i principi di buona fede, di tutela del legittimo
affidamento e di tutela dei diritti acquisiti. In terzo luogo, la ricorrente non avrebbe
dimostrato dove sarebbero state pregiudicate le sue prerogative della difesa.
Giudizio del Tribunale
1. Sulla ragionevolezza della durata del procedimento
- 177.
- Per giurisprudenza costante, la durata ragionevole del procedimento amministrativo
si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in
particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate, della
complessità della pratica, nonché degli interessi delle parti nella contesa (sentenza
Mediocurso/Commissione citata sopra punto 61 e giurisprudenza citata).
- 178.
- E' in tale prospettiva che occorre valutare la ragionevolezza del periodo trascorso
tra la presentazione, il 30 ottobre 1989, della domanda di pagamento del saldo da
parte della DAFSE e l'adozione, il 14 agosto 1996, della decisione impugnata.
Nell'ambito di tale esame, occorre tener conto delle diverse fasi del procedimento
di decisione seguito nella fattispecie.
- 179.
- Il 12 febbraio 1990, il DAFSE ha modificato la domanda di pagamento del saldo
indirizzata alla Commissione il 30 ottobre 1989.
- 180.
- Il 24 giugno 1991, il DAFSE ha ritenuto di dover raccogliere informazioni
complementari relative al fascicolo in esame e, riguardo alle imprese Tintas
Robbialac e Sapec, di affidare, alla società di revisione Oliveira Rego & Alexandre
Hipólito, la realizzazione di un controllo contabile e di fatto.
- 181.
- Il fascicolo non contiene elementi che indichino che atti di natura amministrativa
siano stati compiuti tra il 12 febbraio 1990 e il 24 giugno 1991. Pur tuttavia, la
decisione di incaricare una società di revisione di procedere ad un controllo
contabile e di fatto delle azioni realizzate da due società nell'ambito del contributo
in esame ha potuto essere presa solo dopo che sono sorti, nei funzionari del
DAFSE, dubbi circa la regolarità di talune spese. Dubbi di questo tipo hanno
potuto nascere solo dopo un riesame del fascicolo di cui trattasi. Tenuto conto
della sua complessità, del numero di persone coinvolte nella realizzazione delle
azioni e dei necessari contatti tra le autorità nazionali e i servizi della Commissione,
tale periodo non sembra eccessivo.
- 182.
- La convenuta ha affermato, senza opposizione da parte della ricorrente, che,
nell'ambito del riesame della domanda di pagamento del saldo, si erano avuti
contatti tra il DAFSE e le imprese Tintas Robbialac, Sapec e Pirites Alentejanas
tra il 1992 e il 1994, in particolare nell'ambito di riunioni del gruppo di lavoro
incaricato del fondo anteriore. Tale gruppo di lavoro ha definito i criteri di riesame
relativi ai fascicoli del 1988 nei quali la ricorrente era presente, criteri che sono
stati in seguito applicati dalla convenuta di concerto con le autorità portoghesi. Il
DAFSE si è fatto consegnare, dalle imprese implicate nella realizzazione delle
azioni, diversi documenti che hanno dovuto essere analizzati e valutati. Tenuto
conto della complessità del fascicolo, tale periodo di tre anni, sebbene
incontestabilmente lungo, non ha oltrepassato il termine ragionevole.
- 183.
- A partire dal 30 gennaio 1995, il DAFSE ha notificato proposte di decisioni alle
imprese, che sono state poste in grado di presentare le loro osservazioni.
- 184.
- A seguito di ciò, il DAFSE ha, il 30 marzo 1995, notificato alla convenuta una
certificazione contabile e di fatto corretta (v. sopra punto 30).
- 185.
- Il 19 giugno 1995, il DAFSE ha informato la ricorrente del montante di spesa che
essa aveva certificato dopo riesame del fascicolo, fatta salva tuttavia una decisione
finale della Commissione sulla domanda di pagamento del saldo (v. sopra punto
31).
- 186.
- Con lettere 27 febbraio, nn. 2567 e 2569 e 1° marzo 1996, n. 2837, il DAFSE ha
informato la ricorrente che la Commissione aveva approvato la certificazione della
domanda di pagamento del saldo per la somma indicata nelle lettere del 19 giugno
1995.
- 187.
- Infine, in considerazione della sentenza Commissione/Branco, citata sopra al punto
35, la convenuta ha ritirato una prima decisione e l'ha sostituita con la decisione
impugnata.
- 188.
- Da tale successione di avvenimenti emerge che ciascuna delle fasi procedurali che
hanno preceduto l'adozione della decisione impugnata, si è svolta in un termine
ragionevole in funzione delle circostanze di cui le entità nazionali e comunitarie
incaricate della gestione del FSE potevano legittimamente tener conto nell'ambito
dell'esame delle domande di pagamento del saldo.
- 189.
- Date tali condizioni, la censura riguardante la violazione dei principi del termine
ragionevole, di buona fede e di abuso del diritto deve essere respinta.
2. Sulle censure relative ad una violazione dei principi di tutela del legittimo
affidamento, di certezza giuridica e di tutela dei diritti acquisiti
- 190.
- In un caso in cui il destinatario di un contributo dell'FSE non ha svolto l'azione di
formazione nel rispetto delle condizioni cui la concessione del contributo era
subordinata, il detto destinatario non può far valere il principio del legittimo
affidamento e dei diritti acquisiti al fine di ottenere il pagamento del saldo
dell'importo globale del contributo inizialmente concesso (sentenza 15 settembre
1998, Branco/Commissione, citata sopra al punto 53, punti 97 e 105, e
giurisprudenza citata).
- 191.
- Essendo il principio della tutela del legittimo affidamento il corollario del principio
della certezza giuridica, che esige che le norme di diritto siano chiare e precise, e
diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti
nella sfera del diritto comunitario (sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., Racc. pag. I-569, punto 20), la stessa conclusione si impone
relativamente alla asserita violazione del principio di certezza giuridica.
- 192.
- Secondo la decisione impugnata, le condizioni della decisione di approvazione non
sono state rispettate rispetto a talune voci di spesa. La ricorrente non ha
dimostrato l'erroneità dell'analisi della convenuta che l'ha condotta a tale
conclusione. Pertanto occorre ritenere che nella fattispecie, la ricorrente non ha
rispettato le condizioni alle quali erano soggette le azioni di formazione in esame.
- 193.
- In ogni caso, la ricorrente non poteva legittimamente attendere di vedersi attribuito
l'importo finanziario nella sua integralità, o anche quanto versato come anticipo.
Infatti, in primo luogo, emerge dal punto 18 che, dal 1991, talune iniziative del
DAFSE lasciavano supporre il fatto che esso non avesse terminato l'esame del
fascicolo e che dubbi esistevano quanto al fondamento della certificazione contabile
e di fatto del 30 ottobre 1989. In secondo luogo, dal momento che è la
Commissione che, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, prende la
decisione finale (sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P,
Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-5373, punto 29), la ricorrente non poteva
presumere che la certificazione del 30 ottobre 1989 gli avrebbe concesso il diritto
di ricevere l'importo il cui versamento era stato sollecitato nella domanda di
pagamento del saldo oggetto della detta certificazione.
- 194.
- Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dei principi di tutela del legittimo
affidamento, di certezza del diritto e di tutela dei diritti acquisiti, dev'essere
respinto.
3. Sull'asserita violazione dei diritti della difesa della ricorrente
- 195.
- La ricorrente si limita ad affermare, in modo generale, che il passaggio del tempo,
successivamente al periodo di realizzazione delle azioni, compromette le sue
possibilità di apportare la prova dell'infondatezza delle censure ad essa indirizzate.
- 196.
- Il sistema di sovvenzione messo a punto dalla normativa applicabile si basa in
particolare sul rispetto da parte del beneficiario di una serie di condizioni che gli
danno diritto a ricevere il contributo previsto. Da tale normativa risulta, in
particolare dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83, che tanto le autorità
nazionali quanto la Commissione hanno il diritto di controllare il rispetto da parte
del beneficiario di tali condizioni. Ne consegue che, per assicurarsi il versamento
del contributo, i beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi che
dimostrano l'osservanza di tali condizioni fino almeno alla decisione finale della
Commissione sulla domanda di pagamento del saldo.
- 197.
- Ne consegue che la censura relativa alla violazione dei diritti della difesa deve
essere respinta.
- 198.
- Da quanto precede deriva che il terzo motivo deve essere respinto.
D Sul quarto motivo relativo allo sviamento di potere
Argomenti delle parti
- 199.
- In via subordinata, la ricorrente censura la convenuta per aver commesso uno
sviamento di potere sostituendosi allo Stato portoghese nel ridurre il contributo in
causa e legittimando, in tal modo, le operazioni, illegali, del DAFSE successive alla
certificazione contabile e di fatto del 30 ottobre 1989. Il DAFSE sarebbe stato
mosso dalla preoccupazione di ridurre ad ogni costo contributi precedentemente
approvati, per risanare il bilancio della previdenza sociale di cui fanno parte i
contributi nazionali concessi nell'ambito del concorso dell'FSE, accusando i
destinatari del finanziamento dell'FSE di averli male utilizzati. Legittimando così
l'azione illegale del DAFSE, la convenuta avrebbe oltrepassato i poteri ad essa
conferiti dall'art. 7 del regolamento n. 2950/83 e commesso uno sviamento di
potere.
- 200.
- Tale sviamento di potere emergerebbe:
dal fatto che l'importo della riduzione decisa dalla convenuta corrisponde agli
importi rifiutati nelle decisioni di certificazione del DAFSE 19 giugno 1995 (v.
sopra punto 31);
dal riesame dei fascicoli in causa alla luce dei nuovi criteri;
dall'attenzione prestata dall'opinione pubblica alla situazione delle finanze
pubbliche nel 1995, anno delle elezioni legislative;
dai documenti allegati al controricorso, in particolare quelli relativi ai lavori del
gruppo di lavoro del fondo anteriore, riguardante la definizione di un metodo di
controllo dei fascicoli di finanziamento dell'FSE nei quali la ricorrente era
intervenuta (documenti 7-9 e 17).
- 201.
- La convenuta ricusa tali allegazioni e sottolinea di essersi limitata a confermare la
certificazione compiuta dallo Stato portoghese, nel rispetto della normativa
comunitaria applicabile in materia, in particolare dell'art. 6 del regolamento n.
2950/83.
Giudizio del Tribunale
- 202.
- Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi,
pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo o, quanto meno,
determinante di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una
procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze nel
caso di specie (v. in particolare sentenza Proderec/Commissione, citata sopra al
punto 54, punto 118).
- 203.
- Gli elementi fatti valere dalla ricorrente per provare un tale sviamento di potere
sono insufficienti a far venir meno la presunzione di legalità di cui, in principio,
godono gli atti delle istituzioni comunitarie.
- 204.
- Come affermato dal Tribunale nella sentenza Proderec/Commissione citata sopra
al punto 54, punto 69), l'atto di attestazione adottato dallo Stato membro ai sensi
dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, non lo esime dagli altri obblighi che gli
incombono in forza della normativa comunitaria pertinente.
- 205.
- Inoltre, i criteri alla luce dei quali i fascicoli in esame sono stati riesaminati sono
quelli di «ragionevolezza delle spese effettuate dal beneficiario» e di «buona
gestione finanziaria del contributo». Orbene, l'applicazione di tali criteri, che
consistono semplicemente nell'accertare se le spese dichiarate dal beneficiario e da
esso pagate rendano adeguatamente conto delle prestazioni per le quali sono state
sostenute, rientra senz'altro nell'ambito del controllo che lo Stato membro è tenuto
ad effettuare oltre alla semplice certificazione di fatto e contabile, in conformità
all'art. 7 della decisione 83/673, quando sospetta l'esistenza di irregolarità,
fraudolente o no (sentenza Proderec/Commissione, citata sopra punto 54, punto
88).
- 206.
- Dato che, nella fattispecie, lo Stato portoghese sospettava irregolarità nei fascicoli
del finanziamento dell'FSE che sono stati oggetto dell'attestazione contabile e di
fatto del 30 ottobre 1989, che ha riesaminato tali fascicoli e ha modificato
conseguentemente la sua attestazione contabile e di fatto e che la convenuta ha
ratificato tale attestazione come modificata a seguito del riesame, quest'ultima
aveva il diritto di procedere alle conseguenti riduzioni del contributo.
- 207.
- Infine, l'attenzione portata dall'opinione pubblica portoghese alle finanze del paese
non costituisce per nulla un indizio di sviamento di potere.
- 208.
- In conclusione, gli elementi avanzati dalla ricorrente sono insufficienti per
dimostrare l'esistenza di uno sviamento di potere, e pertanto il quarto motivo deve
essere respinto.
- 209.
- Da quanto sopra risulta che il ricorso deve essere accolto nella misura in cui è
diretto all'annullamento di quella parte della decisione impugnata in cui essa,
relativamente alle sotto voci 14.2.6, 14.2.7, 14.3.1, lett. b), 14.3.1, lett. c), 14.3.7,
14.3.8 et 14.3.15 della parte del progetto relativo alla Tintas Robbialac e 14.2.8,
14.3.1, lett. b), 14.3.1, lett. c), 14.3.7 et 14.3.11 della parte del progetto relativo alla
Sapec, impone una riduzione delle somme reclamate dalla ricorrente nella sua
domanda di pagamento del saldo.
Sulle spese
- 210.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 211.
- Nella fattispecie, le richieste d'annullamento formulate dalla ricorrente, che ha
chiesto la condanna della Commissione alle spese del presente giudizio, sono state
dichiarate parzialmente fondate.
- 212.
- Occorre conseguentemente condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie
spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 14 agosto 1996, n. C(96) 1184, che ha
ridotto il contributo del Fondo sociale europeo concesso nell'ambito del
progetto n. 880412/P3, è annullata nella misura in cui, relativamente alle
sotto voci 14.2.6, 14.2.7, 14.3.1, lett. b), 14.3.1, lett. c), 14.3.7, 14.3.8 e 14.3.15
della parte del progetto relativo alla Tintas Robbialac e 14.2.8, 14.3.1, lett.
b), 14.3.1, lett. c), 14.3.7 e 14.3.11 della parte del progetto relativo alla
Sapec, la Commissione impone una riduzione delle somme reclamate dalla
ricorrente nella sua domanda di pagamento del saldo .
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 1999.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. Jaeger