Language of document : ECLI:EU:T:2005:199

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

7 giugno 2005(*)

«Dipendenti – Concorso generale – Decisione della commissione esaminatrice di non ammissione alla prova orale in seguito al risultato ottenuto nella prova scritta – Segretezza dei lavori della commissione esaminatrice – Motivazione – Parità di trattamento – Errore di fatto»

Nella causa T‑375/02,

Alessandro Cavallaro, residente in Roma, rappresentato dall’avv. C. Forte,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra L. Lozano Palacios, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 11 settembre 2002, che respinge il suo reclamo contro la decisione 15 maggio 2002 della commissione esaminatrice del concorso generale COM/A/6/01 di attribuirgli un voto insufficiente per la prova scritta del detto concorso e, conseguentemente, di non ammetterlo alla prova orale, nonché una domanda di annullamento delle fasi successive del concorso, per quanto necessario a reintegrare il ricorrente nei suoi diritti,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re M.E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° febbraio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1       L’art. 27, primo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee, nella versione applicabile al caso di specie (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità».

2       L’art. 28 dello Statuto così recita:

«Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:

(…)

d.      aver sostenuto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 29, paragrafo 2, un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall’allegato III;

(…)».

3       L’art. 29, n. 1, dello Statuto stabilisce quanto segue:

«Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’autorità che ha il potere di nomina, dopo avere esaminato:

a)      le possibilità di promozione e di trasferimento all’interno dell’istituzione;

b)      le possibilità di organizzare concorsi interni nell’ambito dell’istituzione;

c)      le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee,

bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell’allegato III.

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni».

4       L’art. 30, primo comma, dello Statuto, così dispone:

«Per ogni concorso viene nominata una commissione giudicatrice dall’autorità che ha il potere di nomina. Tale commissione stabilisce l’elenco dei candidati dichiarati idonei».

5       L’art. 3, primo e terzo comma, dell’allegato III dello Statuto enuncia quanto segue:

«La commissione giudicatrice è composta di un presidente e di una o più persone designate dall’autorità che ha il potere di nomina nonché di un funzionario designato dal comitato del personale.

(…)

Per determinati esami, la commissione giudicatrice può richiedere la partecipazione di uno o più membri aggregati con voto consultivo».

6       L’art. 6 dell’allegato III dello Statuto recita quanto segue:

«I lavori della commissione giudicatrice sono segreti».

7       Il bando di concorso generale COM/A/6/01, indetto al fine di costituire una riserva per il reclutamento di amministratori (A7/A6) nel campo delle relazioni esterne e della gestione degli aiuti ai paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l’11 aprile 2001 (GU C 110 A, pag. 13; in prosieguo: il «bando di concorso»), prevedeva, al titolo I, «Introduzione», punto I, «Informazioni generali», la costituzione di un elenco di riserva di 80 candidati idonei nel settore delle relazioni esterne per coprire un numero indicativo di 70 posti.

8       Il titolo III del bando di concorso, «Requisiti di ammissione», prevedeva segnatamente i requisiti generali e particolari per l’ammissione al concorso, e il titolo IV, «Ammissione», definiva il procedimento di ammissione alle prove di preselezione nonché alla prova scritta del concorso.

9       Il titolo VI del bando di concorso, «Natura delle prove – Valutazione», descriveva le successive prove che costituivano il procedimento di selezione, vale a dire una serie di prove di preselezione fondate su domande a scelta multipla [descritte al punto A, rispettivamente lett. a), b), c) e d) del titolo VI], una prova scritta [descritta al punto B, lett. e), in prosieguo: la «prova scritta»] e una prova orale [descritta al punto C, lett. f), in prosieguo: la «prova orale»].

10     La prova scritta era descritta nei seguenti termini:

«e)      Prova basata su una documentazione, intesa a valutare le conoscenze dei candidati nel settore da loro scelto nonché le loro capacità di comprensione, di analisi, di sintesi e di redazione, in relazione con le funzioni di cui al titolo II.

La prova è valutata da 0 a 40 punti (punteggio minimo richiesto: 20 punti)».

11     Il titolo VI, punto D, del bando di concorso, «Ammissione alle successive fasi del concorso», precisava che, per ogni prova, un punteggio inferiore al punteggio minimo richiesto avrebbe determinato l’eliminazione. Per quanto attiene all’ambito delle relazioni esterne, esso indicava inoltre, al punto 1, primo trattino, che si sarebbe proceduto alla correzione della prova scritta dei candidati che avessero ottenuto i 240 migliori punteggi nell’insieme delle prove a), b), c) e d) e che avessero soddisfatto i requisiti di ammissione di cui al titolo IV. Il punto 2, primo trattino, stabiliva inoltre che sarebbero stati ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che avessero ottenuto i 120 migliori punteggi nella prova scritta.

12     Il titolo VIII del bando di concorso, «Domande di riesame – mezzi di ricorso – denunce al Mediatore europeo», stabiliva quanto segue:

«Le diverse procedure relative alle domande di riesame, ai mezzi di ricorso e alle denunce al Mediatore europeo sono riportate nell’allegato II del presente bando di concorso».

13     L’allegato II del bando di concorso, al titolo «Domande di riesame – mezzi di ricorso – denunce al Mediatore europeo» indicava:

«In ogni fase del concorso il candidato che ritiene che una decisione gli rechi pregiudizio può domandare il riesame del suo fascicolo, esperire uno dei mezzi di ricorso previsti o presentare una denuncia al Mediatore europeo.

–       Domanda di riesame

Presentare una domanda di riesame sotto forma di lettera motivata da inviare al seguente indirizzo:

Commissione europea

Unità «Politica di assunzione» (…)

All’attenzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso COM/A/6/01 (…)

entro 30 giorni di calendario dalla data di invio della lettera con cui gli è stata comunicata tale decisione (…). La commissione esaminatrice riesamina il fascicolo del candidato e comunica a quest’ultimo la sua risposta il più rapidamente possibile.

(…)».

 Fatti all’origine della controversia

14     Il 29 maggio 2001 il ricorrente ha presentato la sua candidatura al concorso generale COM/A/6/01, nel campo delle relazioni esterne, in conformità al titolo II del bando di concorso.

15     Il 19 ottobre 2001 il ricorrente ha partecipato alla serie delle prove di preselezione, nonché alla prova scritta.

16     Per quanto concerne la prova scritta, le istruzioni per i candidati, distribuite all’inizio della prova, con il titolo «Avvertenza», recitavano quanto segue:

«La prova scritta è basata su un fascicolo di documenti specifici ed è intesa a valutare le conoscenze del/la candidato/a nel settore da lui/lei scelto nonché le sue capacità di comprensione, di analisi, di sintesi e di redazione in relazione con le funzioni di cui al titolo II del bando di concorso».

17     Come risulta dalle istruzioni per i candidati, il fascicolo in questione era composto di tre documenti, vale a dire:

–       la posizione comune del Consiglio, del 14 maggio 2001, sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa;

–       il programma dell’Unione europea per la prevenzione dei conflitti violenti (conclusioni di Göteborg);

–       la Comunicazione della Commissione sulla prevenzione dei conflitti (riepilogo).

18     Le istruzioni per i candidati prevedevano che essi dovessero rispondere ad entrambi i quesiti della prova, formulati nei seguenti termini:

«Primo quesito:

In base ai vari documenti contenuti nei testi di riferimento:

–       indichi i principi fondamentali sui quali si fonda la politica di prevenzione dei conflitti dell’UE;

–       indichi, in relazione all’azione dell’UE nel campo della prevenzione dei conflitti:

a)      due esempi di misure che possono essere adottate con strumenti comunitari;

b)      due esempi di misure che possono essere promosse nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC);

c)      due esempi di iniziative che richiedono un sostegno e/o una partecipazione internazionale più ampi.

Per ciascuno degli esempi scelti, indichi quali sono, a suo parere, i principali vantaggi e svantaggi.

Secondo quesito:

In base ai testi di riferimento e alla luce delle esperienze compiute nei Balcani negli ultimi dieci anni, quali iniziative dell’UE consiglierebbe per prevenire l’esplosione di conflitti violenti, qualora una situazione analoga si presentasse in una regione che interessa da vicino l’UE?

Motivi la scelta delle misure da Lei raccomandate e ne individui problemi e limiti possibili».

19     Con lettera 15 maggio 2002 il sig. E. Halskov, a nome del presidente della commissione esaminatrice, ha comunicato al ricorrente che il risultato della correzione della sua prova scritta era «(...) insufficiente per permettere alla commissione esaminatrice di ammetterl[o] alla prova orale. Al punto VI D del bando di concorso si precisa, infatti, che per ogni prova un punteggio inferiore al minimo richiesto è eliminatorio».

20     I risultati ottenuti dal ricorrente in ognuna delle cinque prove, comunicati nella lettera 15 maggio 2002, erano i seguenti:

–       Prova a)          29,744/40 (minimo richiesto 20)

–       Prova b)          21,053/40 (minimo richiesto 20)

–       Prova c)          16,667/20 (minimo richiesto 10)

–       Prova d)          17,5/20 (minimo richiesto 10)

–       Prova e)          19/40 (minimo richiesto 20).

21     Il ricorrente, avendo ottenuto in una prova scritta il punteggio di 19/40, quindi inferiore al minimo di 20/40 richiesto per tale prova, non è stato ammesso alla prova orale.

22     Il 21 maggio 2002 il ricorrente ha inviato, all’attenzione del presidente della commissione esaminatrice, un telefax con il quale ha chiesto il riesame della sua prova scritta, nonché la trasmissione di copia di quest’ultima e di copia della sua correzione con indicazione dei criteri applicati. Il ricorrente ha fondato la sua domanda sulle disposizioni esistenti in materia di trasparenza, e in particolare sulla raccomandazione del Mediatore (relazione speciale del Mediatore europeo 18 ottobre 1999 al Parlamento europeo a seguito di un’indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione, GU C 371, pag. 12) e sulla risoluzione del Parlamento europeo 17 novembre 2000 sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito di un’indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione (A5‑0280‑2000), riguardo alle commissioni esaminatrici costituite a partire dal 1° gennaio 2001.

23     Con lettera 3 giugno 2002 (erroneamente datata 3 maggio 2002), il sig. Halskov, a nome del presidente della commissione esaminatrice e in risposta al telefax 21 maggio 2002 del ricorrente, ha informato quest’ultimo che la commissione esaminatrice confermava che il risultato comunicato nella lettera 15 maggio 2002 corrispondeva al punteggio che gli era stato attribuito nella prova scritta. A tale lettera erano allegati copia della prova scritta del ricorrente e della scheda di valutazione compilata dalla commissione esaminatrice del concorso, datata 13 maggio 2002, recante i giudizi formulati in merito alla detta prova, la valutazione complessiva nonché il punteggio complessivo assegnato dalla commissione esaminatrice del concorso.

24     Per quanto riguarda la correzione della prova scritta, nella lettera 3 giugno 2002 si precisava che «(…) la commissione esaminatrice Le segnala che la [correzione della] prova di ciascun candidato del concorso è stata realizzata (…) in maniera anonima, da assessori/correttori su base di una risposta-tipo fornita a tutti i correttori. In seguito, detta commissione ha verificato che i criteri di correzione, da essa stessa elaborati e indicati nella risposta-tipo, fossero stati correttamente applicati, ha analizzato i giudizi formulati dai correttori ed ha infine fissato i risultati che Le sono stati comunicati».

25     La scheda di valutazione della prova contiene innanzi tutto tre criteri di valutazione in base ai quali la commissione esaminatrice ha valutato la prova del ricorrente, ossia, rispettivamente, le «conoscenze nel settore», le «capacità di comprensione, di analisi e di sintesi» e la «capacità di redazione», poi una «valutazione complessiva» della prova e, infine, il punteggio complessivo attribuito al ricorrente dalla commissione esaminatrice.

26     Nella scheda di valutazione trasmessa al ricorrente, la commissione esaminatrice si è espressa nei seguenti termini:

«–      Conoscenze nel settore:

         Conoscenze molto limitate. Confusione tra misure comunitarie e PESC nella risposta al primo quesito. Il secondo quesito non è stato affatto compreso; il candidato analizza alcuni interventi senza proporre un programma di interventi.

–       Capacità di comprensione, di analisi e di sintesi:

Comprensione insufficiente dei quesiti e argomenti poco sviluppati. Analisi superficiale, assenza di approfondimenti. Mediocre capacità di sintesi.

–       Capacità di redazione:

Accettabile, a volte confusa e poco strutturata.

–       Giudizio complessivo:

Nel complesso, prova insufficiente. Il candidato ha conoscenze molto limitate, modeste capacità di sintesi, analisi e redazione.

La commissione esaminatrice ha deciso di attribuire il seguente punteggio complessivo: VOTO: 19/40».

27     Il 10 giugno 2002 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, registrato il 12 giugno 2002 con il numero R/312/02 avverso la decisione 15 maggio 2002 della commissione esaminatrice del concorso.

28     Nel suo reclamo il ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata comunicazione da parte della commissione esaminatrice dei criteri utilizzati per la correzione della sua prova e chiede se esistano altri criteri di correzione oltre a quelli riportati nella scheda di valutazione, sottolineando che essi devono essere coerenti con la formulazione dei quesiti.

29     In secondo luogo, egli contesta i giudizi espressi nella scheda di valutazione della sua prova. In proposito, il ricorrente sostiene che la sua prova ha rispettato l’inequivocabile indicazione, valida per entrambi i quesiti, secondo la quale si doveva rispondere «in base ai vari elementi contenuti nei testi di riferimento». Tali istruzioni avrebbero in tal modo limitato la libertà del candidato per quanto attiene al «riordino» degli elementi.

30     Quanto al criterio delle «conoscenze nel settore», il ricorrente controbatte all’affermazione secondo la quale egli possederebbe «conoscenze molto limitate» sostenendo di aver indicato i principi fondamentali pertinenti nonché una serie di misure ed iniziative basandosi – come richiesto – sui testi di riferimento. Egli respinge peraltro il giudizio di «confusione tra misure comunitarie e PESC». All’affermazione secondo la quale «il secondo quesito non è stato affatto compreso», in quanto egli avrebbe analizzato «alcuni interventi senza proporre un programma di interventi», egli replica, in particolare, che siffatto argomento rientrava nel criterio di valutazione relativo alle capacità di comprensione e che la presentazione di un programma di interventi non era richiesta dal quesito.

31     Per quanto concerne il giudizio dato rispetto al criterio delle «capacità di comprensione, di analisi e di sintesi», secondo cui la comprensione dei quesiti sarebbe stata insufficiente, l’argomentazione poco sviluppata, l’analisi superficiale e la capacità di sintesi mediocre, il ricorrente fa notare che tale giudizio è ingiustificato, dato che egli era limitato dalla formulazione dei quesiti, i quali imponevano di basarsi sui testi di riferimento, cosa di cui si sarebbe dovuto tener conto in sede di correzione.

32     Quanto al criterio della «capacità di redazione», il ricorrente respinge l’osservazione secondo cui la sua prova sarebbe stata poco strutturata e afferma che essa, al contrario, era strutturata per questioni, sezioni e sotto-sezioni numerate.

33     Vi sarebbe infine un’incongruenza tra la valutazione complessiva, molto negativa, e il punteggio complessivo ricevuto, 19/40, quasi sufficiente.

34     In terzo luogo, viste le considerazione esposte, nel reclamo il ricorrente chiede che la sua prova scritta sia nuovamente corretta prima della conclusione del concorso.

35     Il 7 settembre 2002 è stato pubblicato l’elenco degli idonei del concorso nel settore delle relazioni esterne (GU C 213, pag. 11). Ai sensi del titolo VII del bando, tale pubblicazione costituisce l’atto conclusivo del concorso.

36     Con decisione 11 settembre 2002, recante una nota di accompagnamento con la stessa data, notificata al ricorrente il 16 settembre 2002 e di cui egli ha accusato ricevuta il giorno successivo, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il reclamo del ricorrente.

37     Nella parte intitolata «[i] fatti» della decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, l’APN, dopo avere ricordato gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno del suo reclamo, spiega che «la commissione esaminatrice ha nuovamente esaminato la sua prova scritta [e], pur confermando il punteggio (…) attribuito (…), ha apportato le seguenti precisazioni complementari sulla correzione della prova stessa:

–       Il primo quesito si riferisce ai principi fondamentali sui quali si basa la politica dell’Unione europea in materia di prevenzione dei conflitti. La commissione esaminatrice osserva che, anziché questi principi, il candidato ha citato i valori fondamentali dell’UE (democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo ecc.).

–       Per quanto riguarda il punto a) del primo quesito (“due esempi di misure che possono essere adottate con strumenti comunitari”), il candidato ha citato come primo esempio l’invio di rappresentanti speciali. La commissione esaminatrice osserva che questa è chiaramente una misura rientrante nell’ambito della PESC.

–       Per quanto concerne il punto c) del primo quesito (“due esempi di iniziative che richiedono un sostegno e/o una partecipazione internazionale più ampi”), il candidato menziona la formazione del personale di organizzazioni internazionali così che si possa disporre di personale qualificato, ma senza fornire alcuna altra precisazione. Egli ha inoltre indicato che gli svantaggi “possono essere di termini economici o di ritorno degli investimenti che vanno considerati sul medio periodo”. La commissione esaminatrice osserva che questa frase è quasi incomprensibile e che l’esempio citato non richiede “un sostegno e/o una partecipazione internazionale più ampi”.

–       Per quanto riguarda il secondo quesito (raccomandazioni del candidato su come evitare lo scoppio di un conflitto violento qualora una situazione analoga dovesse presentarsi in una regione prossima all’UE), a giudizio della commissione esaminatrice il candidato ha descritto sommariamente il sistema di allarme rapido facendone un’analisi confusa e superficiale, inframmezzata da giudizi sull’intervento dell’UE in Macedonia e sulle azioni realizzate dalla NATO. La commissione esaminatrice sottolinea che il candidato non ha motivato la scelta delle iniziative proposte, oltre a non aver saputo individuare né i problemi né i limiti delle iniziative descritte qualora esse fossero applicate in una situazione analoga a quella dei Balcani.

In conclusione, la commissione esaminatrice conferma il suo giudizio sulla prova svolta dal candidato».

38     Nella parte intitolata «[i]n diritto» della decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, l’APN osserva innanzi tutto che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, tenuto conto dell’autonomia di cui godono le commissioni esaminatrici, che dispongono di un ampio potere discrezionale, una decisione presa da una commissione non può essere annullata né modificata salvo in caso di errore manifesto di diritto o di fatto. Essa aggiunge che le valutazioni svolte da una commissione esaminatrice allorché questa esprime un giudizio di valore sulle attitudini dei candidati possono essere sottoposte a controllo unicamente in caso di violazione manifesta delle norme cui deve ispirarsi l’operato della commissione esaminatrice (sentenze del Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T‑17/90, T‑28/91 e T‑17/92, Camara Alloisio e a./Commissione, Racc. pag. II-841, e 1° dicembre 1994, causa T‑46/93, Michäel‑Chiou/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑297 e II‑929). Quanto allo svolgimento di un esame, le sue modalità possono essere sindacate solo nella misura necessaria per garantire la parità di trattamento dei candidati e l’imparzialità della scelta effettuata tra di essi (sentenza della Corte 24 marzo 1988, causa 228/86, Goossens/Commissione, Racc. pag. 1819).

39     L’APN segnala poi che tutte le copie della prova scritta sono state corrette anonimamente da due correttori/membri aggregati sulla base di criteri stabiliti in precedenza dalla commissione esaminatrice. Essa rileva che, nel corso di una riunione tra i membri della detta commissione e i correttori, questi ultimi hanno ricevuto la risposta-tipo elaborata precedentemente dalla commissione, oltre ad informazioni complementari sull’applicazione omogenea dei criteri di valutazione a tutti i candidati. La commissione esaminatrice avrebbe verificato la corretta applicazione dei criteri per la correzione da essa fissati ed esaminato le osservazioni formulate dai correttori per le singole prove prima di fissare i risultati che sono stati comunicati ai candidati.

40     L’APN aggiunge che la prova del ricorrente è stata corretta anonimamente da due correttori di madrelingua italiana che lavorano per la Direzione generale «Relazioni esterne» e sono inquadrati nei gradi A 4 e A 6, e che, dopo le due prime correzioni, ne ha avuto luogo una terza, in seguito alla quale la commissione esaminatrice ha fissato il punteggio finale di 19/40.

41     Per quanto riguarda infine le censure mosse dal ricorrente, l’APN sostiene che quest’ultimo ha commesso un errore sostanziale nella comprensione della finalità della prova, che mirava segnatamente a valutare le conoscenze dei candidati nel settore pertinente sulla base dei testi di riferimento. Il candidato doveva dimostrare le proprie conoscenze e non si trovava pertanto affatto limitato, nello svolgimento della sua composizione, al solo contenuto dei testi proposti bensì, al contrario, conformemente al bando di concorso e alle istruzioni per i candidati, si richiedeva che egli menzionasse tutti gli esempi e formulasse tutti i commenti atti a provare le sue conoscenze in materia.

42     Limitatamente alla risposta del ricorrente al secondo quesito, l’APN ritiene che essa non fosse né sviluppata né strutturata in funzione del quesito posto, così che il giudizio dato risulta giustificato.

43     L’addebito relativo all’incongruenza tra il punteggio finale attribuito, inferiore al minimo richiesto, e le osservazioni negative della commissione esaminatrice, sulle quali si basa il punteggio complessivo, non sarebbe fondato.

44     Per quanto attiene all’addebito della mancanza di chiarezza circa i criteri per la correzione applicati dalla commissione esaminatrice, l’APN replica che i soli criteri applicati sono quelli che figurano nella scheda di valutazione del 13 maggio 2002, identici a quelli che figurano nel bando di concorso.

45     L’APN sottolinea peraltro il carattere comparativo di tutte le selezioni, che implicano un giudizio rientrante nell’ambito dell’ampio potere discrezionale conferito alla commissione esaminatrice, che tiene conto della prestazione complessiva dei candidati, nel rispetto del principio della parità di trattamento tra essi. Essa ritiene che le valutazioni fornite dalla commissione esaminatrice sulla prova scritta del ricorrente non siano inficiate da alcun manifesto errore di diritto o di fatto e che la commissione esaminatrice abbia rispettato le condizioni fissate dal bando di concorso.

46     L’APN conclude che la decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, costituisce una motivazione sufficiente della decisione della commissione esaminatrice di escludere il ricorrente dal concorso per non aver ottenuto il punteggio minimo richiesto nella prova scritta.

47     Il 1° ottobre 2002 il ricorrente ha inviato al presidente della commissione esaminatrice un telefax con il quale, sulla base degli elementi contenuti nella decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, ha richiesto:

–       copia delle linee guida per i correttori della prova scritta, soprattutto in riferimento al ricorso ad un terzo correttore;

–       copia delle singole valutazioni dei due primi correttori (funzionari italiani di grado A 4 e A 6);

–       copia della risposta-tipo e delle informazioni complementari fornite ai correttori;

–       nonché informazioni circa la nazionalità del terzo correttore.

48     Tale richiesta del 1° ottobre 2002 è rimasta priva di risposta.

49     Il 15 ottobre 2002 il ricorrente ha ricevuto dalla Commissione copia di una traduzione in italiano della decisione 11 settembre 2002 dell’APN.

 Procedimento e conclusioni delle parti

50     Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2002, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

51     Il 7 aprile 2003 il Tribunale ha deciso, a norma dell’art. 47, n. 1, del suo regolamento di procedura, che un secondo scambio di memorie non era necessario perché il contenuto del fascicolo di causa era abbastanza completo per consentire alle parti di sviluppare i loro motivi e argomenti nel corso della fase orale. Il ricorrente non ha presentato alcuna domanda in senso contrario.

52     Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento. Il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre un documento ai sensi dell’art. 64 del regolamento di procedura. La Commissione ha adempiuto entro il termine fissato.

53     Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite all’udienza del 1° febbraio 2005.

54     Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo in quanto fondato:

–       annullare la decisione dell’APN 11 settembre 2002 di attribuirgli un punteggio insufficiente per la prova scritta del concorso e, conseguentemente, di non ammetterlo alla prova orale del detto concorso;

–       annullare le operazioni successive del detto concorso, per quanto necessario a reintegrare il ricorrente nei suoi diritti;

–       condannare la Commissione alle spese.

55     La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–      respingere il ricorso in quanto privo di fondamento e in parte irricevibile;

–       statuire sulle spese come di diritto.

 Sulla ricevibilità

56     Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’APN 11 settembre 2002 di attribuirgli un punteggio insufficiente per la prova scritta del concorso e, conseguentemente, di non ammetterlo alla prova orale del detto concorso.

57     Per quanto riguarda la precisa determinazione dell’atto impugnato, occorre ricordare che, con lettera 15 maggio 2002, il sig. Halskov, a nome del presidente della commissione esaminatrice, ha comunicato al ricorrente che il risultato della correzione della sua prova scritta era insufficiente per consentire alla commissione esaminatrice di ammetterlo alla prova orale. Tale decisione iniziale ha formato oggetto di riesame da parte della detta commissione in seguito a una domanda presentata in tal senso dal ricorrente il 21 maggio 2002, in conformità al Titolo VIII e al primo trattino dell’allegato II del bando di concorso. Con lettera 3 giugno 2002, il sig. Halskov, a nome del presidente della commissione esaminatrice, ha confermato che il risultato comunicato nella lettera 15 maggio 2002 corrispondeva al punteggio attribuitogli nella prova scritta, ribadendo quindi la decisione iniziale della detta commissione di non ammettere il ricorrente alla prova orale. Tale decisione, adottata in seguito alla domanda di riesame proposta dal ricorrente in forza di una regola che la Commissione si è impegnata a rispettare e che, di conseguenza, la vincola (sentenze della Corte 30 gennaio 1974, causa 148/73, Louwage/Commissione, Racc. pag. 81, punto 12, e 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/Commissione, Racc. pag. 3981, punto 20; ordinanza del Tribunale 3 aprile 2001, cause riunite T-95/00 e T-96/00, Zaur-Gora e Dubigh/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑379, punto 25; sentenza del Tribunale 23 gennaio 2002, causa T-386/00, Gonçalves/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑55, punto 38), si è sostituita alla decisione iniziale della commissione esaminatrice e costituisce quindi l’atto che arreca pregiudizio.

58     Infatti, secondo la giurisprudenza, quando una parte la cui domanda di ammissione ad un concorso comunitario sia stata respinta chiede il riesame di tale decisione sulla base di una precisa disposizione che vincola l’amministrazione, l’atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’art. 90, n. 2, o, se del caso, dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, è la decisione adottata dalla commissione esaminatrice dopo il riesame. Ed è sempre tale decisione, adottata dopo il riesame, che fa decorrere il termine per il reclamo e per il ricorso, senza che occorra verificare se, in tale situazione, la detta decisione possa eventualmente essere considerata come un atto puramente confermativo (sentenza Gonçalves/Parlamento, cit. supra al punto 57, punto 39).

59     Quanto alla decisione dell’APN 11 settembre 2002, che respinge il reclamo del ricorrente, avverso la quale egli ha proposto il ricorso in esame, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il reclamo amministrativo e il suo rigetto, esplicito o implicito, da parte dell’APN fanno parte integrante di un procedimento complesso. Di conseguenza, il ricorso presentato dinanzi al Tribunale, anche se formalmente rivolto contro il rigetto del reclamo del dipendente, ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto recante pregiudizio impugnato col reclamo (sentenze della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8, e 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. I‑225, punto 7; sentenze del Tribunale 16 ottobre 1996, causa T-36/94, Capitanio/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑449 e II‑1279, punto 33, e 10 giugno 2004, causa T-330/03, Liakoura/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 13).

60     Infatti, secondo la giurisprudenza, qualsiasi decisione di rigetto, tanto espressa quanto tacita, se è pura e semplice, non fa che confermare l’atto o l’omissione di cui il reclamante si duole e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile (sentenza della Corte 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione, Racc. pag. 1677, punto 9; ordinanza della Corte 16 giugno 1988, causa 371/87, Progoulis/Commissione, Racc. pag. 3081, punto 17; sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, cause riunite T-338/00 e T-376/00, Morello/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑301 e II‑1457, punto 34, e 2 marzo 2004, causa T-14/03, Di Marzio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 54).

61     La qualificazione come atto che arreca pregiudizio non può essere riconosciuta ad un atto puramente confermativo, come nel caso di un atto che non contiene alcun elemento nuovo rispetto ad un atto lesivo precedente e che non si è quindi sostituito a quest’ultimo (v., in questo senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 3709, punto 18; ordinanza del Tribunale 27 giugno 2000, causa T-608/97, Plug/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑569, punto 23; sentenza Di Marzio/Commissione, cit. supra al punto 60, punto 54).

62     Occorre tuttavia ricordare che, secondo una giurisprudenza altrettanto costante, una decisione esplicita di rigetto del reclamo può costituire atto recante pregiudizio, impugnabile, in particolare qualora siffatta decisione contenga un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi, di fatto o di diritto, nuovi (v., in questo senso, sentenze del Tribunale Morello/Commissione, cit. supra al punto 60, punto 34, e 14 ottobre 2004, causa T-389/02, Sandini/Corte di giustizia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49).

63     Nel caso di specie il Tribunale constata, da una parte, che il ricorrente, nel reclamo, ha chiesto che la sua prova scritta formasse oggetto di una nuova correzione sulla scorta delle valutazioni svolte nella scheda di valutazione della sua prova, trasmessagli, su sua richiesta, con lettera 3 giugno 2002, come contestate nel reclamo.

64     Dall’altra parte, il Tribunale constata che nella decisione di rigetto del reclamo l’APN, dopo aver esposto gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno del suo reclamo, ha dichiarato che «(…) la commissione esaminatrice ha nuovamente esaminato la sua prova scritta [e], pur confermando il punteggio (…) attribuito alla prova scritta del ricorrente, ha apportato (…) precisazioni complementari sulla correzione della prova stessa».

65     Orbene, anche se tale decisione attesta l’avvenuto riesame della prova scritta del ricorrente, resta il fatto che essa contiene solo precisazioni complementari formulate dalla commissione esaminatrice in merito alla correzione della detta prova e che essa si limita pertanto a esporre dettagliatamente i motivi della conferma della decisione precedente, che non ha ammesso il ricorrente alla prova orale del concorso.

66     Occorre quindi concludere che il ricorso in esame produce l’effetto di sottoporre al Tribunale la decisione della commissione esaminatrice 3 giugno 2002, che attribuisce alla prova scritta del ricorrente un voto insufficiente e che pertanto non lo ammette alla prova orale del detto concorso (in prosieguo: la «decisione impugnata»), come precisata dalla decisione 11 settembre 2002 con cui si respinge il reclamo (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 10 giugno 2004, causa T‑258/01, Eveillard/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).

 Nel merito

67     A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce quattro motivi. Il primo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa, dell’art. 3 dell’allegato III dello Statuto, nonché sull’abuso e sullo sviamento di potere che sarebbero rappresentati dal diniego della Commissione di fornirgli talune informazioni circa i criteri e la procedura di correzione della prova scritta. Il secondo riguarda la violazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione nello svolgimento della prova nonché la violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione per quanto concerne la correzione della prova scritta del ricorrente. Il terzo motivo riguarda un errore di fatto nella valutazione della risposta del ricorrente al primo quesito della prova scritta. Infine, il quarto motivo verte sul carattere manifestamente erroneo della valutazione della risposta del ricorrente al secondo quesito della prova scritta, nonché sulla motivazione insufficiente e contraddittoria del giudizio attribuito alla detta prova.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa, dell’art. 3 dell’allegato III dello Statuto, nonché sull’abuso e sullo sviamento di potere insiti nel diniego dell’APN di fornire al ricorrente informazioni circa i criteri e la procedura di correzione della sua prova

68     Il primo motivo si articola in tre parti. La prima parte riguarda il diniego dell’APN di fornire al ricorrente informazioni relative ai criteri per la correzione. La seconda parte è relativa al rifiuto da parte dell’APN di fornire precisazioni relative al procedimento di correzione nonché ai giudizi espressi da ogni correttore sulla sua prova scritta. La terza parte riguarda il diniego, da parte dell’APN, di indicare al ricorrente le conoscenze linguistiche del terzo correttore della sua prova scritta.

69     Il Tribunale ritiene che occorra analizzare anzitutto la prima parte, e poi, congiuntamente, la seconda e la terza, sotto il profilo della loro ricevibilità.

 Sulla prima parte, vertente sul diniego dell’APN di fornire al ricorrente informazioni relative ai criteri per la correzione della sua prova scritta: abuso di potere, violazione dell’obbligo di motivazione e violazione dei diritti della difesa

–       Argomenti delle parti

70     Il ricorrente sostiene che, nonostante la richiesta da lui formulata nel reclamo e nella lettera 1° ottobre 2002, la Commissione non gli ha fornito chiarimenti sui criteri per la correzione, particolarmente riguardo alle indicazioni che sono state date ai correttori relativamente alla valutazione delle prove e all’attribuzione dei punteggi finali.

71     Egli afferma che dalla decisione 11 settembre 2002 che respinge il reclamo emerge che la correzione è avvenuta sulla base di precise indicazioni fornite ai correttori, dato che essi hanno ricevuto una serie di «criteri di correzione» e una «risposta-tipo» elaborati in precedenza dalla commissione esaminatrice, nonché «informazioni complementari sull’applicazione omogenea dei criteri di valutazione a tutti i candidati». Orbene, il ricorrente non avrebbe ottenuto dalla Commissione tali informazioni complementari atte a consentirgli di verificare l’applicazione omogenea dei criteri per la correzione.

72     Siffatto diniego sarebbe ingiustificato ed in spregio al principio di trasparenza, in quanto non riguarderebbe aspetti coperti dalla segretezza dell’attività della commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 24, primo comma, dello Statuto, ma le regole di funzionamento disciplinanti la valutazione delle prove (sentenza del Tribunale 3 aprile 1990, causa T-135/89, Pfloeschner/Commissione, Racc. pag. II‑153).

73     Secondo il ricorrente, il detto diniego costituisce un abuso di potere. Esso darebbe inoltre luogo ad una violazione dell’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione, poiché impedirebbe al ricorrente di assicurasi della corretta applicazione delle norme che disciplinano i lavori della commissione esaminatrice, mentre queste ultime sono passibili di sindacato giurisdizionale (sentenze del Tribunale 9 novembre 1999, causa T‑102/98, Papadeas/Comitato delle regioni, Racc. PI pagg. I-A-211 e II‑1091, punto 54, e 7 febbraio 2002, causa T‑193/00, Felix/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑101, punto 36).

74     Il ricorrente invita pertanto il Tribunale a far porre rimedio a tale carenza di motivazione in corso di procedura, adottando misure di istruzione che consentano di valutare adeguatamente la motivazione della Commissione e, allo stesso tempo, di salvaguardare il diritto alla difesa del ricorrente.

75     La Commissione contesta le argomentazioni del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

76     Nelle sue memorie scritte il ricorrente ha affermato che il diniego da parte della Commissione di fornirgli i chiarimenti richiesti in merito ai criteri per la correzione, alle istruzioni impartite ai correttori nonché alle informazioni complementari che avrebbero consentito di verificare la valutazione omogenea dei criteri per la correzione costituiva, anzitutto, un difetto di motivazione della decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, poi un abuso di potere in quanto le informazioni richieste non sarebbero state coperte dalla segretezza dei lavori della commissione esaminatrice e, infine, una violazione dei diritti della difesa.

77     Il ricorrente, in sede di udienza, è stato invitato dal Tribunale a precisare entro quali limiti le tre censure potevano essere considerate indipendenti l’una dall’altra. Egli ha confermato che occorre analizzare la prima come vertente, in primo luogo, sul difetto di motivazione della decisione di rigetto 11 settembre 2002, mentre le censure relative all’abuso di potere e alla violazione dei diritti della difesa risultano dal difetto di motivazione addotto. Occorre pertanto esaminare per prima la censura vertente sul difetto di motivazione della decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo.

78     In proposito occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 25, n. 2, dello Statuto, che si limita a riprodurre l’obbligo generale sancito dall’art. 253 CE, è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza dell’atto che gli arreca pregiudizio e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell’atto. Ne consegue che l’obbligo di motivazione così stabilito costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario al quale si può derogare solo in forza di ragioni imperative (sentenze della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22, e 23 settembre 2004, causa C-150/03 P, Hectors/Parlamento, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39; sentenze del Tribunale 20 marzo 1991, causa T-1/90, Pérez-Mínguez Casariego/Commissione, Racc. pag. II‑143, punto 73; 18 marzo 1997, cause riunite T-178/95 e T-179/95, Picciolo e Caló/Comitato delle regioni, Racc. PI pagg. I-A-51 e II-155, punto 33; 20 luglio 2001, causa T-351/99, Brumter/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-165 e II-757, punto 28, e 6 luglio 2004, causa T-281/01, Huygens/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 105).

79     Per quanto riguarda le decisioni di una commissione esaminatrice di concorso, tale obbligo di motivazione deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione stessa in forza dell’art. 6 dell’allegato III dello Statuto. Come la Corte ha già avuto modo di rilevare, il vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione comunitaria quanto dei candidati interessati o di terzi. Di conseguenza, il vincolo del segreto vieta sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati (sentenze della Corte 28 febbraio 1980, causa 89/79, Bonu/Consiglio, Racc. pag. 553, punto 5, e 4 luglio 1996, causa C-254/95 P, Parlamento/Innamorati, Racc. pag. I‑3423, punto 24).

80     Il requisito di motivazione delle decisioni di una commissione esaminatrice di un concorso deve, alla luce di quanto sopra, tener conto della natura dei lavori considerati (sentenza Parlamento/Innamorati, cit. supra al punto 79, punto 25).

81     Come la Corte ha già rilevato, i lavori di una commissione di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati al posto da coprire, al fine di redigere un elenco degli idonei (sentenze della Corte 14 giugno 1972, causa 44/71, Marcato/Commissione, Racc. pag. 427, punto 19; 15 marzo 1973, causa 37/72, Marcato/Commissione, Racc. pag. 361, punto 18; 4 dicembre 1975, causa 31/75, Costacurta/Commissione, Racc. pag. 1563, punto 10; Parlamento/Innamorati, cit. supra al punto 79, punto 26; sentenza del Tribunale 17 settembre 2003, causa T‑233/02, Alexandratos e Panagiotou/Consiglio, Racc. PI pagg. I-A-201 e II-989, punto 26).

82     La seconda fase dei lavori di una commissione esaminatrice è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori (sentenze 14 giugno 1972, Marcato/Commissione, cit. supra al punto 81, punto 20; 15 marzo 1973, Marcato/Commissione, cit. supra al punto 81, punto 19; Costacurta/Commissione, cit. supra al punto 81, punto 11, Parlamento/Innamorati, cit. supra al punto 79, punto 28, e sentenza Alexandratos e Panagiotou/Consiglio, cit. supra al punto 81, punto 26).

83     Quanto ai criteri per la correzione, adottati dalla commissione esaminatrice prima dello svolgimento delle prove, la Corte ha osservato che essi costituiscono parte integrante delle valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione sui rispettivi meriti dei candidati. Infatti, essi sono volti a garantire, nell’interesse di questi ultimi, una certa omogeneità delle valutazioni della commissione, soprattutto quando il numero dei candidati è elevato. I detti criteri sono quindi soggetti ad un vincolo di segretezza allo stesso titolo delle valutazioni della commissione esaminatrice (sentenza Parlamento/Innamorati, punto 79 supra, punto 29).

84     La Corte ha altresì dichiarato che le valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione esaminatrice si riflettono nel punteggio che quest’ultima attribuisce ai candidati. Tale punteggio è quindi l’espressione del giudizio di valore formulato su ciascuno di essi. Tenuto conto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni esaminatrici, la comunicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni di tali commissioni. Una motivazione siffatta non lede i diritti dei candidati in quanto consente loro di conoscere il giudizio di valore assegnato alle loro prestazioni e di accertare, se del caso, che non hanno effettivamente ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso per l’ammissione a determinate prove o al complesso delle prove d’esame (sentenza Parlamento/Innamorati, cit. supra al punto 79, punti 30-32; sentenze del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T-157/96, Affatato/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑97, punto 35, e Alexandratos e Panagiotou/Consiglio, cit. supra al punto 81, punto 27). Essa consente inoltre al Tribunale di effettuare un controllo giurisdizionale appropriato per tale tipo di controversia (sentenze del Tribunale 2 maggio 2001, cause riunite T-167/99 e T-174/99, Giulietti e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-93 e II-441, punto 81, e 23 gennaio 2003, causa T-53/00, Angioli/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-13 e II-73, punto 70).

85     Inoltre, secondo una consolidata giurisprudenza, alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione esaminatrice nel valutare i risultati delle prove di un concorso, la commissione non è tenuta, allorché motiva il mancato superamento di una prova da parte di un candidato, a precisare le risposte del candidato che sono state giudicate insufficienti o a spiegare perché tali risposte siano state giudicate insufficienti. Un siffatto livello di motivazione non è necessario (sentenze del Tribunale 14 luglio 1995, causa T-291/94, Pimley‑Smith/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑209 e II-637, punto 64, e 26 marzo 2003, causa T-33/00, Martínez Páramo e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑105 e II‑541, punto 52). Nella fattispecie, la comunicazione dei punteggi ottenuti da un candidato nelle varie prove costituisce motivazione sufficiente del giudizio di valore formulato dalla commissione esaminatrice (v., in questo senso, sentenze del Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia, Racc. pag. II‑407, punti 130-133; 15 luglio 1993, causa T-27/92, Camera‑Lampitelli e a./Commissione, Racc. pag. II‑873, punti 51 e 52; Pimley‑Smith/Commissione, cit., punto 65, e 21 maggio 1996, causa T-153/95, Kaps/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑663, punto 81).

86     Alla luce di tale giurisprudenza si deve constatare che il ricorrente incorre in errore quando addebita alla Commissione di aver violato l’obbligo di motivazione non avendogli fornito informazioni in merito ai criteri per la correzione, alle istruzioni date ai correttori, nonché informazioni complementari che gli avrebbero consentito di verificare l’omogenea applicazione dei criteri per la correzione.

87     Infatti, nel caso di specie risulta dalla decisione iniziale della commissione esaminatrice 15 maggio 2002 che quest’ultima ha informato il ricorrente dei punteggi ottenuti nelle varie prove (v. punti 19-21 supra), fornendogli in tal modo una motivazione sufficiente della decisione della commissione esaminatrice. Inoltre, tale comunicazione dei punteggi assegnati alle prove del ricorrente è stata successivamente completata dall’APN. Nella decisione impugnata, in risposta al telefax del ricorrente 21 maggio 2002, il sig. Halskov, a nome del presidente della commissione esaminatrice, non solo ha fornito spiegazioni in merito alla procedura seguita nella correzione della prova scritta, ma ha anche prodotto copia della prova scritta del ricorrente nonché della scheda di valutazione contenente i giudizi formulati dalla commissione esaminatrice sulla detta prova in applicazione dei criteri ivi menzionati.

88     In seguito, nella decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, l’APN ha affermato che la commissione esaminatrice del concorso aveva riesaminato la prova scritta del ricorrente e confermato il punteggio attribuito alla detta prova. Essa ha inoltre dettagliatamente riportato le precisazioni complementari formulate dalla commissione esaminatrice in merito alla correzione della prova scritta del ricorrente (v. supra, punto 37) e fornito spiegazioni supplementari sulla procedura seguita nella correzione della prova scritta (v. supra, punti 39 e 40). L’APN ha peraltro precisato che i soli criteri per la correzione applicati sono quelli che figurano nella scheda di valutazione del 13 maggio 2002, identici a quelli che figurano nel bando di concorso (v. supra, punto 44).

89     Occorre infine ricordare che la correzione della prova scritta alla quale ha partecipato il ricorrente rientra nella fase dei lavori della commissione esaminatrice che consiste nell’esame dell’idoneità dei candidati al posto da coprire. Ora, questa fase è anzitutto di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori (v. giurisprudenza citata supra, al punto 82).

90     Occorre quindi rilevare che non solo l’APN ha comunicato al ricorrente i punteggi ottenuti nelle varie prove, ma anche che le informazioni richieste da quest’ultimo, diverse dalle copie della sua prova scritta e della scheda di valutazione della commissione esaminatrice, già trasmesse al ricorrente, sono manifestamente oggetto del vincolo di segretezza dei lavori della commissione esaminatrice.

91     Pertanto si deve concludere che l’APN ha pienamente rispettato l’obbligo di motivazione, così che le censure relative all’abuso di potere e alla violazione dei diritti della difesa che, secondo il ricorrente, ne risultano vanno anch’esse respinte.

92     Ne consegue che la prima parte del presente motivo deve essere respinta.

 Sulla ricevibilità della seconda e della terza parte del motivo, vertenti sul diniego da parte della Commissione di fornire al ricorrente precisazioni relative, rispettivamente, da una parte, al procedimento di correzione della sua prova scritta e ai giudizi espressi da ogni correttore e, dall’altra, alle conoscenze linguistiche del terzo correttore

–       Argomenti delle parti

93     La Commissione afferma che la costante giurisprudenza richiede una sostanziale identità tra i mezzi invocati nel contesto del ricorso giurisdizionale e quelli contenuti nel reclamo proposto ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto (sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, causa T-193/96, Rasmussen/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-495 e II-1495) e che le censure presentate nella seconda e nella terza parte del primo motivo sono state sollevate per la prima volta nel ricorso. Le dette censure non sarebbero infatti state sollevate nel reclamo presentato all’APN il 10 giugno 2002 e, di conseguenza, esse dovrebbero essere dichiarate irricevibili (v. sentenza Rasmussen/Commissione, cit.).

94     Per quanto attiene alla terza parte, la Commissione aggiunge che il ricorrente non può, dopo aver ottenuto la risposta al reclamo, inviarle una nuova domanda e, in assenza di risposta, censurare tale comportamento nel ricorso, senza aver rispettato la procedura precontenziosa prevista dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.

95     Il ricorrente, in sede di udienza, ha affermato che il riferimento, nel reclamo presentato il 10 giugno 2002 ex art. 90, n. 2, dello Statuto, al fatto che la Commissione non gli aveva fornito, in seguito al suo telefax del 21 maggio 2002 e diversamente da quanto richiesto, i criteri per la correzione stabiliti dalla commissione esaminatrice, va inteso come una domanda di comunicazione di informazioni a carattere generale, vertente su tutte le regole per la correzione, compresa la procedura seguita. In ogni caso, anche se egli non ignorava l’eventualità di una terza correzione, il fatto che, nella fattispecie, detta terza correzione della sua prova scritta sia stata realizzata sarebbe stato portato a sua conoscenza solo con la decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo. La seconda e la terza parte del motivo in esame sarebbero quindi ricevibili.

–       Giudizio del Tribunale

96     Occorre ricordare che il rimedio di cui dispongono gli interessati nei confronti di una decisione di una commissione esaminatrice di concorso consiste, di regola, nell’adire direttamente il giudice comunitario. Il reclamo diretto contro una decisione di una commissione esaminatrice di concorso è infatti privo di senso, dato che l’istituzione non può annullare né modificare siffatte decisioni (sentenze della Corte 14 giugno 1972, Marcato/Commissione, cit. supra al punto 81, punto 5, e 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux/Commissione, Racc. pag. 1555, punto 9). Tuttavia, se l’interessato, anziché adire direttamente il giudice comunitario, si basa sulle disposizioni statutarie per rivolgersi con un reclamo amministrativo all’APN, la ricevibilità del ricorso presentato successivamente dipende dal rispetto, da parte dell’interessato, dei vincoli procedurali connessi alla scelta della via del previo reclamo (sentenza Rihoux/Commissione, cit., punti 10 e 11; sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, causa T-215/97, Jouhki/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑503 e II‑1513, punto 22).

97     Fra questi vincoli procedurali si annovera il principio secondo cui le conclusioni presentate al Tribunale possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo (sentenze della Corte Rihoux/Commissione, cit. supra al punto 96, punto 13, e 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento, Racc. pag. 689, punto 10; sentenze del Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89, Alexandrakis/Commissione, Racc. pag. II‑143, punto 9, e Jouhki/Commissione, cit. supra al punto 96, punto 22). Le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario possono dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Tali censure possono, dinanzi al giudice, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (sentenze della Corte Rihoux/Commissione, cit. supra al punto 96, punto 13, e 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione, Racc. pag. 2181, punto 9).

98     Tenuto conto del carattere informale del procedimento precontenzioso, fase nel corso della quale gli interessati agiscono generalmente senza l’assistenza di un avvocato, l’APN non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura (sentenza Del Amo Martinez/Parlamento, cit. supra al punto 97, punti 9-11; sentenze del Tribunale Gonçalves/Parlamento, cit. supra al punto 57, punto 42, e 11 settembre 2002, causa T-127/00, Nevin/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑781, punto 28).

99     Per contro, il motivo non dedotto, neanche implicitamente, nel corso del procedimento precontenzioso, non può essere sollevato per la prima volta dinanzi al giudice comunitario, dopo la scadenza dei termini per il reclamo e per il ricorso previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (sentenza del Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T-78/96 e T-170/96, W/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-239 e II‑745, punto 64).

100   La ricevibilità delle censure addotte dal ricorrente nella seconda e nella terza parte di questo motivo deve essere valutata alla luce di tali principi.

101   In primo luogo, occorre constatare che nel caso di specie il ricorrente, invece di adire direttamente il giudice comunitario, ha ritenuto utile far valere le disposizioni statutarie al fine di rivolgersi inizialmente, con un reclamo, all’istituzione convenuta. Il 10 giugno 2002 egli ha così presentato un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione iniziale della commissione esaminatrice 15 maggio 2002 di non ammetterlo alla prova orale.

102   In secondo luogo va rilevato che, prima della presentazione del suo reclamo, nel telefax 21 maggio 2002 indirizzato al presidente della commissione esaminatrice e diretto al riesame della sua prova scritta, il ricorrente ha formulato una domanda avente come unico oggetto la trasmissione di una copia della sua prova scritta e della sua correzione con indicazione dei criteri seguiti per la correzione della detta prova.

103   Nella decisione impugnata, in risposta al telefax del ricorrente 21 maggio 2002, il sig. Halskov, a nome del presidente della commissione esaminatrice, non solo ha trasmesso al ricorrente copia della sua prova scritta e della scheda di valutazione della commissione esaminatrice del 13 maggio 2002, contenente le valutazioni, il giudizio complessivo e il punteggio finale espresso dalla commissione esaminatrice sulla detta prova, ma ha anche fornito precisazioni in merito alla procedura di correzione della prova scritta di ogni candidato. Il sig. Halskov, nella sua lettera, ha infatti precisato che «(…) la commissione esaminatrice Le segnala che la [correzione della] prova di ciascun candidato del concorso è stata realizzata (…) in maniera anonima, da assessori/correttori su base di una risposta-tipo fornita a tutti i correttori. In seguito, detta commissione ha verificato che i criteri di correzione, da essa stessa elaborati e indicati nella risposta-tipo, fossero stati correttamente applicati, ha analizzato i giudizi formulati dai correttori ed ha infine fissato i risultati che Le sono stati comunicati».

104   Occorre poi rilevare che, vista la descrizione della procedura di correzione, nonché la sua conoscenza del documento interno della Commissione dell’ottobre 1996 intitolato «Guide pour les jurys et comités de sélection» [Guida per le commissioni giudicatrici e le commissioni di selezione], cui si riferisce nel ricorso, il ricorrente avrebbe potuto porsi degli interrogativi, nel contesto del reclamo, su taluni elementi relativi alla detta procedura e chiedere alla Commissione la comunicazione di precisazioni concernenti, in particolare, il numero di correttori/membri aggregati, il numero di correzioni cui è stata sottoposta ogni prova, la formula di risposta-tipo utilizzata per la correzione delle prove e le valutazioni formulate dai correttori sulla sua prova scritta.

105   Ebbene, nel reclamo presentato il 10 giugno 2002, il ricorrente non solo non ha chiesto la comunicazione di tali precisazioni, ma non ha neppure sollevato alcuna censura basata sul diniego della Commissione di fornirgli informazioni in merito alla procedura di correzione della sua prova scritta e alle valutazioni di ogni correttore, o sulle conoscenze linguistiche del terzo correttore. Il reclamo, che riguardava, da un lato, nuovamente i criteri di correzione utilizzati dalla commissione esaminatrice e, in particolare, l’eventuale uso, da parte di quest’ultima, di criteri diversi da quelli indicati nella scheda di valutazione trasmessa al ricorrente il 3 giugno 2002 con la decisione impugnata e, dall’altro, una contestazione dei giudizi contenuti nella scheda di valutazione della sua prova, non conteneva quindi elementi dai quali l’APN avrebbe potuto dedurre, con spirito di apertura, che erano state sollevate le dette censure.

106   Va infine osservato che solamente con telefax 1° ottobre 2002 – inviato alla Commissione dopo che il ricorrente era venuto a conoscenza della decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, nella quale essa lo ha informato che la sua prova aveva formato oggetto di una terza correzione – il ricorrente ha chiesto al presidente della commissione esaminatrice la comunicazione, in primo luogo, delle linee guida per i correttori della prova scritta, soprattutto in riferimento al ricorso ad un terzo correttore, in secondo luogo, delle singole valutazioni dei due primi correttori (dipendenti italiani di grado A 4 e A 6), in terzo luogo, della formula di risposta tipo e delle informazioni complementari fornite ai correttori, e infine, in quarto luogo, della nazionalità del terzo correttore (v. punto 47 supra).

107   Alla luce dell’insieme delle suddette considerazioni, e segnatamente del fatto che, prima che il ricorrente presentasse il reclamo, la Commissione gli aveva fornito tutti gli elementi atti a consentirgli di formulare, nel detto reclamo, le richieste di precisazioni sulla procedura di correzione della sua prova scritta nonché le valutazioni di ogni correttore, occorre dichiarare che, anche esaminando il reclamo con spirito di apertura, la Commissione non poteva interpretarlo come avente ad oggetto pure la contestazione, da parte del ricorrente, del diniego dell’APN di fornirgli precisazioni in merito alla procedura di correzione della sua prova scritta, nonché le valutazioni di ogni correttore. La seconda parte del presente motivo deve quindi essere dichiarata irricevibile.

108   Per quanto riguarda, invece, la terza parte, vertente sul diniego dell’APN di comunicare al ricorrente precisazioni in merito alle conoscenze linguistiche del terzo correttore, e alla luce del fatto che l’APN solo nell’ambito della decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, ha informato il ricorrente che la sua prova aveva formato oggetto di una terza correzione, il Tribunale ritiene che occorra esaminare se la detta parte del motivo vada dichiarata ricevibile in quanto si baserebbe sul sopraggiungere di un fatto nuovo sostanziale.

109   Infatti, pur se, per costante giurisprudenza, le norme relative ai termini di reclamo e di ricorso previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e non a discrezione delle parti e del giudice, dato che sono state istituite al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, esse possono tuttavia costituire oggetto di deroghe, in casi eccezionali, per sopraggiunto fatto nuovo sostanziale. Esse devono dunque essere interpretate restrittivamente (v. sentenze della Corte 12 dicembre 1967, causa 4/67, Collignon/Commissione, Racc. pag. 429, in particolare pag. 438; 10 dicembre 1980, Grasselli/Commissione, cit. supra al punto 61, punto 26; ordinanze del Tribunale 7 dicembre 1994, causa T-242/94, Del Plato/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑307 e II‑961, punto 18, e 11 maggio 1995, causa T-569/93, Moat/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑305, punto 23, e sentenza W/Commissione, cit. supra al punto 99, punto 65).

110   Tale soluzione, elaborata dalla giurisprudenza per quanto riguarda la ricevibilità di un’azione, dev’essere estesa alla questione della ricevibilità di un motivo. Infatti, i principi su cui si fonda la ricevibilità di un’azione, e in particolare quelli relativi alla norma della concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso, vale a dire i principi di certezza del diritto e di rispetto dei diritti della difesa, giustificano altresì l’applicazione di una soluzione analoga per quanto riguarda la ricevibilità di un motivo dedotto per la prima volta dinanzi al giudice comunitario nel contenzioso del pubblico impiego (sentenza W/Commissione, cit. supra al punto 99, punto 66).

111   In particolare, per costante giurisprudenza, la successiva scoperta, da parte di un ricorrente, di un motivo o di un elemento preesistente non può, in linea di principio, pena ledere il principio di certezza del diritto, essere equiparata ad un fatto nuovo che possa giustificare la riapertura dei termini per il ricorso (sentenze del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-506/93, Moat/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑147, punto 28, e W/Commissione, cit. supra al punto 99, punto 68).

112   Tuttavia, anche se nella fattispecie è pacifico che l’eventualità di una terza correzione costituisce un elemento preesistente alla data di presentazione del reclamo e conosciuto dal ricorrente, resta il fatto che egli ha potuto venire a conoscenza del verificarsi di tale eventualità nei suoi confronti solo grazie alla decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, di modo che non si poteva pretendere che il ricorrente chiedesse all’APN, nel contesto del reclamo, di precisare le conoscenze linguistiche del terzo correttore della sua prova scritta.

113   Ciononostante, in ogni caso, occorre rilevare che la censura sollevata dal ricorrente deve essere dichiarata irricevibile per la mancata presentazione di un reclamo complementare basato sull’art. 90 dello Statuto. Infatti, in mancanza di siffatto previo reclamo complementare, uno degli obiettivi del procedimento precontenzioso, vale a dire la composizione amichevole delle controversie sorte fra i dipendenti o agenti delle Comunità e l’amministrazione, non si è potuto raggiungere, dato che l’amministrazione non è stata in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che l’interessato formulava nei confronti della decisione impugnata (v., in questo senso, sentenza W/Commissione, cit. supra al punto 99, punti 73 e 74).

114   Orbene, il telefax inviato dal ricorrente al presidente della commissione esaminatrice il 1° ottobre 2002 non può essere considerato un reclamo complementare fondato sull’art. 90 dello Statuto.

115   Infatti, per costante giurisprudenza, costituisce reclamo la lettera con cui il dipendente si ripropone chiaramente, senza chiedere esplicitamente la revoca della decisione di cui trattasi, di ottenere l’accoglimento in via amichevole delle proprie richieste o ancora una lettera che esprima manifestamente la volontà del ricorrente di contestare la decisione che gli arreca pregiudizio (ordinanza del Tribunale 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione, Racc. pag. II‑235, punto 39, e sentenza del Tribunale 14 luglio 1998, causa T-219/97, Brems/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑381 e II‑1085, punto 45).

116   Va constatato che nel caso di specie il telefax 1° ottobre 2002 non mira a ottenere l’accoglimento in via amichevole delle censure sollevate dal ricorrente contro la decisione della commissione esaminatrice di non ammetterlo alla prova orale, né esprime manifestamente la volontà di contestare la detta decisione. Con il detto telefax il ricorrente chiedeva solamente che gli fosse comunicata copia delle linee guida per i correttori della prova scritta, delle singole valutazioni dei due primi correttori, della formula di risposta-tipo e delle informazioni complementari fornite ai correttori nonché, infine, informazioni sulla nazionalità del terzo correttore.

117   Da ultimo, anche se il telefax 1° ottobre 2002 potesse essere considerato, in conformità a quanto indica la Commissione nel suo controricorso, come una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, occorre ricordare che l’art. 90, n. 2, dello Statuto richiede che la decisione di rigetto di una domanda, prima di poter formare oggetto di un ricorso ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, sia oggetto di un reclamo (sentenza Huygens/Commissione, cit. supra al punto 78, punto 139). Orbene, alla data della presentazione del ricorso non era stato avviato alcun procedimento precontenzioso.

118   Pertanto, la terza parte di questo motivo deve essere dichiarata irricevibile.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione nello svolgimento della prova scritta e sulla violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione per quanto concerne la correzione della prova scritta del ricorrente

119   Il motivo si articola in due parti. La prima riguarda la violazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione nello svolgimento della prova scritta. La seconda concerne la violazione del principio della parità di trattamento, nonché la contraddittorietà della motivazione della correzione della prova scritta del ricorrente.

 Sulla prima parte, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione in occasione dello svolgimento della prova scritta

–       Argomenti delle parti

120   Il ricorrente sottolinea che, in virtù dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento, le istituzioni comunitarie hanno l’obbligo di assicurare ai candidati di un concorso lo svolgimento sereno e regolare delle prove. A tale fine, l’amministrazione sarebbe tenuta a garantire la buona organizzazione del concorso, e in particolare che il materiale distribuito ai candidati sia accuratamente preparato (sentenza Papadeas/Comitato delle regioni, cit. supra al punto 73, punto 68).

121   Nel caso di specie il materiale preparato in lingua italiana lascerebbe a desiderare e prefigurerebbe una superficialità dell’amministrazione quanto al suo dovere di controllare che i quesiti risultino chiari ed inequivocabilmente interpretabili da tutti i candidati.

122   Il ricorrente sostiene che i due quesiti indicavano espressamente (v. supra, punto 18) che il candidato doveva rispondervi, quanto al primo, «in base ai vari elementi contenuti nei testi di riferimento» e, quanto al secondo, «in base ai testi di riferimento».

123   Orbene, vista l’indicazione contenuta nelle istruzioni per i candidati (v. supra, punto 16) secondo cui la «prova scritta è basata su un fascicolo di documenti specifici ed è intesa a valutare le conoscenze del/la candidato/a nel settore da lui/lei scelto nonché le sue capacità di comprensione, analisi, sintesi e redazione (…)», l’interpretazione più lampante o, almeno, una possibile interpretazione di tali istruzioni sarebbe stata quella secondo cui la risposta migliore ai quesiti consisteva nell’attenersi per quanto possibile al contenuto dei testi di riferimento, i quali sono pienamente rilevanti rispetto al settore del concorso, prescindendo dalle conoscenze personali nel settore.

124   Nella fattispecie sarebbe stata questa l’interpretazione che il ricorrente ha dato ai quesiti. Nel redigere la prova egli si sarebbe basato più sugli elementi contenuti nei testi allegati che sulle sue conoscenze personali. Scegliendo le risposte più collegate ai testi di riferimento, il ricorrente avrebbe interpretato i quesiti in modo adeguato e, comunque, in buona fede.

125   Peraltro, considerate le sue conoscenze nel settore del concorso, il ricorrente avrebbe potuto rispondere in maniera soddisfacente ai quesiti posti e avrebbe potuto ottenere in ogni caso un risultato superiore di almeno un punto a quello che ha conseguito se, con un’adeguata informazione circa l’interpretazione da dare ai quesiti, non si fosse attenuto agli elementi forniti nei testi di riferimento.

126   Occorrerebbe infatti, senza comunque voler entrare nel merito delle risposte, tener conto che il ricorrente aveva già sostenuto, il giorno della prova scritta, un colloquio con un responsabile della Direzione «Politica estera e Sicurezza comune» della Direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione e che, qualche settimana dopo la prova scritta, egli è stato assunto da tale Direzione generale, nell’unità «Aspetti legali ed istituzionali delle Relazioni Esterne. Sanzioni». La circostanza che la Commissione abbia giudicato il ricorrente idoneo ad essere impiegato in tale settore dimostrerebbe che egli aveva un’adeguata conoscenza della materia specifica del concorso e in particolare dei temi oggetto dei quesiti.

127   Il ricorrente conclude che la sua interpretazione dei quesiti è dovuta al mancato controllo sulla predisposizione delle istruzioni per i candidati e sulla formulazione dei quesiti. Il fatto che in sede di correzione della prova abbia prevalso una diversa interpretazione avrebbe potuto falsare il risultato della prova. L’amministrazione organizzatrice del concorso avrebbe dovuto fornire maggiori chiarimenti, garantendo l’interpretazione univoca dei quesiti posti.

128   Così non facendo, la Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento dei candidati e pregiudicato l’imparzialità della scelta effettuata tra essi, il che, per giurisprudenza costante, costituirebbe un comportamento che può dar luogo a ricorso dinanzi al Tribunale (sentenze Goossens e a./Commissione, cit. supra al punto 38, e Kaps/Corte di giustizia, cit. supra al punto 85).

129   La Commissione sostiene che il preteso vizio addotto dal ricorrente non costituisce un motivo conosciuto di annullamento di una decisione di non ammissione alla fase successiva di un concorso e che, in ogni caso, la formulazione dei quesiti non era ambigua.

–       Giudizio del Tribunale

130   Occorre ricordare che, da una parte, da una costante giurisprudenza risulta come la commissione esaminatrice disponga di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda le modalità e il contenuto dettagliato delle prove di un concorso. Secondo tale giurisprudenza, il giudice comunitario può censurare le modalità dello svolgimento di una prova, stabilite da una commissione esaminatrice, solo nella misura necessaria per garantire la parità di trattamento dei candidati e l’imparzialità della scelta effettuata fra di essi. Del pari, non spetta al giudice comunitario sindacare il contenuto particolareggiato di una prova d’esame, a meno che questa non esca dall’ambito stabilito dal bando di concorso o non sia completamente estranea agli scopi della prova del concorso (sentenze della Corte 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione, Racc. pag. 1399, punto 22, e Goossens e a./Commissione, cit. supra al punto 38, punto 14; sentenze del Tribunale 16 ottobre 1990, causa T‑132/89, Gallone/Consiglio, Racc. pag. II‑549, punto 27; Valverde Mordt/Corte di giustizia, cit. supra al punto 85, punto 121, e Kaps/Corte di giustizia, cit. supra al punto 85, punto 37).

131   Dall’altra, per costante giurisprudenza, la violazione del divieto di discriminazione consiste nel trattare in modo identico situazioni diverse o in modo diverso situazioni identiche (sentenza della Corte 4 febbraio 1982, causa 1253/79, Battaglia/Commissione, Racc. pag. 297, punto 37; sentenze del Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Racc. pag. II‑53, punto 68, e 25 maggio 2000, causa T-173/99, Elkaïm e Mazuel/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑433, punto 64).

132   È alla luce di tali principi che occorre valutare le pretese carenze nella predisposizione delle istruzioni per i candidati e nella formulazione dei quesiti che costituivano la prova scritta, nel senso che l’amministrazione sarebbe venuta meno all’obbligo di garantire la chiarezza e l’interpretazione univoca dei quesiti posti, violando così i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione.

133   Nel caso di specie occorre innanzi tutto constatare che, come emerge dalle istruzioni per i candidati, la prova scritta in lingua italiana, che doveva essere basata su un fascicolo di documenti relativi alle relazioni esterne dell’Unione europea ed era intesa appunto a valutare le conoscenze dei candidati nel settore delle relazioni esterne, consisteva in quesiti ai quali i candidati dovevano rispondere «[i]n base ai vari elementi contenuti nei testi di riferimento» (primo quesito) o «[i]n base ai testi di riferimento e alla luce delle esperienze compiute nei Balcani negli ultimi dieci anni (…)» (secondo quesito).

134   Occorre poi rilevare che tutti i candidati del concorso che hanno svolto la prova in lingua italiana hanno ricevuto lo stesso testo della prova e hanno dovuto rispondere agli stessi quesiti, così da trovarsi in una situazione assolutamente identica sotto il profilo dell’interpretazione da dare ai detti quesiti.

135   Tali quesiti, a proposito dei quali il ricorrente non adduce che essi esulino dall’ambito stabilito dal bando di concorso o siano completamente estranei agli scopi della prova del concorso, in conformità alla suddetta giurisprudenza, non potevano dar luogo all’interpretazione sostenuta dal ricorrente.

136   Infatti la prova scritta non avrebbe più perseguito l’obiettivo – previsto nel bando di concorso – di consentire ai candidati di dimostrare le loro conoscenze nel settore delle relazioni esterne, se i candidati avessero dovuto limitarsi al mero contenuto dei testi proposti, i quali non esaurivano né i temi specifici ivi affrontati, né le problematiche più generali relative alle relazioni esterne dell’Unione europea che essi sollevavano. In tale ipotesi, la prova si sarebbe posta la sola finalità di verificare la capacità dei candidati di predisporre una sintesi dei testi forniti, il che non sarebbe compatibile con un concorso diretto all’assunzione di amministratori le cui funzioni, segnatamente quelle di concezione, analisi ed elaborazione delle politiche dell’Unione verso i paesi terzi, come descritte nel bando di concorso, richiedono palesemente che i candidati dimostrino di possedere altre capacità.

137   Nel caso di specie occorre rilevare che la stessa formulazione dei quesiti rivolti ai candidati consentiva di concludere che le loro risposte, basate, quanto al primo quesito, «[sui] vari elementi contenuti nei testi di riferimento» e, quanto al secondo, «[sui] testi di riferimento e alla luce delle esperienze compiute nei Balcani negli ultimi dieci anni», non dovevano limitarsi al contenuto dei testi, bensì sviluppare un’analisi più generale, fondata sul complesso delle conoscenze pertinenti possedute dai candidati.

138   Così, per quanto riguarda il primo quesito, il fatto che si domandasse, per ciascuno degli esempi citati, di indicare i principali vantaggi e svantaggi dimostra a sufficienza che si richiedeva ai candidati di non attenersi rigidamente ai testi distribuiti, bensì di dimostrare la loro capacità di giudizio e di analisi. Lo stesso vale per il secondo quesito, dato che esso era inteso in chiave propositiva, fino a chiamare in causa la capacità d’astrazione e di rappresentazione dei candidati, chiedendo loro che cosa avrebbero consigliato «per prevenire l’esplosione di conflitti violenti, qualora una situazione analoga [a quella dei Balcani negli ultimi dieci anni] si presentasse in una regione che interessa da vicino l’UE».

139   Peraltro, da nessun elemento del fascicolo emerge che ai candidati sia stato riservato un trattamento differente per quanto riguarda la correzione della loro prova. Occorre infatti rilevare che, come indicato dall’APN nella decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, nel corso di una riunione tra i membri della commissione esaminatrice e i correttori, questi ultimi hanno ricevuto la risposta-tipo elaborata precedentemente dalla commissione esaminatrice oltre ad informazioni complementari sull’applicazione omogenea dei criteri di valutazione a tutti i candidati. Peraltro la Commissione precisa che la commissione esaminatrice ha verificato la corretta applicazione dei criteri per la correzione da essa stessa fissati ed esaminato i rilievi e le osservazioni formulate dai correttori per le singole prove prima di fissare i risultati che sono stati comunicati ai candidati.

140   Alla luce delle considerazioni che precedono risulta che non sono fondati i timori, espressi dal ricorrente, che alla base della correzione delle prove ci siano state interpretazioni diverse dei quesiti.

141   È privo di qualsiasi pertinenza l’argomento secondo cui la circostanza che il ricorrente abbia avuto un colloquio con un responsabile della direzione generale «Relazioni esterne» prima dello svolgimento della prova scritta e che egli sia stato in seguito assunto dalla stessa direzione generale dimostrerebbe la sua conoscenza del settore del concorso, in particolare dei temi oggetto dei quesiti, al momento della prova. Siffatti elementi non potevano infatti avere alcun ruolo, dato che le prove scritte devono essere valutate in base al loro valore intrinseco. Nel caso di specie, la prova scritta era intesa, in conformità al bando di concorso, a valutare, oltre alle «(…) conoscenze del/la candidato/a nel settore da lui/lei scelto (…)», anche «(…) le sue capacità di comprensione, analisi, sintesi e redazione in relazione con le funzioni [in questione]» (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 25 giugno 2003, causa T-72/01, Pyres/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-169 e II-861, punto 35).

142   La prima parte del presente motivo deve quindi essere respinta.

 Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione per quanto concerne la correzione della prova scritta del ricorrente

–       Argomenti delle parti

143   Il ricorrente sostiene che la sua interpretazione dei quesiti ha influito sulla valutazione della sua prova e che, se vi fosse stata più chiarezza su quanto gli era richiesto, egli avrebbe risposto diversamente.

144   Nella sua decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, l’APN avrebbe riconosciuto che era possibile una diversa interpretazione dei quesiti e delle istruzioni per i candidati. Nondimeno, essa avrebbe concluso in modo perentorio che era chiaro che ai quesiti doveva essere data una risposta senza tenere necessariamente conto dei testi di riferimento, se non al fine di dimostrare la propria conoscenza nella materia. Il ragionamento dell’APN risulterebbe quindi viziato da una contraddizione che ne falserebbe la portata.

145   In tal modo l’APN sarebbe venuta meno all’obbligo, ad essa incombente conformemente alla giurisprudenza, di dimostrare che le misure adottate da essa (o dalla commissione esaminatrice) non hanno falsato il risultato delle prove di selezione (sentenza del Tribunale 12 luglio 1990, causa T-35/89, Albani/Commissione, Racc. pag. II-395).

146   Il fatto che l’APN (o la commissione esaminatrice) disponga di un vasto potere discrezionale che le consente di motivare succintamente le proprie scelte non avrebbe rilevanza nel caso di specie proprio perché le conclusioni formulate sarebbero contraddittorie. Tale contraddittorietà darebbe luogo infatti ad una violazione della parità di trattamento dei candidati in sede di correzione. Orbene, i chiarimenti relativi all’inequivocabilità dei quesiti sarebbero stati forniti nella decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, vale a dire dopo la prima correzione, a titolo complementare. Visto il loro carattere tardivo, tali chiarimenti non assolverebbero la Commissione dalla violazione del principio della parità di trattamento commessa in sede di prima correzione.

147   Il ricorrente sottolinea che in sede di correzione della sua prova è stato necessario il ricorso ad un terzo correttore per giungere alla valutazione finale. Ora, tale procedura sarebbe utilizzata allorquando le valutazioni dei due correttori sono notevolmente discordanti tra loro. Non risulterebbe quindi improbabile che uno dei due primi correttori abbia avuto il medesimo dubbio del ricorrente ed abbia interpretato i quesiti allo stesso modo, attribuendo a quest’ultimo un voto superiore alla sufficienza.

148   Sulla base del medesimo ragionamento, non sarebbe improbabile che due correttori che abbiano interpretato i quesiti come ha fatto il ricorrente abbiano assegnato un giudizio positivo ad un altro candidato che ha condiviso la stessa interpretazione: in questa ipotesi il ricorrente avrebbe subito una vera e propria discriminazione.

149   Siffatta ipotesi andrebbe approfondita mediante un confronto delle correzioni individuali dei tre correttori, nonché in base all’analisi delle prove degli altri candidati. Tuttavia, le domande presentate in questo senso dal ricorrente alla commissione esaminatrice non avrebbero avuto seguito.

150   Sarebbe quindi necessario che i dubbi derivanti dalla motivazione insufficiente e contraddittoria della decisione dell’APN – e che fanno gravare sulla correzione il sospetto di discriminazione – fossero chiariti dalla Commissione ovvero dal Tribunale, in corso di causa, nell’esercizio dei propri poteri istruttori.

151   La Commissione replica che la censura sollevata dal ricorrente è del tutto infondata.

–       Giudizio del Tribunale

152   Il ricorrente afferma in sostanza che la motivazione, asseritamente contraddittoria, della decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, equivale ad un implicito riconoscimento dell’ambiguità dei quesiti posti e fa sorgere un dubbio sulla parità di trattamento tra i candidati in sede di correzione della prova scritta, vista la soggettività dei giudizi formulati dai correttori.

153   A tale riguardo occorre ricordare che dall’analisi svolta nella prima parte di questo motivo risulta che, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui essa dispone in merito alle modalità e al contenuto dettagliato delle prove di un concorso, l’APN non ha commesso alcuna violazione del principio della parità di trattamento dei candidati.

154   Per quanto riguarda la presunta contraddittorietà della motivazione della decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, va rilevato che, negli estratti della detta decisione cui si riferisce il ricorrente, l’APN afferma che quest’ultimo «(…) ha commesso un errore di fondo nella comprensione della finalità della prova. Infatti, conformemente ai termini del bando di concorso, essa mirava segnatamente a valutare le conoscenze del candidato nel settore. Ne consegue che la disposizione impartita, di redigere un testo rispondendo ai due quesiti posti “sulla base” dei testi di riferimento, poteva essere interpretata dal candidato unicamente nel senso di provare le proprie conoscenze nel settore, sulla base dei testi di riferimento. Il candidato non si trovava pertanto affatto limitato, nella sua redazione, al solo contenuto dei testi proposti ma, al contrario, conformemente al bando di concorso e alle disposizioni impartite ai candidati, si presupponeva che egli menzionasse qualsiasi esempio e formulasse qualsiasi commento atto a provare le sue conoscenze in materia».

155   Orbene, si deve constatare che tali affermazioni dell’APN non presentano alcuna contraddizione, né suggeriscono, neppure implicitamente, che i quesiti posti fossero ambigui. Al contrario, l’APN sostiene chiaramente che i quesiti posti potevano essere interpretati solo in maniera univoca. Da tali affermazioni risulta infatti chiaramente che il candidato doveva dimostrare le sue conoscenze nel settore senza limitarsi, nella composizione, al solo contenuto dei testi proposti.

156   Pertanto, occorre respingere gli argomenti presentati a sostegno di questa parte del motivo, nonché, di conseguenza, il motivo in toto.

 Sul terzo motivo, vertente su un errore di fatto commesso nella valutazione della risposta del ricorrente al primo quesito della prova scritta

 Argomenti delle parti

157   Il ricorrente sostiene che l’APN, avendo fornito, nella decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, «precisazioni complementari» in merito alla correzione della sua prova, è incorsa in un errore di fatto per quanto riguarda il giudizio espresso sulla sua risposta al punto c) del primo quesito.

158   L’APN afferma infatti, in tale decisione, che «per quanto concerne il punto c) del primo quesito (“indichi (…) due esempi di iniziative che richiedono un sostegno e/o una partecipazione internazionali più ampi”), il candidato menziona la formazione di personale di organizzazioni internazionali così che si possa disporre di personale qualificato, ma senza fornire alcuna altra precisazione (…)».

159   Ora, per quanto concerne la risposta al punto c) del primo quesito, il ricorrente avrebbe, al contrario, fornito due esempi. Il seguente passaggio della prova del ricorrente costituirebbe il primo esempio:

«(…) Riguardo la prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa, l’UE elabora un approccio proattivo, globale ed integrato che serve da quadro comune alle azioni dei singoli Stati dell’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) e delle entità subregionali. I vantaggi di un’iniziativa del genere risiedono nel fatto che l’UE riconosce all’OUA ed alle entità minori locali il ruolo principale nelle azioni di prevenzione. Gli svantaggi possono rilevarsi nell’efficacia di un tale approccio, ma ritengo che l’ingerenza della UE in tali questioni vada sapientemente dosata».

160   Il secondo esempio verterebbe sulla formazione del personale delle organizzazioni governative, come riconoscerebbe la stessa APN.

161   Da quanto precede, prescindendo dalla qualità delle risposte, risulterebbe che la Commissione è incorsa in un errore di fatto dichiarando che il ricorrente ha fornito un solo esempio nella sua risposta al punto c) del primo quesito.

162   Tale manifesto errore sarebbe accompagnato da un secondo. I correttori e l’APN, avendo erroneamente giudicato il secondo esempio fornito dal ricorrente come il primo e unico, avrebbero infatti considerato il giudizio del ricorrente sulla partecipazione ai programmi internazionali di formazione del personale alla stregua di un mal riuscito tentativo di fornire un secondo esempio. È a causa di questa svista che la commissione esaminatrice avrebbe ritenuto, come emerge dalla decisione dell’APN, che la frase secondo cui gli svantaggi (di un’iniziativa di formazione del personale di organizzazioni internazionali) «(…) possono essere di termini economici o di ritorno degli investimenti che vanno considerati sul medio periodo» fosse «quasi incomprensibile e che l’esempio citato non richiedesse “un sostegno e/o una partecipazione più ampia a livello internazionale”».

163   Prescindendo dai dubbi che tali errori fanno gravare sul riesame della prova del candidato, anche in virtù della prossimità alla sufficienza del voto ottenuto dal ricorrente, si dovrebbe quindi concludere che l’assegnazione al ricorrente di un voto inferiore alla sufficienza è imputabile agli errori commessi dall’APN.

164   La Commissione contesta le affermazioni del ricorrente e fa valere che la commissione esaminatrice non ha ritenuto che quest’ultimo non avesse fornito due esempi in risposta al punto c) del primo quesito, bensì che il secondo esempio fornito non fosse pertinente.

 Giudizio del Tribunale

165   Per costante giurisprudenza, gli apprezzamenti espressi dalla commissione esaminatrice di un concorso nel valutare le conoscenze e le capacità dei candidati sono innanzi tutto di natura comparativa e, costituendo espressione di un giudizio di valore quanto alla prestazione del candidato durante la prova, rientrano nell’ampio potere discrezionale della commissione, per cui possono essere sottoposti al controllo del giudice comunitario solo in caso di violazione evidente delle regole che presiedono ai lavori della commissione (sentenza della Corte 9 ottobre 1974, cause riunite 112, 144 e 145/73, Campogrande e a./Commissione, Racc. pag. 957, punto 53; sentenze del Tribunale Camara Alloisio e a./Commissione, cit. supra al punto 38, punto 90; Kaps/Corte di giustizia, cit. supra al punto 85, punto 38, e 14 luglio 2000, causa T-146/99, Teixeira Neves/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑731, punto 41). Ne consegue che, quando, nell’ambito di un ricorso di annullamento contro la decisione di una commissione esaminatrice di concorso che dichiara il mancato superamento di una prova da parte del ricorrente, quest’ultimo non invoca una violazione delle dette regole o non fornisce la prova di tale violazione, la fondatezza del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice sulla prestazione dell’interessato nel corso di tale prova non rientra nel sindacato del Tribunale (sentenze Michaël-Chiou/Commissione, cit. supra al punto 38, punto 49; Pyres/Commissione, cit. supra al punto 141, punto 30, e Alexandratos e Panagiotou/Consiglio, cit. supra al punto 81, punto 50).

166   Nel caso di specie, il ricorrente afferma che la commissione esaminatrice ha commesso un errore di fatto dichiarando che, nella risposta al punto c) del primo quesito della prova scritta, egli ha fornito un solo esempio sui due richiesti, mentre dall’analisi della prova risulterebbe chiaramente che egli ne ha forniti due. La Commissione replica che la commissione esaminatrice non ha contestato che la risposta del ricorrente contenesse due esempi, bensì ritenuto che il secondo esempio fornito non fosse pertinente.

167   La decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, indica, a proposito della correzione del punto c) del primo quesito, che la commissione esaminatrice del concorso ha fornito la seguente precisazione complementare:

«–      Per quanto concerne il punto c) del primo quesito (“due esempi di iniziative che richiedono un sostegno e/o una partecipazione internazionale più ampi”), il candidato menziona la formazione del personale di organizzazioni internazionali così che si possa disporre di personale qualificato, ma senza fornire alcuna altra precisazione. Egli ha inoltre dichiarato che gli svantaggi “possono essere di termini economici o di ritorno degli investimenti che vanno considerati sul medio periodo”. La commissione esaminatrice osserva che questa frase è quasi incomprensibile e che l’esempio citato non richiede “un sostegno e/o una partecipazione internazionale più ampi”».

168   In primo luogo, risulta chiaramente dalla copia della prova scritta del ricorrente che, quanto al punto c) del primo quesito della prova scritta, egli ha innanzi tutto fornito il primo esempio che, con il titolo di «Esempi di iniziative che richiedono “un sostegno e/o una partecipazione internazionali più ampi”», era formulato nei seguenti termini:

«1)      Riguardo la prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa, l’UE elabora un approccio proattivo, globale ed integrato che serve da quadro comune alle azioni dei singoli Stati dell’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) e delle entità subregionali. I vantaggi di un’iniziativa del genere risiedono nel fatto che l’UE riconosce all’OUA ed alle entità minori locali il ruolo principale nelle azioni di prevenzione. Gli svantaggi possono rilevarsi nell’efficacia di un tale approccio, ma ritengo che l’ingerenza della UE in tali questioni vada sapientemente dosata».

169   Il ricorrente ha poi fornito il seguente secondo esempio, con lo stesso titolo «Esempi di iniziative che richiedono “un sostegno e/o una partecipazione internazionali più ampi”», esponendolo nei seguenti termini:

«2)      Une partecipazione internazionale più ampia può essere ravvisata anche nello sviluppo di programmi congiunti di formazione del personale di organizzazioni internazionali. I vantaggi consistono nell’avere costantemente a disposizione staff formato e motivato, disponibile alla mobilità. Gli svantaggi, a mio avviso pochi, possono essere di termini economici o di ritorno degli investimenti che vanno considerati sul medio periodo».

170   Come emerge dall’esame della copia del ricorrente, tale modo di presentare le sue risposte corrisponde a quello che egli ha utilizzato nella sua risposta ai punti a) e b) del primo quesito, che chiedevano anch’essi di formulare due esempi con i rispettivi vantaggi e svantaggi.

171   In secondo luogo, si deve constatare che la precisazione complementare apportata dalla commissione esaminatrice alla correzione della risposta al punto c) del primo quesito, contenuta nella decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, non può essere considerata indizio di un errore di fatto nel senso che la detta commissione avrebbe ritenuto che fosse stato formulato un solo esempio.

172   Occorre infatti rilevare che in ognuna delle quattro «precisazioni complementari» fornite dalla commissione esaminatrice alla correzione della prova scritta del ricorrente, essa si è concentrata sui punti che riteneva problematici nelle risposte del candidato. Per quanto riguarda, in particolare, il punto a) del primo quesito («due esempi di misure che possono essere adottate con strumenti comunitari»), la commissione esaminatrice ha citato un solo esempio, il che non significa che essa abbia ritenuto che fosse fornito un solo esempio. Dunque, il fatto che tale commissione non abbia espressamente rilevato che il ricorrente aveva formulato un primo esempio in risposta al punto c) del primo quesito e si sia riferita solo all’esempio che essa non considerava valido non consente di concludere che essa abbia ritenuto che fosse stato dato un solo esempio.

173   La circostanza che il passaggio «possono essere di termini economici o di ritorno degli investimenti che vanno considerati sul medio periodo» sia stato giudicato pressoché incomprensibile non dimostra affatto che esso sia stato inteso come una descrizione degli svantaggi del secondo esempio.

174   Così, la conclusione della commissione esaminatrice secondo cui il detto passaggio non è un esempio che «(…) richiede un sostegno e/o una partecipazione internazionale più ampi» non consente di concludere che la detta commissione abbia commesso un errore di fatto. Al contrario, risulta che quest’ultima ha ritenuto che il secondo esempio non fosse valido tenuto conto che esso non era sufficientemente approfondito, dato che il ricorrente non aveva, in particolare, chiaramente specificato gli svantaggi.

175   In sede di udienza il ricorrente ha fatto valere, come aveva rilevato in via incidentale nel ricorso, che nella traduzione in italiano della decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, di cui egli ha ricevuto copia il 15 ottobre 2002, la frase «[i]l n’a donné aucune autre identification» è stata tradotta diversamente, poiché l’APN ha ivi indicato che il ricorrente menziona effettivamente la formazione del personale di organizzazioni internazionali così che si possa disporre di personale qualificato, «ma senza fornire alcuna altra precisazione».

176   A tale riguardo va in ogni caso constatato che la versione italiana della decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, corrobora la tesi secondo cui l’APN non ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito il secondo esempio, bensì che il secondo esempio formulato non potesse essere considerato valido.

177   Pertanto, occorre concludere che la commissione esaminatrice non ha commesso alcun errore di fatto e che quindi il motivo deve essere respinto.

 Sul quarto motivo, vertente sull’erronea valutazione della risposta del ricorrente al secondo quesito della prova scritta, nonché sull’insufficiente motivazione e sulla contraddittorietà della detta valutazione

 Argomenti delle parti

178   Il ricorrente osserva, pur non pretendendo di entrare dettagliatamente nella sostanza della risposta fornita al secondo quesito della prova scritta, che egli ha citato il sistema di allarme rapido al fine di suggerirne in primo luogo una riforma. Ora, tale citazione, prescindendo dal giudizio di merito, risponderebbe pienamente al quesito posto.

179   Ne risulterebbe che le affermazioni dell’APN, secondo cui il candidato «ha descritto sommariamente il sistema di allarme rapido facendone un’analisi confusa e superficiale, inframmezzata da giudizi sull’intervento dell’UE in Macedonia e sulle azioni realizzate dalla NATO», «non ha motivato la scelta delle iniziative proposte, oltre a non aver saputo individuare né i problemi né i limiti delle iniziative descritte qualora esse fossero applicate in una situazione analoga a quella dei Balcani», si fonderebbero su una falsa rappresentazione della realtà e costituirebbero una motivazione contraddittoria e carente.

180   La Commissione contesta l’argomento del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

181   Nel caso di specie occorre rilevare che l’argomento dedotto dal ricorrente è diretto a rimettere in discussione il risultato stesso della valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice sulla sua prestazione nel corso della prova di cui trattasi, senza menzionare alcuna violazione delle regole cui deve ispirarsi l’operato della detta commissione. Con tale argomento il ricorrente chiede dunque al Tribunale, in sostanza, di procedere ad un esame della fondatezza delle valutazioni svolte dalla commissione esaminatrice, che esulano dal controllo del giudice comunitario, in conformità alla giurisprudenza citata supra, al punto 165.

182   Quanto all’argomento secondo cui le precisazioni complementari fornite dalla commissione esaminatrice nella decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo, rappresenterebbero una motivazione contraddittoria, occorre constatare che le indicazioni di tale commissione secondo cui «(…) il candidato ha descritto sommariamente il sistema di allarme rapido facendone un’analisi confusa e superficiale, inframmezzata da giudizi sull’intervento dell’UE in Macedonia e sulle azioni realizzate dalla NATO», poi «(…) il candidato non ha motivato la scelta delle iniziative proposte» e, infine, «[il candidato non ha] saputo individuare né i problemi né i limiti delle iniziative descritte qualora esse fossero applicate in una situazione analoga a quella dei Balcani», non sono contraddittorie. Tali precisazioni consistono infatti in giudizi complementari relativi ad aspetti distinti della risposta del ricorrente al secondo quesito, in quanto vertono, rispettivamente, sul contenuto stesso della risposta, sul fatto che la scelta delle iniziative proposte non sia stata motivata e, infine, sulla circostanza che non siano stati individuati né i problemi né i limiti delle iniziative descritte.

183   Per quanto concerne l’argomento secondo cui le precisazioni complementari della commissione esaminatrice rappresenterebbero una motivazione insufficiente, basta rammentare che è stato constatato supra, ai punti 78-90, che, nel caso di specie, non vi è alcuna insufficienza della motivazione che possa viziare la decisione 11 settembre 2002, che respinge il reclamo.

184   Occorre dunque respingere il motivo e, di conseguenza, il ricorso nella sua integralità.

 Sulle spese

185   Per quanto riguarda le spese, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Nel caso di specie, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.











Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe 





Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 giugno 2005.

Il cancelliere

 

Il presidente




H. Jung

 

M. Vilaras










Indice


Contesto normativo

Fatti all’origine della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa, dell’art. 3 dell’allegato III dello Statuto, nonché sull’abuso e sullo sviamento di potere insiti nel diniego dell’APN di fornire al ricorrente informazioni circa i criteri e la procedura di correzione della sua prova

Sulla prima parte, vertente sul diniego dell’APN di fornire al ricorrente informazioni relative ai criteri per la correzione della sua prova scritta: abuso di potere, violazione dell’obbligo di motivazione e violazione dei diritti della difesa

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla ricevibilità della seconda e della terza parte del motivo, vertenti sul diniego da parte della Commissione di fornire al ricorrente precisazioni relative, rispettivamente, da una parte, al procedimento di correzione della sua prova scritta e ai giudizi espressi da ogni correttore e, dall’altra, alle conoscenze linguistiche del terzo correttore

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione nello svolgimento della prova scritta e sulla violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione per quanto concerne la correzione della prova scritta del ricorrente

Sulla prima parte, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione in occasione dello svolgimento della prova scritta

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione per quanto concerne la correzione della prova scritta del ricorrente

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, vertente su un errore di fatto commesso nella valutazione della risposta del ricorrente al primo quesito della prova scritta

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto motivo, vertente sull’erronea valutazione della risposta del ricorrente al secondo quesito della prova scritta, nonché sull’insufficiente motivazione e sulla contraddittorietà della detta valutazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l'italiano.