Language of document : ECLI:EU:F:2006:106

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

19 ottobre 2006 (*)

«Dipendenti – Ricorso – Termine – Decisione implicita di rigetto – Mancata riapertura del termine di ricorso con una decisione esplicita notificata successivamente – Interesse ad agire – Irricevibilità»

Nella causa F‑114/05,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Philippe Combescot, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Popayán (Colombia), rappresentato dagli avv.ti A. Maritati e V. Messa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Joris e dalla sig.ra M. Velardo, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. S. Corongiu, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dal sig. S. Van Raepenbusch (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. H. Kanninen, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

vista la fase scritta e in seguito alla trattazione orale del 13 settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso pervenuto nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 21 novembre 2005 con fax (il deposito dell’originale era avvenuto il 23 novembre seguente), il sig. Combescot ha chiesto l’annullamento della decisione 29 luglio 2004, con la quale la Commissione delle Comunità europee, nell’ambito dell’esercizio di rotazione 2003, ha riassegnato il ricorrente, che ricopriva già un posto presso la delegazione della Commissione in Guatemala, alla direzione generale (DG) «Relazioni esterne» a Bruxelles, e, inoltre, il risarcimento dei danni.

 Fatti all’origine della lite

2        Il sig. Combescot, già dipendente di grado A 4, assegnato alla delegazione della Commissione in Guatemala, è stato informato della sua prossima riassegnazione alla sede di Bruxelles con nota del 13 maggio 2003 del capo unità «Gestione degli effettivi del servizio esterno, affari protocollari, amministrazione» della DG «Relazioni esterne». Questa nota conteneva in allegato:

–        un formulario di ricevuta di ritorno (allegato A) che il ricorrente doveva rinviare debitamente compilato, datato e firmato entro due settimane e

–        un formulario concernente la data di entrata in funzione nella nuova sede (allegato B), di regola prevista fra il 15 giugno e il 1° ottobre 2003. Tale formulario, firmato dal ricorrente e dal suo capo delegazione, doveva essere rinviato entro due settimane a decorrere dalla data della ricevuta di ritorno.

3        Dagli allegati A e B, quali compilati e firmati dal ricorrente il 6 giugno 2003, emerge che quest’ultimo ha accettato la sua riassegnazione presso la sede della DG «Relazioni esterne» e indicato come data di entrata in servizio a Bruxelles il 30 settembre 2003. L’allegato B è stato firmato dal capo delegazione del ricorrente il 13 giugno 2003.

4        Con decisione 13 giugno 2003, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’ «APN») ha riassegnato quindi il ricorrente a Bruxelles con effetto dal 30 settembre 2003. Quest’ultimo ha accusato ricevuta della detta decisione il 22 luglio 2003.

5        Il ricorrente, trovandosi in congedo di malattia dal 15 settembre 2003, non ha tuttavia preso servizio a Bruxelles alla data prevista.

6        Dopo vari passi intrapresi dalla DG «Relazioni esterne» e dalla delegazione in Guatemala, che avrebbero ignorato l’effettivo luogo di residenza del ricorrente durante la sua assenza, alla fine è stato possibile organizzare il 10 maggio 2004 una visita medica di controllo a Popayán (Colombia), presso lo studio del medico curante del ricorrente. Il servizio medico della Commissione ha inoltre chiesto al ricorrente stesso di sottomettersi ad una seconda visita a Bruxelles, svoltasi il 15 luglio 2004.

7        Al termine di questa seconda visita, il medico di fiducia della Commissione ha ammesso l’incapacità lavorativa del ricorrente fino al 31 dicembre 2004. Ha informato la Commissione che il ricorrente aveva già totalizzato oltre 337 giorni di malattia nei tre anni precedenti e che l’eventuale avvio di una procedura d’invalidità doveva essere esaminato non appena questi avesse totalizzato 365 giorni di malattia. Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), l’autorizzazione dell’APN a soggiornare in Colombia fino alla fine della sua terapia.

8        Con decisione 29 luglio 2004, che annulla e sostituisce quella del 13 giugno 2003, l’APN ha deciso di riassegnare il ricorrente a Bruxelles con effetto dal 1° agosto 2004. Peraltro, dal fascicolo emerge che il ricorrente è stato autorizzato dall’APN, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto, a soggiornare in Francia presso la sua famiglia durante il suo periodo di incapacità lavorativa.

9        Con lettera 15 settembre 2004, registrata il 29 settembre seguente, il sig. Combescot ha presentato un reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la decisione 29 luglio 2004, in quanto:

–        detta decisione era inapplicabile tenuto conto del suo stato di salute;

–        la decisione era viziata da un errore materiale grave, in quanto la sua riassegnazione rendeva impossibile il proseguimento della terapia medica prescritta dal suo medico curante;

–        la decisione non era conforme all’interesse del servizio, poiché la sua riassegnazione a Bruxelles con effetto a partire dal 1° agosto 2004 era quanto meno inefficace fino al 31 dicembre 2004, data fino alla quale egli si trovava in incapacità lavorativa.

10      Con decisione 20 dicembre 2004 il reclamo è stato respinto dall’APN in quanto essa dispone di un ampio potere discrezionale nell’organizzare i suoi servizi, tale potere discrezionale è indispensabile al fine di consentire un’efficace organizzazione delle funzioni assegnatele e non può essere vanificato dallo stato di salute di un dipendente, dato che l’interesse personale di quest’ultimo era presente all’APN già prima dell’adozione della decisione di riassegnazione.

11      L’APN aggiunge che il sig. Combescot non era in alcun modo tenuto a seguire una particolare terapia medica e che quella da lui seguita dipendeva da una sua scelta personale. Inoltre, se un dipendente può farsi curare in un luogo diverso da quello della sua sede lavorativa, deve prima chiedere e ottenere un’autorizzazione dall’APN a questo scopo, conformemente all’art. 60 dello Statuto. Orbene, il ricorrente non avrebbe ottemperato a tale obbligo a seguito della decisione di riassegnazione del 13 giugno 2003, il che avrebbe posto l’amministrazione nell’impossibilità di rintracciarlo per vari mesi.

12      La convenuta afferma di non aver mai formalmente notificato la decisione dell’APN di rigetto del reclamo, in quanto l’unità «Ricorsi» della DG «Personale e amministrazione» ignorava l’indirizzo del ricorrente, indirizzo che l’amministrazione rifiutava di comunicarle «a causa dello stato di salute del sig. Combescot» e della natura riservata di tale «dato personale».

13      Risulta tuttavia dal fascicolo che il ricorrente ha avuto conoscenza di detta decisione il 22 agosto 2005, essendogli questa stata comunicata, in tale data, con fax e per corrispondenza, dalla sig.ra Gómez Caro Camino, che lavora presso la Commissione. Essa sarebbe stata incaricata dal ricorrente di fargli pervenire la sua corrispondenza. Né il fascicolo né i quesiti posti alle parti, per iscritto e in udienza, hanno consentito al Tribunale di conoscere la qualifica e le funzioni esatte di detta persona nell’ambito della Commissione, nonché le condizioni in cui la versione originale della decisione di rigetto del reclamo è pervenuta nell’ufficio della sig.ra Gómez  Caro Camino. La Commissione, in particolare, ha affermato di ignorare l’esistenza di detta persona, il cui nominativo non figurerebbe nell’attuale organigramma dell’istituzione.

14      Il ricorrente non ha mai ripreso servizio in seno alla Commissione per ragioni di malattia. Con decisione dell’APN 7 febbraio 2005, è stato collocato a riposo ed è stato ammesso al beneficio di una pensione di invalidità con effetto dal 28 febbraio 2005.

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Il ricorso in esame è stato inizialmente registrato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado con il numero T‑422/05.

16      Con ordinanza 15 dicembre 2005, il Tribunale di primo grado, ai sensi dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), ha rinviato la causa in esame dinanzi a questo Tribunale. Il ricorso è stato registrato presso la cancelleria di quest’ultimo con il numero F‑114/05.

17      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione 29 luglio 2004;

–        condannare la convenuta a pagare, a titolo del danno materiale e morale subito, la somma di EUR 150 000.

18      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile e/o infondato;

–        statuire sulle spese come di diritto.

 Sulla ricevibilità della domanda diretta all’annullamento della decisione 29 luglio 2004

 Argomenti delle parti

19      La convenuta presenta tre eccezioni di irricevibilità contro il ricorso.

20      In primo luogo, basandosi sull’art. 91, n. 3, dello Statuto, essa sostiene che il ricorso è tardivo. Infatti, essendo intervenuta la decisione implicita di rigetto del reclamo del ricorrente il 29 gennaio 2005, il termine di ricorso sarebbe scaduto il 29 aprile 2005, senza che il ricorrente abbia proposto ricorso a detta data.

21      È vero che la convenuta rileva che, secondo questa stessa disposizione, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, essa fa di nuovo decorrere quest’ultimo. Tuttavia, nel caso di specie, non sarebbe stato riaperto alcun termine in quanto, anche se la decisione esplicita di rigetto del reclamo è stata adottata il 20 dicembre 2004, essa non sarebbe mai stata notificata formalmente al ricorrente. Orbene, la mancata notifica di una decisione esplicita di rigetto di un reclamo equivarrebbe ad un rigetto implicito, il quale sarebbe già intervenuto quattro mesi dopo la presentazione del reclamo, vale a dire il 29 gennaio 2005.

22      La convenuta aggiunge che la trasmissione al ricorrente, il 22 agosto 2005, da parte della sig.ra Gómez Caro Camino della decisione di rigetto del reclamo non può, secondo la giurisprudenza, essere considerata come una comunicazione scritta da valere come notifica idonea a far decorrere il termine di ricorso ai sensi dell’art. 91 dello Statuto (sentenza della Corte 27 giugno 1973, causa 71/72, Kuhl/Consiglio, Racc. pag. 705, punto 3). In ogni caso, tale decisione, comunicata dopo la scadenza del termine di ricorso contro il rigetto implicito, sarebbe un atto meramente confermativo che non può arrecare pregiudizio e, di conseguenza, riaprire i termini di ricorso (v. ordinanza del Tribunale di primo grado 7 giugno 1991, causa T‑14/91, Weyrich/Commissione, Racc. pag. II‑235, punto 42).

23      In secondo luogo, la convenuta sostiene che il ricorrente, che è stato assente dal suo posto di lavoro dal settembre 2003 e che si trova in invalidità dalla fine del febbraio 2005, non ha interesse ad agire il 21 novembre 2005 contro una decisione di riassegnazione datata 29 luglio 2004, basandosi sul motivo che quest’ultima sarebbe in contrasto con l’interesse del servizio.

24      In terzo luogo, la convenuta considera che il ricorso è irricevibile in quanto non conterrebbe, come dispone l’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis al Tribunale, ai sensi dell’art. 3, n. 4, della decisione 2004/752, fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, un’esposizione sufficientemente coerente e comprensibile degli argomenti che sono alla base della domanda del ricorrente volta al risarcimento del danno morale, «per la sua salute e per la sua immagine», nonché per la perdita dei suoi «diritti di funzionario in un paese terzo».

25      Il ricorrente contesta l’argomentazione presentata dalla Commissione e conclude per la ricevibilità del ricorso. Osserva che la disposizione contenuta nell’art. 91, n. 3, dello Statuto, secondo la quale il ricorso dev’essere proposto entro tre mesi a decorrere dal rigetto implicito del reclamo, costituisce una finzione giuridica che è diretta a garantire il diritto di accesso alla giustizia in caso di inerzia dell’amministrazione, diritto che sarebbe in qualche modo indebolito dal fatto che il dipendente interessato non dispone, al momento della proposizione del ricorso, di una vera e propria decisione debitamente motivata.

26      Orbene, non sarebbe necessario ricorrere a tale finzione giuridica nel caso di specie in quanto una decisione esplicita di rigetto è stata adottata dall’amministrazione entro il termine di risposta, il che impedirebbe il sorgere di una decisione implicita di rigetto. Poiché l’amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 90, n. 2, ultimo comma, dello Statuto, a notificare la decisione adottata, il termine di ricorso può decorrere solo a partire dalla notifica o, quantomeno, dall’effettiva conoscenza di detta decisione da parte del suo destinatario.

27      Il ricorrente contesta del pari l’argomento della convenuta secondo il quale l’unità «Ricorsi» ignorava il suo indirizzo, dato che l’amministrazione rifiutava di comunicarlo a detta unità a causa dello stato di salute del ricorrente e per proteggere la sua vita privata. Orbene, questi, che aveva il diritto di ottenere dall’APN una risposta al suo reclamo, sostiene d'aver lui stesso comunicato il suo indirizzo al servizio competente.

28      Peraltro, il ricorrente fa valere che il suo ricorso è del pari ricevibile sotto il profilo dell’interesse ad agire. Anche se egli si trova attualmente in invalidità permanente, la sua situazione medica dovrebbe costituire oggetto di una nuova valutazione da parte della commissione d’invalidità nel febbraio 2007, di modo che la sua reintegrazione nei servizi della Commissione non sarebbe da escludere. Visto quanto precede, il ricorrente manterrebbe un interesse a che la decisione impugnata sia annullata affinché questa, rimasta a tutt’oggi senza effetti, non possa produrre alcun effetto in futuro.

 Giudizio del Tribunale

 Sulla tardività del ricorso

29      Ai sensi dell’art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto, spetta all’APN, investita di un reclamo, notificare la propria decisione motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo, con la precisazione che, «[alla] scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso (…)».

30      L’art. 91, n. 3, dello Statuto prevede, al riguardo:

«Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

–        dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo,

–        dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell’art. 90, n. 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, quest’ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto».

31      Dalla giurisprudenza discende peraltro che una decisione dev’essere considerata intervenuta, ai sensi dell’art. 91, n. 3, secondo trattino, ultima frase, dello Statuto, alla data in cui è stata adottata dall’autorità competente. Quindi, avendo questa adottato una decisione esplicita entro il termine di ricorso, essa non può ignorare che un nuovo termine decorra a favore dell’interessato, senza che rilevino eventuali ritardi nella notifica (sentenze della Corte 15 giugno 1976, causa 5/76, Jänsch/Commissione, Racc. pag. 1027, punti 5 e 6; ordinanza del Tribunale di primo grado 6 dicembre 2004, causa T‑55/02, Finch/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑355 e II‑1621, punto 48).

32      Nella fattispecie, la decisione esplicita di rigetto è stata adottata dalla Commissione il 20 dicembre 2004, vale a dire entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione del reclamo. Tuttavia, non essendo stata notificata entro detto termine, la sua adozione non poteva impedire, ai sensi dell’art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto, il sorgere di una decisione implicita di rigetto il 29 gennaio 2005.

33      Infatti, quand’anche si ritenesse che l’adozione di una decisione esplicita di rigetto entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione del reclamo osti al sorgere di una decisione implicita, benché essa non sia stata notificata entro detto termine al dipendente interessato, quest’ultimo, ignorando per ipotesi l’esistenza della detta decisione esplicita e non potendo quindi prevederne la notifica, non potrebbe comunque proporre ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 91, n. 3, secondo trattino, prima frase. Tale conseguenza andrebbe contro l’obiettivo di quest’ultima disposizione, la quale mira a garantire una tutela giurisdizionale ai dipendenti in caso di inerzia o di silenzio dell’amministrazione. In altri termini, una decisione di rigetto non notificata non può costituire una «risposta» ai sensi dell’art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto.

34      Alla luce di quanto esposto, si deve considerare che, trascorso il termine di risposta di quattro mesi, di cui all’art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto, la mancata notifica di una decisione esplicita di rigetto di un reclamo, adottata entro detto termine, equivale ad una decisione implicita di rigetto che fa decorrere un termine di tre mesi per la presentazione di un ricorso contenzioso.

35      Si pone inoltre la questione se la notifica al suo destinatario o la presa di conoscenza da parte di quest’ultimo della decisione esplicita di rigetto, dopo la scadenza del termine di ricorso decorrente a partire dalla decisione implicita di rigetto, possa aprire un nuovo termine di ricorso questa volta contro la decisione esplicita di rigetto.

36      Per quanto possa essere deplorevole il comportamento della Commissione che, nella fattispecie, senza serio e fondato motivo, non ha notificato al ricorrente la sua decisione di rigetto, come previsto dall’art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto, la notifica o la conoscenza da parte del suo destinatario dell’esistenza e del contenuto di detta decisione, dopo la scadenza del termine di ricorso, non può essere considerata come un fatto nuovo sostanziale che faccia nuovamente decorrere il termine.

37      Infatti, dalla costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado emerge che una decisione esplicita di rigetto pura e semplice, benché possa evidenziare i motivi di detto rigetto, non fa che confermare la decisione implicita che l’ha preceduta e, come tale, non può riaprire il termine del ricorso contenzioso (sentenze della Corte 7 luglio 1971, causa 79/70, Müllers/Comitato economico e sociale, Racc. pag. 689, punto 20; 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione, Racc. pag. 1677, punto 9; sentenze del Tribunale di primo grado 1° ottobre 1991, causa T‑38/91, Coussios/Commissione, Racc. pag. II‑763, punto 29; 17 ottobre 1991, causa T‑129/89, Offermann/Parlamento, Racc. pag. II‑855, punto 32; 10 aprile 1992, causa T‑15/91, Bollendorf/Parlamento, Racc. pag. II‑1679, punti 26 e 27, nonché 12 dicembre 2002, cause riunite T‑338/00 e T‑376/00, Morello/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑301 e II‑1457, punti 33 e 34). Lo stesso deve valere quando la decisione esplicita, adottata entro il termine di risposta di cui all’art. 90, n. 2, dello Statuto, è però notificata, come nella fattispecie, soltanto dopo la scadenza del termine di ricorso calcolato a decorrere dalla decisione implicita di rigetto, la quale, come emerge dal punto 34 della presente sentenza, si ritiene che sia intervenuta alla fine del detto termine di risposta.

38      La situazione potrebbe essere diversa, e la decisione esplicita di rigetto del reclamo potrebbe costituire un atto che arreca pregiudizio impugnabile, soltanto nel caso in cui questa decisione contenesse un riesame della situazione del ricorrente in funzione di elementi, di diritto o di fatto, nuovi (sentenza Morello/Commissione, cit., punto 35). Orbene, ciò non si verifica nella fattispecie, dato che la decisione esplicita di rigetto del reclamo del ricorrente non evidenzia alcun riesame della sua situazione, ma si limita a esporre la motivazione della decisione originaria.

39      Tale interpretazione è conforme all’obiettivo dei termini di reclamo e di ricorso, i quali mirano, secondo una giurisprudenza costante, a salvaguardare, in seno alle istituzioni comunitarie, la certezza del diritto, indispensabile al loro buon funzionamento, evitando la messa in discussione indefinita degli atti comunitari che comportano effetti giuridici. Tali termini sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne (v., in tal senso, sentenze della Corte Müllers/Comitato economico e sociale, cit., punto 18; 17 febbraio 1972, causa 40/71, Richez-Parise/Commissione, Racc. pag. 73, punto 6, e 12 luglio 1984, causa 227/83, Moussis/Commissione, Racc. pag. 3133, punto 12; sentenze del Tribunale di primo grado 29 febbraio 1996, causa T‑547/93, Lopes/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑63 e II‑185, punto 127, e ordinanza dello stesso Tribunale 11 luglio 1997, causa T‑16/97, Chauvin/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑237 e II‑681, punto 32). Essi rispondono del pari alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in particolare, sentenze della Corte 4 febbraio 1987, causa 276/85, Cladakis/Commissione, Racc. pag. 495, punto 11, e 29 giugno 2000, causa C‑154/99 P, Politi/Fondazione europea per la formazione, Racc. pag. I‑5019, punto 15).

40      Si deve aggiungere che nulla impediva a che il ricorrente proponesse un ricorso contro la decisione 29 luglio 2004 dopo la decisione implicita di rigetto del suo reclamo intervenuta il 29 gennaio 2005 e potesse così esercitare il suo diritto di ricorso. A questo proposito, occorre inoltre rilevare che, anche se il ricorrente ha sostenuto all’udienza che sarebbe stato informato dell’esistenza della decisione esplicita prima della scadenza del termine di ricorso che decorreva a partire dalla decisione implicita, egli non ha apportato il benché minimo indizio in tal senso e, in ogni caso, non afferma che la Commissione l’avrebbe indotto in errore in merito al rispetto del detto termine.

41      Infine, come ha sottolineato la Commissione, la soluzione affermata nella citata sentenza Jänsch/Commissione non è pertinente nella fattispecie, in quanto essa riguarda un caso diverso in cui la decisione esplicita di rigetto è stata adottata dalla Commissione dopo la decisione implicita, ma entro il termine di ricorso.

42      Tenuto conto di tutto quanto precede, in quanto esso mira all’annullamento della decisione 29 luglio 2004, il ricorso, essendo stato proposto il 21 novembre 2005, dev’essere considerato tardivo e quindi irricevibile.

 Sulla mancanza di interesse ad agire

43      In ogni caso, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile anche a causa della mancanza di interesse ad agire del ricorrente.

44      Infatti, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, perché un dipendente o un ex dipendente possa validamente proporre un ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, egli deve provare un interesse personale all’annullamento dell’atto impugnato (v., in particolare, sentenza della Corte 29 ottobre 1975, cause riunite 81/74-88/74, Marenco e a./Commissione, Racc. pag. 1247, punto 6; ordinanza del Tribunale di primo grado 28 giugno 2005, causa T‑147/04, Ross/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24, e ordinanza del Tribunale 15 maggio 2006, causa F‑3/05, Schmit/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40). La valutazione dell’interesse ad agire deve effettuarsi non astrattamente, ma tenuto conto della situazione personale del ricorrente (ordinanza Schmit/Commissione, cit., punto 40; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 12 dicembre 1967, causa 15/67, Bauer/Commissione, Racc. pag. 511, in particolare pag. 519). Infine, è al momento della proposizione del ricorso che l’interesse ad agire dev’essere valutato (v., in particolare, ordinanza del Tribunale di primo grado 30 novembre 1998, causa T‑97/94, N/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑621 e II‑1879, punto 23; sentenza dello stesso Tribunale 31 maggio 2005, causa T‑105/03, Dionyssopoulou/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 16, e ordinanza Schmit/Commissione, cit., punto 40).

45      Nella fattispecie, è pacifico che il ricorrente è stato ammesso, a partire dal 28 febbraio 2005, al beneficio di una pensione di invalidità. Non è stato addotto alcun argomento serio, al di là di mere congetture, che consenta al Tribunale di valutare se siano possibili una rivalutazione della sua situazione medica e un’eventuale reintegrazione nei servizi della Commissione, mentre è certo che la commissione di invalidità incaricata di esaminare il suo caso ha concluso che egli era affetto da un’invalidità permanente considerata totale. Del resto, il ricorrente non afferma di avere presentato un qualsivoglia reclamo contro la decisione che lo colloca a riposo (v., per analogia, ordinanze citate, Ross/Commissione, punti 31 e 32, e Schmit/Commissione, punto 43).

46      Dovendo considerarsi che il ricorrente ha definitivamente cessato le sue funzioni, è suo compito quindi provare l’esistenza di una circostanza particolare che giustifichi il mantenimento di un interesse personale e attuale ad agire per l’annullamento della decisione di riassegnazione a Bruxelles. Orbene, nella fattispecie, l’interessato non prova e neanche adduce l’esistenza di una circostanza del genere.

47      Di conseguenza, e senza che occorra esaminare il terzo capo di irricevibilità sollevato dalla convenuta, si deve dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento, a causa della sua tardività e della mancanza di un interesse ad agire personale, sorto e attuale al momento della sua proposizione.

 Sulla domanda di risarcimento

48      Il ricorrente chiede al Tribunale di concedergli il risarcimento dei danni, stimati a EUR 150 000, per il danno subito, a causa dell’illegittimità della decisione impugnata.

49      A questo proposito, è sufficiente constatare che tale domanda è strettamente collegata ai capi delle domande volte all’annullamento della decisione impugnata. Poiché i detti capi sono irricevibili, la domanda di risarcimento deve, conseguentemente, essere dichiarata irricevibile (v., in particolare, sentenza del Tribunale di primo grado 5 aprile 2005, causa T‑336/02, Christensen/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 117 e 118, e i riferimenti ivi citati).

 Sulle spese

50      Come questo Tribunale ha affermato nella sua sentenza 26 aprile 2006, causa F‑16/05, Falcione/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 77-86), fintantoché il regolamento di procedura del Tribunale – segnatamente, le disposizioni particolari relative alle spese – non è entrato in vigore, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e al fine di garantire ai singoli una sufficiente prevedibilità quanto alle norme sulle spese di causa, ci si deve limitare ad applicare il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

51      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura di quest’ultimo Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Peraltro, in forza dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Tuttavia, non avendo il ricorrente chiesto la condanna della Commissione alle spese, non si deve esaminare la questione se, in applicazione del detto art. 87, n. 3, secondo comma, la totalità o una parte delle spese sostenute dal ricorrente dovrebbe comunque, a causa del comportamento della detta istituzione, essere posta a carico di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza della Corte 5 febbraio 1987, causa 280/85, Mouzourakis/Parlamento, Racc. pag. 589, punto 15).

52      Essendo il ricorrente risultato soccombente, si deve decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 ottobre 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l'italiano.