Language of document : ECLI:EU:T:2016:101





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 febbraio 2016 –
Musso / Parlamento

(cause riunite T‑589/14 e T‑772/14)

«Trattamento economico dei deputati del Parlamento – Pensione di anzianità – Obbligo dei deputati francesi di far valere i diritti pensionistici presso i regimi nazionali – Divieto del cumulo – Provvedimenti applicativi dello statuto dei deputati – Decisione adottata al termine del procedimento di reclamo – Nota di debito – Decisione che sospende il pagamento della pensione – Principio del contraddittorio – Termine ragionevole – Obbligo di motivazione»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Conclusioni – Modifica in corso di causa – Presupposto [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, e)] (v. punti 30, 31)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Obbligo di mettere l’interessato in condizione di esprimersi oralmente – Insussistenza (v. punto 59)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie (Art. 296 TFUE) (v. punto 71)

4.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Errore di valutazione – Distinzione (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 78)

5.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in udienza – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1) (v. punto 80)

6.                     Bilancio dell’Unione europea – Regolamento finanziario – Recupero dei crediti verso terzi – Domanda di rimborso sotto forma di nota di debito – Termine di notifica – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Violazione – Conseguenze (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 81; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 73 bis) (v. punti 90‑92, 96, 103, 104, 128)

7.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti quesiti – Limiti – Decisione che fissa i diritti pensionistici di un deputato al Parlamento europeo e che gli impone la restituzione delle eccedenze di pensione ricevute – Assenza di diritti quesiti (Decisione del Parlamento europeo 2005/684) (v. punti 117, 118)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio del Parlamento del 26 giugno 2014, recante conferma della decisione del suo Segretario generale, del 17 ottobre 2011, mediante la quale era stato determinato l’importo mensile dei diritti pensionistici, tenendo conto delle somme percepite da due casse pensionistiche francesi, ed era stato deciso che occorreva recuperare l’importo di EUR 127 065,19 nonché, dall’altra, domanda di annullamento della decisione del Parlamento del 22 settembre 2014.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Il sig. François Musso sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.