Language of document : ECLI:EU:T:2022:799


 


 



Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 dicembre 2022 –
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione

(causa T586/14 RENV II)

«Dumping – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Articolo 2, paragrafi da 8 a 10, articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafi da 8 a 10, articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2016/1036] – Diritto di accesso a documenti riservati – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa»

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Scelta del metodo di calcolo – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 810, 19 e 20; regolamento del Consiglio n. 1225/2009)

(v. punto 36)

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Adeguamenti nell’ambito della costruzione del prezzo all’esportazione – Adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 – Adeguamenti che perseguono finalità diverse – Applicazione degli adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 in assenza di applicazione preliminare di adeguamenti nell’ambito della costruzione del prezzo all’esportazione – Ammissibilità

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i)]

(v. punti 37, 39)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Funzioni svolte dall’operatore commerciale analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Elementi da prendere in considerazione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i)]

(v. punti 5157)

4.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate – Portata – Diniego di divulgazione di informazioni riservate – Obbligo di valutare l’opportunità di detto diniego alla luce delle circostanze del caso di specie e della situazione specifica della parte interessata

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994)), art. 6.5; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 19, §§ 1 e 5, e 20, §§ 2 e 4]

(v. punti 7581, 100, 103)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH sopporterà le proprie spese.