Language of document : ECLI:EU:T:2018:88

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

21 febbraio 2018 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Decisione di una commissione di ricorso che revoca una decisione anteriore – Articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001] – Principio generale di diritto che autorizza il ritiro di un atto amministrativo illegittimo»

Nella causa T‑727/16,

Repower AG, con sede in Brusio (Svizzera), rappresentata da R. Kunz-Hallstein e H.P. Kunz-Hallstein, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

repowermap.org, con sede in Berna (Svizzera), rappresentata da P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 3 agosto 2016 [procedimento R 2311/2014-5 (REV)], relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la repowermap.org e la Repower,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, A. Dittrich e P.G. Xuereb (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2017,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2017,

visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le risposte di queste ultime a tali quesiti depositate nella cancelleria del Tribunale il 31 luglio e il 14 agosto 2017,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        In data 26 giugno 2009, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)], la ricorrente, Repower AG, ha ottenuto, presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), la protezione nell’Unione europea della registrazione internazionale n. 1020351 del marchio denominativo REPOWER.

2        I prodotti e i servizi per i quali è stata ottenuta la protezione di tale marchio rientrano nelle classi 4, 9, 37, 39, 40 e 42 ai sensi dell’accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna classe, alla descrizione seguente:

–        classe 4: «Energia elettrica, compresa energia elettrica da biogas; energia elettrica da energia idraulica, eolica e solare»;

–        classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodesici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesatura, di misura, di segnalazione, di controllo (supervisione), di soccorso (salvataggio) e per la didattica; apparecchi e strumenti per la conduzione, la commutazione, la trasformazione, l’accumulazione, la regolazione o il comando della corrente elettrica; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, dispositivi per l’elaborazione dati e gli elaboratori elettronici, estintori; apparecchi elettrici e strumenti (compresi in tale classe), vale a dire apparecchi elettrici per le tecniche di corrente forte, per la conduzione, la trasformazione, l’accumulazione, la regolazione e il comando della corrente, per le tecniche di corrente debole, per la trasmissione a distanza; componenti fotovoltaici; sistemi avvisatori d’incendio; apparecchi elettrici per la sorveglianza, avvisatori antifurto, impianti di controllo degli edifici, impianti video; citofoni e suonerie; impianti radiofonici e televisivi; impianti per le tecniche di alta frequenza e per le tecniche di regolazione, attrezzatura informatica per il trattamento dell’informazione (elaboratori elettronici); connessioni analogiche, connessioni Internet, dispositivi elettronici per consentire la mediazione telefonica, dispositivi elettronici per consentire la mediazione fra i partecipanti; telefoni cellulari, radiotelefoni, apparecchi telefonici e telecopiatrici; spine, commutatori, quadri di comando, condotti acustici, cavi elettrici, fili elettrici, fusibili»;

–        classe 37: «Costruzione; riparazione; servizi d’installazione; costruzione e riparazione nonché manutenzione di installazioni di trasmissione e installazioni di distribuzione, installazioni di media e bassa tensione, installazioni di illuminazione pubblica nonché installazioni elettriche; servizi di manutenzione in relazione alle installazioni elettroniche nelle costruzioni e nelle imprese; montaggio, manutenzione e riparazione di installazioni elettroniche; costruzione, riparazione e manutenzione di installazioni di distribuzione di corrente; montaggio, manutenzione e riparazione di materiale informatico, in particolare di reti di dati; installazione, manutenzione e riparazione nell’ambito delle installazioni di telecomunicazione; installazione di combinazione e di comandi di commutatori; servizi d’installatori d’impianti di riscaldamento; installazione e manutenzione di centrali di trasformatori e di impianti di distribuzione per l’energia elettrica; installazione e manutenzione dell’illuminazione pubblica delle strade; costruzione, installazione e manutenzione di grandi fabbriche di grandi pompe termiche; attrezzatura per contatori elettrici e per ripetitori a distanza (teleripetitori) per la clientela; installazione di componenti di rete (materiale informatico) per i fornitori di un’offerta di telecomunicazioni; installazione, manutenzione e riparazione di materiale informatico nell’ambito delle telecomunicazioni; consulenze tecniche relative all’edilizia; consulenza nell’ambito dei servizi citati»;

–        classe 39: «Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi; distribuzione di energia; consegna di materiale informatico; consulenze professionali relative alla trasmissione (distribuzione) di energia; consulenza nell’ambito dei servizi citati»;

–        classe 40: «Produzione di energia»;

–        classe 42: «Servizi in campo scientifico e tecnologico nonché relative prestazioni di ricerca e sviluppo; analisi e ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer; pianificazione negli ambiti della distribuzione di elettricità, delle installazioni elettriche, delle installazioni di sicurezza e delle telecomunicazioni; consulenze professionali relative ai sistemi informatici; perizie tecniche su installazioni elettriche; servizi d’ingegneria e di controllo della qualità nell’ambito delle attività di concessione, di conteggio e di informazione nonché del controllo delle installazioni in relazione all’approvvigionamento energetico; installazioni, manutenzione e riparazione di programmi per computer nell’ambito delle telecomunicazioni e del comando; misurazione di qualità su reti; configurazione di componenti attivi (programmi per computer) su reti di dati; organizzazione della sicurezza centrale dei dati; sviluppo e installazione di programmi per computer per il collegamento di installazioni telefoniche alla rete informatica e per l’integrazione telefono-computer; consulenza nell’ambito dei servizi citati per il cambio di domicilio; controllo di qualità; consulenza in materia di economia dell’energia, ovvero informazioni riguardanti il consumo di energia elettrica».

3        In data 3 giugno 2013 l’interveniente, repowermap.org, ha presentato una domanda di nullità del marchio contestato, sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001]. Essa sosteneva che il marchio contestato fosse descrittivo e privo di carattere distintivo per tutti i prodotti e servizi cui il medesimo fa riferimento.

4        In data 9 luglio 2014 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di nullità per i servizi seguenti, cui fa riferimento il marchio contestato, che rientrano nelle classi 37 e 42:

–        classe 37: «Costruzione; riparazione; servizi d’installazione; costruzione e riparazione nonché manutenzione di installazioni di trasmissione e installazioni di distribuzione, installazioni di media e bassa tensione, installazioni di illuminazione pubblica nonché installazioni elettriche; costruzione, riparazione e manutenzione di installazioni di distribuzione di corrente; installazione e manutenzione di centrali di trasformatori e di installazioni di distribuzione per l’energia elettrica; installazione e manutenzione dell’illuminazione pubblica delle strade; costruzione, installazione e manutenzione di grandi fabbriche di grandi pompe termiche; consulenza nell’ambito dei servizi citati»;

–        classe 42: «Servizi in campo tecnologico nonché relative prestazioni di ricerca e sviluppo; perizie tecniche su installazioni elettriche; servizi d’ingegneria nell’ambito delle attività di concessione, di conteggio e di informazione nonché del controllo delle installazioni in relazione all’approvvigionamento energetico».

5        La divisione di annullamento ha respinto la domanda di nullità per gli altri prodotti e servizi cui fa riferimento il marchio contestato (in prosieguo: i «prodotti e servizi rimanenti»). Essa ha rilevato, riguardo al carattere descrittivo del marchio contestato, che occorreva esaminare se il termine «repower» presentasse, dal punto di vista del consumatore medio dell’Unione di lingua inglese, un rapporto diretto e concreto con i prodotti cui fa riferimento il marchio contestato. Essa ha ritenuto che tale termine potesse essere inteso nel senso di «riavviare, in particolare: attrezzare (una nave) con un nuovo motore» e «ricostruire o sostituire la fonte di energia o il motore di qualcosa come un’autovettura o una centrale elettrica» e che si utilizzasse solo, da una parte, per i motori e, dall’altra, nell’ambito dell’energia e, segnatamente, per le installazioni energetiche. La divisione di annullamento ha, pertanto, considerato che il termine «repower» informava immediatamente i consumatori anglofoni che i servizi di cui al precedente punto 4 erano servizi destinati a riavviare o a sostituire un motore o la fonte di energia di installazioni energetiche o che avevano per oggetto un siffatto riavvio o una siffatta sostituzione. La divisione di annullamento ha poi ritenuto che i prodotti e i servizi rimanenti non avessero alcun nesso con il riavvio o la sostituzione di motori e nemmeno con la sostituzione della fonte di energia di installazioni energetiche. Per quanto riguarda il carattere distintivo del marchio contestato, la divisione di annullamento ha indicato che l’interveniente non aveva dimostrato che il termine «repower» fosse stato comunemente utilizzato nel commercio per indicare i prodotti e i servizi rimanenti.

6        In data 8 settembre 2014 l’interveniente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), avverso la decisione della divisione di annullamento.

7        Con decisione dell’8 febbraio 2016 la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso (in prosieguo: la «decisione dell’8 febbraio 2016»). Per quanto riguarda il carattere descrittivo del marchio contestato, la commissione di ricorso ha, anzitutto, rilevato che i prodotti e i servizi cui fa riferimento il marchio contestato si rivolgevano principalmente al consumatore medio e ad un pubblico di professionisti, che il livello di attenzione del pubblico rilevante variava da normale a elevato e che si doveva prendere in considerazione il consumatore dell’Unione di lingua inglese, in quanto il marchio contestato era composto da una parola inglese. Dopodiché, la commissione di ricorso ha ricordato le definizioni del termine «repower» date dalla divisione di annullamento e ha respinto gli argomenti dell’interveniente relativi al significato di tale parola. Infine, essa ha affermato, al punto 34 della decisione dell’8 febbraio 2016, che, «in conclusione, considerava che le prove presentate dal[l’interveniente] non consent[issero] di dimostrare che il segno [contestato fosse] di impiego comune nell’ambito dell’energia e descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rimanenti». Per quanto riguarda il carattere distintivo del marchio contestato, la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che il segno contestato fosse di uso comune in relazione ai prodotti e servizi cui fa riferimento tale marchio e, pertanto, che potesse essere inteso come un marchio.

8        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2016, l’interveniente ha proposto un ricorso avverso la decisione dell’8 febbraio 2016. Tale causa è stata registrata con il numero T‑188/16.

9        Con una comunicazione del 22 giugno 2016 la quinta commissione di ricorso ha informato le parti che, a seguito dell’introduzione del ricorso dinanzi al Tribunale nella causa T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER), essa aveva constatato che la decisione dell’8 febbraio 2016 era viziata da un’insufficienza di motivazione ai sensi dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001). Essa ha precisato che, tenuto conto di tale insufficienza di motivazione e ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 103 del regolamento 2017/1001), riteneva opportuno revocare la decisione dell’8 febbraio 2016, al fine di effettuare un’analisi dettagliata del carattere distintivo e del carattere descrittivo del marchio contestato in relazione ai prodotti e ai servizi cui tale segno fa riferimento. Essa ha invitato le parti a presentare le proprie osservazioni sulla sua intenzione di revocare la decisione dell’8 febbraio 2016.

10      La ricorrente ha presentato osservazioni il 5 luglio 2016. A suo avviso, in sostanza, finché non si fosse modificato il dispositivo della decisione dell’8 febbraio 2016, era possibile sostenerne la motivazione, secondo le condizioni di cui all’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 107 del regolamento 2017/1001) – ai sensi del quale, in assenza di una disposizione di procedura nel regolamento n. 207/2009, nel regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) [abrogato dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento n. 207/2009 e abroga i regolamenti n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (GU 2017, L 205, pag. 1)], nel regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 1995, L 303, pag. 1) [abrogato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009, che modifica il regolamento n. 2868/95, e che abroga il regolamento n. 2869/95 (GU 2015, L 341, pag. 21)], o nel regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 1996, L 28, pag. 11), come modificato dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004 (GU 2004, L 360, pag. 8) [abrogato dal regolamento delegato 2017/1430], l’EUIPO prende in considerazione i principi di diritto processuale riconosciuti negli Stati membri. Tuttavia, essa ha considerato che una revoca della decisione dell’8 febbraio 2016 sulla base dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, che non esisteva o non esisteva più nella versione consolidata del regolamento n. 207/2009 pubblicata nella banca dati EUR-Lex, non fosse possibile, tenuto conto che tale articolo conferiva un potere solo agli esaminatori dell’EUIPO e che un difetto di motivazione non costituiva un vizio di procedura ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009. Infine, dalla decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 28 aprile 2009 (procedimento R 323/2008-G) (in prosieguo: la «decisione della commissione di ricorso allargata») sarebbe emerso che le decisioni dell’EUIPO contro le quali pende un ricorso dinanzi al Tribunale non possono essere revocate.

11      L’interveniente ha presentato osservazioni il 20 luglio 2016. Essa ha sottolineato che l’articolo 80 del regolamento n. 207/2009 era applicabile, in quanto regola specifica, in sostituzione dei principi generali ai quali rimandava l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009. Essa ha inoltre rilevato che la risposta alla questione se un’insufficienza di motivazione costituisse un errore procedurale era incerta e che era fortemente probabile che una revoca della decisione dell’8 febbraio 2016 per insufficienza di motivazione non venisse ammessa. Essa ha ritenuto che, tenuto conto delle circostanze, fosse preferibile continuare il procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER).

12      Con decisione del 3 agosto 2016 la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha revocato la decisione dell’8 febbraio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Essa ha chiarito che, contrariamente ai dubbi espressi dalle parti, l’articolo 80 del regolamento n. 207/2009 era ancora applicabile dopo l’entrata in vigore del regolamento 2015/2424. Inoltre, essa ha rilevato che l’EUIPO ha l’obbligo di motivare le proprie decisioni e, in particolare, di analizzare gli impedimenti relativi ai prodotti e ai servizi di cui si tratta, cosicché l’insufficienza di motivazione osservata nella decisione dell’8 febbraio 2016 costituiva un errore procedurale, ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, che doveva essere corretto.

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

14      L’EUIPO conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

15      L’interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

16      La ricorrente deduce, in sostanza, quattro motivi. Il primo verte sull’assenza di base giuridica. Il secondo verte sull’incompetenza delle commissioni di ricorso a revocare le proprie decisioni. Il terzo verte sulla violazione dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, delle direttive concernenti l’esame dell’EUIPO nonché dei principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di autorità della cosa giudicata. Infine, il quarto motivo verte su un difetto di motivazione.

 Sul primo motivo, vertente sul difetto di base giuridica

17      La ricorrente rileva che l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), sul quale la commissione di ricorso si è fondata per revocare la decisione dell’8 febbraio 2016, non era più in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata. La modifica dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 da parte del regolamento 2015/2424 sarebbe entrata in vigore solo a decorrere dal 1o ottobre 2017. Fino a tale data, l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 modificato non sarebbe stato in vigore. Tale circostanza chiarirebbe perché, nella versione consolidata del regolamento n. 207/2009, l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 fosse stato eliminato.

18      L’EUIPO sostiene che la decisione impugnata è basata sull’articolo 80 del regolamento n. 207/2009 nella versione anteriore alla sua modifica da parte del regolamento 2015/2424 (in prosieguo: l’«articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore»). L’interveniente fa valere, a sua volta, che l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 era in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata. Essa aggiunge che, quand’anche tale articolo non fosse stato in vigore, non per questo la decisione impugnata sarebbe priva di base legale. L’articolo 83 del regolamento n. 207/2009, che rimanda ai principi generali, potrebbe fungere da base giuridica, considerato che, fra tali principi, è compreso quello secondo cui un’amministrazione può, a determinate condizioni, rettificare le proprie decisioni.

19      È pacifico che la base giuridica menzionata nella decisione impugnata è il paragrafo 1 dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009 e che tale articolo è stato modificato dal regolamento 2015/2424.

20      La prima frase del paragrafo 1 dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, così disponeva:

«Qualora l’Ufficio effettui un’iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore procedurale evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione».

21      La prima frase dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, dopo la modifica da parte del regolamento 2015/2424 (in prosieguo: l’«articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, nuova versione»), recita ormai come segue:

«Qualora l’Ufficio effettui un’iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione».

22      Pertanto, l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, riguarda le decisioni inficiate da un errore procedurale evidente, mentre l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, nuova versione, riguarda le decisioni inficiate da un errore evidente.

23      Occorre rilevare che, al punto 13 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha indicato che, «[c]onformemente all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, quando l’Ufficio pronuncia una decisione, quest’ultima può essere revocata qualora sia inficiata da un errore evidente imputabile all’Ufficio».

24      Tuttavia, al punto 16 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha sottolineato che l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale le decisioni delle commissioni di ricorso dovevano essere motivate, era una disposizione di procedura, che la decisione dell’8 febbraio 2016 era insufficientemente motivata e che tale insufficienza di motivazione costituiva un errore procedurale evidente ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009.

25      Così, visto che la commissione di ricorso si è adoperata per qualificare l’insufficienza di motivazione della decisione dell’8 febbraio 2016 come errore procedurale evidente, occorre considerare che la base giuridica menzionata nella decisione impugnata sia l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, circostanza che l’EUIPO ha peraltro confermato nel suo controricorso.

26      Dall’articolo 4, primo comma, del regolamento 2015/2424 risulta che tale regolamento è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Tuttavia, dall’articolo 4, secondo comma, del detto regolamento risulta, parimenti, che la modifica dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, è entrata in vigore solo a decorrere dal 1o ottobre 2017.

27      Contrariamente a quanto argomenta, in sostanza, la ricorrente, ciò non significa, però, che l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, sia stato eliminato a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento 2015/2424, il 23 marzo 2016, e fino all’entrata in vigore della sua modifica, il 1o ottobre 2017. Ciò significa unicamente che, fino al 1o ottobre 2017, era l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, a trovare applicazione.

28      Vero è che, nella versione consolidata del regolamento n. 207/2009, pubblicata nella banca dati EUR-Lex durante il periodo transitorio identificato al precedente punto 27, che teneva conto delle modifiche introdotte dal regolamento 2015/2424, l’articolo 80 del regolamento n. 207/2009 comprende un solo paragrafo, il paragrafo 3 (divenuto articolo 103, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001). Tuttavia, come rilevato dalla stessa ricorrente, la detta versione consolidata conteneva, alla prima pagina, la seguente indicazione:

«Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex».

29      Orbene, dalla versione del regolamento 2015/2424 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea emerge che l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, era ancora applicabile al momento dell’adozione della decisione impugnata.

30      Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sull’incompetenza delle commissioni di ricorso a revocare le proprie decisioni

31      La ricorrente è dell’avviso che, anche qualora l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, fosse stato applicabile, la commissione di ricorso sarebbe stata incompetente ad adottare la decisione impugnata. Al riguardo, in primo luogo, essa sostiene che dall’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, emerge che il potere di revoca di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo è conferito soltanto ai servizi dell’EUIPO menzionati all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 66, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001). La commissione di ricorso, in quanto organo di ricorso, non sarebbe abilitata a revocare le decisioni che ha adottato. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la parte A, sezione 6, punto 1.2, delle direttive concernenti l’esame dell’EUIPO, relativa al potere di revoca, non prevede che le commissioni di ricorso possano revocare le proprie decisioni. In terzo luogo, anche dal punto 23 della decisione della commissione di ricorso allargata risulterebbe che l’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, non deve essere applicato nella procedura di ricorso e, di conseguenza, dalle commissioni di ricorso.

32      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. Al quesito se il paragrafo 3 dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, fosse applicabile al momento dell’adozione della decisione impugnata, l’EUIPO ha risposto che non lo era. L’interveniente ha invece sostenuto, nel suo controricorso, che esso era applicabile.

33      In via preliminare, occorre rilevare che l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, conferisce il potere di revoca all’«Ufficio» e, pertanto, alle commissioni di ricorso che sono organi ad esso appartenenti. Gli argomenti della ricorrente in senso contrario non sono convincenti.

34      Invero, in primo luogo, occorre rilevare che dal combinato disposto dell’articolo 1, punto 74, del regolamento 2015/2424 con l’articolo 4 del medesimo regolamento emerge che il paragrafo 3 dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, è stato sostituito, a decorrere dal 23 marzo 2016, da un nuovo paragrafo 3, relativo alla delega di potere conferita alla Commissione europea. Dalle disposizioni del regolamento 2015/2424 risulta altresì che l’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, sarebbe divenuto, a decorrere dal 1o ottobre 2017, l’articolo 80, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, nuova versione. Sembra conseguirne che l’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, sia stato eliminato a decorrere dal 23 marzo 2016 fino al 1o ottobre 2017. Tuttavia, non si può ritenere che tale fosse l’intenzione del legislatore. Al contrario, si deve considerare che il paragrafo 3 dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, e il paragrafo 3 dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, nuova versione, abbiano coesistito dal 23 marzo 2016 al 1o ottobre 2017 e, pertanto, che il paragrafo 3 dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, fosse applicabile al momento dell’adozione della decisione impugnata.

35      L’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, invocato dalla ricorrente, dispone quanto segue:

«Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 58 e 65 né la possibilità che, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione, siano corretti gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti nelle decisioni dell’Ufficio, nonché gli errori imputabili all’Ufficio nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione».

36      L’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, rimanda dunque all’articolo 58, ma anche all’articolo 65 del detto regolamento (divenuto articolo 72 del regolamento 2017/1001).

37      Orbene, se è vero che l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 elenca le decisioni dei servizi dell’EUIPO che possono essere oggetto di un ricorso dinanzi ad esso e che, fra tali decisioni, non sono incluse quelle delle commissioni di ricorso, l’articolo 65, paragrafo 1, di tale regolamento (divenuto articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) dispone però che «[a]vverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale».

38      Pertanto, considerato che l’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, rimanda non soltanto alle disposizioni relative ai ricorsi dinanzi alla commissione di ricorso, ma anche a quelle relative ai ricorsi dinanzi al Tribunale contro le decisioni delle commissioni di ricorso, la ricorrente è in errore laddove sostiene che dall’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, emerge che il potere di revoca, di cui al paragrafo 1 del detto articolo, è conferito soltanto ai servizi dell’EUIPO elencati all’articolo 58 del regolamento n. 207/2009. Al contrario, dal rinvio operato dall’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, all’articolo 65 di tale stesso regolamento risulta che il potere di revoca, previsto al paragrafo 1 dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, è conferito anche alle commissioni di ricorso.

39      In secondo luogo, occorre rilevare che la parte A, sezione 6, punto 1.2, delle direttive concernenti l’esame dell’EUIPO, invocata dalla ricorrente, enuncia che «le decisioni in merito alle richieste di revoca/cancellazione vengono adottate dal dipartimento o dall’unità che ha effettuato l’iscrizione o adottato la decisione e [che esse] possono essere oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009».

40      Certamente, tali disposizioni delle direttive concernenti l’esame dell’EUIPO, che si riferiscono al potere di revoca, non menzionano le commissioni di ricorso. Tuttavia, tali direttive costituiscono solo la codificazione di una linea di condotta che l’EUIPO stesso si propone di adottare. Le loro previsioni non possono, pertanto, in quanto tali, prevalere sulle disposizioni dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95 e neppure modificarne l’interpretazione ad opera del giudice dell’Unione. Al contrario, esse vanno lette conformemente alle disposizioni dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95 [sentenza del 27 giugno 2012, Interkobo/UAMI – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, EU:T:2012:326, punto 29].

41      Di conseguenza, dalle disposizioni delle direttive concernenti l’esame dell’EUIPO invocate dalla ricorrente non si può dedurre che le commissioni di ricorso non abbiano il potere di revocare le proprie decisioni, in quanto dall’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, in combinato disposto con l’articolo 65 del detto regolamento, emerge che il potere di revoca di cui al paragrafo 1 dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, è altresì conferito alle commissioni di ricorso.

42      In terzo luogo, occorre rilevare che il punto 23 della decisione della commissione di ricorso allargata, invocato dalla ricorrente, è redatto nei seguenti termini:

«Successivamente al deposito del ricorso, sono competenti a pronunciarsi sulla causa solo le commissioni di ricorso e l’organo che ha emesso la decisione impugnata non è più competente. A decorrere da tale momento, può pronunciarsi sulla causa solo la commissione. A seguito di esame, essa può eventualmente rimettere la causa all’organo per la prosecuzione del procedimento. Successivamente al deposito di un ricorso, l’esaminatore che ha emesso la decisione impugnata può rettificarla solo alle rigorose condizioni previste dall’articolo 61 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 69 del regolamento 2017/1001). Esso è pertanto vincolato dalla procedura di revisione prevista da tale disposizione e non può, di propria iniziativa, decidere di applicare clausole di revoca come quelle di cui all’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, che sono applicabili al di fuori dell’ambito della procedura di ricorso».

43      Dal punto 23 della decisione della commissione di ricorso allargata risulta soltanto che quest’ultima ha ritenuto che un esaminatore non potesse revocare una decisione da esso adottata qualora tale decisione fosse stata impugnata dinanzi a una commissione di ricorso. In tale punto, la commissione di ricorso non si è pronunciata sul potere di revoca delle commissioni di ricorso stesse. Il punto 23 della decisione della commissione di ricorso allargata non è quindi rilevante nel caso di specie.

44      Inoltre, occorre sottolineare che il Tribunale ha già considerato che il fatto che un ricorso avverso una decisione della Commissione pendesse al suo cospetto al momento in cui tale decisione è stata revocata non ne ostacolava la revoca (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2015, Socitrel e Companhia Previdente/Commissione, T‑413/10 e T‑414/10, EU:T:2015:500, punto 187). Non vi sono elementi per ritenere che la soluzione debba essere diversa laddove si tratti di una decisione di una commissione di ricorso. Al contrario, occorre considerare che quando, in seguito alla revoca della decisione di una commissione di ricorso impugnata dinanzi ad esso, il Tribunale pronuncia un non luogo a statuire, esso riconosce implicitamente che le commissioni di ricorso sono competenti a revocare le loro decisioni e che possono procedere in tal senso anche se tali decisioni sono oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale [ordinanze del 21 ottobre 2014, Gappol Marzena Porczyńska/UAMI – Gap (ITM) (GAPPol), T‑125/14, non pubblicata, EU:T:2014:1121; del 27 luglio 2015, Deere e Münch/UAMI (EXHAUST-GARD), T‑236/15, non pubblicata, EU:T:2015:567, nonché del 14 giugno 2017, Márquez Alentà/EUIPO – Fiesta Hotels & Resorts (Raffigurazione di una formica), T‑657/16, non pubblicata, EU:T:2017:425].

45      Ne consegue che la ricorrente è in errore laddove sostiene che le commissioni di ricorso non sono competenti a revocare le loro decisioni.

46      Pertanto, il secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, delle direttive concernenti l’esame dell’EUIPO nonché dei principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di autorità della cosa giudicata

47      Secondo la ricorrente, un difetto di motivazione non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, in quanto non costituisce un errore procedurale, bensì un errore di diritto sostanziale. Al riguardo, essa invoca la parte A, sezione 6, punto 1.1, delle direttive concernenti l’esame dell’EUIPO, relativa al potere di revoca, dalla quale emerge, in particolare, che «[o]ccorre distinguere gli errori procedurali dagli errori materiali per i quali non è possibile procedere alla revoca». La ricorrente fa poi valere che, ai sensi della parte A, sezione 6, punto 1.3.1, delle direttive concernenti l’esame dell’EUIPO, una decisione che è oggetto di un ricorso dinanzi a una commissione di ricorso non può essere revocata. Tale principio dovrebbe applicarsi, per analogia, alle decisioni delle commissioni di ricorso. Oltre a ciò, il fatto che un qualsiasi organo possa liberamente modificare l’oggetto della controversia in procedimenti in corso sarebbe contrario ai principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di autorità della cosa giudicata. Nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, la ricorrente sostiene altresì, in primo luogo, che il principio generale di diritto che autorizza il ritiro di un atto amministrativo illegittimo, che era stato invocato dall’EUIPO e dall’interveniente nei loro controricorsi, non può valere quale fondamento giuridico della decisione impugnata. Essa sostiene, in secondo luogo, che la motivazione della decisione dell’8 febbraio 2016, che rimanda alla decisione della divisione di annullamento, era sufficiente e che, secondo giurisprudenza, la commissione di ricorso non era tenuta a motivare la propria decisione rispetto ad ogni prodotto o servizio.

48      L’EUIPO sostiene che la decisione dell’8 febbraio 2016 era inficiata da un difetto di motivazione e che un difetto di motivazione costituisce un errore procedurale evidente. Esso fa valere al riguardo che, nella sentenza del 18 ottobre 2011, Reisenthel/UAMI – Dynamic Promotion (Cassette e cestini) (T‑53/10, EU:T:2011:601, punto 37), il Tribunale ha dichiarato che una violazione dei diritti della difesa costituiva un errore che inficiava il procedimento sfociato nell’adozione di una decisione ed era, pertanto, atto a viziare la sostanza di tale decisione. In tale sentenza il Tribunale ha altresì sancito un principio generale di diritto secondo il quale è ammesso il ritiro retroattivo di un atto amministrativo illegittimo che ha creato diritti soggettivi, purché l’istituzione da cui l’atto promana rispetti le condizioni relative all’osservanza di un termine ragionevole e al legittimo affidamento del beneficiario dell’atto (sentenza del 18 ottobre 2011, Cassette e cestini, T‑53/10, EU:T:2011:601, punto 40). Orbene, nella fattispecie, la commissione di ricorso avrebbe agito entro un termine ragionevole e avrebbe rispettato il legittimo affidamento del beneficiario dell’atto.

49      Al riguardo l’EUIPO fa valere che l’adozione di una decisione ricorribile dinanzi al Tribunale non costituisce un’assicurazione precisa o un’informazione precisa, incondizionata e concordante, idonea a far sorgere nella ricorrente fondate speranze nonché il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento. Ciò sarebbe tanto più vero tenuto conto che, a causa del difetto di motivazione, la decisione dell’8 febbraio 2016 sarebbe stata chiaramente un atto amministrativo illegittimo. Inoltre, secondo l’EUIPO, il fatto che contro le decisioni delle commissioni di ricorso possa essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale nonché la presenza stessa, nella legge applicabile, di una disposizione che prevede espressamente la revoca, vale a dire l’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, escluderebbero la possibilità di invocare il principio di tutela del legittimo affidamento nella fattispecie in esame.

50      L’EUIPO sottolinea altresì che l’adozione della decisione impugnata era conforme non solo alla lettera dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, ma anche allo scopo di tale disposizione, in quanto, se la commissione di ricorso non avesse adottato la decisione impugnata, l’EUIPO avrebbe dovuto constatare l’assenza di motivazione nel suo controricorso nella causa T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER), relativa al ricorso avverso la decisione dell’8 febbraio 2016. Nella migliore delle ipotesi, la nuova decisione avrebbe potuto essere adottata solo verso la fine del 2017, mentre, in seguito all’adozione della decisione impugnata, una nuova decisione aveva già potuto essere adottata.

51      L’EUIPO sostiene infine che le commissioni di ricorso non sono vincolate dalle direttive concernenti l’esame dell’EUIPO e che la decisione impugnata non viola il principio di buona amministrazione.

52      L’interveniente fa valere che spetta al Tribunale interpretare la nozione di errore procedurale ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, e sottolinea che il principio di certezza del diritto è stato rispettato dalla commissione di ricorso, tenuto conto che la decisione dell’8 febbraio 2016 è stata ritirata entro un termine ragionevole e che l’insufficienza di motivazione di tale decisione era evidente.

53      Dalla decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ha adottato tale decisione sulla base del rilievo che, nella decisione dell’8 febbraio 2016, essa era venuta meno al suo obbligo di motivare le proprie decisioni e, in particolare, al suo obbligo di analizzare gli impedimenti relativi ai prodotti e servizi cui fa riferimento il marchio contestato.

54      In primo luogo, occorre pertanto stabilire se un difetto di motivazione possa costituire une errore procedurale evidente ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore.

55      Il Tribunale ha precisato che costituiva un errore procedurale ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, un errore con conseguenze procedurali [sentenza del 15 marzo 2011, Ifemy’s/UAMI – Dada & Co Kids (Dada & Co. kids), T‑50/09, EU:T:2011:90, punto 31, nonché ordinanza del 9 settembre 2011, Biodes/UAMI – Manasul Internacional (LINEASUL), T‑598/10, non pubblicata, EU:T:2011:458, punto 9]. Parimenti, il Tribunale ha sottolineato che un esame sul merito, o addirittura una modifica della decisione adottata dalla commissione di ricorso, non poteva essere effettuato nell’ambito dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore [sentenza del 1o luglio 2009, Okalux/UAMI – Messe Düsseldorf (OKATECH), T‑419/07, EU:T:2009:238, punto 33, nonché ordinanza del 9 settembre 2011, LINEASUL, T‑598/10, non pubblicata, EU:T:2011:458, punto 9].

56      Inoltre, nella sentenza del 22 novembre 2011, mPAY24/UAMI – Ultra (MPAY24) (T‑275/10, non pubblicata, EU:T:2011:683, punti 23 e 24), il Tribunale ha ritenuto che un corrigendum di una decisione di una commissione di ricorso, che aveva inserito in tale decisione un punto relativo al carattere descrittivo del marchio contestato per i prodotti e i servizi da esso contrassegnati, avesse ad oggetto la sostanza stessa della decisione rettificata. Il Tribunale ne ha dedotto non solo che tale corrigendum non aveva potuto essere adottato sulla base della regola 53 del regolamento n. 2868/95 (divenuta articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), ai termini della quale «possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori manifesti», ma anche che esso non aveva potuto essere adottato sulla base dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, per il motivo che le condizioni di applicazione di tale articolo non erano soddisfatte nella specie, mancando un errore procedurale evidente.

57      Nella causa che ha portato alla sentenza del 22 novembre 2011, MPAY24 (T‑275/10, non pubblicata, EU:T:2011:683), il punto inserito dalla commissione di ricorso nel suo corrigendum mirava a completare la motivazione della decisione rettificata. Dalla sentenza testé menzionata emerge pertanto che il fatto di completare la motivazione di una decisione incide sulla sostanza stessa di tale decisione e che un difetto di motivazione non può essere considerato come errore procedurale ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore.

58      Tale conclusione non è contraddetta dalla sentenza del 18 ottobre 2011, Cassette e cestini (T‑53/10, EU:T:2011:601), invocata dall’EUIPO. Al punto 37 di tale sentenza, il Tribunale ha affermato che una violazione dei diritti della difesa costituiva un errore che inficiava il procedimento sfociato nell’adozione di una decisione di una commissione di ricorso ed era, pertanto, atto a viziare la sostanza di tale decisione. Il Tribunale ha dedotto da tale affermazione e dalla giurisprudenza secondo cui la nozione di «errore evidente» non può includere l’errore idoneo a viziare la sostanza di una decisione che una violazione dei diritti della difesa non costituiva un errore evidente, ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (CE) n.. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 341, pag. 28), che poteva essere rettificato. Pertanto, il punto 37 della sentenza del 18 ottobre 2011, Cassette e cestini (T‑53/10, EU:T:2011:601), non consente di trarre alcuna conclusione relativa alla questione se un difetto di motivazione costituisca un «errore procedurale evidente» ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore.

59      Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso non poteva fondare la decisione impugnata sull’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore.

60      In secondo luogo, occorre esaminare se, come sostenuto dall’EUIPO, la decisione impugnata poteva fondarsi sul principio generale di diritto, sancito dalla giurisprudenza, secondo il quale è ammesso il ritiro retroattivo di un atto amministrativo illegittimo che ha creato diritti soggettivi, purché l’istituzione da cui l’atto promana rispetti le condizioni relative all’osservanza di un termine ragionevole e al legittimo affidamento del beneficiario dell’atto che ha potuto confidare nella sua legittimità (v., sentenza del 18 ottobre 2011, Cassette e cestini, T‑53/10, EU:T:2011:601, punto 40 e giurisprudenza citata).

61      In via preliminare, occorre ricordare che, poiché il procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso ha natura amministrativa [v. sentenza dell’11 luglio 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/UAMI – MIP Metro (METRO), T‑197/12, non pubblicata, EU:T:2013:375, punto 54 e giurisprudenza citata], le decisioni adottate dalle commissioni di ricorso hanno natura amministrativa e che, di conseguenza, per revocare le loro decisioni, le commissioni di ricorso possono, in linea di principio, fondarsi sul principio generale di diritto che autorizza il ritiro di un atto amministrativo illegittimo.

62      Occorre tuttavia stabilire se, tenuto conto della presenza, all’interno del regolamento n. 207/2009, di una disposizione relativa alla revoca delle decisioni degli organi dell’EUIPO, la revoca di una decisione di una commissione di ricorso possa fondarsi su tale principio generale di diritto.

63      La sentenza del 18 ottobre 2011, Cassette e cestini (T‑53/10, EU:T:2011:601), invocata dall’EUIPO, non consente di risolvere tale questione. È vero che, in tale sentenza, il Tribunale, dopo aver constatato che una decisione di rettifica di una commissione di ricorso non aveva potuto essere adottata sulla base dell’articolo 39 del regolamento n. 2245/2002, ha esaminato se tale decisione potesse essere adottata sulla base del principio generale di diritto che autorizza il ritiro retroattivo di un atto amministrativo illegittimo. Tuttavia, non esiste, all’interno del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), o del regolamento n. 2245/2002, alcuna disposizione, equivalente all’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, che disciplini la procedura di revoca delle decisioni adottate in materia di disegni o modelli.

64      Nelle sentenze del 12 settembre 2007, González y Díez/Commissione (T‑25/04, EU:T:2007:257, punto 97), e del 18 settembre 2015, Deutsche Post/Commissione (T‑421/07 RENV, EU:T:2015:654, punto 47), pronunciate in cause in materia di aiuti di Stato, il Tribunale ha sottolineato – dopo aver constatato che la Commissione non poteva revocare la propria decisione sulla base dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), che disciplina il potere di revoca delle decisioni della Commissione – che la possibilità, per la Commissione, di revocare una decisione relativa agli aiuti di Stato non si limitava all’unica ipotesi di cui all’articolo 9 di tale regolamento, la quale costituiva solo una manifestazione specifica del principio giuridico generale che autorizza il ritiro retroattivo di un atto amministrativo illegittimo che ha creato diritti soggettivi. Il Tribunale ha aggiunto che un siffatto ritiro poteva sempre essere operato, purché l’istituzione da cui l’atto promanava rispettasse le condizioni relative all’osservanza di un termine ragionevole e al rispetto del legittimo affidamento del beneficiario dell’atto che aveva potuto confidare nella legittimità di quest’ultimo.

65      Dalle sentenze menzionate al precedente punto 64 emerge che, anche quando il legislatore ha disciplinato la procedura di ritiro degli atti di un’istituzione, tale istituzione può comunque revocare un atto sulla base del principio generale di diritto che autorizza il ritiro di atti amministrativi illegittimi, purché siano rispettate determinate condizioni.

66      Inoltre, se è vero che, come sottolineato dalla ricorrente, l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 dispone che, «in assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento, nel regolamento d’esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, l’Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri» e che, in forza della giurisprudenza, tale articolo trova applicazione solo in caso di lacuna o di ambiguità delle disposizioni di procedura [v., sentenza del 13 settembre 2010, Travel Service/UAMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings), T‑72/08, non pubblicata, EU:T:2010:395, punto 76 e giurisprudenza citata], è però anche vero che il detto articolo non dispone che, in presenza di una disposizione di procedura, l’EUIPO non possa comunque prendere in considerazione tali principi. Ad ogni modo, tenuto conto che la nozione di errore procedurale evidente non è definita all’interno dei regolamenti testé menzionati, l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, non è scevro da ambiguità e, pertanto, non è sufficientemente chiaro per escludere l’applicazione dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009.

67      Occorre pertanto stabilire se, nel caso di specie, le condizioni di applicazione del principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti amministrativi illegittimi richiamate al precedente punto 60 siano soddisfatte.

68      Con riferimento al rispetto del termine ragionevole, occorre rilevare che la ragionevolezza del termine di ritiro deve essere valutata in funzione delle circostanze tipiche di ciascuna situazione (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2010, Bui Van/Commissione, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, punti da 58 a 63).

69      Nella fattispecie, le parti sono state informate, fin dal 22 giugno 2016, vale a dire quattro mesi e quindici giorni dopo l’adozione della decisione dell’8 febbraio 2016, dell’intenzione della commissione di ricorso di revocare tale decisione. Inoltre, la decisione impugnata, che revoca la decisione dell’8 febbraio 2016, è stata adottata in data 3 agosto 2016, vale a dire poco meno di sei mesi dopo l’adozione della decisione dell’8 febbraio 2016.

70      Pertanto, occorre considerare che la decisione dell’8 febbraio 2016 è stata revocata entro un termine ragionevole.

71      Con riferimento al rispetto del principio di tutela del legittimo affidamento nella legittimità della decisione dell’8 febbraio 2016, occorre rilevare che, qualora sia stato proposto un ricorso di annullamento avverso una decisione, il beneficiario di tale decisione non può validamente confidare nella legittimità di tale decisione finché il giudice dell’Unione non si sia pronunciato in via definitiva (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 68).

72      Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che, qualora l’atto revocato sia viziato da illegittimità manifesta, il beneficiario di tale atto, quale operatore economico diligente, avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo alla sua legittimità e non può rivendicare un legittimo affidamento nella sua legittimità (v., in tal senso, sentenze del 20 giugno 1991, Cargill/Commissione, C‑248/89, EU:C:1991:264, punto 22, e del 20 novembre 2002, Lagardère e Canal+/Commissione, T‑251/00, EU:T:2002:278, punti da 147 a 149).

73      L’EUIPO sostiene che, come rilevato dall’interveniente nel suo ricorso di annullamento nella causa T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER), proposto contro la decisione dell’8 febbraio 2016, tale decisione non era motivata riguardo alla relazione del marchio contestato con i prodotti e servizi cui il medesimo faceva riferimento, cosicché la ricorrente non poteva validamente confidare nella sua legittimità.

74      Al riguardo, occorre ricordare che da giurisprudenza costante emerge che l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 ha la stessa portata di quello sancito all’articolo 296, secondo comma, TFUE e che il suo obiettivo è di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione [v. sentenza dell’8 ottobre 2015, Société des produits Nestlé/UAMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH), T‑336/14, non pubblicata, EU:T:2015:770, punto 11 e giurisprudenza citata].

75      Inoltre, la commissione di ricorso non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti addotti dalle parti. È sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza dell’8 ottobre 2015, NOURISHING PERSONAL HEALTH, T‑336/14, non pubblicata, EU:T:2015:770, punto 15 e giurisprudenza citata).

76      Infine, occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno dev’essere effettuata, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per cui si domanda la registrazione del segno e, dall’altro, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi [v. sentenza del 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non pubblicata, EU:T:2016:651, punto 25 e giurisprudenza citata].

77      La relazione del marchio contestato con i prodotti e i servizi cui esso fa riferimento rientra pertanto nelle considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia di una decisione relativa al carattere descrittivo di un marchio.

78      La decisione dell’8 febbraio 2016 contiene un unico punto, il punto 34, concernente la relazione del marchio contestato con i prodotti e i servizi rimanenti (v. supra, punto 7). La commissione di ricorso non ha affatto descritto tali prodotti e servizi e le loro caratteristiche, cosicché non è possibile capire perché al loro riguardo essa abbia ritenuto che il marchio contestato non fosse descrittivo.

79      Inoltre, nella memoria in cui sono esposti i motivi di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, l’interveniente aveva chiarito in modo dettagliato, su circa cinque pagine, le ragioni per cui il marchio contestato dovesse considerarsi descrittivo dei prodotti e servizi rimanenti. Così, ad esempio, essa aveva sostenuto che il marchio contestato fosse descrittivo dei prodotti «energia elettrica, compresa energia elettrica prodotta con biogas; energia elettrica prodotta con acqua, vento e sole», compresi nella classe 4, tenuto conto che la parola «repower» poteva essere intesa come l’obiettivo di tali prodotti, consistente nel ridare energia a una macchina, a un apparecchio o ad un’altra applicazione che consuma elettricità. L’interveniente aveva altresì sostenuto, da una parte, che il marchio contestato era descrittivo dei servizi di produzione di energia, compresi nella classe 40, in quanto la parola «repower» poteva essere intesa come avvio di nuove installazioni per la produzione di energia o sostituzione di installazioni energetiche inefficaci e, dall’altra parte, che tale marchio era descrittivo dei servizi «distribuzione di energia; consulenze professionali relative alla trasmissione (distribuzione) di energia; consulenza nell’ambito dei servizi citati», compresi nella classe 39, in quanto tali servizi consentivano di riavviare o di rinnovare la distribuzione di energia e di migliorare l’efficienza energetica o la prestazione della distribuzione di energia. È vero che dalla giurisprudenza citata al precedente punto 75 emerge che la commissione di ricorso non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti addotti dalle parti. Tuttavia, il punto 34 della decisione dell’8 febbraio 2016 non è, manifestamente, una risposta sufficiente all’argomentazione dell’interveniente riguardo alla relazione del marchio contestato con i prodotti e i servizi rimanenti.

80      È poi vero che, quando la commissione di ricorso conferma la decisione della divisione di annullamento nella sua interezza, e tenuto conto della continuità funzionale tra divisioni di annullamento e commissioni di ricorso, attestata all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), tale decisione, al pari della sua motivazione, fa parte del contesto in cui è stata adottata la decisione della commissione di ricorso, contesto che è noto alle parti e che consente al giudice di esercitare pienamente il suo controllo di legittimità in merito alla fondatezza della valutazione della commissione di ricorso [v. sentenza del 18 marzo 2015, Naazneen Investments/UAMI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, non pubblicata, EU:T:2015:160, punto 16 e giurisprudenza citata]. Tuttavia, anche supponendo che, nel caso di specie, la decisione della divisione di annullamento sia stata sufficientemente motivata, resta cionondimeno che la commissione di ricorso doveva rispondere, almeno sommariamente, all’argomentazione dettagliata dell’interveniente. Tanto più che dalla decisione dell’8 febbraio 2016 non emerge chiaramente che la decisione della divisione di annullamento sia stata confermata nella sua interezza dalla commissione di ricorso.

81      Infine, la ricorrente non ha ragione di sostenere che la commissione di ricorso poteva accontentarsi di una motivazione complessiva. La Corte ha infatti precisato che una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto, al punto di formare una categoria o un gruppo di prodotti o servizi di sufficiente omogeneità (sentenza del 17 ottobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, punto 27). Orbene, dalla decisione impugnata non emerge né esplicitamente né implicitamente che i prodotti e i servizi rimanenti formino una categoria o un gruppo di prodotti o servizi di sufficiente omogeneità ai sensi della sentenza del 17 ottobre 2013, Isdin/Bial-Portela (C‑597/12 P, EU:C:2013:672).

82      Di conseguenza, la motivazione lacunosa della decisione dell’8 febbraio 2016 riguardo alla relazione del marchio contestato con i prodotti e servizi rimanenti avrebbe dovuto suscitare nella ricorrente, quale operatore economico diligente, dubbi sulla sua legittimità.

83      Peraltro, tenuto conto che il ritiro di una decisione illegittima è consentito solo purché siano soddisfatte determinate condizioni, non è possibile sostenere, come fa la ricorrente, che il fatto che un qualsiasi organo possa liberamente modificare l’oggetto della controversia in procedimenti in corso sia contrario ai principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di autorità della cosa giudicata.

84      Inoltre, il principio generale di diritto che autorizza il ritiro di una decisione illegittima è compatibile con il principio di buona amministrazione. È stato infatti ripetutamente affermato che è legittimo e nell’interesse di una sana gestione amministrativa che gli errori e le omissioni da cui una decisione sia viziata siano rettificati (v. sentenza del 15 luglio 2015, Socitrel e Companhia Previdente/Commissione, T‑413/10 e T‑414/10, EU:T:2015:500, punto 176 e giurisprudenza citata).

85      Per di più, se è vero che i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento richiedono che il ritiro di un atto illegittimo avvenga entro un termine ragionevole e che si tenga conto della misura in cui l’interessato ha potuto eventualmente confidare nella legittimità dell’atto, nondimeno tale ritiro è in linea di principio consentito (v. sentenza del 4 maggio 2006, Commissione/Regno Unito, C‑508/03, EU:C:2006:287, punto 68 e giurisprudenza citata).

86      Occorre infine rilevare che nessuna autorità di cosa giudicata può attribuirsi alle decisioni delle commissioni di ricorso, tenuto conto, in particolare, che, come ricordato al precedente punto 61, i procedimenti dinanzi all’EUIPO hanno natura amministrativa e non giurisdizionale [v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’8 dicembre 2015, Giand/UAMI – Flamagas (FLAMINAIRE), T‑583/14, non pubblicata, EU:T:2015:943, punto 21].

87      Ad abundantiam va poi ricordato come la pendenza del ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione dell’8 febbraio 2016, causa T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER), al momento in cui tale decisione è stata revocata non ne ostacolasse la revoca (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2015, Socitrel e Companhia Previdente/Commissione, T‑413/10 e T‑414/10, EU:T:2015:500, punto 187).

88      Ne consegue che, nel caso di specie, le condizioni poste dalla giurisprudenza citata al precedente punto 60 sono soddisfatte.

89      Tuttavia, nonostante l’esistenza di un altro fondamento giuridico, l’errore nella scelta del fondamento giuridico implica l’annullamento dell’atto di cui trattasi qualora esso sia idoneo a produrre conseguenze sul suo contenuto, in particolare viziando d’irregolarità il procedimento di adozione di tale atto (sentenza del 18 ottobre 2011, Cassette e cestini, T‑53/10, EU:T:2011:601, punto 41).

90      Orbene, la giurisprudenza relativa al principio generale di diritto che autorizza il ritiro retroattivo di atti amministrativi illegittimi non prevede alcun procedimento particolare per il ritiro di siffatti atti (sentenza del 18 ottobre 2011, Cassette e cestini, T‑53/10, EU:T:2011:601, punto 42).

91      Si deve pertanto concludere che l’errore della commissione di ricorso quanto alla scelta del fondamento giuridico applicabile non giustifica l’annullamento della decisione impugnata. Ogni altra soluzione sarebbe, peraltro, difficilmente conciliabile con il principio di buona amministrazione della giustizia. Infatti, se la decisione impugnata venisse annullata a causa di un errore quanto alla scelta del fondamento giuridico, il Tribunale dovrebbe annullare anche la decisione dell’8 febbraio 2016, che è inficiata da un difetto di motivazione. Tale circostanza obbligherebbe, da una parte, la commissione di ricorso ad adottare una nuova decisione relativa al procedimento di dichiarazione di nullità avente ad oggetto il marchio contestato tra la repowermap.org e la Repower, che, probabilmente, sarebbe identica a quella adottata il 26 settembre 2016 in seguito alla revoca della decisione dell’8 febbraio 2016, e, dall’altra parte, la ricorrente a proporre un nuovo ricorso contro tale nuova decisione.

92      Neppure gli altri argomenti della ricorrente sono convincenti.

93      Con riferimento, in primo luogo, all’argomento secondo cui, da una parte, l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 rimanda ai principi generali del diritto processuale negli Stati membri e non ai principi generali del diritto dell’Unione e, dall’altra parte, l’EUIPO avrebbe dovuto esporre i principi generali del diritto nazionale basandosi sui principi applicabili in tutti gli Stati membri senza eccezione, occorre rilevare che il principio generale di diritto secondo il quale l’amministrazione ha la possibilità di riesaminare e, se del caso, revocare un atto amministrativo illegittimo è fondato sui diritti degli Stati membri ed è stato riconosciuto fin dalle prime sentenze della Corte (sentenze del 12 luglio 1957, Algera e a./Assemblée commune, 7/56 e da 3/57 a 7/57, EU:C:1957:7, pagg. 112 e 113; del 22 marzo 1961, Snupat/Alta Autorità, 42/59 e 49/59, EU:C:1961:5, pag. 153, nonché del 13 luglio 1965, Lemmerz-Werke/Alta Autorità, 111/63, EU:C:1965:76, pag. 988). Sin dal suo riconoscimento, l’esistenza di tale principio, fondato sui diritti degli Stati membri, è stata ricordata a più riprese dalla Corte e dal Tribunale (sentenze del 3 marzo 1982, Alpha Steel/Commissione, 14/81, EU:C:1982:76, punto 10; del 5 dicembre 2000, Gooch/Commissione, T‑197/99, EU:T:2000:282, punto 53; del 12 settembre 2007, González y Díez/Commissione, T‑25/04, EU:T:2007:257, punto 97, nonché dell’11 luglio 2013, BVGD/Commissione, T‑104/07 e T‑339/08, non pubblicata, EU:T:2013:366, punto 63). Pertanto, i giudici dell’Unione hanno ritenuto in modo costante che tale principio fosse riconosciuto nei diritti nazionali degli Stati membri. La ricorrente non indica un solo Stato membro nel quale tale principio non sia riconosciuto. Essa fa soltanto valere che, in Germania, ad esempio, il principio dell’effetto devolutivo presuppone che, in caso di ricorso giurisdizionale, la competenza del precedente grado di giudizio cessi. Tuttavia, tale argomento riguarda non l’esistenza del principio secondo cui l’amministrazione ha la possibilità di riesaminare e, se del caso, revocare un atto amministrativo individuale, bensì solo le modalità di esercizio di tale possibilità.

94      Con riferimento, in secondo luogo, all’argomento secondo cui principi come quelli di tutela del legittimo affidamento, di buona amministrazione e di certezza del diritto osterebbero al ritiro di una decisione che è oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale in quanto sussisterebbe il rischio che i due organi pervengano a conclusioni contrarie, occorre rilevare che quando una decisione di una commissione di ricorso è revocata mentre un ricorso proposto avverso tale decisione è pendente dinanzi al Tribunale, quest’ultimo pronuncia un non luogo a statuire sul ricorso. Non sussiste così alcun rischio che il Tribunale pervenga a una conclusione contraria a quella della commissione di ricorso.

95      Tenuto conto dei suesposti rilievi, il motivo in esame dev’essere respinto.

 Sul quarto motivo, vertente su un difetto di motivazione

96      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente, in quanto non ha esaminato gli argomenti portati al suo esame. La ricorrente fa valere di aver già dedotto dinanzi alla commissione di ricorso tutti gli argomenti che essa deduce nelle proprie osservazioni dinanzi al Tribunale. Orbene, la commissione di ricorso non avrebbe esaminato la decisione della commissione di ricorso allargata nella decisione impugnata. Essa si sarebbe limitata ad affermare che l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, era sempre applicabile e che la decisione dell’8 febbraio 2016 era inficiata da un errore procedurale e non avrebbe risposto agli altri argomenti.

97      L’EUIPO e l’interveniente non hanno preso posizione su tale motivo.

98      Dalla decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ha esposto i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione impugnata, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 75. Essa ha infatti indicato che l’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, era sempre in vigore, che l’EUIPO era tenuto a motivare le proprie decisioni e, in particolare, ad analizzare gli impedimenti relativi ai prodotti e servizi cui fa riferimento il marchio contestato e che la decisione dell’8 febbraio 2016 era revocata perché inficiata da un difetto di motivazione che costituiva un errore procedurale evidente.

99      La commissione di ricorso non era tenuta a rispondere all’argomento vertente sulla decisione della commissione di ricorso allargata, che, nel caso di specie, era irrilevante.

100    Il quarto motivo dev’essere pertanto respinto.

101    Tenuto conto di quanto precede, il ricorso dev’essere integralmente respinto.

 Sulle spese

102    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

103    Tuttavia, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata affatto a tal titolo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del medesimo regolamento, una parte, anche se non soccombente, può essere condannata parzialmente o addirittura totalmente alle spese da parte del Tribunale, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso.

104    Occorre, in più, rilevare che al Tribunale è consentito condannare alle spese un’istituzione la cui decisione non sia stata annullata, se le carenze di quest’ultima hanno potuto indurre un ricorrente a proporre ricorso (v. sentenza del 9 settembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑387/08, non pubblicata, EU:T:2010:377, punto 177 e giurisprudenza citata).

105    Nella fattispecie, la ricorrente è risultata soccombente. Tuttavia, essa non sarebbe stata tenuta a proporre il presente ricorso e l’interveniente non sarebbe stata tenuta ad intervenire se l’EUIPO non avesse dovuto adottare la decisione impugnata al fine di revocare la decisione dell’8 febbraio 2016 che era inficiata da un difetto di motivazione. Inoltre, la decisione impugnata è fondata, erroneamente, sull’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, circostanza che ha potuto indurre la ricorrente a proporre il presente ricorso.

106    Pertanto, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene giustificato decidere che l’EUIPO debba sostenere le proprie spese ed essere condannato a sostenere le spese della ricorrente e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repower AG e dalla repowermap.org.

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 febbraio 2018.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.