Language of document : ECLI:EU:T:2018:88

Causa T727/16

Repower AG

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Decisione di una commissione di ricorso che revoca una decisione anteriore – Articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001] – Principio generale del diritto che autorizza il ritiro di un atto amministrativo illegittimo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2018

1.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Cancellazione o revoca – Competenza delle commissioni di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 65 e 80, §§ 1 e 3)

2.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Cancellazione o revoca – Presupposto – Errore procedurale evidente – Insufficienza di motivazione – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 80)

3.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Riferimento ai principi generali – Principio generale che autorizza il ritiro retroattivo degli atti amministrativi illegittimi

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

4.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Riferimento ai principi generali – Principio generale che autorizza il ritiro retroattivo degli atti amministrativi illegittimi – Compatibilità con il principio di buona amministrazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

5.      Atti delle istituzioni – Revoca – Atti illegittimi – Presupposti

6.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase)

7.      Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Errore – Annullamento dell’atto – Presupposti

1.      La parte A, sezione 6, punto 1.2, delle direttive concernenti l’esame dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) enuncia che «le decisioni in merito alle richieste di revoca/cancellazione vengono adottate dal dipartimento o dall’unità che ha effettuato l’iscrizione o adottato la decisione e [che esse] possono essere oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009».

Certamente, tali disposizioni delle direttive concernenti l’esame dell’Ufficio, che si riferiscono al potere di revoca, non menzionano le commissioni di ricorso. Tuttavia, tali direttive costituiscono solo la codificazione di una linea di condotta che l’Ufficio stesso si propone di adottare. Le loro previsioni non possono, pertanto, in quanto tali, prevalere sulle disposizioni dei regolamenti n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, e n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, e neppure modificarne l’interpretazione ad opera del giudice dell’Unione. Al contrario, esse vanno lette conformemente alle disposizioni dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95.

Di conseguenza, dalle disposizioni delle direttive concernenti l’esame dell’Ufficio non si può dedurre che le commissioni di ricorso non abbiano il potere di revocare le proprie decisioni, in quanto dall’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, in combinato disposto con l’articolo 65 del detto regolamento, emerge che il potere di revoca di cui al paragrafo 1 dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, è conferito altresì alle commissioni di ricorso.

Inoltre, occorre sottolineare che il Tribunale ha già considerato che il fatto che un ricorso avverso una decisione della Commissione pendesse al suo cospetto al momento in cui tale decisione è stata revocata non ne ostacolava la revoca. Non vi sono elementi per ritenere che la soluzione debba essere diversa laddove si tratti di una decisione di una commissione di ricorso. Al contrario, occorre considerare che quando, in seguito alla revoca della decisione di una commissione di ricorso impugnata dinanzi ad esso, il Tribunale pronuncia un non luogo a statuire, esso riconosce implicitamente che le commissioni di ricorso sono competenti a revocare le loro decisioni e che possono procedere in tal senso anche se tali decisioni sono oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale.

(v. punti 39‑41, 44)

2.      Il Tribunale ha precisato che costituiva un errore procedurale, ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, versione anteriore, un errore con conseguenze procedurali. Analogamente, il Tribunale ha sottolineato che un esame sul merito, o addirittura una modifica della decisione adottata dalla commissione di ricorso, non poteva essere effettuato nell’ambito dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore.

Inoltre, nella sentenza del 22 novembre 2011, mPAY24/UAMI – Ultra, T‑275/10, il Tribunale ha ritenuto che un corrigendum di una decisione di una commissione di ricorso, che aveva inserito in tale decisione un punto relativo al carattere descrittivo del marchio contestato per i prodotti e i servizi da esso contrassegnati, avesse ad oggetto la sostanza stessa della decisione rettificata. Il Tribunale ne ha dedotto non solo che tale corrigendum non aveva potuto essere adottato sulla base della regola 53 del regolamento n. 2868/95 (divenuta articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, ai termini della quale «possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori manifesti», ma anche che esso non aveva potuto essere adottato sulla base dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, per il motivo che le condizioni di applicazione di tale articolo non erano soddisfatte nella specie, mancando un errore procedurale evidente.

Nella causa che ha portato alla sentenza del 22 novembre 2011, MPAY24 T‑275/10, il punto inserito dalla commissione di ricorso nel suo corrigendum mirava a completare la motivazione della decisione rettificata. Dalla sentenza testé menzionata emerge pertanto che il fatto di completare la motivazione di una decisione incide sulla sostanza stessa di tale decisione e che un difetto di motivazione non può essere considerato come errore procedurale ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore.

Tale conclusione non è contraddetta dalla sentenza del 18 ottobre 2011, Cassette e cestini, T‑53/10, invocata dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Al punto 37 di tale sentenza, il Tribunale ha affermato che una violazione dei diritti della difesa costituiva un errore che inficiava il procedimento sfociato nell’adozione di una decisione di una commissione di ricorso ed era, pertanto, atto a viziare la sostanza di tale decisione. Il Tribunale ha dedotto da tale affermazione e dalla giurisprudenza secondo cui la nozione di «errore evidente» non può includere l’errore idoneo a viziare la sostanza di una decisione che una violazione dei diritti della difesa non costituiva un errore evidente, ai sensi dell’articolo 39 del regolamento n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari, che poteva essere rettificato. Pertanto, il punto 37 della sentenza del 18 ottobre 2011, Cassette e cestini, T‑53/10, non consente di trarre alcuna conclusione relativa alla questione se un difetto di motivazione costituisca un «errore procedurale evidente» ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore.

(v. punti 55‑58)

3.      Poiché il procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso ha natura amministrativa, le decisioni adottate dalle commissioni di ricorso hanno natura amministrativa e, di conseguenza, per revocare le loro decisioni, le commissioni di ricorso possono, in linea di principio, fondarsi sul principio generale di diritto che autorizza il ritiro di un atto amministrativo illegittimo.

Occorre tuttavia stabilire se, tenuto conto della presenza, all’interno del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, di una disposizione relativa alla revoca delle decisioni degli organi dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), la revoca di una decisione di una commissione di ricorso possa fondarsi su tale principio generale del diritto.

La sentenza del 18 ottobre 2011, Cassette e cestini, T‑53/10, invocata dall’Ufficio, non consente di risolvere tale questione. È vero che, in tale sentenza, il Tribunale, dopo aver constatato che una decisione di rettifica di una commissione di ricorso non aveva potuto essere adottata sulla base dell’articolo 39 del regolamento n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari, ha esaminato se tale decisione potesse essere adottata sulla base del principio generale di diritto che autorizza il ritiro retroattivo di un atto amministrativo illegittimo. Tuttavia, non esiste, all’interno del regolamento n. 6/2002 o del regolamento n. 2245/2002, alcuna disposizione, equivalente all’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, che disciplini la procedura di revoca delle decisioni adottate in materia di disegni o modelli.

Nelle sentenze del 12 settembre 2007, González y Díez/Commissione, T‑25/04, punto 97, e del 18 settembre 2015, Deutsche Post/Commissione, T‑421/07 RENV, punto 47, pronunciate in cause in materia di aiuti di Stato, il Tribunale ha sottolineato – dopo aver constatato che la Commissione non poteva revocare la propria decisione sulla base dell’articolo 9 del regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, che disciplina il potere di revoca delle decisioni della Commissione – che la possibilità, per la Commissione, di revocare una decisione relativa agli aiuti di Stato non si limitava all’unica ipotesi di cui all’articolo 9 di tale regolamento, la quale costituiva solo una manifestazione specifica del principio giuridico generale che autorizza il ritiro retroattivo di un atto amministrativo illegittimo che ha creato diritti soggettivi. Il Tribunale ha aggiunto che un siffatto ritiro poteva sempre essere operato, purché l’istituzione da cui l’atto promanava rispettasse le condizioni relative all’osservanza di un termine ragionevole e alla tutela del legittimo affidamento del beneficiario dell’atto che aveva potuto confidare nella legittimità di quest’ultimo.

Dalle sentenze menzionate al paragrafo precedente emerge quindi che, anche quando il legislatore ha disciplinato la procedura di ritiro degli atti di un’istituzione, tale istituzione può comunque revocare un atto sulla base del principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti amministrativi illegittimi, purché siano rispettate determinate condizioni.

Inoltre, se è vero che l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 dispone che, «in assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento, nel regolamento d’esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, l’Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri» e che, in forza della giurisprudenza, tale articolo trova applicazione solo in caso di lacuna o di ambiguità delle disposizioni di procedura [v., sentenza del 13 settembre 2010, Travel Service/UAMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings), T‑72/08, non pubblicata, punto 76 e giurisprudenza citata], è però anche vero che il detto articolo non dispone che, in presenza di una disposizione di procedura, l’Ufficio non possa comunque prendere in considerazione tali principi. Ad ogni modo, tenuto conto che la nozione di errore procedurale evidente non è definita all’interno dei regolamenti testé menzionati, l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, versione anteriore, non è scevro da ambiguità e, pertanto, non è sufficientemente chiaro per escludere l’applicazione dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009.

(v. punti 61‑66)

4.      Il principio generale di diritto che autorizza il ritiro di una decisione illegittima è compatibile con il principio di buona amministrazione. È stato infatti ripetutamente affermato che è legittimo e nell’interesse di una sana gestione amministrativa che gli errori e le omissioni da cui una decisione sia viziata siano rettificati.

Per di più, se è vero che i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento richiedono che il ritiro di un atto illegittimo avvenga entro un termine ragionevole e che si tenga conto della misura in cui l’interessato ha potuto eventualmente confidare nella legittimità dell’atto, nondimeno tale ritiro è in linea di principio consentito.

Occorre infine rilevare che nessuna autorità di cosa giudicata può attribuirsi alle decisioni delle commissioni di ricorso, tenuto conto, in particolare, che i procedimenti dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) hanno natura amministrativa e non giurisdizionale.

(v. punti 84‑86)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 72)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 74, 75)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 89)