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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Assembled Investments (Proprietary) Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 28 febbraio 2005.

    (Causa T-105/05)

    Lingua utilizzata nella domanda di registrazione: l'inglese

Il 28 febbraio 2005, l'Assembled Investments (Proprietary) Limited, con sede in Stellenbosch (Sud Africa), rappresentata dall'avv. P. Hagman, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La Waterford Wedgwood Plc, con sede in Waterford (Irlanda), è controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della prima commissione di ricorso 15 dicembre 2004 e dichiarare che la domanda di registrazione n. 1 438 860 del marchio comunitario "WATERFORD STELLENBOSCH" non presenta rischi di confusione con riferimento al marchio comunitario "WATERFORD", registrato con il n. 397 521;

-    ritrasmettere gli atti all'UAMI ai fini della registrazione;

-    condannare il convenuto UAMI e l'opponente e convenuta litisconsorte Waterford Wedgwood a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:                         Assembled Investments (Proprietary) Limited

Marchio comunitario di cui si chiede

la registrazione:                Marchio figurativo "Waterford Stellenbosch" per prodotti della classe 33 (bevande alcoliche, per l'esattezza vini) - domanda n. 1 438 860

Titolare del diritto di marchio

o del segno rivendicato in sede

di opposizione:                Waterford Wedgwood Plc

marchio o segno rivendicato

in sede di opposizione:            Marchio denominativo "WATERFORD" per

                        prodotti delle classi 3, 8, 11, 21, 24 e 34

                        (Prodotti di profumeria, oli essenziali;

                        coltelleria; lampade; articoli di vetreria; ecc.)

                        - Marchio comunitario n. 397 521

Decisione della divisione

di opposizione:                Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione

di ricorso            :        Annullamento della decisione impugnata

                        e rigetto della domanda

Motivi di ricorso:                Violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, e 74, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non vi è rischio di confusione tra i marchi e non vi è alcuna prova convincente del fatto che il marchio anteriore venga danneggiato o che venga ricavato un ingiusto profitto.

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