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Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 - Repsol YPF Lubricantes y especialidades e altri / Commissione

(Causa T-562/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Repsol YPF Lubricantes y especialidades, SA (Madrid, Spagna), Repsol Petróleo, SA (Madrid), Repsol YPF, SA (Madrid) (rappresentanti: avv.ti J.M. Jiménez-Laiglesia Oñate, J. Jiménez-Laiglesia Oñate e S. Rivero Mena)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare gli artt. 1 e 2 della Decisione; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente ricorso è la stessa di cui trattasi nella causa T540/08, Esso e a./Commissione [in prosieguo: la "Decisione"].

A sostegno delle proprie conclusioni le ricorrenti fanno valere innanzitutto che la partecipazione di Repsol YPF Lubricantes y especialidades, SA (Rylesa) a determinate attività sanzionabili, per ciò stesso sottoposte a specifica indagine, non è stata adeguatamente dimostrata. In particolare, la Decisione non avrebbe apportato prove sufficienti nel senso che Rylesa abbia preso parte ad un accordo per la ripartizione dei clienti e dei mercati.

La Decisione non terrebbe neppure conto del fatto che le Riunioni Tecniche non avrebbero avuto per oggetto la ripartizione di clienti e mercati. Tale ripartizione sarebbe avvenuta, tutt'al più, come hanno riconosciuto alcune delle imprese destinatarie della Decisione, nell'ambito di trattative bilaterali e multilaterali condotte a margine di dette Riunioni. La Decisione dichiara, però, che indagare tali accordi bilaterali o multilaterali è inutile. Ne deriverebbe che le ricorrenti siano estranee all'infrazione contestata nella Decisione. In ogni caso, la Decisione non spiegherebbe perché mai Rylesa sarebbe responsabile dei suddetti comportamenti, mentre altre imprese presenti alle Riunioni Tecniche citate a riprova dell'infrazione non lo sarebbero.

Le ricorrenti contestano altresì il criterio applicato dalla Commissione per determinare il volume di affari relativo ai prodotti in causa e fissare la corrispondente sanzione. Da un lato, la Decisione non indicherebbe con chiarezza quali prodotti siano interessati dall'infrazione; dall'altro, la Commissione avrebbe derogato alla regola generale secondo cui le ammende devono essere commisurate al valore delle vendite realizzate nell'ultimo esercizio completo di partecipazione all'infrazione (così gli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006) e determinato, nella fattispecie, l'importo dell'ammenda partendo dal volume medio delle vendite di Rylesa tra il 2001 e il 2003. Ciò senza offrire la benché minima spiegazione del perché, riguardo a Rylesa, avrebbe disatteso le sue stesse regole e applicato un criterio (il valore medio delle vendite concluse tra il 2001 e il 2003) oltretutto particolarmente pregiudizievole per quest'ultima. Il fatturato delle vendite da prendere in considerazione sarebbe, in definitiva, come dichiara la stessa Decisione, quello del 2003, poiché è questo l'ultimo esercizio completo in cui la Commissione riconosce la partecipazione di Rylesa all'infrazione.

Nella Decisione la Commissione afferma che la violazione commessa da Rylesa è cessata il 4 agosto 2004. In realtà, non c'è nessuna prova che l'infrazione di Rylesa si sia protratta fino a tale data. In particolare, Rylesa non avrebbe aderito ad accordi o pratiche concordate decisi nel corso delle Riunioni Tecniche organizzate nella prima metà del 2004. Per questo la sua infrazione dovrebbe ritenersi terminata già nel gennaio 2004 o, al più tardi, nel maggio 2004.

Infine, la Decisione non terrebbe conto dei numerosi elementi di prova dedotti nel procedimento amministrativo per dimostrare che Rylesa fosse completamente autonoma dalla società madre, Repsol Petróleo SA. Comunque sia, è giurisprudenza costante che la Commissione non può estendere la responsabilità per l'infrazione commessa da un'unica società a tutto il gruppo cui questa appartiene. Ciò considerato, la responsabilità di Repsol YPF SA non sarebbe giustificata.

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