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Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 - Bactria e Gutknecht / Commissione

(Causa T-561/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH (Kirchheimbolanden, Germania), Jürgen Gutknecht (Kirchheimbolanden, Germania) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

condannare la Comunità europea al pagamento dei danni subiti dai ricorrenti (i) per aver illegittimamente adottao l'art. 6, n. 2, del primo regolamento di revisione nonché del secondo regolamento di revisione e del regolamento della Commissione n. 1451/07; o, in subordine, (ii) per non aver la Commissione adottato le misure necessarie al fine di garantire che i diritti alla protezione dei dati dei ricorrenti durante la BPD fossero salvaguardati e si evitassero vantaggi indebiti ai concorrenti (free-riding) nel corso del programma di revisione, valutando tali danni in un importo complessivo di EUR 3 912 569, o in un altro importo che i ricorrenti stabiliranno in seguito nel corso del presente procedimento, o da stabilirsi ex aequo et bono da parte del Tribunale;

in subordine, dichiarare con sentenza interlocutoria che la Comunità europea è tenuta a riparare alla perdita subita e ingiungere alle parti di presentare al Tribunale, entro un termine ragionevole dalla data della sentenza, quantificazioni numeriche dell'importo della compensazione stabilita fra le parti o, in mancanza di accordo in proposito, ordinare alle parti di presentare al Tribunale entro il medesimo termine le rispettive conclusioni, corroborate da calcoli in dettaglio;

ordinare alla Comunità europea di versare ai ricorrenti interessi compensatori al tasso di interessi moratori a partire dalla data delle perdite subite;

ordinare alla Comunità europea di versare interessi moratori pari all'8% o secondo il tasso adeguato che stabilirà il Tribunale, calcolato sull'importo pagabile a partire dalla data della pronuncia del Tribunale sino al giorno del saldo effettivo; e

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso i ricorrenti chiedono il risarcimento, ai sensi dell'art. 235 CE, dei danni asseritamente subiti a seguito dell'adozione dell'art. 6, n. 2, del regolamento della Commissione 7 settembre 2000, n. 18961, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi2, in combinato disposto con il regolamento della Commissione n. 2032/20033 e con il regolamento della Commissione n. 1451/20074.

In subordine, i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni asseritamente subiti per non aver la Commissione garantito la salvaguardia dei diritti alla protezione dei dati concessi ai ricorrenti ex art. 12 della direttiva 98/8. Essi deducono inoltre che il danno subito a causa dell'illegittimo comportamento della Commissione consiste in una significativa riduzione degli utili dell'attività economica della prima ricorrente e del mancato guadagno (lucrum cessans), guadagno che la prima ricorrente avrebbe invece realizzato vendendo i prodotti biocidi in questione e le sostanze attive contenute in detti prodotti biocidi e che è venuto a mancare per il comportamento della Comunità.

Oltre al danno asseritamente subito dal secondo ricorrente in quanto azionista e, di conseguenza, proprietario dell'attività commerciale della prima ricorrente, si sostiene che il secondo ricorrente ha altresì subito la perdita della sua fonte di sostentamento. Infine, i ricorrenti chiedono interessi compensatori al tasso di interessi moratori a partire dalla data delle perdite subite.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228, pag. 6).

2 - Direttiva Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1).

4 - Regolamento (CE) della Commissione 4 dicembre 2007, n. 1451, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325, pag. 3).