Language of document : ECLI:EU:T:2010:192

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 maggio 2010 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale – Decisione che constata l’insuccesso di un candidato alla prova orale – Rifiuto della Commissione di adeguarsi ad una misura di organizzazione del procedimento»

Nel procedimento T‑560/08 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 14 ottobre 2008, causa F‑74/07, Meierhofer/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra B. Eggers, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Stefan Meierhofer, residente in Monaco di Baviera (Germania), rappresentato dall’avv. H.‑G. Schiessl,

ricorrente in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. M. Jaeger (relatore), presidente, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, proposto ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 14 ottobre 2008, causa F‑74/07, Meierhofer/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha annullato la decisione 19 giugno 2007 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05, che conferma l’insuccesso del ricorrente in primo grado alla prova orale di detto concorso.

 Fatti e contesto normativo

2        Come risulta dalla sentenza impugnata (punti 8-11), il sig. Stefan Meierhofer, ricorrente in primo grado, di cittadinanza tedesca, ha partecipato al concorso generale EPSO/AD/26/05 (in prosieguo: il «concorso»), il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 luglio 2005 (GU C 178 A, pag. 3). Dopo aver superato i test di preselezione e le prove scritte, il sig. Meierhofer ha sostenuto la prova orale il 29 marzo 2007.

3        Con lettera del 10 maggio 2007, il presidente della commissione giudicatrice del concorso ha informato il sig. Meierhofer che alla prova orale egli aveva ottenuto 24,5 punti, e che, pertanto, non raggiungendo la soglia minima richiesta di 25/50, non poteva figurare nell’elenco di riserva (in prosieguo: la «decisione del 10 maggio 2007»).

4        Con lettera dell’11 maggio 2007, il sig. Meierhofer presentava una domanda di riesame della decisione del 10 maggio 2007, ritenendo, con riferimento al resoconto che egli stesso aveva stilato in seguito alla prova orale, di aver risposto correttamente, nel corso di tale prova, ad almeno l’80% delle domande. Egli chiedeva quindi una verifica della valutazione della sua prova orale, nonché, in subordine, il chiarimento circa il punteggio ottenuto per ciascuna domanda posta durante tale prova.

5        Con lettera del 19 giugno 2007, il presidente della commissione giudicatrice del concorso informava il sig. Meierhofer che, dopo aver riesaminato la sua candidatura, la commissione giudicatrice non aveva riscontrato alcun motivo per modificare i suoi risultati (in prosieguo: la «decisione del 19 giugno 2007»). In tale occasione, si precisava inoltre al sig. Meierhofer, da una parte, che, con riferimento alle sue conoscenze specifiche, il numero di risposte insoddisfacenti aveva superato il numero di risposte soddisfacenti e, dall’altra, che la prova orale si era svolta secondo i criteri specificati nel bando di concorso e che, tenuto conto del vincolo del segreto imposto dall’art. 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») ai lavori della commissione giudicatrice, non era possibile fornire ai candidati né la griglia di valutazione, né la ripartizione dei punteggi ottenuti alla prova orale.

6        Il bando di concorso, al suo titolo «B. Svolgimento del concorso», contiene le seguenti regole relative alla prova orale e all’iscrizione nell’elenco di riserva:

«3. Prova orale – Valutazione

e)      Colloquio con la giuria nella lingua principale del candidato, inteso a valutare la sua attitudine ad esercitare le funzioni indicate al titolo A, punto I. Il colloquio verte in particolare sulle conoscenze specifiche legate al settore interessato nonché sulla conoscenza dell’Unione europea, delle sue istituzioni e delle sue politiche. Verrà altresì verificata la conoscenza della seconda lingua. Il colloquio sarà inoltre inteso a valutare la capacità di adattamento del candidato ad un ambiente di lavoro pluriculturale nell’ambito della funzione pubblica europea».

7        Peraltro, l’art. 6 dell’allegato III dello Statuto così dispone:

«I lavori della commissione giudicatrice sono segreti».

 Procedimento in primo grado e sentenza impugnata

8        Con atto pervenuto nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 3 luglio 2007, il sig. Meierhofer ha proposto un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni del 10 maggio 2007 e del 19 giugno 2007, e inteso inoltre ad indirizzare alla Commissione una serie di ingiunzioni.

9        Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, decise in applicazione dell’art. 55 del suo regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica ha invitato la Commissione, nella relazione preparatoria d’udienza inviata alle parti il 7 febbraio 2008, a depositare anteriormente all’udienza:

«a)      la griglia di valutazione e la ripartizione dei punteggi della prova orale (...) del ricorrente, cui fa riferimento la decisione del 19 giugno 2007 che respinge la sua domanda di riesame;

b)      qualsiasi altro elemento relativo alla valutazione della qualità della prestazione del ricorrente in occasione della prova orale;

c)      una graduatoria non nominativa degli altri candidati cui, alla prova orale, è stato attribuito un punteggio eliminatorio, e

d)      i calcoli che hanno condotto allo specifico risultato di 24,5/50 quale punteggio ottenuto dal ricorrente in sede di prova orale».

10      La stessa relazione preparatoria d’udienza precisava che la comunicazione al sig. Meierhofer dei suelencati elementi potrebbe essere effettuata nei limiti in cui tale comunicazione fosse conciliabile con il principio del segreto dei lavori della commissione giudicatrice e/o, eventualmente, in seguito all’omissione di talune indicazioni la cui divulgazione sarebbe in contrasto con tale principio.

11      In risposta a tali misure di organizzazione del procedimento, la Commissione ha trasmesso, con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 18 febbraio 2008, come richiesto al punto c) della relazione preparatoria d’udienza, una tabella non nominativa delle note eliminatorie dei candidati che non hanno superato la prova orale. Tuttavia, la Commissione non ha prodotto gli elementi previsti in tale relazione ai punti a), b) e d), facendo valere in sostanza che, in assenza della prova di una violazione delle norme che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice, l’unico motivo vertente sull’obbligo di motivazione non giustificava, considerato il segreto dei lavori della commissione, la produzione degli altri elementi e documenti richiesti.

12      Al punto 16 in fine, della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha formulato la seguente osservazione:

«La Commissione rilevava, peraltro, di non essere tenuta a produrre tali elementi e documenti, né qualora il Tribunale [della funzione pubblica] proceda, come nella fattispecie, disponendo misure di organizzazione del procedimento, né qualora esso decida di far ricorso a mezzi istruttori».

13      Il sig. Meierhofer ha depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, il 20 marzo 2008, osservazioni sulle misure di organizzazione del procedimento inviate alla Commissione e, segnatamente, sul modo in cui la Commissione vi avrebbe reagito.

14      Con lettera del 19 maggio 2008, la Commissione ha replicato a tali osservazioni, e tuttavia una copia delle medesime le sarebbe stata consegnata soltanto all’udienza del 23 aprile 2008.

15      Con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha, anzitutto, constatato che il ricorso doveva essere considerato diretto soltanto avverso la decisione del 19 giugno 2007, in quanto, allorché un candidato di un concorso solleciti il riesame della decisione adottata dalla commissione giudicatrice, l’atto che gli arreca pregiudizio è costituito soltanto dalla decisione adottata da quest’ultima dopo il riesame della situazione del candidato (punti 19 e 20 della sentenza impugnata). In seguito, dopo aver esaminato e accolto il primo motivo invocato dal sig. Meierhofer, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione (punti 30‑55 della sentenza impugnata), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del 19 giugno 2007 e ha condannato la Commissione alle spese, respingendo gli altri capi delle conclusioni del sig. Meierhofer in quanto il giudice è manifestamente incompetente per rivolgere ingiunzioni alle istituzioni.

16      Ai fini del presente ricorso, occorre in primo luogo osservare che il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che ogni decisione individuale adottata in applicazione dello Statuto, che arrechi pregiudizio, deve essere motivata e che l’obbligo di motivazione consiste, da una parte, nel permettere al giudice di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e, dall’altra, nel fornire all’interessato le indicazioni necessarie a conoscere se la decisione sia fondata o no ed a permettergli di valutare l’opportunità della proposizione di un ricorso. Esso ha nondimeno aggiunto, facendo riferimento alla sentenza della Corte 4 luglio 1996, causa C‑254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I‑3423, punti 24‑28), che, per quanto riguarda le decisioni adottate dalla commissione giudicatrice di un concorso, l’obbligo di motivazione deve essere conciliato con l’osservanza del segreto che circonda i lavori della commissione giudicatrice, a norma dell’art. 6 dell’allegato III dello Statuto, segreto istituito allo scopo di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici e l’obiettività dei loro lavori. L’osservanza del segreto osta quindi sia alla divulgazione delle posizioni adottate dai singoli membri delle commissioni giudicatrici sia di tutti gli elementi relativi alle valutazioni di carattere personale o comparativo riguardanti i candidati, e il requisito della motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di un concorso deve tenere conto della natura dei lavori di cui trattasi, i quali, nella fase dell’esame delle attitudini dei candidati, sono anzitutto di natura comparativa e, conseguentemente coperti dal segreto che caratterizza tali lavori (punti 30 e 31 della sentenza impugnata).

17      Il Tribunale della funzione pubblica ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza, «la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove» costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice (sentenza Parlamento/Innamorati, punto 16 supra, punto 31; sentenze del Tribunale 21 maggio 1996, causa T‑153/95, Kaps/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑663, punto 81; 2 maggio 2001, cause riunite T‑167/99 e T‑174/99, Giulietti e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑93 e II‑441, punto 81; 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑73, punto 69, e 31 maggio 2005, causa T‑294/03, Gibault/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑141 e II‑635, punto 39) (punto 32 della sentenza impugnata).

18      In secondo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha precisato la portata della giurisprudenza in materia (punto 34 della sentenza impugnata).

19      Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha fatto riferimento alla giurisprudenza esistente in materia di insuccesso nella fase scritta di un concorso, in base alla quale il candidato riceve in pratica una spiegazione abbastanza completa del suo insuccesso, ottenendo non solo i diversi punteggi singoli, ma altresì la motivazione del punteggio individuale eliminatorio che ha comportato la sua esclusione dalle fasi successive del concorso, nonché altri elementi (sentenze del Tribunale 25 giugno 2003, causa T‑72/01, Pyres/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑169 e II‑861, punto 70; 17 settembre 2003, causa T‑233/02, Alexandratos e Panagiotou/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑989, punto 31, e 14 luglio 2005, causa T‑371/03, Le Voci/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑209 e II‑957, punti 115‑117; sentenze del Tribunale della funzione pubblica 13 dicembre 2007, causa F‑73/06, Van Neyghem/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 72, 79 e 80, e 4 settembre 2008, causa F‑147/06, Dragoman/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 21, 82 e 83) (punto 39 della sentenza impugnata).

20      In proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha fatto valere che, se i correttori delle prove scritte possono essere sconosciuti agli interessati e sono quindi al riparo dalle ingerenze e dalle pressioni cui si riferisce la sentenza Parlamento/Innamorati, cit. al punto 16 supra, in contrasto con i membri della commissione giudicatrice che presenziano alla fase orale, tale circostanza non giustifica obiettivamente l’esistenza di divergenze importanti tra i requisiti della motivazione in caso di insuccesso nella fase scritta, come risultanti dalla giurisprudenza richiamata al punto 39 della sentenza impugnata, e i requisiti che la Commissione considera necessari in caso di insuccesso alla fase orale, che, segnatamente nella fattispecie, consisterebbero nel trasmettere al ricorrente soltanto il suo punteggio individuale eliminatorio.

21      In terzo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato che, seppure il bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il rispetto del principio della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, in particolare al fine di accertare se detto obbligo sia adempiuto con la comunicazione di un solo punteggio individuale eliminatorio al candidato escluso nella fase orale, propenda più spesso a favore del principio della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, in presenza di circostanze particolari è possibile una deroga, tanto più che la giurisprudenza recente, riguardante il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), mostrerebbe un’evoluzione a favore della trasparenza (v., in tal senso, sentenze della Corte 18 dicembre 2007, causa C‑64/05 P, Svezia/Commissione, Racc. pag. I‑11389, nonché 1° luglio 2008, cause riunite C‑39/05 P e C‑52/05 P, Svezia e Turco/Consiglio, Racc. pag. I‑4723) (punto 40 della sentenza impugnata).

22      In quarto luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha chiarito le diverse ragioni per le quali si doveva ritenere che la fattispecie presentasse circostanze particolari, come esposto al precedente punto 21 (punti 42‑48 della sentenza impugnata).

23      In quinto luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha tratto le conseguenze della presenza di dette circostanze particolari e ha dichiarato che la comunicazione al ricorrente del punteggio individuale eliminatorio da lui ottenuto alla prova orale, ossia il punteggio di 24,5/50, costituiva più di un semplice principio di motivazione, in merito al quale, secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale 6 novembre 1997, causa T‑71/96, Berlingieri Vinzek/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑921, punto 79), avrebbero potuto essere apportate precisazioni integrative nel corso del procedimento. Tale punteggio, tuttavia, da solo, non è sufficiente nelle circostanze di specie a soddisfare pienamente l’obbligo di motivazione; ne consegue che il rifiuto della Commissione di produrre ulteriori informazioni comporta, secondo il Tribunale della funzione pubblica, l’inosservanza di detto obbligo (punto 49 della sentenza impugnata).

24      Al riguardo, il Tribunale della funzione pubblica, pur ammettendo che non gli spettava stabilire gli elementi informativi che la Commissione doveva comunicare all’interessato per rispettare l’obbligo di motivazione, ha in particolare osservato che talune indicazioni supplementari, come i punteggi intermedi per ciascuno dei criteri di valutazione previsti nel bando di concorso e le tabelle di valutazione con l’occultamento degli elementi coperti dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice, avrebbero potuto essere comunicati al sig. Maierhofer senza divulgazione né degli orientamenti adottati dai singoli membri della giuria, né di elementi relativi a valutazioni di carattere personale o comparativo riguardante i candidati (punti 50 e 51 della sentenza impugnata).

25      Esso ha poi affermato che il rifiuto della Commissione di comunicare, anche soltanto al Tribunale della funzione pubblica, tali elementi informativi ha avuto come conseguenza di non consentirgli di esercitare pienamente il suo controllo (punto 51 della sentenza impugnata).

26      Peraltro, il Tribunale della funzione pubblica ha sottolineato che accogliere gli argomenti della Commissione, secondo cui elementi come quelli previsti al precedente punto 25 sarebbero privi di rilievo, equivarrebbe a sottrarre al giudice dell’Unione qualsiasi possibilità di controllo sulla valutazione relativa alla fase orale. Orbene, secondo il Tribunale della funzione pubblica, anche se esso non può effettivamente sostituire la sua valutazione a quella dei membri della commissione giudicatrice, deve però poter controllare, con riferimento all’obbligo di motivazione, che essi abbiano valutato il ricorrente in base ai criteri di valutazione indicati nel bando di concorso e che non si sia prodotto nessun errore nel calcolo del punteggio dell’interessato; analogamente, esso deve poter esercitare un controllo rigoroso sulla relazione tra le valutazioni dei membri della commissione giudicatrice e i punteggi numerici da essi attribuiti (sentenza della Corte 16 giugno 1987, causa 40/86, Kolivas/Commissione, Racc. pag. 2643, punto 11; sentenze del Tribunale della funzione pubblica Van Neyghem/Commissione, punto 19 supra, punto 86, e 11 settembre 2008, causa F‑127/07, Coto Moreno/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 34 e 36). A tal fine, esso deve disporre le misure di organizzazione del procedimento che ritiene appropriate, alla luce delle peculiarità della causa, facendo eventualmente presente all’istituzione convenuta che le risposte sarebbero trasmesse all’interessato solo qualora ciò fosse compatibile con il principio della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice (punto 52 della sentenza impugnata).

27      In sesto ed ultimo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha preso atto del rifiuto della Commissione di fornirgli gli elementi informativi da esso richiesti nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento e, considerato che le ragioni invocate dalla Commissione per giustificare tale rifiuto non erano convincenti, è pervenuto alla conclusione che la decisione del 19 giugno 2007 doveva essere annullata, per violazione dell’obbligo di motivazione (punti 53‑55 della sentenza impugnata).

 Sull’impugnazione

 Procedimento e conclusioni delle parti

28      Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2008, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

29      In seguito al deposito del controricorso da parte del sig. Meierhofer, il 17 marzo 2009, la Commissione ha chiesto con lettera del 6 aprile 2009 di poter presentare una replica, in conformità all’art. 143, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

30      Poiché il presidente della Sezione delle impugnazioni del Tribunale ha accolto tale domanda con decisione del 15 aprile 2009, ha avuto luogo il secondo scambio di memorie e la fase scritta del procedimento si è conclusa il 20 luglio 2009.

31      Con lettera del 18 agosto 2009, la Commissione ha formulato una domanda motivata, ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura, per essere sentita nell’ambito della fase orale del procedimento.

32      Su rapporto del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha accolto tale domanda e avviato la fase orale del procedimento.

33      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 13 gennaio 2010.

34      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

35      Il sig. Meierhofer chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare l’impugnazione irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso perché infondato;

–        condannare la Commissione alle spese di tutte le parti nelle procedure di entrambi i gradi di giudizio.

36      All’udienza, il sig. Meierhofer ha rinunciato alla sua eccezione di irricevibilità basata sulla proposizione tardiva del presente ricorso, e di ciò si è preso atto nel verbale.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

37      Preliminarmente, e per quanto il sig. Meierhofer non faccia più valere la proposizione tardiva della presente impugnazione, va ricordato che i termini del ricorso sono d’ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, poiché sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Pertanto, spetta al Tribunale verificare, anche d’ufficio, se il ricorso sia stato proposto entro i termini prescritti (v. sentenza del Tribunale 28 gennaio 2004, cause riunite T‑142/01 e T–283/01, OPTUC/Commissione, Racc. pag. II‑329, punto 30, e giurisprudenza ivi citata).

38      Il termine di due mesi per la proposizione da parte della Commissione di un’impugnazione contro la sentenza impugnata decorre a partire dal suo ricevimento, il 16 ottobre 2008. Tale termine, aumentato in applicazione dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, è dunque scaduto il 26 dicembre 2008 a mezzanotte. Occorre pertanto constatare che il ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2008 è stato proposto in tempo utile.

39      Peraltro, nel controricorso, il sig. Meierhofer eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione dovuta al fatto che la Commissione non avrebbe avuto interesse ad agire, avendo tale istituzione già soddisfatto gli obblighi che la sentenza impugnata comportava nei suoi confronti quando ha comunicato al sig. Meierhofer i punteggi intermedi della sua prova orale.

40      La Commissione, nella replica, contesta tale eccezione basandosi sul dovere di eseguire la sentenza impugnata, derivante dall’art. 233 CE, nonché sul fatto che l’art. 9, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte non subordinerebbe all’esistenza dell’interesse ad agire la possibilità per un’istituzione comunitaria di presentare un’impugnazione.

41      Al riguardo, occorre ricordare, anzitutto, che, secondo una giurisprudenza costante relativa alle impugnazioni proposte dall’istituzione convenuta in primo grado avverso una decisione che ha dichiarato vittorioso il funzionario, la ricevibilità dell’impugnazione è condizionata dall’esistenza dell’interesse ad agire, il quale presuppone che l’impugnazione possa con il suo esito produrre un beneficio per la parte che l’ha promossa (sentenze della Corte 13 luglio 2000, causa C‑174/99 P, Parlamento/Richard, Racc. pag. I‑6189, punto 33, e 3 aprile 2003, causa C‑277/01 P, Parlamento/Samper, Racc. pag. I‑3019, punto 28).

42      Così, la Commissione invoca a torto la giurisprudenza secondo cui, in forza dell’art. 56, terzo comma, dello Statuto della Corte, da una parte, le istituzioni dell’Unione non devono dimostrare di essere portatrici di alcun interesse per poter proporre ricorso e, dall’altra, non spetta al giudice dell’Unione controllare le scelte effettuate al riguardo da dette istituzioni. Infatti, la medesima giurisprudenza ricorda chiaramente che tale disposizione dello Statuto della Corte non è applicabile alle controversie che oppongono la Comunità ai suoi agenti (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punti 171 e 172).

43      Nella fattispecie, va osservato che la Commissione ha certamente interesse ad agire.

44      Al riguardo, occorre ricordare che con la sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del 19 giugno 2007, per violazione dell’obbligo di motivazione (v. il precedente punto 27). Ne consegue che per conformarsi a tale sentenza e dare ad essa piena esecuzione, la Commissione era tenuta ad adottare una nuova decisione, relativa a se iscrivere o meno il nome del sig. Meierhofer sull’elenco di riserva del concorso. Tale nuova decisione si sostituirebbe a quella del 19 giugno 2007, annullata dalla sentenza impugnata.

45      È necessario constatare che la Commissione non ha adottato siffatta decisione. È vero che, in seguito alla sentenza impugnata, essa ha comunicato al sig. Meierhofer i punteggi intermedi che egli aveva ottenuto alla prova orale. Tuttavia, la lettera che comunica tali punteggi non contiene alcuna decisione formale di iscrivere o di non iscrivere il nome dell’interessato nell’elenco di riserva. Ne consegue che, qualora la sentenza impugnata non sia annullata, la Commissione dovrà adottare tale nuova decisione che il sig. Meierhofer potrà, eventualmente, impugnare con un nuovo ricorso. Per contro, qualora l’impugnazione fosse giudicata fondata e la sentenza impugnata venisse annullata, la decisione del 19 giugno 2007 recupererà tutti i suoi effetti e dovrà essere oggetto di un nuovo esame alla luce dei motivi di ricorso del sig. Meierhofer.

46      Certo, poiché la comunicazione dei punteggi intermedi è irreversibile, non sarebbe necessario, nella seconda ipotesi contemplata al precedente punto 45, valutare se debba essere adottata una misura istruttoria diretta alla produzione di tali punteggi. Tuttavia, ciò avrebbe soltanto la conseguenza di rendere eventualmente privo di fondamento il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, invocato dal sig. Meierhofer nel ricorso sfociato nella sentenza impugnata. Per contro, gli altri motivi da esso fatti valere nel medesimo ricorso, ma non esaminati dal Tribunale della funzione pubblica dovranno, in detta ipotesi, essere esaminati.

47      Peraltro, l’annullamento della sentenza impugnata comporterebbe in ogni caso un beneficio sicuro per la Commissione, nei limiti in cui, qualora il ricorso di primo grado fosse da ultimo respinto, essa sarebbe in tal modo al riparo da qualsiasi domanda di risarcimento formulata dal sig. Meierhofer per il danno che esso potrebbe asserire di aver subito a causa della decisione del 19 giugno 2007 (v., in tal senso, sentenze Parlamento/Richard, punto 41 supra, punto 34, e Parlamento/Samper, punto 41 supra, punto 31).

48      Alla luce delle considerazioni che precedono, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal sig. Meierhofer deve essere respinta.

 Nel merito

49      A sostegno del suo ricorso, la Commissione invoca in sostanza tre motivi, vertenti, il primo, sul travisamento della portata dell’obbligo di motivazione, il secondo, sull’incompatibiltà con il diritto comunitario del controllo delle valutazioni emesse dai membri della commissione giudicatrice e, il terzo, sull’inosservanza di talune norme procedurali nell’ambito sia delle misure di organizzazione del procedimento adottate in primo grado sia della valutazione delle prove.

50      Il terzo motivo va esaminato per primo.

 Argomenti delle parti

51      La Commissione asserisce che il Tribunale della funzione pubblica ha considerato a torto che essa aveva rifiutato, in generale, di produrre i documenti richiesti. Al contrario essa si sarebbe limitata, da una parte, ad affermare che tali documenti erano privi di pertinenza ai fini della causa pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e, dall’altra, a sottolineare la particolare delicatezza di tali documenti. Così, sia all’udienza sia nelle sue osservazioni del 19 maggio 2008, essa avrebbe sollecitato il Tribunale della funzione pubblica a chiedere la produzione dei detti documenti con l’adozione mediante ordinanza di una misura istruttoria, in luogo di una semplice misura di organizzazione del procedimento adottata ai sensi dell’art. 55 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

52      La Commissione precisa che, sebbene il regolamento del Tribunale della funzione pubblica, a differenza di quello del Tribunale, non consideri la possibilità dell’adozione di una misura istruttoria che ordini alle parti della controversia di produrre documenti, l’art. 24 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale della funzione pubblica, gli avrebbe consentito di adottare tale ordinanza, in quanto tale disposizione prevede, in particolare, che il giudice dell’Unione può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che esso reputi desiderabili.

53      Peraltro, la Commissione aggiunge che il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica contiene, al suo art. 44, n. 2, una disposizione che avrebbe consentito, nella fattispecie, di adottare un’ordinanza rispondente alle sue preoccupazioni derivanti dalla particolare delicatezza dei documenti richiesti. Essa ha tuttavia ammesso, nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale, di non aver espressamente invocato tale disposizione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

54      In primo luogo, il sig. Meierhofer replica che l’impugnazione dinanzi al Tribunale può essere fondata soltanto su motivi vertenti su irregolarità procedurali commesse in primo grado che pregiudicano gli interessi della parte in causa.

55      Orbene, indipendentemente dalla questione se il Tribunale della funzione pubblica possa o meno adottare una misura istruttoria come quella richiesta dalla Commissione, l’assenza di tale misura non avrebbe comunque pregiudicato gli interessi della Commissione in quanto l’adozione di detta misura e la sua attuazione avrebbero condotto tutt’al più a persuadere il Tribunale della funzione pubblica che la prestazione del sig. Meierhofer era stata valutata in modo corretto. Tuttavia, la produzione dei documenti richiesti non avrebbe in alcun modo modificato la circostanza che la decisione del 19 giugno 2007 non conteneva motivazioni sufficienti per giustificare la mancata iscrizione del sig. Meierhofer sull’elenco di riserva del concorso.

56      In secondo luogo, secondo il sig. Meierhofer, l’eventuale errore di procedura commesso dal Tribunale della funzione pubblica non avrebbe alcuna implicazione, per il motivo che la Commissione, trincerandosi dietro l’obbligo di riservatezza fatto derivare dall’art. 6 dell’allegato III dello Statuto, non avrebbe prodotto i documenti richiesti.

57      In terzo luogo, il sig. Meierhofer fa valere che il Tribunale della funzione pubblica non è tenuto ad adottare una misura di organizzazione del procedimento o di istruzione, in quanto l’art. 55, n. 2, del suo regolamento di procedura prevede soltanto che esso «può» disporre misure di organizzazione del procedimento e l’art. 58, n. 1, del medesimo regolamento dispone che le misure istruttorie sono decise da detto Tribunale. Peraltro, in risposta a diversi quesiti del Tribunale, il sig. Meierhofer ha precisato all’udienza che, a suo avviso, le misure organizzative del procedimento e quelle d’istruzione hanno lo stesso scopo, consistente nel consentire al giudice di disporre di tutti gli elementi necessari all’esame di una controversia. Pertanto, la loro forma non rivestirebbe particolare importanza.

58      Infine, l’art. 44, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non conferirebbe alle parti alcun diritto soggettivo, in quanto si limiterebbe a vietare al Tribunale di comunicare ad una parte i documenti considerati riservati dall’altra parte prima di aver statuito sulla loro riservatezza.

 Giudizio del Tribunale

59      In primo luogo, si deve sottolineare che, come esposto al punto 49 della sentenza impugnata, la decisione del 19 giugno 2007 non è viziata da assenza totale di motivazione, in quanto il punteggio globale eliminatorio era stato comunicato al sig. Meierhofer, ma da insufficienza di motivazione. Quindi, determinate precisazioni complementari avrebbero potuto essere apportate in corso di causa, rendendo privo di oggetto il motivo vertente sul difetto di motivazione, atteso che la Commissione non era, tuttavia, autorizzata a sostituire una motivazione interamente nuova alla motivazione iniziale errata (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Berlingieri Vinzek/Commissione, punto 23 supra, punto 79, e 28 aprile 2004, causa T‑277/02, Pascall/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑137 e II‑621, punto 31).

60      In secondo luogo, è vero che il verbale dell’udienza dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non contiene elementi per quanto riguarda il comportamento che la Commissione avrebbe tenuto se il Tribunale della funzione pubblica avesse adottato una misura istruttoria per disporre la produzione dei documenti in esame. Quindi, esso non permette al Tribunale di verificare quali fossero le affermazioni rese al riguardo dalla Commissione in udienza. Tuttavia, risulta chiaramente dai punti 20‑23 delle osservazioni della Commissione del 19 maggio 2008 che il rifiuto da essa opposto alla produzione dei documenti di cui trattasi, tenuto conto della loro particolare delicatezza, poteva riguardare soltanto misure effettivamente adottate dal Tribunale della funzione pubblica, cioè misure di organizzazione del procedimento, senza tuttavia predeterminare la reazione che la Commissione avrebbe avuto dinanzi ad una misura istruttoria disposta dal Tribunale della funzione pubblica.

61      In terzo luogo, va osservato che la valutazione dell’opportunità dell’adozione di una misura di organizzazione del procedimento o di una misura istruttoria è competenza del giudice e non delle parti, mentre queste ultime possono, all’occorrenza, contestare la scelta operata in primo grado nell’ambito di un’impugnazione.

62      Detto ragionamento non è invalidato dalla sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T‑34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II‑905), fatta valere dalla Commissione. Infatti, è vero che, al punto 27 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato che non gli competeva disporre le misure istruttorie sollecitate, in quanto i ricorrenti non avevano prodotto il minimo indizio atto a porre in discussione la presunzione di validità che si collega agli atti delle istituzioni. In tal modo, tuttavia, il Tribunale si è pronunciato sull’opportunità di adottare misure istruttorie richieste dalle ricorrenti. Quindi, tale sentenza conferma, implicitamente ma necessariamente, che spetta al giudice e non alle parti valutare se l’adozione di un provvedimento istruttorio sia necessaria ai fini della decisione che il giudice deve emettere, cosa che la Commissione sembra negare nella fattispecie. Tuttavia, se è vero che una parte non ha il diritto di esigere dal giudice dell’Unione che esso adotti una misura istruttoria, occorre nondimeno riconoscere che il giudice non può trarre conseguenze dalla mancanza, nel fascicolo, di taluni elementi, fin quando non abbia esaurito i mezzi previsti dal suo regolamento di procedura per ottenere che la parte di cui trattasi li produca.

63      In quarto luogo, va constatato che, come la Commissione ha ricordato all’udienza dinanzi al Tribunale, il ricorso di primo grado era stato depositato anteriormente al 1° novembre 2007, data dell’entrata in vigore del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica in conformità all’art. 121 del medesimo regolamento. Tuttavia, poiché l’istruzione del fascicolo è iniziata con l’invio alle parti della relazione preparatoria d’udienza, il 7 febbraio 2008, è pacifico che essa si è svolta interamente nel vigore di detto regolamento di procedura. Pertanto, occorre ricordare brevemente le differenze esistenti tra il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e quello del Tribunale con riferimento alle misure di organizzazione del procedimento e alle misure istruttorie.

64      Uno dei criteri accolti dal regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica per distinguere queste due categorie di provvedimenti sembra risiedere nel fatto che le misure di organizzazione del procedimento (di cui agli artt. 55 e 56 di detto regolamento) sono sempre rivolte alle parti, mentre i provvedimenti istruttori (di cui agli artt. 57 e 58 di detto regolamento) possono essere rivolti anche a terzi. Si tratta di un criterio diverso da quello che il Tribunale ha svolto nella sua giurisprudenza, secondo cui le misure di organizzazione del procedimento (di cui all’art. 64 del regolamento di procedura) hanno lo scopo di garantire il corretto svolgimento della fase scritta e della fase orale della procedura e di facilitare l’amministrazione della prova, nonché di stabilire i punti su cui le parti devono completare i loro argomenti o che necessitano un’istruttoria, mentre i provvedimenti istruttori (di cui agli artt. 65‑67 del regolamento di procedura) sono intesi a consentire di provare la veridicità delle allegazioni in fatto esposte da una parte a sostegno dei suoi motivi (sentenza del Tribunale 18 gennaio 2005, causa T–141/01, Entorn/Commissione, Racc. pag. II‑95, punti 129 e 130).

65      D’altra parte, con riferimento alla forma di dette misure, l’art. 56 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica precisa che le misure di organizzazione del procedimento sono portate a conoscenza delle parti a cura del cancelliere. Ai sensi dell’art. 58, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica lo stesso accade per i provvedimenti istruttori, fatta eccezione per quelli relativi alla prova testimoniale, alla perizia e al sopralluogo, che devono essere adottati mediante ordinanza.

66      Ne consegue che il capo terzo del titolo secondo del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, a differenza del capo terzo del titolo secondo di quello del Tribunale, non contiene il fondamento giuridico esplicito atto a consentire l’adozione di un’ordinanza che ingiunga ad una delle parti di produrre documenti a titolo di misura istruttoria.

67      Senza che occorra pronunciarsi sulla questione se l’adozione di siffatta ordinanza resti tuttavia nella discrezionalità del Tribunale della funzione pubblica in base all’art. 24 dello Statuto della Corte, va constatato che tale possibilità è prevista, almeno in alcune circostanze, all’art. 44, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, disposizione cui, peraltro, l’art. 56 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica si riferisce con «fatto salvo».

68      Ai sensi dell’art. 44, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica:

«Quando il Tribunale [della funzione pubblica] è chiamato a verificare il carattere riservato, nei confronti di una più parti, di un documento che può risultare pertinente ai fini della pronuncia su una controversia, tale documento non è comunicato alle parti prima della fine della suddetta verifica. Il Tribunale [della funzione pubblica] può chiedere con ordinanza che sia prodotto il detto documento».

69      Una disposizione analoga si rinviene all’art. 67, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, fatta eccezione per la menzione di un intervento mediante ordinanza, che sarebbe superflua, poiché tale regolamento prevede già, all’art. 66, n. 1, secondo comma, che detti provvedimenti siano adottati per via d’ordinanza.

70      Ne consegue che con l’art. 44, n. 2, del suo regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica dispone di uno strumento per reagire alle situazioni come quelle della fattispecie, in cui una delle parti non desidera che informazioni riservate contenute nei documenti che essa è stata invitata a produrre siano trasmesse all’altra parte, in applicazione del principio del contraddittorio.

71      Infatti, tale disposizione consente di chiedere con ordinanza la produzione di documenti che si asseriscono riservati, obbligando il Tribunale della funzione pubblica a verificare se la parte che fa valere la loro riservatezza possa a buon diritto opporsi alla loro comunicazione all’altra parte, e in tal caso la decisione finale deve essere adottata dal giudice.

72      Ne deriva che, malgrado le differenze esistenti tra il regolamento di procedura del Tribunale e quello del Tribunale della funzione pubblica, resta per quest’ultimo possibile seguire il medesimo procedimento seguito dal Tribunale, secondo cui, allorché una parte informi il giudice che essa ritiene di non essere in grado di adempiere a misure di organizzazione del procedimento poiché taluni documenti richiesti sarebbero riservati, quest’ultimo può adottare un’ordinanza che ingiunga a detta parte di produrre i documenti di cui trattasi, soltanto prevedendo che essi non saranno comunicati alla parte avversa in tale fase (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑48/05, Franchet e Byk/Commissione, Racc. pag. II‑1585, punti 54 e 55, nonché 18 marzo 2009, causa T–299/05, Shanghai Excell M & E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, Racc. pag. II-573, punti 24‑26).

73      Al riguardo si deve certamente osservare che né lo Statuto della Corte né il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, come peraltro i regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale, prevedono la possibilità di applicare una sanzione in caso di inottemperanza a siffatta ordinanza, in quanto dinanzi al rifiuto l’unica reazione possibile è che il giudice ne tragga le conseguenze nella decisione che conclude il procedimento (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 giugno 1980, causa 155/78, M./Commissione, Racc. pag. 1797, punti 20 e 21), cosa che il Tribunale della funzione pubblica ha fatto nella sentenza impugnata.

74      Ciò non toglie che, prima di poter procedere in tal modo, il Tribunale della funzione pubblica era tenuto ad esaurire tutti gli strumenti che erano a sua disposizione per ottenere la produzione dei documenti di cui trattasi. Ciò a maggior ragione perché la Commissione, oltre a far valere gli argomenti relativi ad un’asserita irrilevanza di detti documenti, aveva chiaramente motivato il rifiuto di comunicazione riferendosi alla circostanza della loro riservatezza.

75      Anche se spettava al Tribunale della funzione pubblica e non alla Commissione verificare se tale riservatezza ostasse effettivamente a che i documenti di cui trattasi fossero versati al fascicolo e comunicati all’altra parte, è pur vero che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto avvalersi della disposizione del suo regolamento di procedura prevista a tale scopo.

76      Era pertanto possibile che la Commissione insistesse dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sull’asserita riservatezza dei documenti che le erano stati richiesti. In simili circostanze, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto avvalersi della disposizione del suo regolamento di procedura che gli consente, all’occorrenza, di tenere conto di tale riservatezza e di adottare ove necessario le misure appropriate per garantirne la tutela.

77      Peraltro, il fatto che la Commissione, come ha ammesso all’udienza dinanzi al Tribunale in risposta ad un suo quesito, non abbia in primo grado mai fatto espresso riferimento all’art. 44, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica è privo di rilievo, in quanto il Tribunale della funzione pubblica è tenuto a scegliere, di propria iniziativa, lo strumento processuale adatto per completare adeguatamente l’istruzione del fascicolo. Orbene, nella fattispecie, come la Commissione ha inoltre affermato in occasione di detta udienza senza essere contraddetta dal sig. Meierhofer, l’articolo summenzionato del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica consente l’adozione di un’ordinanza in cui si chiede la produzione di un documento che si asserisce riservato.

78      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve accogliere il terzo motivo di impugnazione e annullare su tale fondamento la sentenza impugnata, senza che occorra esaminare gli altri due motivi di ricorso.

 Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

79      In conformità all’art. 13, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte, qualora il ricorso sia fondato, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce esso stesso sul ricorso. Esso rinvia la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca qualora la controversia non sia matura per la decisione.

80      Nella fattispecie, poiché il Tribunale della funzione pubblica aveva statuito nel merito su uno solo dei motivi proposti dal sig. Meierhofer, il Tribunale considera che la presente controversia non sia matura per la decisione. Pertanto si deve rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

81      Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, occorre riservare le spese relative alla presente impugnazione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 14 ottobre 2008, causa F‑74/07, Meierhofer/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata.

2)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

3)      Le spese sono riservate.

Jaeger

Meij

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 maggio 2010.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.