Language of document : ECLI:EU:T:2010:192

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 maggio 2010


Causa T‑560/08 P


Commissione europea

contro

Stefan Meierhofer

«Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Decisione che constata l’insuccesso di un candidato alla prova orale — Rifiuto della Commissione di dar seguito ad una misura di organizzazione del procedimento»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 14 ottobre 2008, causa F‑74/07, Meierhofer/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑319 e II‑A‑1‑1745).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 14 ottobre 2008, causa F‑74/07, Meierhofer/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑319 e II‑A‑1‑1745), è annullata. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Impugnazione — Interesse ad agire — Presupposto — Beneficio per il ricorrente

(Statuto della Corte di giustizia, art. 56, terzo comma)

2.      Procedura — Misure di organizzazione del procedimento — Mezzi istruttori — Potere discrezionale del giudice dell’Unione — Portata

3.      Procedura — Misure di organizzazione del procedimento — Richiesta di produzione di un documento — Considerazione del carattere riservato

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 44, n. 2)

1.      Nell’ambito delle impugnazioni proposte da un’istituzione convenuta in primo grado avverso una decisione che ha dichiarato vittorioso un funzionario, la ricevibilità dell’impugnazione è subordinata all’esistenza di un interesse ad agire, la quale presuppone che l’impugnazione possa con il suo esito produrre un beneficio per la parte che l’ha promossa.

Al riguardo, qualora il Tribunale della funzione pubblica abbia annullato, per violazione dell’obbligo di valutazione, una decisione che constatava l’insuccesso di un candidato alla prova orale di un concorso, l’istituzione interessata, per conformarsi a tale sentenza, è tenuta ad adottare una nuova decisione di iscrivere o di non iscrivere il nome dell’interessato sull’elenco di riserva del concorso. Tale nuova decisione si sostituirebbe a quella annullata dalla sentenza impugnata. Per contro, se la sentenza è annullata, la decisione annullata recupererà tutti i suoi effetti e dovrà essere oggetto di un nuovo esame alla luce degli altri motivi di ricorso.

Inoltre, l’annullamento di una sentenza impugnata comporterebbe in ogni caso un beneficio sicuro per l’istituzione convenuta, dato che, qualora il ricorso di primo grado fosse da ultimo respinto, essa sarebbe in tal modo al riparo da qualsiasi domanda di risarcimento formulata dal ricorrente per il danno che esso potrebbe asserire di aver subito a causa della decisione controversa.

(v. punti 41, 44, 45 e 47)

Riferimento:

Corte 13 luglio 2000, causa C‑174/99 P, Parlamento/Richard (Racc. pag. I‑6189, punti 33 e 34), e Corte 3 aprile 2003, causa C‑277/01 P, Parlamento/Samper (Racc. pag. I‑3019, punti 28 e 31)

2.      La valutazione dell’opportunità di adottare una misura di organizzazione del procedimento o di disporre un mezzo istruttorio compete al giudice e non alle parti, mentre queste ultime possono, all’occorrenza, contestare la scelta operata in primo grado nell’ambito di un’impugnazione. Quindi, spetta al giudice e non alle parti valutare se sia necessario disporre un mezzo istruttorio ai fini della decisione che il giudice deve emettere.

Tuttavia, anche se è vero che una parte non ha il diritto di esigere dal giudice dell’Unione che esso disponga un mezzo istruttorio, occorre nondimeno riconoscere che il giudice non può trarre conseguenze dalla mancanza, nel fascicolo, di taluni elementi, fin quando non abbia esaurito i mezzi previsti dal suo regolamento di procedura per ottenere che la parte di cui trattasi li produca.

(v. punti 61 e 62)

Riferimento:

Tribunale 27 ottobre 1994, causa T‑34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II‑905)

3.      Malgrado le differenze esistenti tra il regolamento di procedura del Tribunale e quello del Tribunale della funzione pubblica, resta per quest’ultimo possibile seguire il medesimo procedimento seguito dal Tribunale, secondo cui, qualora una parte informi il giudice che essa ritiene di non essere in grado di adempiere a misure di organizzazione del procedimento poiché taluni documenti richiesti sarebbero riservati, quest’ultimo può adottare un’ordinanza che ingiunga a detta parte di produrre i documenti di cui trattasi, pur prevedendo che essi non saranno comunicati alla parte avversa in tale fase.

Vero è che né lo Statuto della Corte né il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, al pari peraltro dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale, prevedono la possibilità di applicare una sanzione in caso di inottemperanza a siffatta ordinanza da parte del destinatario, in quanto dinanzi al rifiuto l’unica reazione possibile è che il giudice ne tragga le conseguenze nella decisione che conclude il procedimento.

Ciò non toglie però che, prima di poter procedere in tal modo, il Tribunale della funzione pubblica è tenuto ad esaurire tutti gli strumenti che sono a sua disposizione per ottenere la produzione dei documenti di cui trattasi. Pertanto, qualora un’istituzione insista sull’asserita riservatezza dei documenti ad essa richiesti, il Tribunale della funzione pubblica deve, di propria iniziativa, avvalersi della disposizione del suo regolamento di procedura che gli consente, all’occorrenza, di tener conto di tale riservatezza e di adottare, ove necessario, le misure appropriate per garantirne la tutela. Orbene, l’art. 44, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica consente l’adozione di un’ordinanza in cui si chiede la produzione di un documento che si asserisce riservato.

(v. punti 72-74, 76 e 77)

Riferimento:

Corte 10 giugno 1980, causa 155/78, M./Commissione (Racc. pag. 1797, punti 20 e 21)

Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑48/05, Franchet e Byk/Commissione (Racc. pag. II‑1585, punti 54 e 55), e Tribunale 18 marzo 2009, causa T‑299/05, Shanghai Excell M & E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio (Racc. pag. II‑573, punti 24‑26)