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Ricorso proposto il 9 aprile 2009 - Trelleborg Industrie / Commissione

(Causa T-147/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trelleborg Industrie SAS (Clermont Ferrand, Francia) (rappresentanti: J. Joshua, barrister ed E. Aliende Rodríguez, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare parzialmente l'art. 1 della decisione impugnata, per quanto questa riguarda la ricorrente, ed in ogni caso, quantomeno, nella parte in cui constata che la ricorrente ha commesso una qualsivoglia violazione anteriormente al 21 giugno 1999;

ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente, così da correggere gli errori manifesti nella decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 2009, C(2009) 428 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE, nel caso COMP/39406 - tubi marini, nella parte in cui la ritiene responsabile di aver preso parte ad un'infrazione unica e continuata nel settore dei tubi marini nello SEE, consistente nell'attribuzione di appalti, nella fissazione di prezzi, quote e condizioni di vendita, nella ripartizione del mercato geografico e nello scambio di informazioni confidenziali su prezzi, volumi di vendita e gare di appalto. Inoltre, domanda la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno delle proprie domande.

In primo luogo, sostiene che il potere della Commissione di infliggere ammende per periodi anteriori al 21 giugno 1999 si è prescritto ai sensi dell'art. 25, n. 1, del regolamento n. 1/2003, poiché la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in un errore manifesto in fatto ed in diritto, ritenendo che la ricorrente avesse commesso un'infrazione unica e continuata.

In secondo luogo, afferma che la Commissione non ha un legittimo interesse a adottare un provvedimento di accertamento di infrazioni per il primo periodo, terminato nel maggio 1997.

In terzo luogo, in subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione l'ha illegittimamente discriminata, avendola trattata in maniera differente rispetto ad un altro destinatario con riferimento alla responsabilità per un predecessore della società, ed ha violato il diritto al contraddittorio e l'obbligo di motivazione.

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