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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy - Polonia) – Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa” / Stowarzyszenie Filmowców Polskich

(Causa C-367/15)1

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 13 – Proprietà intellettuale e industriale – Violazione – Calcolo del risarcimento del danno – Normativa di uno Stato membro – Doppio dell’importo dei canoni normalmente dovuti)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa”

Convenuta: Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Dispositivo

L’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia stato violato può chiedere all’autore della violazione di tale diritto o il risarcimento del danno subito, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie, o, senza che detto titolare debba dimostrare il danno effettivo, il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera di cui trattasi.

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1 GU C 7 dell’11.1.2016.