SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
22 ottobre 1997(1)
[234s«Concorrenza Gru mobili Art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo Osservanza di un termine ragionevole Sistema di certificazione
Divieto di noleggio Tariffe consigliate Tariffe di compensazione
Ammende»[s
Nelle cause riunite T-213/95 e T-18/96,
Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK), fondazione di diritto olandese,
con sede in Culemborg (Paesi Bassi),
Federatie Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK), associazione di diritto
olandese, con sede in Culemborg (Paesi Bassi),
con gli avv.ti Martijn van Empel, del foro di Amsterdam e Thomas Janssens, del
foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale
dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Wouter Wils,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio
giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta nella causa T-18/96 da
Van Marwijk Kraanverhuur BV, società di diritto olandese, con sede in Zoetermeer
(Paesi Bassi),
Kraanbedrijf Nijdam BV, società di diritto olandese, con sede in Groningen (Paesi
Bassi),
Kranen, Transport & Montage's Gilde NV, società di diritto olandese, con sede in
Geldermalsen (Paesi Bassi),
Wassink Transport Arnhem BV, società di diritto olandese, con sede in Arnhem
(Paesi Bassi),
Koedam Kraanverhuur BV, società di diritto olandese, con sede in Vianen (Paesi
Bassi),
Firma Huurdeman Kraanwagenverhuurbedrijf, società di diritto olandese, con sede
in Hoevelaken (Paesi Bassi),
Datek NV, società di diritto olandese, con sede in Genk (Belgio),
Thom Hendrickx, residente in Turnhout (Belgio),
con gli avv.ti A.J. Braakman, del foro di Rotterdam e W. Sluiter, del foro dell'Aia,
con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Michel Molitor, 14A, rue des
Bains,
intervenienti,
aventi ad oggetto, nella causa T-213/95, una domanda di condanna della
Commissione ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato CE al risarcimento del
danno arrecato alle ricorrenti per effetto di un comportamento illegittimo, e nella
causa T-18/96, una domanda di annullamento della decisione della Commissione
29 novembre 1995, 95/551/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo
85 del trattato CE (IV/34.179, 34.202, 216 Stichting Certificatie
Kraanverhuurbedrijf e Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven; GU L
312, pag. 79),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, P. Lindh, J. Azizi, J.D. Cooke e M.
Jaeger, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 giugno
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
I fatti e il procedimento
- Le controversie in esame vertono sul noleggio di gru mobili nei Paesi Bassi. Le gru
mobili sono quelle che possono spostarsi liberamente sul cantiere. Per questa
caratteristica si distinguono dalle gru a torre che sono montate su rotaie e
consentono solo spostamenti longitudinali. Le gru mobili sono principalmente
impiegate nella costruzione, nell'industria petrolchimica e nel settore dei trasporti.
- Per ragioni tecniche, il raggio d'azione di una gru mobile è limitato a 50 km. Il
settore del noleggio di gru mobili si contraddistingue inoltre per la stipulazione di
contratti nell'imminenza dell'inizio dei lavori («overnight contracting»). Allorché
ad un'impresa di noleggio di gru perviene una richiesta di prestazione da eseguirsi
entro brevissimo termine, essa decide, in considerazione dell'ubicazione del cantiere
e della disponibilità del proprio parco gru, o di destinarvene una del proprio parco
oppure di noleggiarne una presso una ditta in prossimità del cantiere.
- La fondazione Keuring Bouw Machines (in prosieguo: la «Keboma»), costituita nel
1982 dal ministero degli Affari sociali olandese, controlla, prima che entrino in
servizio nei Paesi Bassi, se le gru sono conformi alle prescrizioni di legge in materia
di sicurezza stabilite dall'Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet, legge sulle
condizioni di lavoro), dal Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen (decreto
sulla sicurezza nelle fabbriche e nei laboratori), dal Veiligheidsbesluit restgroepen
(decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non contemplati negli altri decreti), e
in vari regolamenti ministeriali ed altre pubblicazioni dell'ispezione del lavoro. La
Keboma è l'unico ente ufficiale autorizzato ad effettuare l'ispezione e il collaudo
delle gru mobili. Questo obbligo di ispezione prima dell'omologazione non si
applica più, in virtù della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine (GU L 183, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva 89/392») a decorrere dal
1° gennaio 1993 alle gru contrassegnate con il marchio CE e accompagnate da una
dichiarazione CE di conformità ai sensi della detta direttiva. Le gru devono essere
sottoposte a controlli effettuati dalla Keboma tre anni dopo la prima entrata in
servizio e, dopo questo secondo collaudo, ogni due anni.
- La Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (in prosieguo: la «FNK»)
è l'associazione di categoria, costituita il 13 marzo 1971, nel cui ambito si sono
riunite le imprese olandesi per il noleggio delle gru. La finalità, secondo lo statuto
della FNK, è quella di tutelare gli interessi delle imprese di noleggio di gru, specie
degli aderenti alla FNK, e di promuovere i contatti e la collaborazione tra i membri
nel senso più ampio. I membri della FNK dispongono di 1 552 gru su un parco di
circa 3 000 gru destinate al noleggio nei Paesi Bassi. L'art. 3 del regolamento
interno della FNK conteneva, dal 15 dicembre 1979 al 28 aprile 1992, una clausola
che obbligava gli aderenti a rivolgersi anzitutto agli altri membri per il noleggio e
la fornitura di gru a noleggio (in prosieguo: la «clausola preferenziale») e a
praticare tariffe «accettabili». La FNK ha redatto e pubblicato listini consigliati e
stime preventive per il noleggio di gru da parte delle imprese edilizie. Inoltre si
sono stabiliti listini di compensazione per la fornitura a noleggio tra gli aderenti alla
FNK di conserva tra le imprese che noleggiano gru.
- La Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (in prosieguo: la «SCK») è una
fondazione costituita nel 1985 da rappresentanti di imprese che noleggiano gru e
da imprese edilizie, la cui finalità è quella di promuovere e di mantenere la qualità
delle imprese che noleggiano gru. A questo scopo la SCK ha istituito un sistema
di certificazione con il quale rilascia certificati alle imprese che rispondono ad una
gamma di requisiti prescritti per la gestione di un'impresa di noleggio di gru e per
l'impiego e la manutenzione delle gru. Questo sistema di certificazione fornirebbe
alle imprese edilizie una garanzia che il noleggiatore possiede i requisiti prescritti
e quindi è superfluo ogni ulteriore accertamento diretto. L'art. 7, secondo trattino,
del regolamento relativo alla certificazione delle imprese di noleggio di gru della
SCK vieta alle imprese certificate di noleggiare gru presso imprese non riconosciute
dalla SCK (in prosieguo: il «divieto di noleggio»). Dal 20 gennaio 1989 la SCK è
stata ufficialmente riconosciuta dal Raad voor de Certificatie (consiglio di
certificazione), ente olandese che autorizza gli enti di certificazione, che ha
constatato che la SCK rispondeva ai requisiti fissati in base alle norme europee EC
45011 che stabiliscono i criteri ai quali gli enti di certificazione devono rispondere.
In virtù dell'art. 2, n. 5, dei criteri di riconoscimento del consiglio di certificazione,
l'ente che rilascia certificati deve vegliare a che le condizioni di certificazione siano
del pari soddisfatte in caso di subappalto. L'ente dispone delle possibilità seguenti
per adempiere questo obbligo: o controlla direttamente i subappaltanti (art. 2,
punto 5, A 1), oppure riesamina i controlli dei subappaltanti effettuati dall'impresa
autorizzata (art. 2, punto 5, A 2 e A 3).
- Il 13 gennaio 1992 la M.W.C.M. Van Marwijk (in prosieguo: la «Van Marwijk»)
e dieci altre imprese hanno presentato alla Commissione una denuncia nonché una
domanda di provvedimenti provvisori. Dette imprese ritenevano che le ricorrenti
contravvenissero alle regole di concorrenza del Trattato CE in quanto escludevano
le imprese non riconosciute dalla SCK dal noleggio di gru mobili e prescrivevano
i prezzi per la fornitura di gru a noleggio.
- Lo statuto della SCK e il suo regolamento sulla certificazione delle imprese di
noleggio di gru sono stati trasmessi alla Commissione il 15 gennaio 1992. Lo statuto
e i regolamenti interni della FNK sono stati trasmessi il 6 febbraio 1992. In
entrambi i casi si sollecitava un'attestazione negativa e, in subordine, un'esenzione
a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
- In esito ad un'azione promossa dalle imprese denuncianti dinanzi ai tribunali
olandesi, il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht ha ingiunto alla
FNK, con ordinanza d'urgenza 11 febbraio 1992, di abrogare la clausola di
preferenza nonché il sistema di listini raccomandati (applicabili alle operazioni di
noleggio di gru alle imprese edilizie) e delle tariffe di compensazione (per i
contratti di noleggio in subappalto). Imponeva alla SCK di disapplicare il divieto
di noleggio. Detta ordinanza è stata annullata il 9 luglio 1992, sempre in sede di
procedimento sommario, dal Gerechtshof di Amsterdam che ha ritenuto in
particolare che non fosse evidente ed assolutamente certo che le disposizioni in
questione non avessero praticamente alcuna possibilità di ottenere un esonero dalla
Commissione. La SCK ha ripristinato il divieto di noleggio il giorno della pronuncia
della sentenza del Gerechtshof di Amsterdam. La FNK ha invece rinunciato a
partecipare in futuro all'elaborazione dei listini consigliati o delle tariffe di
compensazione.
- Il 16 dicembre 1992 la Commissione ha formalmente comunicato alle ricorrenti le
censure loro mosse. Con la comunicazione inoltre si informavano le ricorrenti
dell'intenzione della Commissione di sopprimere, conformemente all'art. 15, n. 6,
del regolamento 6 febbraio 1962, n. 17 (primo regolamento di applicazione degli
artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento
n. 17») l'immunità dalle ammende contemplata dall'art. 15, n. 5, dello stesso
regolamento.
- Il 3 febbraio 1993 le ricorrenti hanno inviato alla Commissione la loro risposta alla
comunicazione degli addebiti. In detta risposta hanno in particolare chiesto che
venisse indetta un'audizione.
- Con lettera 4 giugno 1993, la Commissione le informava che il procedimento a
norma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 poteva venire archiviato solo se fosse
stato revocato il divieto di noleggio.
- Le società denuncianti hanno nuovamente adito il presidente
dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht che ha deciso, con ordinanza in sede di
procedimento sommario 6 luglio 1993, che il divieto di noleggio non poteva più
venire applicato, dato che nel frattempo la Commissione aveva reso noto il suo
orientamento sulle disposizioni in questione e detto divieto non avrebbe avuto
alcuna probabilità di godere di esenzione da parte della Commissione.
- Con lettera 29 settembre 1993 la Commissione ha informato le ricorrenti che
sarebbe stata indetta l'audizione richiesta prima della decisione definitiva,
conformemente all'art. 85 del Trattato, tuttavia un'audizione del genere non era
prescritta per l'adozione di una decisione a norma dell'art. 15, n. 6, del regolamento
n. 17.
- L'ordinanza dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht 6 luglio 1993 è stata
confermata dal Gerechtshof di Amsterdam con sentenza 28 ottobre 1993.
Quest'ultima sentenza si fondava in particolare su una lettera non datata del signor
Giuffrida della direzione generale Concorrenza (DG IV) della Commissione, inviata
alle ditte denuncianti con copia conforme al patrono delle ricorrenti. Queste
sostengono di aver avuto comunicazione della lettera il 22 settembre 1993. L'autore
di detta lettera scriveva: «Posso confermare che un progetto di decisione a norma
dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 dev'essere presentato per approvazione alla
Commissione nell'ambito di una procedura scritta al termine della presente
settimana, non appena saranno disponibili tutte le versioni linguistiche necessarie.
L'approvazione dei servizi interessati è già stata rilasciata (...) il mio servizio
prevede che dovrebbe essere possibile effettuare la comunicazione ufficiale della
decisione (alle ricorrenti) nella prima metà di ottobre 1993».
- Il 4 novembre 1993 la SCK ha diffuso un comunicato con il quale rendeva noto che
il divieto di noleggio sarebbe stato sospeso in attesa che la Commissione adottasse
una decisione definitiva.
- Il 13 aprile 1994 la Commissione ha emanato una decisione a norma dell'art. 15,
n. 6, del regolamento n. 17.
- Con lettera 3 giugno 1994 le ricorrenti hanno messo in mora la Commissione,
chiedendole l'emanazione di una decisione definitiva entro il 3 agosto 1994.
- Con lettera 27 giugno 1994 il signor Ehlermann, allora direttore generale della DG
IV, ha informato le ricorrenti che «la data del 3 agosto 1994, stabilita per
l'adozione della decisione finale era assolutamente irrealistica», ma che «l'adozione
della decisione definitiva era considerata pratica urgente».
- In risposta ad una lettera delle ricorrenti 3 agosto 1994, la Commissione ha
comunicato, con lettera 9 agosto 1994, che la comunicazione degli addebiti del
dicembre 1992 riguardava esclusivamente l'instaurazione di un procedimento
preliminare all'adozione di una decisione fondata sull'art. 15, n. 6, del regolamento
n. 17. Annunciava che la decisione definitiva sarebbe stata preceduta dall'adozione
di una nuova comunicazione degli addebiti, dopo di che le ricorrenti avrebbero
avuto la possibilità di essere ascoltate.
- Il 21 ottobre 1994 è stata emanata una nuova comunicazione degli addebiti nei
confronti delle ricorrenti, nell'ambito di un procedimento ex art. 85 del Trattato.
- Il 21 dicembre 1994 le ricorrenti hanno inviato alla Commissione la loro risposta
a detta comunicazione. In questa risposta hanno nuovamente diffidato la
Commissione, sollecitando un'azione immediata e hanno rinunciato all'indizione di
un'audizione.
- Il 27 novembre 1995 hanno presentato un ricorso per risarcimento danni dinanzial Tribunale (causa T-213/95). Con memoria separata hanno pure chiesto
provvedimenti urgenti (causa T-213/95 R). Le ricorrenti hanno rinunciato agli atti
per quest'ultimo procedimento e, con ordinanza 24 gennaio 1996, il presidente ha
cancellato dai ruoli la causa T-213/95 R. Le spese sono state riservate.
- Il 29 novembre 1995 la Commissione ha adottato la decisione 95/551/CE, relativa
ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/34.179, 34.202,
216 Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van Nederlandse
Kraanverhuurbedrijven, GU L 312, pag. 79; in prosieguo: la «decisione
controversa»). Vi si constata che la FNK è contravvenuta all'art. 85, n. 1, del
Trattato dal 15 dicembre 1979 al 28 aprile 1992, essendosi avvalsa di un sistema di
tariffe raccomandate e di compensazione grazie al quale i suoi aderenti potevano
prevedere le rispettive politiche in materia di prezzi (art. 1). Constata inoltre che
la SCK è contravvenuta all'art. 85, n. 1, del Trattato dal 1° gennaio 1991 al 4
novembre 1993 (salvo il periodo tra il 17 febbraio e il 9 luglio 1992), avendo vietato
alle imprese aderenti di prendere da noleggio gru presso imprese non aderenti alla
SCK (art. 3). Inoltre impone alle ricorrente di porre immediatamente fine a dette
infrazioni (artt. 2 e 4) ed infligge un'ammenda di 11 500 00 ECU alla FNK ed
un'ammenda di 300 000 ECU alla SCK (art. 5).
- Con lettera 11 gennaio 1996, le ricorrenti hanno chiesto di poter consultare la
documentazione per presentare un ricorso avverso detta decisione, ma la
Commissione, con lettera 15 gennaio 1996, ha risposto con un diniego.
- Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 1996, esse hanno
presentato un ricorso per annullamento della decisione controversa (causa T-18/96).
Hanno pure presentato, con memoria separata, una domanda di provvedimenti
urgenti (causa T-18/96 R).
- Per il periodo che va fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale nella causa
T-18/96 le ricorrenti sono giunte ad un accordo con la Commissione il 25 marzo
1996 per quanto riguarda la modifica della clausola di divieto di noleggio. Nella
versione modificata dell'art. 7, secondo trattino, del regolamento relativo alla
certificazione delle imprese che noleggiano gru, le imprese certificate dalla SCK
possono utilizzare solo «gru munite di una targhetta di certificazione valida, in base
ad una certificazione preliminare operata o dalla fondazione o da un altro istituto
di certificazione olandese o straniero autorizzato a certificare le imprese per
noleggio di gru e che applica manifestamente criteri equivalenti, salvo se può essere
dimostrato in base a documenti (comprese le telecopie) che il committente non ha
ritenuto opportuno accettare, al momento dell'assegnazione dell'appalto, che
l'impresa di noleggio gru (terzo) della quale si è avvalsa nella fattispecie fosse o
meno certificata» (lettera della Commissione alle ricorrenti del 25 marzo 1996).
- Il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimento urgente nella
causa T-18/96 R con ordinanza 4 giugno 1996 (Racc. pag. II-407). Le spese del
procedimento urgente sono state riservate. Il ricorso avverso l'ordinanza del
Tribunale è stato respinto con ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996
(Racc. pag. I-4971).
- Con lettera 9 luglio 1996 al presidente del Tribunale nell'ambito della causa T-18/96 le ricorrenti hanno invitato il Tribunale a disporre, in virtù dell'art. 65, lett.
b), del regolamento di procedura e, in subordine, in virtù dell'art. 64, n. 3, lett. d),
dello stesso regolamento, la produzione del fascicolo della Commissione relativo
alle pratiche SCK e FNK, recante il n. IV-34.179, 34.202 e 34.216 ivi compresi i
documenti interni della Commissione relativi alle consultazioni in materia tra la
direzione generale industria DG III e la DG IV, nonché eventuali altri fascicoli sui
quali sia fondata la decisione controversa.
- Con ordinanza 4 ottobre 1996, il presidente della Quarta Sezione ampliata ha
ammesso la Van Marwijk e sette altre imprese noleggiatrici di gru mobili ad
intervenire a sostegno della Commissione nella causa T-18/96.
- Con ordinanza 12 marzo 1997 ha deciso, a norma dell'art. 50 del regolamento di
procedura, di riunire le due cause per la fase orale.
- Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso
di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia ha invitato le
parti principali a produrre alcuni documenti prima dell'udienza.
- Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale
all'udienza del 4 giugno 1997.
- Sentite le difese delle parti all'udienza, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata),
ritiene che sia opportuno riunire le due cause anche ai fini della sentenza.
Conclusioni delle parti
- Nella causa T-213/95 le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
- dichiarare la Comunità responsabile del danno che esse subiscono e
subiranno in futuro per i comportamenti illegittimi della Commissione;
- condannare la Comunità a risarcire detto danno, ingiungendole di
determinarne l'entità di conserva con le ricorrenti e, se non viene raggiunto
un accordo extragiudiziale su questo punto, determinare esso stesso
l'importo del danno, se necessario dopo aver designato un perito incaricato
di calcolarlo esattamente;
- condannare alle spese la Comunità.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare in solido le ricorrenti alle spese ivi comprese quelle del
procedimento sommario.
- Nella causa T-18/96 le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
- in via principale, dichiarare che la decisione controversa è nulla nella parte
in cui, nel dispositivo, la Commissione stabilisce che si applica l'art. 85, n. 1,
ed infligge quindi un'ammenda alle ricorrenti, ma non si pronuncia sulla
domanda di applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato presentata dalle
ricorrenti;
- in subordine, dichiarare la decisione viziata da nullità assoluta;
- in via ulteriormente subordinata, annullare la decisione per inosservanza
dell'art. 85 del Trattato e dell'art. 6 della convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dei principi giuridici generali
e dell'obbligo di motivazione (art. 190 del Trattato);
- in ultimo subordine, annullare parzialmente la decisione controversa in
modo che nessuna ammenda venga inflitta alle ricorrenti;
- condannare alle spese la Commissione;
- condannare le intervenienti alle spese inerenti all'intervento.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare le ricorrenti alle spese.
- Le intervenienti concludono che il Tribunale voglia:
- accogliere le conclusioni della Commissione;
- condannare le ricorrenti alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalle
intervenienti.
Sul ricorso per risarcimento danni (causa T-213/95)
- Secondo una giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità
extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del
Trattato, è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni riguardanti
l'illegittimità del comportamento contestato all'istituzione comunitaria, la
sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento
dell'istituzione e il danno lamentato (v., ad esempio, sentenza della Corte 15
settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 19, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93
e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941,
punto 80).
1. Sul comportamento illegittimo contestato alla Commissione
- Le ricorrenti invocano quattro motivi per dimostrare l'esistenza di un
comportamento illegittimo della Commissione nell'ambito del procedimento che
essa ha instaurato dopo la presentazione della denuncia il 13 gennaio 1992 e dopo
le notifiche effettuate dalle ricorrenti il 15 gennaio e il 6 febbraio 1992. Questi
motivi riguardano rispettivamente la violazione dell'art. 6 della CEDU, la violazione
del principio della certezza del diritto, la violazione del principio della tutela del
legittimo affidamento e la violazione del diritto a presentare le proprie difese.
Primo motivo: violazione dell'art. 6 della CEDU
Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti sostengono che la Commissione deve rispettare le disposizioni della
CEDU. Si richiamano a questo proposito alla giurisprudenza (sentenze della Corte
17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, Racc. pag. 1125;
21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag.
2859, e 18 ottobre 1989, causa 274/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283),
all'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea e alla dichiarazione comune
dell'Assemblea, del Consiglio e della Commissione del 5 aprile 1977 (GU C 103,
pag. 1).
- Ritengono che il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione per
l'applicazione dell'art. 85 del Trattato è un procedimento al quale si applica l'art.
6 della CEDU. Emergerebbe infatti dalla giurisprudenza della Corte e dei
documenti della Commissione europea per i diritti dell'uomo che detta disposizione
si applica ai procedimenti in materia di contenzioso amministrativo
(Stenuit/Francia, 1992, 14 EHRR 509 e Niemitz/Germania, 193, 16 EHRR 97).
- La Commissione non avrebbe rispettato la condizione del termine ragionevole di
cui all'art. 6, n. 1, della CEDU. La Corte europea dei diritti dell'uomo avrebbe
dichiarato che un termine di 17 mesi non poteva considerarsi ragionevole (sentenza
9 dicembre 1994, Schouten e Meldrum/Paesi Bassi, Serie A, n. 304). Orbene, il
decorso del complesso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione
ha superato i 45 mesi. Quindi il comportamento della Commissione costituirebbe
manifestamente una violazione dell'art. 6, n. 1, della CEDU.
- La Commissione avrebbe abusato del procedimento disciplinato dal regolamento
n. 17 in quanto ha elaborato la prima comunicazione degli addebiti solo onde
adottare una decisione fondata sull'art. 15, n. 6, di detto regolamento. Inoltre
sarebbe impossibile comprendere perché sono stati necessari alla Commissione 22
mesi a decorrere dall'invio della prima comunicazione degli addebiti per emettere
la seconda comunicazione degli addebiti, la cui argomentazione fondamentale
sarebbe stata identica a quella della prima. L'elaborazione della seconda
comunicazione degli addebiti sarebbe stata inutile ed avrebbe costituito un'iniziativa
della Commissione per procrastinare il procedimento.
- Le ricorrenti ricordano che la sentenza del Gerechtshof di Amsterdam 28 ottobre
1993 era prospettata come un provvedimento temporaneo destinato a produrre i
suoi effetti finché la Commissione avesse adottato la propria decisione. Pertanto
la Commissione avrebbe dovuto giungere rapidamente ad una decisione definitiva.
Le ricorrenti aggiungono che lo spirito nel quale la Commissione ha condotto il
procedimento era ispirato alla convinzione che le fosse sufficiente influenzare il
giudice nazionale e prendere una decisione in base all'art. 15, n. 6, del regolamento
n. 17. La Commissione non avrebbe mai considerato urgente questa pratica.
- Le ricorrenti non avrebbero comunque contribuito ai ritardi della Commissione.
Avrebbero presentato proposte costruttive onde giungere ad una soluzione rapida,
proposte che tuttavia sarebbero state respinte dalla Commissione. Ricordano di
aver rinunciato ad un'audizione dopo aver ricevuto la seconda comunicazione degli
addebiti, onde accelerare l'adozione della decisione definitiva. La Commissione non
potrebbe far loro carico di aver perorato la loro causa dinanzi alla DG III, che è
l'organo della Commissione competente in materia di politica di certificazione.
L'intervento della DG III sarebbe stato necessario anche se le ricorrenti non
l'avessero richiesto. Analogamente, le ricorrenti ritengono che gli interventi presso
la Commissione della rappresentanza permanente dei Paesi Bassi dinanzi
all'Unione europea e al Consiglio della certificazione, che si sono esauriti in un
periodo che non ha superato due settimane (dal 13 al 27 ottobre 1993) non
potrebbero venire considerati fattore di mora a loro carico.
- In secondo luogo, la complessità della pratica non potrebbe affatto giustificare il
superamento del termine ragionevole (sentenza Schouten e Meldrum/Paesi Bassi,
già citata). Quanto ai ritardi provocati dall'indisponibilità della traduzione
finlandese e svedese del progetto di decisione, le ricorrenti sostengono che ritardi
tecnici non possono venire invocati per giustificare un superamento del termine
ragionevole (sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 6 maggio 1981,
Buchholz, serie A, n. 42).
- La Commissione ribatte che, per stabilire se la durata di un procedimento non è
ragionevole, si deve tener conto di tutte le circostanze della fattispecie. Non solo
il comportamento della Commissione avrebbe rilievo, ma anche quello delle
ricorrenti, come pure la complessità della pratica e tutti gli altri particolari del caso.
La Commissione riconosce che, durante il periodo tra il gennaio e il luglio 1992,
non ha ritenuto urgente la pratica, tenuto conto del fatto che una causa in merito
era pure pendente dinanzi al giudice olandese e che le infrazioni erano venute
meno dopo la pronuncia dell'ordinanza 11 febbraio 1992
dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht (v., a questo proposito, sentenza del
Tribunale 18 settembre 1992, causa T-2490, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223, punti 77 e 85). Avrebbe accelerato l'esame della pratica dopo la pronuncia
della sentenza del Gerechtshof di Amsterdam 9 luglio 1992, che ha consentito alla
SCK di ripristinare il divieto di noleggio (v. supra, punto 8).
- L'esame provvisorio del fascicolo avrebbe messo in rilievo che sussistevano i
presupposti per l'applicazione dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17. Entro cinque
mesi dalla pronuncia della sentenza del Gerechtshof di Amsterdam la Commissione
avrebbe fatto pervenire alle ricorrenti una comunicazione degli addebiti per
l'applicazione di detto articolo (comunicazione degli addebiti del 16 dicembre 1992,
v. supra, punto 9).
- La Commissione fa inoltre osservare che allorché il progetto di decisione in
applicazione dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 era terminato, la DG III ha
chiesto alla DG IV che si organizzasse una riunione dedicata al progetto di
decisione prima della sua presentazione al Collegio dei commissari. L'intervento
della DG III nel procedimento, che sarebbe stato la causa principale del ritardo
subito dallo studio della pratica nel corso dei mesi successivi, sarebbe stato tuttavia
conseguenza diretta delle iniziative delle ricorrenti. La decisione in virtù dell'art.
15, n. 6, del regolamento n. 17 sarebbe infine stata adottata il 13 aprile 1994.
- Inoltre, il 21 ottobre 1994 la Commissione avrebbe trasmesso alle ricorrenti la
comunicazione degli addebiti per l'adozione di una decisione definitiva. Questa,
adottata sulla base degli artt. 3 e 15, n. 2, del regolamento n. 17 avrebbe un oggettodiverso e conseguenze giuridiche diverse da una decisione adottata in base all'art.
15, n. 6. Un mese dopo aver registrato la risposta delle ricorrenti alla seconda
comunicazione degli addebiti, la DG IV avrebbe già elaborato un progetto di
decisione. Tuttavia, dopo l'adesione della Finlandia e della Svezia all'Unione
europea il 1° gennaio 1995, vi sarebbero stati forti ritardi nelle traduzioni in
finlandese e in svedese. Infine la Commissione avrebbe adottato la decisione
contestata il 29 novembre 1995.
- Secondo la Commissione, non le si potrebbe far carico nel caso di specie di non
aver rispettato il principio dell'osservanza di un termine ragionevole durante il
procedimento amministrativo.
Giudizio del Tribunale
- Secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante
dei principi giuridici generali dei quali la Corte garantisce l'osservanza (v., in
particolare, parere della Corte 28 marzo 1996, 2/94, Racc. pag. I-1759, punto 33;
sentenza della Corte 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow, Racc. pag. I-0000,
punto 14). A questo proposito la Corte e il Tribunale si ispirano alle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri nonché alle indicazioni fornite dai Trattati
internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo ai quali gli Stati membri
hanno cooperato e aderito. La CEDU riveste a questo proposito particolare
importanza (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc.
pag. 1651, punto 18, e Kremzow, già citata, punto 14). D'altro canto, ai sensi
dell'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, «l'Unione rispetta i diritti
fondamentali quali sono garantiti dalla [CEDU] e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto
comunitario».
- Le ricorrenti sostengono che, in esito alla denuncia presentata dalla Van Marwijk
e a., il 13 gennaio 1992 ed alle notifiche effettuate dalla SCK il 15 gennaio 1992 e
dalla FNK il 6 febbraio 1992 (v. supra, punti 6 e 7), la decisione controversa datata
29 novembre 1995 non è stata adottata entro «un termine ragionevole» ai termini
dell'art. 6, n. 1, della CEDU in virtù dei quali «ogni persona ha diritto ad un'equa
e pubblica audienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale
indipendente e imparziale costituito per legge (...)».
- Si deve tener presente che, allorché un interessato presenta alla Commissione una
domanda di attestato negativo a norma dell'art. 2 del regolamento n. 17 o una
notifica onde ottenere un'esenzione in virtù dell'art. 4 dello stesso regolamento, la
Commissione non può procrastinare sine die la sua presa di posizione. Per
garantire la certezza del diritto ed una tutela giuridica adeguata, essa deve infatti
prendere una decisione o inviare una lettera amministrativa, allorché detta lettera
è stata richiesta, entro un termine ragionevole. Analogamente, allorché una
denuncia di infrazioni all'art. 85 e/o all'art. 86 del Trattato viene presentata a
norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, la Commissione è tenuta ad adottare
entro un termine ragionevole una posizione definitiva sulla denuncia (sentenza
della Corte 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione,
Racc. pag. I-1503, punto 38).
- Il rispetto da parte della Commissione di un termine ragionevole nell'adozione di
decisioni a conclusione di procedimenti amministrativi in materia di politica della
concorrenza rappresenta infatti un principio generale del diritto comunitario (v.,
in materia di reiezione di reclami, sentenza Guérin automobiles/Commissione, già
citata, punto 38; in materia di aiuti di Stato, sentenze della Corte 11 dicembre
1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471, punto 4, e 24 novembre 1987, causa
223/85, RSV/Commissione, Racc. pag. 4617, punti 12-17). Di conseguenza, senza
che occorra valutare l'applicabilità in quanto tale dell'art. 6, n. 1, della CEDU ai
procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione in materia di politica della
concorrenza, si deve accertare se nella fattispecie la Commissione sia venuta meno
al principio generale del diritto comunitario dell'osservanza di un termine
ragionevole nel procedimento che precede l'adozione della decisione controversa.
- Il procedimento amministrativo nella presente causa si è protratto per circa 46
mesi. Tuttavia, come ha giustamente osservato la Commissione, la durata
ragionevole del procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze
specifiche di ciascuna pratica e in particolare del contesto della stessa, delle varie
fasi procedurali espletate dalla Commissione, della condotta delle parti nel corso
del procedimento, della complessità della pratica, nonché degli interessi delle parti
nella contesa (v., per analogia, sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo,
23 aprile 1987, Erkner, serie A, n. 117, pag. 62, paragrafo 66; 25 giugno 1987,
Milasi, serie A, n. 117, pag. 46, paragrafo 15, e Schouten e Meldrum/Paesi Bassi,
già citata, pag. 25, paragrafo 63).
- Per quanto riguarda in primo luogo il contesto della causa si deve rilevare che il
regolamento interno della FNK conteneva, fin dal 15 dicembre 1979, una clausola
che obbligava i membri dell'associazione a rivolgersi di preferenza ad altri associati
per il noleggio di gru e a praticare tariffe accettabili [regolamento interno, art. 3,
lett. a) e b)]. Quanto alla SCK, la clausola del regolamento sulla certificazione delle
imprese contemplata dalla decisione controversa, vale a dire il divieto di noleggio
(regolamento sulla certificazione, art. 7, secondo trattino) è entrata in vigore il 1°
gennaio 1991. Le ricorrenti non hanno apparentemente ritenuto necessario
chiedere il parere della Commissione sul loro statuto e sulla loro disciplina prima
che la Van Marwijk e dieci altre imprese presentassero una denuncia alla
Commissione il 13 gennaio 1992. Infatti lo statuto della SCK e la sua disciplina in
materia di certificazione delle imprese di noleggio di gru non sono stati trasmessi
alla Commissione prima del 15 gennaio 1992 e lo statuto e il regolamento interno
della FNK sono stati inviati solo il 6 febbraio 1992.
- Si deve poi ricordare che il periodo di 46 mesi trascorso tra l'inoltro della denuncia
e il deposito delle notifiche da un lato, e la decisione controversa dall'altro,
comprende più fasi procedurali. La Commissione, dopo aver esaminato il reclamo
e le notifiche il 16 dicembre 1992 ha emesso una comunicazione degli addebiti
preliminare all'adozione di una decisione a norma dell'art. 15, n. 6, del regolamento
n. 17 ed ha poi adottato una decisione in questo senso il 13 aprile 1994. In un
secondo tempo ha trasmesso una nuova comunicazione degli addebiti, il 21 ottobre
1994, prima di adottare la decisione controversa che è poi stata emanata il 29
novembre 1995.
- Va stabilito se ogni fase procedurale si è protratta per un tempo ragionevole.
- La prima presa di posizione provvisoria della Commissione sulle notifiche delle
ricorrenti è costituita dalla comunicazione degli addebiti del 16 dicembre 1992. La
durata di questa prima parte del procedimento, di circa undici mesi, era
ragionevole e può anche considerarsi relativamente breve alla luce di tutti gli
elementi del fascicolo. Si deve sottolineare che, durante questo periodo, la
Commissione ha esaminato, nel contempo, le notifiche dei ricorrenti e la denuncia
della Van Marwijk e a., che censurava per l'appunto le pratiche notificate dalle
ricorrenti. D'altro canto era logico per l'istituzione considerare che la pratica
instaurata dalle ricorrenti non aveva il carattere d'urgenza. Infatti, le stesse
ricorrenti non hanno insistito, nelle loro notifiche, sulla necessità di un esame
d'urgenza della pratica, pur se il punto 7.4 dell'allegato al modulo A/B [allegato al
regolamento della Commissione 3 maggio 1962, n. 27, primo regolamento
d'applicazione del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1962, n. 35, pag. 1118), in
seguito sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994,
n. 3385, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e
notificazioni presentate in forza del regolamento del Consiglio n. 17 (GU L 377,
pag. 28)] invita le parti notificanti a precisare il grado d'urgenza. Inoltre le pratiche
notificate che la Commissione riteneva non potessero costituire oggetto di
esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato erano cessate durante un periodo
di cinque mesi circa, tra l'11 febbraio 1992 e il 9 luglio 1992 (v. supra, punto 8), per
effetto di un'azione promossa dalle denuncianti dinanzi ai giudici olandesi.
- Il periodo di circa sedici mesi trascorso tra la comunicazione degli addebiti del 16
dicembre 1992 e il 13 aprile 1994, data dell'adozione della decisione a norma
dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 era altrettanto ragionevole. Si deve
osservare che il patrono delle ricorrenti ha ammesso in udienza dinanzi al
Tribunale che, nella lettera della SCK alla Commissione del 21 ottobre 1993
(lettera al signor Dubois della DG IV), la SCK per la prima volta ha insistito su un
disbrigo rapido ed urgente della pratica. Quanto alla FNK, si deve constatare che
non ha sottolineato alcuna urgenza prima dell'adozione della decisione del 13 aprile
1994. La lettera di diffida del patrono delle ricorrenti alla Commissione 3 giugno
1994 costituisce la prima manifestazione da parte della FNK del suo interesse ad
una rapida evasione della pratica. D'altro canto non è contestato che, allorché la
SCK insisteva per la prima volta presso la DG IV per accelerare il ritmo del
procedimento, le ricorrenti hanno chiesto l'intervento della DG III presso la DG
IV, onde ottenere l'accoglimento della loro domanda di esenzione (v., in
particolare, la lettera del patrono delle ricorrenti del 5 ottobre 1993 al signor
McMillan, capo del servizio dell'unità III.B.3). Pur se tale iniziativa è perfettamente
legittima, le ricorrenti avrebbero dovuto rendersi conto che l'intervento sollecitato
alla DG III avrebbe rallentato lo svolgimento della procedura, dato per di più che
la DG III non dev'essere consultata in un procedimento d'esenzione a norma
dell'art. 85, n. 3, del Trattato oppure in un procedimento di accertamento di
infrazione ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- La fase successiva del procedimento è stata costituita dalla notifica alle ricorrenti
della comunicazione degli addebiti ai fini dell'adozione della decisione controversa.
Detta notifica è stata operata il 21 ottobre 1994, vale a dire sei mesi dopo
l'adozione della decisione in base all'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17.
- Questo periodo di sei mesi va considerato non eccessivo.
- Le ricorrenti sostengono tuttavia che l'invio della seconda comunicazione degli
addebiti era inutile e costituiva un'iniziativa della Commissione mirante a
procrastinare il procedimento. Questo argomento va disatteso. Da un lato, la
finalità delle due comunicazioni degli addebiti era diversa. La prima riguardava la
revoca dell'immunità da ammende a norma dell'art. 15, n. 5, del regolamento n. 17
mediante una decisione in applicazione del n. 6 dello stesso articolo, mentre la
seconda aveva lo scopo di preparare una decisione di accertamento delle infrazioni
che irrogasse ammende a norma degli artt. 3, n. 1, e 15, n. 2, del regolamento n. 17.
D'altro canto la seconda comunicazione muoveva addebiti vertenti su tutte le
infrazioni accertate nella decisione controversa, vale a dire il divieto di noleggio e
le tariffe raccomandate e di compensazione, mentre la prima si era limitata
all'esame del divieto di noleggio sotto il profilo dell'art. 85 del Trattato. Si deve
ricordare che l'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17, nonché gli artt. 2 e 4 del
regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni
previste all'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127,
pag. 2268), che applicano il principio del rispetto dei diritti della difesa, prescrivono
che le imprese coinvolte in un procedimento per l'accertamento di un'infrazione
vengano messe in condizioni, durante il procedimento amministrativo, di presentare
utilmente le loro difese circa tutti gli addebiti loro mossi nella decisione (sentenza
della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc.
pag. 461, punto 9; sentenze del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92,
T-11/92, T-12/92 E T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2267, punto 39, e 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e
Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punto 47). La Commissione avrebbe perciò
dovuto inviare alle ricorrenti un'ulteriore comunicazione degli addebiti, non solo
poiché la finalità delle due comunicazioni degli addebiti era diversa, ma anche
perché la decisione controversa contiene un addebito che non era stato mosso nella
prima comunicazione. In altri termini, se la Commissione non avesse comunicato
la seconda serie di addebiti, la decisione controversa sarebbe stata adottata
chiaramente in ispregio dei diritti della difesa delle ricorrenti.
- Si deve poi rilevare che la Commissione ha adottato la sua decisione definitiva il
29 novembre 1995, cioè circa undici mesi dopo aver ricevuto, il 21 dicembre 1994,
la risposta delle ricorrenti alla seconda comunicazione degli addebiti.
Indipendentemente dai problemi di traduzione prospettati dalle parti nelle loro
memorie, il fatto che siano stati necessari undici mesi per la Commissione, dopo
aver avuto la risposta alla comunicazione degli addebiti, per preparare una
decisione definitiva in tutte le lingue ufficiali della Comunità non costituisce
un'inosservanza del principio del rispetto di un termine ragionevole in un
procedimento amministrativo in materia di politica della concorrenza.
- Quanto all'argomento delle ricorrenti secondo il quale la Commissione non avrebbe
mai considerato urgente la pratica ed avrebbe ritenuto che era sufficiente esercitare
una pressione sul giudice nazionale e adottare una decisione in base all'art. 15, n. 6,
del regolamento n. 17, si deve ricordare che la Commissione dispone della facoltà
di vagliare l'urgenza delle varie pratiche di cui deve occuparsi (sentenza
Automec/Commissione, già citata, punto 77). Inoltre, se ritiene che le pratiche che
le sono state trasmesse non possono fruire di un'esenzione in virtù dell'art. 85, n. 3,
per valutare l'urgenza che riveste la pratica notificata può tener conto del fatto che
un giudice nazionale ha già fatto porre termine alle infrazioni in questione.
- Si deve aggiungere che, in risposta ad un argomento svolto dalle ricorrenti
all'udienza per quanto riguarda gli effetti dannosi definitivi di una decisione a
norma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17, la Corte, nella sentenza 15 marzo
1967, cause riunite 8/66, 9/66, 10/66 e 11/66, Cimenteries CBR e a./Commissione
(Racc. pag. 84, in particolare pag. 106) ha fondato la ricevibilità di un ricorso
mirante all'annullamento di una siffatta decisione, in particolare sulla
considerazione che «se il provvedimento provvisorio fosse sottratto al sindacato
giurisdizionale (...) avrebbe quindi l'effetto pratico di esimere la Commissione dal
pronunciarsi in via definitiva, potendo lo scopo esser raggiunto dalla semplice
minaccia di ammende». Nel caso di specie le ricorrenti che non hanno promosso
ricorso per annullamento avverso la decisione del 13 aprile 1994 adottata in
applicazione dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 non potrebbero dolersi di
eventuali effetti lesivi causati in via definitiva dalla detta decisione.
- In considerazione di tutti gli elementi che precedono, la Commissione ha agitoconformemente al principio dell'osservanza di un termine ragionevole nel
procedimento amministrativo che ha preceduto l'emanazione della decisione
litigiosa.
- Ne consegue che il primo motivo va disatteso.
Secondo motivo: trasgressione del principio della certezza del diritto
Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti sostengono di essere rimaste nell'incertezza durante 45 mesi quanto
all'eventuale concessione dell'esenzione richiesta. Aggiungono che il principio della
certezza del diritto ha carattere vieppiù cogente nell'ipotesi di una normativa che
può comportare conseguenze finanziarie (sentenza della Corte 15 dicembre 1987,
causa 325/85, Irlanda/Commissione, Racc. pag. 5041, punto 18). Una decisione
basata sull'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 non potrebbe offrire la certezza che
implica una decisione finale (sentenza della Corte Cimenteries CBR e
a./Commissione, già citata). Sarebbe inoltre strano che la Commissione dichiari che
le ricorrenti potevano essere rassicurate circa la loro situazione dopo le pronunce
dei giudici olandesi mentre dette pronunce intendevano soltanto instaurare un
regime provvisorio in attesa della decisione definitiva della Commissione. D'altro
canto, la sentenza del Gerechtshof di Amsterdam 28 ottobre 1993 sarebbe in
particolare fondata sulla lettera del signor Giuffrida settembre 1993 (v. supra,
punto 14), che avrebbe contenuto l'affermazione inesatta secondo la quale
«l'approvazione dei servizi interessati era già stata rilasciata». Orbene, alla data di
detta affermazione la DG III non si sarebbe ancora pronunciata su detta pratica.
- La Commissione contesta che le ricorrenti si siano trovate nell'incertezza giuridica
durante 45 mesi. Si richiama all'ordinanza dell'Arrondissementsrechtbank di
Utrecht 6 luglio 1993. Nella controreplica sottolinea inoltre che la comunicazione
degli addebiti del 16 dicembre 1992, nonché la lettera del 4 giugno 1993 (v. supra,
punti 9 e 11) hanno fornito un'indicazione inequivocabile alle ricorrenti per quanto
riguardava l'eventuale concessione di un'esenzione. Sostiene inoltre che
l'espressione «servizi interessati» nella lettera del signor Giuffrida nel settembre
1993 riguardava soltanto la DG IV e il servizio giuridico della Commissione. La DG
III si sarebbe inserita nel procedimento solo su richiesta espressa da parte sua e
in seguito ad un'iniziativa delle ricorrenti. L'intervento della DG III nel
procedimento avrebbe avuto come conseguenza l'adozione della decisione fondata
sull'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 alcuni mesi dopo rispetto alle scadenze che
il signor Giuffrida avrebbe ragionevolmente potuto prevedere il 22 settembre 1993.
Giudizio del Tribunale
- Il motivo si suddivide in due parti.
- Nella prima si solleva la questione se la Commissione sia tenuta, in virtù del
principio della certezza del diritto, ad emanare una decisione entro un termine
ragionevole qualora degli accordi le siano stati comunicati a norma dell'art. 2 e/o
dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 17. Posto in questi termini, risulta assorbito nel
primo motivo e va disatteso per le stesse ragioni.
- Nell'ambito della seconda parte del motivo le ricorrenti criticano la lettera del
signor Giuffrida settembre 1993 (v. supra, punto 14) perché avrebbe contenuto
l'affermazione inesatta secondo la quale «l'approvazione dei servizi interessati era
già stata rilasciata». Questa critica è mossa anche nell'ambito del terzo motivo
tratto da un'inosservanza del principio della tutela del legittimo affidamento. Va
respinto per le ragioni di cui al punto 82 che segue.
- Ne consegue che il motivo di trasgressione del principio della certezza del diritto
non può venir accolto.
Terzo motivo: trasgressione del principio della tutela del legittimo affidamento
Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha fatto promesse che non ha poi
mantenuto. So richiamano innanzi tutto alla lettera del signor Giuffrida (v. supra,
punto 14) che annunciava nel settembre 1993 l'adozione imminente della decisione
fondata sull'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17. In secondo luogo si richiamano alla
lettera del signor Ehlermann 27 giugno 1994 (v. supra, punto 18) secondo la quale
l'adozione della decisione definitiva era questione urgente. Poiché il Gerechtshof
di Amsterdam ha fondato la sua sentenza del 28 ottobre 1993 sulle promesse della
Commissione di adottare la sua decisione entro breve termine, le ricorrenti
ritengono che avevano buone ragioni di ritenere che la Commissione avrebbe
mantenuto la sua parola.
- Nella replica fanno ancora osservare, a proposito della lettera del signor Giuffrida,
che la DG III è responsabile della politica di certificazione e che la presente
pratica secondo la Commissione è il primo caso di applicazione dell'art. 85 ad un
sistema di certificazione. Ritengono quindi che, al momento della redazione della
lettera, almeno un servizio interessato, cioè la DG III, non aveva dato la sua
approvazione. Tenuto conto dell'influenza esercitata dalla lettera in questione sulla
sentenza del Gerechtshof di Amsterdam si dovrebbe concludere che la
Commissione è venuta meno al principio del legittimo affidamento pronunciando
affermazioni inesatte.
- La Commissione ribatte che la lettera del 22 settembre 1993 non ha fornito un'idea
falsata della situazione in quel momento. Si richiama a questo proposito
all'argomento esposto al punto 72 che precede. Ritiene anche che la sua lettera del
27 giugno 1994 non contenga punti non veritieri.
Giudizio del Tribunale
- La nozione di legittimo affidamento presuppone, per quel che riguarda
l'interessato, che questi possa nutrire fondate speranze su precise assicurazioni
fornite dall'amministrazione comunitaria (sentenza del Tribunale 19 maggio 1994,
causa T-465/3, Consorzio gruppo di azione locale «Murgia
Messapica/Commissione», Racc. pag. II-361, punto 67, e ordinanza del Tribunale
11 marzo 1996, causa T-195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II-171, punto 20).
- Nella fattispecie le ricorrenti invocano l'esistenza di due lettere della Commissione
che avrebbero contenuto promesse che sarebbero risultate inesatte.
- In primo luogo, quanto alla lettera del signor Giuffrida, essa è stata redatta o il 21
o il 22 settembre 1993. Infatti, costituisce una risposta a una lettera delle ricorrenti
del 21 settembre 1993 e le ricorrenti sostengono di averne ricevuto comunicazione
il 22 settembre 1993. La lettera indicava che un progetto di decisione in base
all'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 sarebbe stato presentato al Collegio dei
commissari nel corso della settimana successiva e che la Commissione prevedeva
la notifica formale di detta decisione alle ricorrenti durante la prima quindicina del
mese d'ottobre 1993. Benché si possa eventualmente ritenere che questa
corrispondenza fornisca assicurazioni precise quanto all'imminenza dell'adozione
di una decisione da parte della Commissione, le ricorrenti non contestano che, non
appena ne hanno preso conoscenza, sono intervenute presso la DG III affinché
quest'ultima intervenisse presso la DG IV (v., in particolare, la lettera del patrono
delle ricorrenti del 5 ottobre 1993 al signor McMillan, capo del servizio dell'unità
III.B.3, che si riferisce ad un colloquio di quest'ultimo con detto patrono il 28
settembre 1993). Così stando le cose, le ricorrenti non potevano sperare che la
Commissione tenesse fede ad eventuali promesse fornite nella sua lettera pervenuta
il 22 settembre 1993.
- Quanto alla lettera del signor Ehlermann del 27 giugno 1994, confermava che
l'adozione di una decisione definitiva in detta pratica era considerata questione
urgente per i servizi della DG IV. Tenuto conto della genericità di detta
dichiarazione, non si può sostenere che la Commissione abbia fornito precise
garanzie che avrebbero potuto far sorgere nelle ricorrenti fondate speranze circa
la data di adozione di una decisione definitiva sulla pratica. Comunque sia, la
veridicità dell'affermazione del signor Ehlermann è stata confermata in pratica
dalla Commissione, poiché il 21 ottobre 1994 ha emesso una comunicazione degli
addebiti in previsione dell'adozione di una decisione definitiva.
- Da quanto precede risulta che il terzo motivo va del pari disatteso.
Quarto motivo: trasgressione del diritto di venir ascoltati
Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti ricordano di aver chiesto ripetutamente di essere ascoltate durante
il procedimento conclusosi con l'emanazione della decisione fondata sull'art. 15,
n. 6, del regolamento n. 17. Il fatto che la Commissione non abbia dato seguito a
queste richieste costituirebbe un'inosservanza dei diritti della difesa. Ritengono che
la salvaguardia di questi diritti prescrivesse la possibilità di reagire, nel corso di una
trattazione che salvaguardasse tutte le garanzie formali, da un lato, agli elementi
nuovi che avrebbero potuto emergere durante la fase amministrativa e, d'altro
canto, al rifiuto della Commissione di qualsiasi compromesso. L'interesse che
avevano ad essere ascoltate, in queste circostanze, avrebbe giustificato un eventuale
ritardo nel procedimento, quanto meno durante il periodo precedente all'adozione
della decisione a norma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17.
- La Commissione ribatte di aver messo le ricorrenti in condizione di far presente
il loro punto di vista sugli addebiti mossi nei loro confronti. Non si potrebbe quindi
parlare di violazione dei diritti della difesa. Non essendovi alcuna norma di legge
che prescriva che imprese o associazioni interessate devono poter presentare
osservazioni orali prima che la Commissione adotti una decisione a norma dell'art.
15, n. 6, del regolamento n. 17 e non sussistendo particolari circostanze che
implichino che, nella fattispecie, un'audizione era l'unica possibilità che garantisse
effettivamente i diritti della difesa, la Commissione non sarebbe stata affatto
obbligata ad ascoltare le osservazioni orali delle ricorrenti dopo averle consultate
per iscritto.
Giudizio del Tribunale
- Secondo le ricorrenti il danno lamentato deriverebbe dal fatto che la Commissione,
al momento della presentazione della denuncia, non aveva ancora adottato una
decisione definitiva sulle comunicazioni delle ricorrenti ed avrebbe quindi lasciato
sussistere un dubbio per circa quattro anni sulla legittimità dello statuto e del
regolamento notificati. Il comportamento della Commissione avrebbe avuto la
conseguenza che il consiglio di certificazione minacciava di revocare
l'autorizzazione della SCK, che i noleggiatori di gru erano meno osservanti delle
condizioni generali della FNK e che il buon nome delle ricorrenti ne soffriva.
- Si deve rilevare che il comportamento della Commissione denunciato nel presente
motivo, vale a dire l'omessa indizione di un'audizione prima di adottare una
decisione a norma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 non ha potuto causare
o aggravare il danno lamentato nell'atto introduttivo.
- Il presente motivo non ha quindi alcun nesso con il detto danno.
- Inoltre riguarda soltanto la legittimità della decisione 13 aprile 1994 adottata a
norma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17. Orbene, il presente ricorso mira al
risarcimento di un danno connesso all'omessa adozione entro un termine
ragionevole di una decisione definitiva e non a un'illegittimità della decisione 13
aprile 1994, decisione che le ricorrenti non hanno comunque contestato nel termine
previsto ad hoc.
- Il quarto motivo va quindi disatteso.
- Emerge da tutto quanto precede che l'analisi dei vari motivi non ha messo in luce
un comportamento illegittimo da parte della Commissione che possa far sorgere
la responsabilità della Comunità.
- Tuttavia, il Tribunale ritiene che si debba accertare inoltre se sussista un nesso
causale tra il comportamento assertivamente illegittimo ed il danno invocato dalle
ricorrenti.
2. Sul nesso causale
Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti sostengono che l'origine del danno da esse subito va ascritta alla
Commissione. Osservano che la SCK rischia di perdere la sua autorizzazione in
quanto il consiglio della certificazione ritiene che il divieto di noleggio sia l'unico
mezzo per conformarsi ai requisiti dell'autorizzazione, mentre detto divieto di
noleggio è stato per l'appunto sospeso in attesa della decisione controversa. Quanto
alla FNK, il suo buon nome e le sue condizioni generali sono state pregiudicate in
particolare dal comportamento della Commissione. Nella replica le ricorrenti
sottolineano inoltre che il Gerechtshof di Amsterdam, in base ad una dichiarazione
inesatta della Commissione, si è pronunciato in via provvisoria sospendendo il
divieto di noleggio in attesa di una decisione definitiva della Commissione (v. supra,
punto 14). Ritengono che l'inerzia della Commissione durante un periodo di durata
intollerabile abbia conferito alla sentenza del Gerechtshof di Amsterdam del 28
ottobre 1993 effetti nel tempo ben oltre quelli che il giudice nazionale aveva inteso
conferirle.
- La Commissione ribatte che non vi è nesso causale diretto e necessario tra l'azione
condotta dalla Commissione e la sospensione prolungata del divieto di noleggio.
Ricorda che non un suo atto, bensì la pronuncia del giudice olandese e ha sospeso
il divieto di noleggio in via provvisoria. Se la SCK riteneva che dopo un certo
tempo i provvedimenti provvisori non erano più giustificati, dato che la decisione
definitiva della Commissione tardava oltre il previsto, avrebbe potuto rivolgersi al
giudice nazionale per ottenere la soppressione o la modifica dei provvedimenti
provvisori.
Giudizio del Tribunale
- L'art. 85, n. 1, del Trattato produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli e
attribuisce direttamente a questi dei diritti, che i giudici nazionali devono tutelare
(v., ad esempio, sentenza della Corte 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis,
Racc. pag. I-935, punto 45).
- Applicando l'art. 85, n. 1, del Trattato, il Gerechtshof di Amsterdam ha vietato alla
SCK nella sentenza 28 ottobre 1993 di applicare il divieto di noleggio (art. 7,
secondo trattino, del regolamento relativo alla certificazione delle imprese di
noleggio di gru della SCK). E' vero che il Gerechtshof di Amsterdam si è ispirato
all'orientamento della Commissione, vale a dire alla lettera del signor Giuffrida del
settembre 1993 (v. supra, punto 14) che preannunciava l'adozione di una decisione
a norma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17, ma ciò non toglie che detta presa
di una posizione non vincolava il giudice nazionale. Infatti la valutazione di questo
divieto fatta dal signor Giuffrida aveva soltanto indole di elemento di fatto che il
Gerechtshof di Amsterdam poteva prendere in considerazione nel suo esame della
conformità di detta prassi con l'art. 85 del Trattato (sentenza della Corte 10 luglio
1980, cause riunite 253/78, 1/79, 2/79 e 3/79, Giry e Guerlain e a., Racc. pag. 2327,
punto 13; sentenza del Tribunale 9 gennaio 1996, causa T-575/93,
Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 43). D'altro canto, come ciò
emergerà dall'analisi del ricorso di annullamento della decisione controversa, la
posizione assunta dalla Commissione durante il procedimento amministrativo e
ribadita nella decisione controversa si fonda su un'interpretazione corretta dell'art.
85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, se nei confronti della SCK vi è stata una
minaccia di revoca dell'autorizzazione, ciò era dovuto al fatto che la SCK era stataobbligata a por fine ad un'infrazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Un siffatto
«pregiudizio» non è imputabile alla Commissione.
- Quanto alla FNK, le ricorrenti non chiariscono come il suo buon nome e le sue
condizioni generali siano stati lesi per effetto del comportamento della
Commissione, atteso che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alle
ricorrenti fornire la prova di un nesso causale tra l'illecito commesso dall'istituzione
e il danno lamentato (v., ad esempio, sentenza della Corte 30 gennaio 1992, cause
riunite C-363/88 e C-364/88, Finsider e a./Commissione, Racc. pag. I-359, punto 25,
e sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-168/94, Blackspur e
a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2627, punto 40). Le uniche pratiche della
FNK che sono state criticate durante il procedimento amministrativo sono il
sistema di tariffe raccomandate e di compensazione e la clausola detta di
preferenza che obbligava i membri della FNK a rivolgersi anzitutto ad altri membri
di detta associazione per prendere e dare a noleggio gru [art. 3, lett. a) e b), del
regolamento interno della FNK]. Orbene, le ricorrenti hanno sostenuto durante il
procedimento amministrativo, durante la fase scritta del procedimento dinanzi al
Tribunale e nel corso dell'udienza che la FNK aveva volontariamente rinunciato
a dette pratiche dopo l'annullamento da parte del Gerechtshof di Amsterdam, il
9 luglio 1992, dell'ordinanza del presidente dell'Arrondissementsrechtbank di
Utrecht 11 febbraio 1992, vale a dire allorché (luglio 1992) la Commissione non
aveva ancora preso posizione, nemmeno provvisoriamente, sulla notifica della FNK
o sul reclamo della Van Marwijk. Di conseguenza il danno lamentato dalla FNK
non può in alcun modo essere stato causato dal comportamento della Commissione
durante il procedimento amministrativo.
- Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il ricorso per risarcimento
danni va respinto, senza dover esaminare ulteriormente se sussista l'altra
condizione per il sorgere della responsabilità della Comunità, cioè il danno arrecato
al singolo.
Sul ricorso per la dichiarazione di nullità o di annullamento della decisione 95/551
(causa T-18/96)
1. Sulla domanda di accertamento della nullità della decisione controversa
Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti invocano un solo motivo a sostegno delle loro conclusioni. Sostengono
che la decisione controversa è nulla, in quanto la Commissione non ha statuito nel
dispositivo sulla domanda di esenzione presentata a norma dell'art. 85, n. 3, del
Trattato. Sarebbe stato indispensabile pronunciarsi su detta domanda nel
dispositivo, dato che la conformità di una situazione alle regole comunitarie di
concorrenza va verificata assumendo come parametro l'art. 85 nel suo complesso
(sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93
e T-546/93, Métropole télévision e a./Commissione, Racc. pag. II-649), e che
soltanto il dispositivo di un atto può produrre effetti giuridici (sentenze del
Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc.
pag. II-2181, punto 31, e 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento, Racc.
pag. II-555, punto 39). La decisione della Commissione 13 aprile 1994, adottata in
base all'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 non avrebbe alcun rilievo a questo
proposito. Siffatta decisione verrebbe adottata solo dopo un esame provvisorio e
non sarebbe quindi equivalente ad una decisione definitiva. Inoltre, anche se
potesse considerarsi decisione definitiva, si dovrebbe comunque osservare che nella
fattispecie riguardava solo il divieto di noleggio della SCK e non si pronunciava
sulle pratiche notificate della FNK, sicché una decisione sull'eventuale applicazione
a queste ultime pratiche dell'art. 85, n. 3, del Trattato non sussisteva ancora.
- La Commissione ribatte che emerge chiaramente dai punti 32-39 del preambolo
della decisione controversa che sono stati esaminati e disattesi gli argomenti delle
ricorrenti miranti ad ottenere un'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
Un ulteriore punto nel dispositivo che disattende esplicitamente la richiesta di
esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato sarebbe stato inutile, poiché
l'accertamento negli artt. 1 e 3 dell'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato
commessa dalla SCK e dalla FNK, nonché le ingiunzioni contenute agli artt. 2 e 4
implicavano inevitabilmente la reiezione della domanda di esenzione a norma
dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
Giudizio del Tribunale
- Nel dispositivo della decisione controversa la Commissione ha rilevato che il
sistema delle tariffe raccomandate e di compensazioni della FNK (art. 1) e il
divieto di noleggio della SCK (art. 3) erano incompatibili con l'art. 85, n. 1, del
Trattato ed ha ingiunto alla FNK (art. 2) e alla SCK (art. 4) di por fine
immediatamente a dette infrazioni. La decisione controversa erogava d'altro canto
ammende nei confronti delle ricorrenti (art. 5).
- Pur se detto dispositivo non si pronuncia esplicitamente sulle domande di esenzione
delle ricorrenti presentate a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato, si deve rilevare
che la Commissione ha verificato la conformità delle pratiche contemplate agli artt.
1 e 3 della decisione controversa con le regole di concorrenza alla luce dell'art. 85
nel suo complesso. Emerge infatti dall'elaborata motivazione della decisione
controversa (punti 32-39 del preambolo) che la Commissione ha esaminato se l'art.
85, n. 1, del Trattato potesse dichiararsi non applicabile a dette pratiche in virtù
dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Al termine del suo esame essa rileva al punto 35, per
quanto riguarda le tariffe raccomandate e di compensazione fissate dalla FNK,
«che è esclusa un'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato».
Analogamente, al punto 39, si conclude esplicitamente che «è da escludere
un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE per quanto
riguarda il divieto di prendere a noleggio» della SCK.
- Si deve ricordare che la motivazione di un atto è indispensabile per determinare
il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo (sentenze della Corte 26
aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione,
Racc. pag. 2181, punto 27, e 15 maggio 1997, causa C-355/95 P,
TWD/Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 21; sentenza del Tribunale 5 giugno
1992, causa T-26/90, Finsider/Commissione, Racc. pag. II-1789, punto 53). Di
conseguenza, anche se il dispositivo della decisione controversa non si esprime
esplicitamente sulle domande di esenzione delle ricorrenti a norma dell'art. 85, n. 3,
del Trattato, l'accertamento di infrazioni e le ingiunzioni di por fine alle stesse
contenute nel dispositivo implicano necessariamente, alla luce della motivazione
della decisione (punti 32-39), che la Commissione ha inteso respingere le domande
di cui trattasi.
- Infine, le ricorrenti non possono trarre argomento dalle sentenze NBV e
NVB/Commissione e Fiorani/Parlamento, già citate. Infatti, in ciascuna di quelle
cause, che non riguardavano affatto un problema di inesistenza di una decisione di
un'istituzione comunitaria, il dispositivo della decisione impugnata non arrecava
danno alle ricorrenti. Solo alcune considerazioni della motivazione delle decisioni
in questione erano ritenute non favorevoli per le ricorrenti. I ricorsi d'annullamento
promossi in quelle cause sono stati dichiarati irricevibili perché miravano in realtà
all'annullamento della sola motivazione della decisione. Nella presente causa il
dispositivo della decisione controversa arreca un danno alle ricorrenti, poiché le
ritiene responsabili di infrazioni agli artt. 85, n. 1, del Trattato e impone a loro di
porvi fine, eroga ammende nei loro confronti e in modo implicito, ma certo,
respinge le loro domande di esenzione.
- Ne consegue che il motivo non può venir accolto.
- Di conseguenza la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità della
decisione controversa va disattesa.
2. Sulla domanda di annullamento della decisione controversa
- Le ricorrenti invocano cinque motivi di annullamento della decisione controversa,
relativi rispettivamente dalla violazione degli artt. 3, 4, 6 e 9 del regolamento n. 17,
alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, alla violazione dei diritti della difesa
ed alla violazione dell'art. 190 del Trattato.
Primo motivo: violazione degli artt. 3, 4, 6 e 9 del regolamento n. 17
Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti sostengono in modo lacunoso e richiamandosi ai loro argomenti sulla
nullità della decisione controversa, che l'omessa pronuncia della Commissione sulle
domande di esenzione in virtù dell'art. 85, n. 3, del Trattato contravviene agli artt.
3, 4, 6 e 9 del regolamento n. 17, e che la Commissione ha del pari commesso un
grave errore di forma, sicché la decisione, che non risponde alle condizioni di
forma prescritte, va annullata.
- La Commissione si riferisce all'argomento che ha svolto relativamente alla
domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità della decisione controversa.
Giudizio del Tribunale
- Il presente motivo si fonda sugli stessi argomenti già invocati nell'ambito dei motivi
svolti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità della decisione
controversa.
- Si deve ricordare che in quest'ultima la Commissione si è pronunciata
esplicitamente sulle domande di esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, delle ricorrenti
(v. supra, punti 103 e 104).
- Il primo motivo va quindi disatteso.
Secondo motivo: violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato
- Vista la relazione d'udienza e in esito alla fase orale del procedimento, si deve
suddividere il motivo in quattro parti.
- La prima parte riguarda il fatto che la SCK sarebbe stata erroneamente qualificata
impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. La seconda parte si suddivide a sua
volta in due argomenti. Il primo concerne un errore di diritto vertente sul
riferimento ai criteri di trasparenza, di apertura, di indipendenza e di accettazione
di garanzie equivalenti di altri sistemi nella valutazione della compatibilità di un
sistema di certificazione con l'art. 85, n. 1, del Trattato. Il secondo è inerente ad
un errore di valutazione che sarebbe stato commesso dalla Commissione allorché
ha ritenuto che il divieto di noleggio avesse lo scopo o l'effetto di restringere la
concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. La terza parte attiene al fatto
che la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione ritenendo che il
sistema delle tariffe raccomandate di compensazione avesse lo scopo o l'effetto di
restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Infine, la quarta
parte verte su di un errore di valutazione dell'incidenza sul commercio fra Stati
membri.
Sulla prima parte, concernente un errore consistente nel qualificare la SCK come
impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato
- Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti sostengono che la SCK non è un'impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del
Trattato, poiché un ente di certificazione che si occupa unicamente ed
esclusivamente del controllo imparziale e oggettivo di imprese in un settore
specifico non svolge attività economica (v. sentenze della Corte 23 aprile 1991,
causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, e 17 febbraio 1993, cause riunite
C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre, Racc. pag. I-637, e conclusioni dell'avvocato
generale Gordon Slynn nella sentenza 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC, Racc.
pag. 391). La SCK non sarebbe nemmeno un'associazione di imprese ai sensi della
stessa disposizione.
- La Commissione ribatte che è sufficiente che un ente, indipendentemente dal suo
status giuridico, svolga un'attività di carattere economico che possa essere svolta
in linea di massima da un'impresa privata e a scopo di lucro affinché possa
considerarsi impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Nella fattispecie, il
rilascio di un certificato a titolo oneroso costituirebbe un'attività di questo tipo. La
SCK dovrebbe quindi essere considerata un'impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del
Trattato.
- Nella decisione controversa, la Commissione ha definito la SCK come impresa ai
sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (punto 17, secondo comma, del preambolo).
- Si deve accertare se non abbia commesso un errore di valutazione o un errore di
diritto con tale qualificazione.
- Nel contesto del diritto della concorrenza «la nozione di impresa abbraccia
qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status
giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento» (sentenza Höfner
e Elser, già citata, punto 21).
- La SCK è un ente di diritto privato che ha instaurato un sistema di certificazione
per imprese di noleggio di gru, al quale le imprese interessate possono aderire
facoltativamente. Fissa in modo autonomo i criteri ai quali devono rispondere le
imprese certificate. I certificati sono rilasciati solo agli associati in regola con il
versamento delle quote contributive.
- Queste caratteristiche dimostrano che la SCK svolge attività economica. Va quindi
considerata come impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- La Commissione ha giustamente qualificato la SCK come impresa, quindi
l'argomento delle ricorrenti secondo il quale la SCK non costituisce un'associazione
di imprese è privo di pertinenza.
- Da quanto precede risulta che la prima parte del secondo motivo va disattesa.
Sulla seconda parte, inerente ad un errore di diritto vertente sul richiamo ai criteri
di trasparenza, di apertura, di indipendenza e di accettazione di garanzie
equivalenti di altri sistemi nella valutazione della compatibilità di un sistema di
certificazione con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e ad un errore di valutazione che
sarebbe stato commesso dalla Commissione allorché ha ritenuto che il divieto di
noleggio avesse lo scopo o l'effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'art.
85, n. 1, del Trattato
- Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti ricordano che la Commissione ha ritenuto nella decisione controversa
che se il divieto di noleggio «fosse associato ad un sistema di certificazione
pienamente aperto, indipendente e trasparente e prevedesse il riconoscimento di
garanzie equivalenti espresse da altri sistemi, si potrebbe difendere la tesi che esso
non produce alcun effetto di limitazione della concorrenza, ma è inteso puramente
a garantire la qualità dei beni o dei servizi sottoposti a certificazione» (punto 23,
primo paragrafo). La Commissione avrebbe trasgredito l'art. 85, n. 1, del Trattato
definendo di propria iniziativa criteri generali per valutare l'applicazione di detta
disposizione a sistemi di certificazione, mentre detti criteri non sono stati indicati
all'art. 85, n. 1, del Trattato.
- In secondo luogo, il divieto di noleggio nell'ambito del sistema di certificazione
della SCK non avrebbe come oggetto o come effetto una restrizione della
concorrenza. Per valutare se dette clausole sono vietate dall'art. 85, n. 1, del
Trattato si dovrebbe accertare come si sarebbe svolta la concorrenza in loroassenza (sentenza 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./Commissione, Racc. pag.
2545, punto 18). Il sistema di certificazione della SCK rafforzerebbe la concorrenza.
Contribuirebbe alla trasparenza del mercato consentendo di valutare in base ad un
parametro oggettivo ed imparziale la qualità e la sicurezza delle varie imprese che
offrono il prodotto. Sarebbe indispensabile prevedere il divieto di noleggio per le
imprese non certificate, poiché un siffatto divieto rappresenterebbe l'unico modo
di garantire che ogni contratto con un'impresa certificata venga eseguito da
un'impresa che risponde alle stesse caratteristiche di sicurezza e di qualità. In
questo senso il divieto di noleggio mirerebbe ad una tutela identica a quella offerta
da un marchio, per la quale la Corte ha riconosciuto la compatibilità con il diritto
comunitario in materia di concorrenza (sentenza della Corte 17 ottobre 1990, causa
C-10/89, CNL-SUCAL, Racc. pag. I-1371, punto 13). Il divieto di noleggio sarebbe
del pari indispensabile in quanto costituirebbe l'unico mezzo di soddisfare i requisiti
di cui all'art. 2, n. 5, dei criteri di riconoscimento del consiglio di certificazione (v.
supra, punto 5), secondo il quale l'ente che concede la certificazione deve verificare
direttamente, qualora un lavoro venga eseguito da un subappaltante, che le
prescrizioni in materia di qualità siano osservate. Quanto alla proposta della
Commissione di autorizzare le imprese certificate a dimostrare, mediante elenchi
prestabiliti, che imprese non certificate alle quali esse si rivolgono rispondono
comunque ai requisiti di qualità prescritti, le ricorrenti ritengono che un siffatto
regime di verifica ad hoc rappresenterebbe la negazione totale di un sistema di
certificazione fondato su una verificazione sistematica. Infine, il divieto di noleggio
dovrebbe anche continuare a valere nell'ipotesi in cui il committente autorizzasse
espressamente il noleggio di gru presso imprese non certificate. Infatti la credibilità
del sistema di certificazione si fonderebbe sul fatto che tutti i prodotti e servizi
offerti dalle imprese certificate rispondono alle condizioni prescritte.
- Le ricorrenti sostengono che il sistema contestato risponde in ogni caso a tutti i
criteri definiti dalla Commissione. Anzitutto detto sistema è caratterizzato da
un'apertura totale, che ammette non solo i membri della SNK, ma anche qualsiasi
impresa lo desideri. Infatti la SCK avrebbe rilasciato certificati a dodici imprese che
non erano aderenti alla FNK. Le condizioni per ottenere un certificato sarebbero
oggettive e non discriminatorie. A questo proposito la riduzione del contributo di
cui fruivano i membri della FNK fino al 1° gennaio 1992 sarebbe stata una mera
contropartita per i servizi di segreteria offerti dalla FNK alla SCK. Il sistema
sarebbe stato pure accessibile alle imprese degli altri Stati membri, il che sarebbe
confermato da una relazione del consiglio di certificazione dell'11 gennaio 1993 e
da una lettera dell'11 marzo 1994 dell'associazione di imprese belghe di noleggio
gru. La SCK avrebbe sempre riconosciuto che un'immatricolazione all'estero
soddisfa la condizione, prescritta per l'impresa che richiede il certificato della SCK,
di essere iscritta nel registro della camera di commercio. Di conseguenza, le
difficoltà incontrate dalle imprese straniere per accedere al mercato olandese
sarebbero unicamente dovute alle disparità tra le discipline dei paesi.
- Anche se il suo regolamento non vi fa richiamo, la SCK riconoscerebbe
l'equivalenza degli altri sistemi di certificazione, a condizione che questi
contemplino garanzie analoghe a quelle del sistema contestato. Il sistema di
certificazione della SCK rappresenterebbe realmente un valore aggiunto rispetto
al regime previsto dalla legge, tanto nella sostanza quanto sul piano della
procedura. Nella sostanza stabilirebbe condizioni, sul piano tecnico e sul piano di
gestione dell'impresa, che vanno oltre le condizioni prescritte dalla legge. La SCK
perseguirebbe una politica di controllo molto più attiva di quella della Keboma.
Detta funzione complementare di un sistema di certificazione si spiegherebbe con
una politica deliberata nei Paesi Bassi, che consiste nell'affidare, per quanto
possibile, il controllo delle condizioni prescritte dalla legge agli operatori del
mercato. Il valore aggiunto del sistema di certificazione della SCK sarebbe stato
riconosciuto dalla DG III in una nota del 18 agosto 1994 indirizzata alla DG IV.
Così stando le cose, la SCK non potrebbe autorizzare il noleggio di gru che non
rispondono alle condizioni prescritte dalla legge senza che ciò incida sulla coerenza
del proprio sistema di certificazione. Il fatto che non vi sono ancora altri enti
privati che abbiano organizzato un sistema di certificazione comparabile a quello
della SCK non implicherebbe che la SCK non è disposta a riconoscere un sistema
comparabile se questo fosse posto in essere. D'altro canto, l'argomento della
Commissione renderebbe impossibile la creazione di un sistema di certificazione
in un settore nel quale non esistono discipline, poiché il primo sistema istituito non
avrebbe la possibilità di riconoscere altri sistemi comparabili.
- La Commissione ribatte di aver effettuato, dal punto 23 al punto 30 della decisione
controversa, un'analisi dettagliata del divieto di noleggio nel suo contesto giuridico
ed economico, onde determinare se siffatto divieto è compatibile con l'art. 85, n. 1,
del Trattato (v. sentenza della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, Société technique
minière, Racc. pag. 337).
- Sostiene che il divieto di noleggio non è indispensabile per conservare la coerenza
del sistema di certificazione in questione. Per sottolineare il carattere
sproporzionato del divieto fa osservare che il divieto esclude la possibilità di
impiegare gru certificate da altri enti e non autorizza l'appaltante principale a
dimostrare, anche preventivamente mediante la redazione di un elenco, che il
subappaltante non certificato risponde a tutti i requisiti prescritti dalla SCK. Inoltre
il divieto impedirebbe l'appaltante principale di avvalersi di un subappaltante non
certificato qualora il committente avesse esplicitamente rinunciato alle garanzie di
qualità connesse al certificato della SCK ed avesse consentito l'impiego di gru non
certificate.
- Il sistema della certificazione della SCK non risponderebbe ai criteri enunciati al
punto 23, primo paragrafo della decisione controversa. Anzitutto avrebbe
presentato fin dall'inizio e comunque parzialmente fino al 21 ottobre 1993, le
caratteristiche di un sistema chiuso (punto 24 della decisione controversa). In
seguito contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non avrebbe consentito
il riconoscimento di altri sistemi di garanzia. L'emendamento proposto dalle
ricorrenti alla versione originale dell'art. 7, secondo trattino, del regolamento di
certificazione, destinato a riconoscere la certificazione di altri enti di diritto privato
[lettera del patrono delle ricorrenti alla Commissione (al signor Dubois) datata 12
luglio 1993] non avrebbe alcun effetto pratico in quanto, da un lato, tali enti non
esistono né nei Paesi Bassi né nei paesi limitrofi e in quanto, d'altra parte, garanzie
diverse dai certificati privati non sono riconosciute. In particolare il riconoscimento
del marchio Keboma, come pure degli attestati ufficiali analoghi delle autorità
pubbliche belghe o tedesche sarebbe escluso.
- Ai sensi dell'art. 7, secondo trattino, del regolamento della SCK sulla certificazione
delle imprese di noleggio di gru, è vietato alle imprese certificate da detto ente
noleggiare gru di imprese non certificate.
- Per quanto riguarda anzitutto il primo argomento della presente parte del motivo
di errore di diritto vertente sul richiamo ai criteri di trasparenza, di apertura, di
indipendenza e di accettazione di garanzie equivalenti di altri sistemi nella
valutazione della compatibilità di un sistema di certificazione con l'art. 85, n. 1, del
Trattato si deve osservare che, nella decisione controversa (punto 23), la
Commissione ha ritenuto che il carattere anticoncorrenziale del divieto di noleggio
potesse venir valutato solo alla luce dell'indole del sistema di certificazione al quale
detto divieto è connesso. A questo scopo ha definito quattro criteri vale a dire
apertura, indipendenza, trasparenza e accettazione di garanzie equivalenti di altri
sistemi ai quali il sistema di certificazione deve rispondere affinché il divieto di
noleggio possa eventualmente esulare dall'applicazione dell'art. 85, n. 1, del
Trattato.
- Emerge da una costante giurisprudenza che la valutazione della conformità di un
comportamento con l'art. 85, n. 1, del Trattato si opera nel contesto giuridico ed
economico della controversia (v., ad esempio, sentenza Société technique minière,
già citata, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1997, causa T-77/94,
Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten e a./Commissione, Racc. pag. II-0000,
punto 140). Poiché quindi la Commissione ha facoltà di definire i criteri per far
osservare i dettami dell'art. 85, n. 1, del Trattato in una situazione giuridica ed
economica particolare, si deve esaminare se i criteri ai quali si fa richiamo ai punti
23, primo comma, della decisione controversa siano pertinenti.
- Tuttavia, tenuto conto del fatto che la Commissione si fonda unicamente
sull'inesistente apertura del sistema di certificazione della SCK e sul rifiuto di
accettazione di garanzie equivalenti di altri sistemi per constatare che nella
fattispecie il divieto di noleggio falsa la concorrenza (punto 23, secondo comma,
della decisione controversa e art. 3 della stessa), basta valutare la correttezza di
questi due criteri.
- La pertinenza del criterio di apertura del sistema di certificazione per la
valutazione del divieto di noleggio sotto il profilo dell'art. 85, n. 1, del Trattato è
fuori dubbio. Infatti il divieto di noleggio presso imprese non certificate incide
considerabilmente sulle possibilità concorrenziali di dette imprese, nell'ipotesi in cui
l'accesso al sistema di certificazione sia difficile.
- Il secondo criterio dell'accettazione di garanzie equivalenti di altri sistemi è altresì
corretto. Il divieto di noleggio impedisce alle imprese certificate di avvalersi delle
imprese non certificate anche se queste ultime offrono garanzie equivalenti alle
garanzie del sistema di certificazione e non trova infatti alcuna giustificazione
oggettiva nella necessità di mantenere la qualità dei prodotti o servizi garantita dal
sistema di certificazione. Al contrario, il rifiuto di accettare le garanzie equivalenti
di altri sistemi serve a tutelare le imprese certificate contro la concorrenza di
imprese non certificate.
- Il primo argomento della seconda parte del motivo, inerente ad un errore di diritto,
va dunque disatteso.
- Per quanto riguarda il secondo argomento della stessa parte, con il quale le
ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un errore di valutazione
ritenendo che il divieto di noleggio della SCK restringe la concorrenza ai sensi
dell'art. 85, n. 1, del Trattato, si deve rilevare che, allorché si è discussa la
creazione della SCK nel corso di una riunione della regione Noord Holland della
FNK, il 27 settembre 1983, i partecipanti a detta riunione non avevano affatto
l'intenzione di rafforzare la concorrenza tra di loro, ma invece di aumentare i
prezzi sul mercato. Infatti il resoconto di detta riunione (prodotto dalle ricorrenti
con lettera 10 aprile 1997) ha riportato in questi termini il proposito di uno dei
partecipanti: «siffatto istituto [di certificazione] è un'idea molto sana. E' prevedibile
che detto progetto, se messo correttamente in esecuzione, avrà un effetto sui
prezzi». Un altro partecipante alla stessa riunione ha ritenuto che il progetto di
certificazione fosse una «buona idea». Ha aggiunto che «un'impresa, il fatturato
che viene realizzato è più importante del livello di utilizzo delle macchine».
Orbene, un'impresa di noleggio di gru che non aumenti il grado di utilizzo delle
macchine otterrà un aumento del fatturato solo aumentando le tariffe.
- D'altro canto, il secondo argomento della seconda parte si colloca su un piano
diverso da quello sul quale la Commissione ha valutato il divieto di noleggio nella
decisione controversa. Infatti, la Commissione ha fondato la sua constatazione
dell'esistenza di una restrizione della concorrenza sul fatto che detto divieto si
applicava nell'ambito di un sistema di certificazione non era totalmente aperto e
che non accettava garanzie equivalenti offerte da altri sistemi (punto 23, secondo
paragrafo, della decisione controversa).
- Orbene, il divieto di noleggio sancito dall'art. 7, secondo trattino, del regolamento
sulla certificazione delle imprese di noleggio di gru della SCK restringe non solo
la libertà di azione delle imprese certificate, ma incide anche e soprattutto sulle
possibilità concorrenziali delle imprese non certificate. Tenuto conto della potenza
economica della SCK, che a suo dire rappresenta circa il 37% del mercato olandese
del noleggio di gru mobili, la gravità di questa restrizione alla concorrenza ai sensi
dell'art. 85, n. 1, del Trattato è indiscutibile se, come rileva la Commissione, il
divieto di noleggio opera nell'ambito di un sistema di certificazione che non è
totalmente aperto e che non accetta garanzie equivalenti di altri sistemi (v. in
prosieguo, punti 143-151). In un caso del genere, il divieto di noleggio rafforza
infatti il carattere chiuso del sistema di certificazione (punto 26, primo paragrafo,
della decisione controversa) e ostacola notevolmente l'accesso dei terzi al mercato
olandese (punto 26, secondo paragrafo).
- A questo punto si deve quindi esaminare se sono corrette le premesse di fatto
vale a dire l'apertura non totale del sistema di certificazione della SCK e il rifiuto
di accettare garanzie equivalenti di altri sistemi sulle quali la Commissione ha
fondato la sua valutazione.
- La constatazione della Commissione secondo la quale il sistema di certificazione
della SCK non era aperto durante il periodo controverso [dal 1° gennaio 1991 (data
dell'instaurazione del divieto di noleggio) al 4 novembre 1993 (data della decisione
di sospendere il divieto di noleggio), ad eccezione del periodo tra il 17 febbraio e
il 9 luglio 1992] si fonda sugli elementi seguenti: sarebbe stato più difficile per le
imprese non aderenti alla FNK che per le imprese aderenti a questa associazione
accedere al sistema di certificazione, poiché i costi di partecipazione per i primi
erano maggiori che non per i secondi; i requisiti posti dal sistema di certificazione
sarebbero stati fissati con riferimento alla situazione olandese, ostacolando così
l'accesso delle imprese straniere. Infatti fino al 1° maggio 1993 l'iscrizione al
registro della camera di commercio era prescritta nel sistema di certificazione della
SCK e fino al 21 ottobre 1993 si dovevano applicare le condizioni generali della
FNK (punto 24 della decisione controversa).
- Si deve constatare che gli elementi addotti dalle ricorrenti per dimostrare l'asserita
apertura del sistema di certificazione della SCK non sono probanti.
- Si deve osservare anzitutto che, nella decisione controversa, la Commissione ha
sostenuto che «dal settembre 1987 al 1° gennaio 1992, la partecipazione al progetto
di certificazione della SCK era circa tre volte meno costosa per gli aderenti allaFNK che per i non aderenti» (punto 9). Il fatto che gli aderenti alla FNK hanno
fruito di una riduzione notevole (di circa il 66%) fino al 1° gennaio 1992 sul loro
contributo alla SCK non è stato contestato dalle ricorrenti né durante la fase
amministrativa del procedimento né nel corso del procedimento dinanzi al
Tribunale. Anche se, come sostengono, questa riduzione costituiva una
contropartita per servizi di segreteria offerti dalla FNK alla SCK, ciò non toglie che
siffatta prassi abbia avuto l'effetto di rendere più difficile l'accesso al sistema di
certificazione della SCK per le imprese non olandesi che per le imprese olandesi,
dal momento che quasi tutte le imprese certificate dalla SCK (più del 90% delle
imprese certificate) era aderente alla FNK e che solo potevano aderire alla FNK
le imprese di noleggio di gru aventi sede nei Paesi Bassi [art. 4, lett. a), dello
statuto della FNK]. Questo effetto di «esclusione» è stato ulteriormente rafforzato
dal fatto che, se imprese aventi sede in altri Stati membri avessero comunque
inteso ottenere una certificazione dalla SCK, avrebbero dovuto osservare, fino al
21 ottobre 1983, le condizioni generali di un ente alle quali esse non potevano
aderire, vale a dire la FNK, e all'elaborazione delle quali non avevano potuto
partecipare. La chiusura, o comunque l'apertura non totale per le imprese di altri
paesi, emerge anche dal fatto non contestato che le condizioni del sistema di
certificazione della SCK sono state fissate in riferimento alla situazione olandese
e in particolare alla normativa olandese.
- Quanto all'affermazione delle ricorrenti secondo la quale era sempre possibile per
un'impresa immatricolata all'estero ottenere un certificato presso la SCK, si deve
osservare che il rapporto del consiglio di certificazione dell'11 gennaio 1993
dichiarare (pag. 5) che non vi è alcun ostacolo alla partecipazione delle imprese
straniere al sistema di certificazione della SCK. Per giungere a questa conclusione,
la relazione fa riferimento ad un emendamento dello statuto della SCK entrato in
vigore il 1° gennaio 1992 con il quale si è espresso con una nuova formula
l'obiettivo dell'ente SCK, si è detto cioè che persegue la promozione e la
conservazione della qualità delle imprese di noleggio di gru in generale e non più
soltanto nei Paesi Bassi. Tuttavia, pur se è vero che lo statuto della SCK non
esclude la possibilità che le imprese non aventi sede nei Paesi Bassi ottengano una
certificazione dalla SCK non ne consegue automaticamente che il sistema di
certificazione di quest'ultima sia un sistema totalmente aperto alle imprese aventi
sede in un altro Stato membro. Infatti l'apertura non totale del sistema di
certificazione è, nella fattispecie, attribuibile ad altri fattori, che sono stati
identificati al punto 145 di cui sopra.
- Quanto alla lettera 11 marzo 1994 del presidente dell'associazione delle imprese
belghe di noleggio di gru, enuncia che l'ostacolo più importante per il commercio
interstatale nel settore del noleggio delle gru mobili deriva dalla disparità di
discipline dei vari Stati membri e che le imprese belghe non ritengono quindi di
essere ostacolate per la realizzazione di lavori all'interno della Comunità dall'azione
della SCK. A questo proposito la stessa SCK ha sostenuto nella notifica che gli
obblighi imposti dal sistema di certificazione corrispondono approssimativamente
agli obblighi imposti dalla legge olandese alle imprese di noleggio di gru, sicché la
certificazione costituisce ulteriore garanzia che detti obblighi imposti dalla legge
siano effettivamente assolti (punto 26-28 della notifica della SCK). Trasponendo
diversi obblighi imposti dalla legislazione olandese nell'ambito del sistema di
certificazione, la SCK ha quindi consolidato e rafforzato le barriere al commercio
intracomunitario risultanti da eventuali disparità tra le legislazioni nazionali. Infatti,
allorché in virtù di una direttiva comunitaria il mutuo riconoscimento dei vari
regimi nazionali interviene in un settore, l'imposizione da parte di un ente privato
di certificazione dell'obbligo di rispettare la legge olandese in questo stesso settore
implica che le barriere al commercio intracomunitario che il legislatore comunitario
ha voluto sopprimere sono conservate o ripristinate. Quindi è patente che la SCK
effettua taluni controlli esercitati in precedenza dalla Keboma, ma non più praticati
da quest'ultima dopo l'entrata in vigore della disposizioni della direttiva 89/392 (v.
supra, punto 3). Le ricorrenti hanno infatti riconosciuto al punto 114 del ricorso:
«L'instaurazione del marchio CE per le gru di sollevamento ha ulteriormente
ridotto la funzione che la legge attribuisce alla Keboma. Le gru munite di un
marchio CE e di una dichiarazione di conformità non sono d'altro canto soggette
a un controllo della Keboma per la prima omologazione. Ciò significa che la
funzione della SCK è ampliata. Nel contesto del regime di certificazione della SCK
si controlla sostanzialmente se le gru nuove rispondono alle disposizioni di legge
vigenti». Così stando le cose, non si può sostenere che l'eventuale ostacolo
incontrato dalle imprese di noleggio di gru non olandesi per accedere al mercato
olandese consegua esclusivamente dalla disparità delle discipline dei vari Stati
membri e non dal sistema di certificazione della SCK.
- Quanto alla questione se il sistema di certificazione della SCK consentisse di
accettare garanzie equivalenti di altri sistemi, si deve rilevare che, con la lettera 12
luglio 1993 al signor Dubois della DG III, la SCK ha proposto una modifica del
sistema di certificazione, in base alla quale altri sistemi di certificazione rispondenti
ai requisiti stabiliti in base alle norme europee EN 45011 e che offrivano le
garanzie equivalenti al sistema della SCK sarebbero stati riconosciuti da
quest'ultima. Emerge quindi da questa proposta di modifica che, nella versione
iniziale, il sistema di certificazione della SCK non prevedeva il riconoscimento di
detti sistemi equivalenti. D'altro canto, anche se, come sostengono le ricorrenti, la
modifica era una mera precisazione della versione iniziale dell'art. 7, secondo
trattino, del regolamento di certificazione, sarebbe giocoforza constatare che il
sistema della SCK non prevede affatto il riconoscimento eventuale di una disciplina
dei poteri pubblici che offra garanzie equivalenti alle garanzie della SCK.
- Emerge dalle considerazioni che precedono che la Commissione non ha commesso
un errore di valutazione ritenendo al punto 23 della decisione controversa, che il
sistema di certificazione della SCK non era totalmente aperto (o quanto meno non
lo era fino al 21 ottobre 1993) e non consentiva di ammettere garanzie equivalenti
di altri sistemi. Di conseguenza, il divieto di noleggio che rafforzava ulteriormente
l'indole non aperta del sistema di certificazione e che aveva l'effetto di ostacolare
notevolmente l'accesso al mercato olandese da parte dei terzi ed in particolare
delle imprese aventi sede in un altro Stato membro (v. supra, punti 145-148)
integra effettivamente una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1,
del Trattato. Questa conclusione non sarebbe diversa se le ricorrenti potessero
dimostrare che la clausola è necessaria per conservare la coerenza del sistema di
certificazione. Infatti, dato il suo carattere non aperto e il rifiuto delle garanzie
equivalenti di altri sistemi, il sistema di certificazione della SCK è di per sé
incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato anche se risultasse, come sostengono
le ricorrenti, che aveva un valore aggiunto rispetto alla normativa olandese. Una
clausola particolare in un sistema del genere, come la clausola che vieta il noleggio
di materiale di imprese non certificate, non diventa compatibile con l'art. 85, n. 1,
data la necessità di conservare la coerenza di detto sistema, poiché esso è per
definizione incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
- Ne consegue che la seconda parte del presente motivo va disattesa.
- All'udienza le parti intervenienti hanno ulteriormente insistito affinché il Tribunale
si pronunci anche sulla legittimità della modifica dell'art. 7, secondo trattino, del
regolamento di certificazione sulla quale le parti principali si sono accordate per
il periodo che va fino alla pronuncia della presente sentenza (v. supra, punto 26).
Si deve tuttavia osserva che, nell'ambito di un ricorso per annullamento a norma
dell'art. 177 del Trattato, il giudice comunitario si limita ad un controllo di
legittimità dell'atto impugnato. Nella fattispecie, la decisione controversa non
contiene necessariamente alcuna valutazione della nuova versione della clausola di
divieto di noleggio, dal momento che la modifica del regolamento di certificazione
è stata apportata posteriormente alla decisione. La domanda formulata dalle parti
intervenienti all'udienza esula quindi dei limiti della competenza conferita dal
Trattato al Tribunale nell'ambito di un ricorso per annullamento e va quindi
disattesa, in quanto irricevibile.
Sulla terza parte, attinente al fatto che la Commissione avrebbe commesso un
errore di valutazione ritenendo che il sistema delle tariffe raccomandate e di
compensazione avesse per oggetto o per effetto una restrizione della concorrenza
ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato
- Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti sostengono che nemmeno la pubblicazione delle tariffe raccomandate
nonché l'elaborazione delle tariffe di compensazione costituiscono restrizioni della
concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, poiché le dette tariffe dovevano
servire solo come base obiettiva per le singole trattative ed erano prive di qualsiasi
forza vincolante. La situazione sul mercato sarebbe stata quindi identica se le
tariffe raccomandate e i preventivi non fossero stati pubblicati. Infatti qualsiasi
operatore sul mercato sarebbe stato e sarebbe rimasto libero di determinare in
modo autonomo la sua politica commerciale (sentenza della Corte 14 luglio 1981,
causa 172/80, Züchner, Racc. pag. 2021, punto 13). Le ricorrenti osservano che le
tariffe del mercato erano nettamente inferiori alle tariffe raccomandate pubblicate
dalla FNK e variavano a seconda dell'impresa, del cliente e del contratto.
- L'art. 3, lett. b), del regolamento interno della FNK, che impone l'obbligo di
praticare tariffe accettabili pena la radiazione dal novero dei membri a norma
dell'art. 10 dello statuto, non significherebbe affatto che i soci della FNK devono
applicare le tariffe raccomandate. D'altro canto, da quando esiste la FNK, nessun
contratto singolo è stato controllato per verificare se si erano praticate tariffe
accettabili e nessun membro è stato radiato per questo tipo di inosservanza. Le due
sentenze citate dalla Commissione al punto 20 della decisione controversa non
sarebbero pertinenti. La sentenza della Corte 17 ottobre 1972, causa 8/72,
Vereniging van Cementhandelaren/Commissione (Racc. pag. 977), riguarderebbe
l'applicazione di tariffe raccomandate nell'ambito di un sistema obbligatorio, che
nella fattispecie non sussiste, che prevede sanzioni rigorose in caso di inosservanza
e che consente quindi a tutti i partecipanti di prevedere con una certa sicurezza la
politica dei prezzi seguita dai loro concorrenti. La sentenza della Corte 27 gennaio
1987, causa 45/85, Verband der Sachversicherer/Commissione (Racc. pag. 405),
verterebbe su una situazione nella quale l'accordo in questione aveva lo scopo di
influenzare la concorrenza, mentre nella fattispecie la pubblicazione delle tariffe
raccomandate e dei preventivi avrebbe finalità del tutto diversa.
- Quanto alle tariffe di compensazione, le ricorrenti non negano che la FNK abbia,
occasionalmente, svolto compiti di segreteria nell'ambito della concertazione sui
detti prezzi. Le ricorrenti ritengono tuttavia che la partecipazione della FNK
all'elaborazione delle tariffe di compensazione fosse tanto marginale da non poter
farne sorgere la responsabilità. Se l'elaborazione delle tariffe di compensazione può
essere attribuita alla FNK, va comunque esclusa da qualsiasi sua influenza sulla
situazione concorrenziale del mercato. Il mercato, caratterizzato dal fenomeno
dell'«overnight contracting», si sarebbe in pratica automaticamente spostato verso
una situazione nella quale i partecipanti che intrattengono rapporti commerciali
regolari, implicanti prestazioni identiche e reciproche, concordano tariffe uniformi,
che vengono applicate ogniqualvolta si fornisce una prestazione. La Commissione
avrebbe inoltre omesso di dimostrare la vincolatività delle tariffe di compensazione.
- La Commissione ribatte che emerge dalle disposizioni in materia del regolamento
interno e dallo statuto della FNK che la vincolaticità delle tariffe raccomandate e
di compensazione consegue dall'obbligo imposto ai membri della FNK di praticare
tariffe accettabili, pena la radiazione dal novero dei membri [art. 10, paragrafo 1,
lett. d), dello statuto]. Inoltre il fenomeno dell'«overnight contracting» farebbe
pensare che dette tariffe raccomandate servano in realtà come prezzo di
riferimento.
- Si deve accertare anzitutto se la Commissione abbia commesso un errore di
valutazione considerando che il sistema di tariffe raccomandate e di compensazione
restringe la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato [a)]. Si dovrà
valutare poi se l'infrazione addebitata possa venir imputata alla FNK [b)].
- Il sistema di tariffe raccomandate e di tariffe di compensazione
- Nella decisione controversa (punti 20 e 21), la Commissione sostiene in pratica che
le imprese aderenti alla FNK dovevano rispettare le tariffe che questa proponeva.
Essa considera che, anche se queste tariffe erano prezzi indicativi, avrebbero
comunque ristretto la concorrenza, in quanto avrebbero consentito di prevedere
con una certa sicurezza la politica dei prezzi dei concorrenti.
- Si deve ricordare che l'art. 85, n. 1, lett. a), del Trattato dichiara espressamente
incompatibili con il mercato comune le intese consistenti nel «fissare direttamente
o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione».
- Va rilevato che, durante il periodo che ci interessa, gli aderenti alla FNK erano
obbligati, ai sensi dell'art. 3, lett. b), del regolamento interno della FNK, a praticare
prezzi «accettabili» e che ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. d), dello statuto un membro
poteva venire radiato dalla FNK se contravveniva al regolamento interno. E' stato
confermato dalla FNK che le tariffe raccomandate pubblicate (applicate nei
rapporti con i committenti) trasponevano nella pratica la nozione di tariffa
accettabile di cui all'art. 3, lett. b), del regolamento interno (punto 17 della notifica
della FNK). Si deve ammettere che lo stesso vale per le tariffe di compensazione
(applicate alle operazioni di noleggio tra membri della FNK) stabilite nell'ambito
della FNK, di norma su base regionale (v. in prosieguo, punto 167). E' infatti
difficile immaginare che la FNK abbia inteso collaborare per la fissazione di tariffe
di compensazione che non fossero state tariffe accettabili ai sensi dell'art. 3, lett.
b), del regolamento interno. Di conseguenza, tenuto conto del fatto che le tariffe
raccomandate di compensazione traspongono nella pratica la nozione di tariffe
accettabili che i membri della FNK devono praticare ai sensi dell'art. 3, lett. b), del
regolamento interno della FNK, il sistema di prezzi raccomandati e dicompensazione era effettivamente un sistema di prezzi imposti ai membri dell'ente.
- Questa constatazione è inoltre corroborata dal fatto che, per ammissione delle
stesse ricorrenti, il sistema di tariffe della FNK era stato elaborato per porre
rimedio ad una situazione di instabilità del mercato che si sarebbe tradotta in un
gran numero di fallimenti. D'altro canto, diversi resoconti delle riunioni regionali
della FNK, prodotti in giudizio su richiesta del Tribunale (v. supra, punto 31),
sottolineano la vincolatività delle tariffe raccomandate e di compensazione della
FNK. Infatti uno dei partecipanti alla riunione regionale Noord Holland del 17
febbraio 1981 ha fatto osservare che «l'affiliazione alla FNK implica lo svantaggio
che si deve applicare un listino concordato» (resoconto punto 4). Analogamente
emerge dal resoconto della riunione regionale Noord Holland del 22 febbraio 1982
(punto 6) che l'inosservanza delle tariffe raccomandate sarebbe considerata come
trasgressione del regolamento interno della FNK. Uno dei partecipanti a detta
riunione ha aggiunto che «si sarebbero dovuti prevedere mezzi per punire tali
inosservanze del regolamento mediante irrogazione di ammende» (v., nello stesso
senso, il resoconto della riunione della regione Oost Nederland del 16 aprile 1986,
punto 3).
- Pur non risultando in pratica siano mai stati irrogate sanzioni nei confronti di
membri che non hanno rispettato l'intesa sui prezzi si controllava comunque
l'osservanza delle tariffe. Infatti emerge dai resoconti delle riunioni regionali della
FNK che alcuni membri sono stati richiamati. Ad esempio il resoconto della
riunione della regione West Brabant/Zeeland dell'8 dicembre 1980 (punto 6)
riporta questi commenti fatti dopo la constatazione dell'inosservanza delle tariffe
concordate da parte del signor Van Haarlem: «La regione disapprova l'azione del
signor Van Haarlem e il signor Van Haarlem riconosce che sarebbe stato
preferibile evitare questo inconveniente» (v., inoltre, resoconto della riunione della
regione West Brabant/Zeeland del 21 febbraio 1980, punto 7).
- D'altro canto, e proprio al fine di garantire che fossero osservate le tariffe
raccomandate da parte dei membri, la FNK ha promosso l'elaborazione delle
tariffe di compensazione (v. in prosieguo, punti 165-170). Infatti un'impresa di
noleggio di gru che opera a tariffe nettamente inferiori attirerà i committenti e
dovrà ricorrere ai concorrenti per noleggiare altre gru. Era perciò necessario fissare
tariffe di compensazione, perché un'impresa di noleggio di gru deve
necessariamente tener presenti queste tariffe allorché pattuisce il suo prezzo con
il committente, onde evitare perdite sull'eventuale noleggio di ulteriori gru (v., ad
esempio, resoconto della riunione della regione Noord Holland del 22 febbraio
1982, punto 6: «E' opportuno concordare reciprocamente le tariffe di
compensazione, in quanto dette tariffe avranno comunque un certo effetto sulle
tariffe applicate ai committenti. Se infatti è risaputo che una gru può essere
noleggiata presso un collega solo ad un certo prezzo, bisognerà andare molto cauti
nell'offrire ai committenti prezzi nettamente inferiori alle tariffe di
compensazione»; v. nello stesso senso il resoconto della riunione della regione
West Brabant/Zeeland del 5 ottobre 1987, punto 4; resoconto della riunione della
regione Oost Nederland del 10 ottobre 1989, punto 6; resoconto della riunione
della regione Midden Nederland del 21 febbraio 1990, punto 4; resoconto della
riunione dei membri della FNK che noleggiano gru cingolate, del 21 agosto 1989,
punto 2). Infatti, come ha detto il signor De Blank, direttore della FNK, le tariffe
di compensazione avevano «funzione educativa» (resoconto della riunione della
regione West Brabant/Zeeland del 30 maggio 1988, punto 3).
- Si deve aggiungere che, stando agli elementi del fascicolo, il sistema di tariffe della
FNK ha avuto lo scopo di far aumentare le tariffe sul mercato. La stessa FNK ha
sostenuto nella notifica che le sue tariffe raccomandate erano superiori ai prezzi
di mercato (punto 18 della notifica). La fissazione di tariffe di compensazione
commisurata ai dei prezzi raccomandati ha di per sé prodotto effetti, vale a dire
un aumento dei prezzi applicati ai committenti (resoconto della riunione della
regione Zuid-Holland del 9 ottobre 1990, punto 7: le tariffe di compensazione
producono una «forza ascensionale nei confronti dei prezzi del mercato»;
resoconto della riunione della regione Noord Holland dell'11 febbraio 1987, punto
5: «Il signor De Blank osserva che nella regione Noord si sono avute intense
concertazioni sulle tariffe. In un primo tempo tra gruppi e poi unitamente alle tre
regioni-province. Ciò è stato indubbiamente utile»; resoconto della riunione della
regione Midden Nederland del 28 febbraio 1991, punto 4; resoconto della riunione
dei membri della FNK che noleggiano gru cingolate del 12 novembre 1991, punto
3: «Si ha l'impressione che anche le tariffe del mercato siano aumentate per effetto
degli accordi sulle tariffe di compensazione».
- Emerge dalle considerazioni che precedono che il sistema delle tariffe
raccomandate e di compensazione era un sistema di prezzi imposti che consentiva
ai membri della FNK, anche se taluni non rispettavano sempre i prezzi fissati, di
prevedere con una certa sicurezza la politica dei prezzi seguita dagli altri membri
dell'associazione. E' inoltre dimostrato che mirava ad aumentare i prezzi sul
mercato. La Commissione ha quindi correttamente constatato che questo sistema
restringeva la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (sentenza
Vereniging van Cementhandelaren/Commissione, già citata, punti 19 e 21; e
Verband der Sachversicherer/Commissione, già citata, punto 41).
b) La responsabilità della FNK nella fissazione delle tariffe di compensazione
- Le ricorrenti ritengono che la FNK non possa essere considerata responsabile per
l'elaborazione delle tariffe di compensazione. La funzione della FNK nella
fissazione delle tariffe di compensazione non avrebbe mai superato compiti
occasionali di segreteria. Queste tariffe sarebbero state elaborate localmente o
regionalmente.
- A questo proposito si deve rilevare che, per talune categorie di gru, vale a dire
quelle di oltre 150 tonnellate e le gru a cingoli, sono state fissate tariffe di
compensazione su scala nazionale. Emerge dai resoconti comunicati al Tribunale
che le tariffe di compensazione sono state fissate corso di riunioni alle quali erano
rappresentati tutti i membri della FNK che noleggiavano gru di questo tipo (v.
resoconto della riunione delle imprese che noleggiavano gru cingolate del 15
febbraio 1979, punto 4). Le riunioni si tenevano in linea di massima nella sede della
FNK alla presenza del direttore della FNK signor De Blank e i resoconti delle
dette riunioni sono stati redatti su carta intestata della FNK.
- La fissazione di una tariffa di compensazione su scala nazionale è stata piuttosto
l'eccezione che la regola. Tuttavia, la direzione della FNK avrebbe voluto che
anche le tariffe di compensazione per le altre gru fossero fissate su scala nazionale
(resoconto della riunione della regione Noord Holland del 4 settembre 1989, punto
5: «La massima aspirazione della direzione è quella di un'unica tariffa di
compensazione per tutto il paese»). Tuttavia, per ragioni pratiche, non sono state
adottate tariffe di compensazione nazionali per le gru diverse da quelle superanti
le 150 tonnellate e le gru cingolate. La direzione della FNK ha considerato quanto
segue: «il numero di imprese che noleggiano gru tra le 100 e le 150 tonnellate è
troppo grande per stipulare accordi su scala nazionale. La direzione ha quindi
deciso che anche per queste gru si dovevano stipulare accordi su scala regionale»
(resoconti della riunione della regione West Brabant/Zeeland del 15 ottobre 1990,
punto 7; v. pure resoconto della riunione delle imprese che noleggiavano gru
idrauliche superiori alle 150 tonnellate del 25 settembre 1990, punto 6, e del 26
novembre 1991, punto 6).
- Ne consegue che la stessa FNK decideva se una tariffa di compensazione andasse
fissata su scala nazionale o su scala regionale.
- Quanto poi alla partecipazione della FNK all'elaborazione delle tariffe di
compensazione regionali, si deve osservare che, ai termini stessi dello statuto della
FNK, le regioni costituivano divisioni della FNK (art. 16 dello statuto), che i
resoconti delle riunioni regionali sono stati redatti su carta intestata della FNK e
che il signor De Blank, direttore della FNK ha partecipato a tutte le riunioni
regionali i cui resoconti sono stati prodotti in giudizio e durante le quali si è
discusso delle tariffe di compensazione. D'altro canto, il signor De Blank durante
le riunioni regionali ha ripetutamente informato i presenti delle tariffe di
compensazione praticate in altre regioni (v., ad esempio, resoconto della riunione
della regione West Brabant/Zeeland del 4 marzo 1991, punto 5; resoconto della
riunione della regione Midden Nederland del 28 febbraio 1991, punto 4; resoconto
della riunione della regione Noord Holland del 24 settembre 1990, punto 7;
resoconto della riunione della regione Noord Nederland del 26 settembre 1988,
punto 5). Egli ha quindi collaborato attivamente alla fissazione delle tariffe di
compensazione in talune regioni. Emerge inoltre dal resoconto della regione
Midden Nederland del 28 febbraio 1991 (punto 4) che una circolare della FNK
relativa alle tariffe di compensazione in taluni casi ha portato ad un aumento dei
prezzi.
- Da tali riscontri emerge che la FNK è stata coinvolta in modo attivo
nell'elaborazione delle tariffe di compensazione, indipendentemente dal fatto che
siano state fissate per tutto il paese o per una o più regioni. Anche se la FNK,
come associazione, non ha fissato unilateralmente le tariffe, ma ha registrato le
tariffe di compensazione concordate tra le imprese di noleggio di gru durante le
loro riunioni (resoconto della riunione della direzione della FNK del 4 aprile 1990,
punto 8), ciò non toglie che la determinazione delle tariffe di compensazione
nell'ambito di una regione o su piano nazionale corrispondesse alla volontà della
FNK di coordinare il comportamento dei suoi membri sul mercato (sentenza
Verband der Sachversicherer/Commissione, già citata, punto 32).
- Ne consegue che la Commissione non ha commesso un errore di valutazione
imputando alla FNK, all'art. 1 della decisione controversa, la responsabilità del
sistema di tariffe di compensazione.
- Da quanto precede risulta che la terza parte del secondo motivo va del pari
disattesa.
Sulla quarta parte, vertente su di un errore di valutazione dell'incidenza sul
commercio fra Stati membri
- Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti sostengono che le pratiche criticate agli artt. 1 e 3 della decisione
controversa non hanno rilevanza che possa incidere sul commercio fra Stati membri
(sentenza della Corte 25 ottobre 1979, causa 22/79, Greenwich Film Production,
Racc. pag. 3275, punto 11; sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89,
Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 222). A loro parere il mercato
del noleggio di gru mobili si limiterebbe al territorio dei Paesi Bassi, data la scarsa
mobilità dei mezzi e il fenomeno dell'«overnight contracting», sicché gli scambi
intracomunitari non potrebbero risentirne in modo sensibile (sentenza della Corte
31 maggio 1979, causa 22/78, Higin/Commissione, Racc. pag. 1869). Il fatto che due
imprese ubicate in un altro Stato membro risultino fra i denuncianti non basterebbe
per dimostrare che gli scambi intracomunitari possono venire falsati dalle pratiche
contestate. Quanto alla SCK in particolare, le ricorrenti osservano che il sistema
di certificazione è aperto alle imprese degli altri Stati membri in modo non
discriminatorio, a condizione che presentino i requisiti prescritti dal sistema di
certificazione. Il sistema stimolerebbe quindi, grazie alla sua apertura, la
penetrazione delle imprese straniere sui mercati olandesi. Quanto alla FNK, le
ricorrenti sottolineano che era solo indirettamente associata alla preparazione delle
tariffe di compensazione, che erano unicamente applicabili sul piano locale o
regionale. Inoltre dette tariffe valevano solo per le imprese che le avevano
concordate. Non avrebbero quindi avuto alcun effetto sugli scambi intracomunitari
nel settore delle gru mobili.
- La Commissione ribatte che, anche se le gru mobili operano in un raggio limitato
ai 50 km, era perfettamente possibile che gli scambi fra Stati membri ne
risentissero nelle regioni frontaliere del Belgio e della Germania. Il fatto che anche
due imprese belghe abbiano presentato una denuncia rivelerebbe che il mercato
rilevante non si limita al territorio olandese.
- Secondo una costante giurisprudenza perché un accordo, una decisione o una
pratica concertata possa pregiudicare il commercio fra Stati membri occorre che,
in base a un complesso di elementi di diritto e di fatto, si possa ritenere con un
grado di probabilità adeguato che essi siano atti ad avere un'influenza diretta o
indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambi fra Stati membri e ciò in
modo da far temere che essi possano ostacolare la realizzazione di un mercato
unico fra Stati membri (v. sentenze della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da
C-209/78 a C-215/78, Van Landewyck/Commissione, Racc. pag. 3125, punto 170,
e 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-0000,
punto 20).
- Le ricorrenti non possono attendibilmente sostenere che il commercio fra Stati non
può risentire delle pratiche su cui verte la decisione controversa, tenuto conto del
fatto che nel settore del noleggio delle gru mobili qualsiasi scambio fra Stati
membri sarebbe escluso.
- E' infatti assodato che le gru mobili operano entro un raggio di circa 50 km. Un
commercio fra Stati può quindi svilupparsi nelle regioni frontaliere dei Paesi Bassi.
Questa conclusione è corroborata dal fatto che le due imprese belghe ubicate
presso la frontiera olandese rientrano tra le imprese che hanno presentato una
denuncia alla Commissione contro la SCK e la FNK. Sarebbe sorprendente che
queste imprese prendessero una simile iniziativa se non disponessero di alcuna
possibilità di affacciarsi sul mercato olandese.
- Gli altri elementi invocati dalle ricorrenti non negano la possibilità di un commercio
interstatale, ma tendono a dimostrare che è escluso che il commercio interstatale
risenta in modo sensibile del divieto di noleggio e del sistema di tariffe
raccomandate e di compensazione.
- A questo proposito si deve ricordare che le pratiche restrittive della concorrenza,
che abbracciano l'intero territorio di uno Stato membro, hanno, per natura, l'effetto
di consolidare le scompartimentazioni nazionali, e di conseguenza ostacolano la
compenetrazione economica voluta dal Trattato (sentenze Vereniging van
Cementhandelaren/Commissione, già citata, punto 29, e Remia/Commissione, già
citata, punto 22; sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e
a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 229).
- Nel caso di specie non è contestato che il divieto di noleggio della SCK nonché le
tariffe raccomandate della FNK si applicano su tutto il territorio olandese. Lo
stesso vale per talune tariffe di compensazione (v. supra, punto 166). Di
conseguenza, siffatte pratiche restrittive della concorrenza (v. supra, punti 141-150e 157-164) incidono per la loro stessa natura sul commercio fra Stati. D'altro canto,
nella notifica mirante ad ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione in virtù
dell'art. 85, n. 3, del Trattato (v. supra, punto 7), la SCK stessa ha riconosciuto che
il regolamento sulla certificazione di imprese di noleggio di gru potrebbe incidere
in modo negativo sugli scambi fra Stati membri (punto 4.3 della notifica).
- Quanto alla questione se le pratiche contemplate agli artt. 1 e 3 della decisione
controversa siano atte a pregiudicare in modo notevole il commercio fra Stati, si
deve rilevare che, pur se le parti non concordano sull'esatta quota di mercato
costituita dai soci della FNK e dalle imprese certificate dalla SCK, le ricorrenti
stesse hanno ammesso che nel 1961 le imprese certificate dalla SCK detenevano
il 37% e i membri della FNK circa il 40% del mercato olandese del noleggio di gru
mobili. Si deve riconoscere che, anche se la quota di mercato delle imprese
certificate dalla SCK o dei membri della FNK rappresentava solo il 37% o il 40%
del mercato olandese, le ricorrenti erano di dimensioni e di potenza economica
sufficiente affinché le loro pratiche, su cui verte la decisione controversa (tra le
quali quelle di divieto di noleggio e di tariffe raccomandate per tutto il territorio
olandese) potessero pregiudicare in modo notevole il commercio fra Stati membri
(sentenza della Corte 1° febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione, Racc. pag.
131, punto 10).
- Da quanto precede risulta che la quarta parte del secondo motivo va respinta.
- Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte risulta che il motivo di violazione
dell'art. 85, n. 1, del Trattato va integralmente disatteso.
Terzo motivo: violazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato
Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti espongono in subordine che, non dichiarando che l'art. 85, n. 1, va
disapplicato nella fattispecie, la Commissione è contravvenuta all'art. 85, n. 3, del
Trattato poiché il sistema di certificazione della SCK, la pubblicazione delle tariffe
raccomandate e dei preventivi, nonché la determinazione delle tariffe di
compensazione avrebbero soddisfatto tutte le condizioni prescritte da quest'ultima
disposizione.
- Quanto al rifiuto della Commissione di concedere l'esenzione per il divieto di
noleggio della SCK
- Le ricorrenti sostengono che il sistema di certificazione migliora la situazione delle
imprese di noleggio di gru mobili, in quanto contribuisce all'instaurazione di un
mercato trasparente sul quale operano imprese che offrono un livello di qualità
superiore a quello stabilito dalla legge. Questo alto grado del sistema di
certificazione (v. supra, punto 128), rafforzato da una politica di controllo molto più
attiva dei controlli prescritti dalla legge andrebbe in definitiva a vantaggio dei
committenti. Questi ultimi sono rappresentati nell'ambito della SCK, quindi sarebbe
anche evidente che una parte adeguata dell'«utile» risultante dal sistema di
certificazione torna a vantaggio degli utenti. Per i motivi già indicati in precedenza
(v. punto 126) il divieto di noleggio sarebbe l'unico mezzo per preservare la
coerenza del sistema di certificazione nelle condizioni specifiche del mercato in
questione, sicché detta restrizione eventuale della concorrenza sarebbe
indispensabile per perseguire la finalità dell'instaurazione di un sistema di
certificazione. Invece di eliminare la concorrenza, il sistema di certificazione la
ravviverebbe, in quanto renderebbe possibile una concorrenza nutrita tra imprese
certificate sui prezzi e su altre condizioni, garantendo un livello di qualità elevato
su un mercato trasparente senza incidere nel contempo sulla possibilità di
concorrenza fra imprese certificate e imprese che non lo sono.
- La Commissione ribatte che emerge dal punto 37 della decisione controversa che
due condizioni su quattro tra quelle previste dall'art. 85, n. 3, del Trattato non
erano soddisfatte. Quanto alla condizione del contributo al miglioramento della
produzione o della distribuzione, non sarebbe dimostrato che il sistema di
certificazione apporti un vantaggio. Comunque sia, le restrizioni imposte alle
imprese affiliate e gli inconvenienti che ne risultano per le imprese non affiliate
avrebbero una chiara prevalenza sui vantaggi eventuali. La Commissione ritiene
infatti che la maggior parte delle condizioni di certificazione dell'impresa di
noleggio di gru siano obblighi imposti dalla legge che costituiscono oggetto di
controlli di più enti. Inoltre contesta il fatto che, sotto il profilo del sistema, la SCK
conduca una politica di controllo più attiva di quella perseguita dalla Keboma.
Quanto alla necessità delle restrizioni imposte per perseguire gli obiettivi che si
prefigge il sistema di certificazione della SCK, la Commissione si richiama agli
argomenti riassunti al punto 130 supra per dimostrare che un divieto di noleggio
non è indispensabile.
- Sul rifiuto della Commissione di esentare il sistema delle tariffe raccomandate e
di compensazione
- Le ricorrenti sostengono che la pubblicazione delle tariffe raccomandate e dei
preventivi rispondono anche alle condizioni dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Sarebbe
stato infatti riconosciuto nella prassi decisionale della Commissione [v. la decisione
della Commissione 24 febbraio 1993, 93/174/CEE, relativa a una procedura di
applicazione dell'art. 85, del Trattato CEE (IV/34.494 Strutture tariffarie nei
trasporti combinati di merci; GU L 73, pag. 38; in prosieguo: la «decisione
93/174») e il regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1992, n. 3932,
relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a talune categorie di accordi,
di decisioni e di pratiche concertate nel settore delle assicurazioni (GU L 398, pag.
7; in prosieguo: il «regolamento n. 3932/92»)] che l'esistenza di una struttura
tariffaria contribuisce alla trasparenza del mercato e al progresso economico nel
settore interessato in quanto gli utenti possono meglio raffrontare le imprese che
vi operano. Gli utenti fruirebbero quindi di una parte equa di detto vantaggio.
Questa trasparenza del mercato potrebbe venire ottenuta solo grazie alla
pubblicazione di dette tariffe, sicché sarebbe indispensabile un'eventuale
conseguente restrizione della concorrenza. Infine, detta pubblicazione non
implicherebbe l'eliminazione di una parte sostanziale della concorrenza, poiché le
tariffe pubblicate non sarebbero vincolanti, dal momento che lasciano agli operatori
sul mercato la libertà di derogarvi e quindi la possibilità di farsi concorrenza.
- Le tariffe di compensazione dovrebbero pure fruire di un'esenzione in virtù art. 85,
n. 3, del Trattato. La situazione dei noleggiatori di gru mobili sarebbe paragonabile
a quella delle banche, in quanto entrerebbero regolarmente in rapporti bilaterali
mediante noleggi reciproci. Poiché la Commissione ha dichiarato che l'art. 85, n. 1,
del Trattato non si può applicare ad un accordo sulle tariffe stipulato tra le banche
per servizi che si prestano reciprocamente [decisione della Commissione 12
dicembre 1986, 86/103/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85,
del Trattato (IV/31.356 ABI; GU L 43, pag. 51; in prosieguo: la «decisione
87/103»)], alle ricorrenti si dovrebbe applicare un trattamento identico per
l'elaborazione delle tariffe di compensazione. Dette tariffe comporterebbero un
miglioramento della produzione in quanto permettono una maggiore efficacia dal
momento che evitano trattative sui prezzi allorché un'impresa di noleggio di gru si
rivolge ad un'altra impresa certificata per subappaltare materiale. Detta maggiore
efficacia andrebbe inoltre a vantaggio dei committenti, sicché gli utenti godrebbero
di una parte equa dell'utile. Le eventuali restrizioni della concorrenza provocate
dalle dette tariffe sarebbero indispensabili per conseguire l'aumento dell'efficacia.
Infine la concorrenza non sarebbe eliminata per una parte sostanziale poiché, in
una particolare trattativa, chiunque abbia preso parte all'elaborazione delle tariffe
di compensazione potrebbe o pattuire un prezzo diverso o rinunciare al noleggio.
- La Commissione si richiama al punto 34 della decisione controversa. Aggiunge che
la FNK non può invocare la decisione 93/174, poiché le caratteristiche specifiche
di quella pratica non si riscontrano nella fattispecie. Infatti le tariffe raccomandate
riguarderebbero il prezzo totale e non già l'uno o l'altro elemento del prezzo e la
necessità di trasparenza sul mercato del noleggio di gru mobili non sarebbe
impellente come lo è sul mercato al quale si riferisce detta decisione. Infine la FNK
non potrebbe nemmeno invocare la decisione sulle tariffe interbancarie per
dimostrare l'indispensabilità delle tariffe di compensazione. Diversi elementi
diversificherebbero la situazione delle imprese di gru mobili da quella delle banche:
le banche sarebbero in una situazione di associazione forzata, poiché devono
collaborare con la banca prescelta dal loro cliente per effettuare un trasferimento,
mentre le imprese di noleggio di gru mobili possono liberamente scegliere il
subappaltante; le banche dovrebbero far fronte ad un numero di transazioni molto
maggiore; infine le tariffe di compensazione si appaiano alle tariffe raccomandate
applicabili ai committenti, mentre la Commissione non avrebbe autorizzato, nella
decisione 87/103, una concertazione tra le banche sulle tariffe da applicarsi alla
clientela.
Giudizio del Tribunale
- Emerge da una costante giurisprudenza che il sindacato esercitato dal Tribunale
sulle valutazioni economiche complesse effettuate dalla Commissione nell'esercizio
della discrezionalità conferitale dall'art. 85, n. 3, del Trattato nei confronti di
ciascuna delle quattro condizioni che esso pone deve limitarsi alla verifica
dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza
materiale dei fatti, dell'insussistenza d'errore manifesto di valutazione e di
sviamento di potere (sentenza della Corte 17 novembre 1987, cause riunite 142/84
e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, punto 62; sentenze del
Tribunale CB e Europay/Commissione, già citata, punto 109; 15 luglio 1994, causa
T-17/93, Matra Hachette/Commissione, Racc. pag. II-595, punto 104, e SPO e
a./Commissione, già citata, punto 288).
- Nel caso di specie, il rifiuto della Commissione di esentare i regolamenti e gli
statuti, rispettivamente della FNK e della SCK, si fonda sulla constatazione che due
delle quattro condizioni stabilite dall'art. 85, n. 3, del Trattato non sussistono. I
quattro presupposti per fruire di un'esenzione in virtù dell'art. 85, n. 3, del Trattato
devono coesistere (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e
63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 61, e sentenza SPO e
a./Commissione, già citata, punto 267), quindi la Commissione non ha in realtà
alcun obbligo di esaminare singolarmente le condizioni dell'art. 85, n. 3.
- Quanto al rifiuto della Commissione di esentare il divieto di noleggio della SCK
- Emerge dal punto 37 della decisione controversa che la Commissione ha disatteso
la domanda di esenzione vertente sul sistema di certificazione della SCK e in
particolare sul divieto di noleggio, dopo aver accertato che la prima e la terza
condizione dell'art. 85, n. 3, del Trattato non erano soddisfatte. Quindi ha
considerato che il sistema di certificazione della SCK non apportava un reale
miglioramento, tanto nella sostanza quanto sul piano procedurale, rispetto al
regime prescritto dalla legge. Il sistema non contribuirebbe quindi a migliorare la
produzione o a promuovere il progresso tecnico o economico (prima condizione
dell'art. 85, n. 3, del Trattato). D'altro canto, anche se il sistema di certificazione
arrecasse vantaggi che prevalgono sugli inconvenienti che ne conseguono per le
imprese non certificate, il divieto di noleggio non sarebbe stato indispensabile per
il funzionamento del sistema (terza condizione dell'art. 85, n. 3).
- Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha osservato le disposizioni
dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Il sistema di certificazione della SCK offrirebbe
vantaggi sufficienti a giustificare l'asserita restrizione della concorrenza derivante
dal divieto di noleggio. Quindi, da un lato, la SCK eserciterebbe una politica di
controllo più intensa sull'osservanza delle condizioni poste dalla legge di quanto
non faccia la Keboma, che è l'ente pubblico che controlla le gru nei Paesi Bassi e
d'altra parte il sistema di certificazione della SCK stabilirebbe condizioni tanto sul
piano tecnico quanto sul piano di gestione dell'impresa ancor più rigorose delle
condizioni poste dalla legge.
- Per quanto riguarda anzitutto il controllo più intenso sull'osservanza delle
condizioni poste dalla legge effettuato dalla SCK (l'asserito vantaggio di sistema)
si deve ricordare che spetta in linea di massima alle pubbliche autorità e non agli
enti privati garantire l'osservanza delle prescrizioni della legge (sentenza del
Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439,
punto 118). Una deroga a detta norma può essere tollerata qualora le pubbliche
autorità abbiano spontaneamente deciso di assegnare il controllo dell'osservanza
delle prescrizioni di legge ad un ente privato. Nella specie, però, la SCK ha
instaurato un sistema di controllo parallelo a quello effettuato dagli enti pubblici,
ma non vi è stato alcun trasferimento alla SCK della competenza per il controllo,
già esercitata dalle pubbliche autorità. D'altro canto, l'affermazione al punto 37,
secondo paragrafo, della decisione controversa, secondo la quale «le imprese che
non aderiscono al sistema di certificazione della SCK possono ugualmente
dimostrare che soddisfano i requisiti di legge» non è seriamente contestata dalle
ricorrenti. Quindi non è stato dimostrato che il controllo dei requisiti posti dalla
legge effettuato dagli enti pubblici presentasse lacune che avrebbero potuto
rendere necessaria l'instaurazione di un sistema di controllo privato. Anche se fosse
dimostrato che il controllo dei requisiti di legge effettuato dalla SCK è più efficace
del controllo condotto dagli enti pubblici olandesi, rimarrebbe il fatto che le
ricorrenti non hanno affatto dimostrato che il sistema di controllo previsto dalla
legge fosse insufficiente. Si deve sottolineare che la SCK, costituita nel 1985, solo
il 1° gennaio 1991 ha introdotto nel suo regolamento di certificazione la clausola
che contempla il divieto di noleggio. Rispondendo alla domanda fatta dal Tribunale
all'udienza, il patrono delle ricorrenti ha riconosciuto che la SCK non aveva
ricevuto, prima dell'instaurazione del divieto di noleggio, alcun reclamo da parte
dei committenti sull'eventuale impiego, da parte di un'impresa certificata, di gru
noleggiate presso imprese non certificate, gru che sarebbero necessariamente state
controllate solo dagli enti pubblici. Così stando le cose, la Commissione aveva
motivo di ritenere che «le restrizioni imposte alle imprese aderenti gli svantaggi che
ne derivano alle imprese non aderenti sono comunque più rilevanti che gli
eventuali vantaggi prospettati dalla SCK» (punto 37, secondo paragrafo, della
decisione controversa). Di conseguenza, la valutazione della Commissione secondo
la quale il vantaggio strutturale del sistema di certificazione non rispondeva alla
prima condizione dell'art. 85, n. 3, del Trattato non era comunque viziata da erroremanifesto.
- Quanto poi al prospettato vantaggio pratico del sistema di certificazione della SCK
derivante dal fatto che il sistema in questione porrebbe condizioni, tanto sul piano
tecnico quanto sul piano della gestione delle imprese, più severe di quelle poste
dalla legge, la Commissione ha ritenuto, nella decisione controversa che «non è
risultato che il sistema di certificazione della SCK comporti veramente un valore
aggiunto" rispetto alle norme stabilite per legge. Gli obblighi imposti alle imprese
aderenti sono quasi identici a quelli stabiliti dalle disposizioni legislative in vigore»
(punto 37, primo paragrafo). Infatti la maggior parte delle condizioni di sicurezza
prescritte dalla SCK sarebbero già prescritti dalla legislazione olandese. Lo stesso
varrebbe «per gli obblighi imposti dalla SCK che non si riferiscono alla sicurezza,
come la corretta detrazione delle imposte e dei contributi sociali, l'iscrizione alla
Camera di commercio, l'assicurazione della responsabilità civile, l'affidabilità
creditizia e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro» (punto 37, terzo
paragrafo). La Commissione aggiunge che «la SCK si spinge al di là di quanto
imposto dalla legge quando stabilisce requisiti anche per quanto riguarda
l'organizzazione interna dell'impresa, ma questo da solo non basta a giustificare le
restrizioni imposte alla concorrenza» (punto 37, terzo paragrafo, in fine).
- Si deve osservare che la legittimità della decisione di negare un'esenzione va
valutata alla luce degli elementi richiamati dalle parti nella notifica, come precisati
durante il procedimento amministrativo (v., ad esempio, sentenza della Corte 17
gennaio 1995, causa C-360/92 P, Publishers Association/Commissione, Racc. pag.
I-23, punti 39-41).
- Nella notifica, la SCK ha chiarito che il sistema di certificazione prescrive tre ordini
di obblighi per le imprese vale a dire in primo luogo, requisiti relativi alle gru
mobili, in secondo luogo, obblighi generali incombenti all'impresa e, in terzo luogo,
prescrizioni relative al personale dell'impresa.
- Sulla prima categoria di requisiti, che corrisponde ai «requisiti di sicurezza» della
decisione controversa, la SCK sostiene esplicitamente nella notifica che questi
obblighi «valgono anche in virtù delle disposizioni di legge nazionali» (punto 26
della notifica). Lo stesso vale a suo giudizio per i requisiti relativi al personale
dell'impresa. Infatti, illustra nella notifica «che si tratta di requisiti che sono già
imposti dalla legge. La SCK cerca soltanto di fare in modo che le imprese
certificate possano dimostrare di essersi conformate a detti obblighi imposti dalla
legge» (punto 28 della notifica).
- Quanto agli obblighi generali relativi all'impresa, la SCK illustra nella notifica:
«riguardano gli obblighi fiscali, gli obblighi di assicurazione e la solvibilità. Anche
questi requisiti sono in gran parte già imposti alle imprese dalle leggi nazionali, e
la certificazione conferisce un'ulteriore garanzia che detti requisiti di legge siano
effettivamente rispettati. Ciò vale in particolare per i requisiti inerenti al
versamento delle imposte, all'iscrizione al registro di commercio e all'obbligo
assicurativo» (punto 27 della notifica). La SCK nella sua notifica menziona solo tre
obblighi non imposti dalla legge per le imprese certificate: un requisito di solvibilità
e di un minimo di liquidità, l'obbligo (nel frattempo revocato) di applicare le
condizioni generali della FNK e l'obbligo di stipulare un'assicurazione sulla
responsabilità civile.
- Quanto alla vantata superiorità del sistema di certificazione in questione, si deve
osservare che la SCK si è concentrata nella sua notifica sulla necessità di un
maggior controllo dei requisiti di legge vigenti (vantaggio strutturale) piuttosto che
su un vantaggio pratico. Quanto al vantaggio pratico, si deve rilevare che la
Commissione ha fedelmente riportato nella decisione controversa (v. supra, punto
195) l'idea che era stata caldeggiata dalla SCK nella sua notifica (v. supra, punti
198 e 199), cioè quella secondo la quale gli obblighi imposti dal sistema di
certificazione della SCK corrispondono approssimativamente alle prescrizioni di
legge vigenti. In linea di massima siffatta constatazione dovrebbe essere sufficiente
per disattendere l'affermazione secondo la quale la Commissione avrebbe
commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che il sistema di
certificazione della SCK non apporterebbe un reale vantaggio pratico rispetto alle
condizioni stabilite dalla legge.
- Tuttavia, durante il procedimento amministrativo le ricorrenti hanno attribuito
maggiore importanza al vantaggio pratico del sistema. Quindi nella risposta alla
comunicazione degli addebiti del 16 dicembre 1992, richiamandosi ad una tabella
che costituisce l'allegato 3 a detta risposta, hanno sostenuto che il sistema di
certificazione stabiliva diversi requisiti in tema di sicurezza e prestazioni che non
erano contemplati dalla legge olandese (punto 9 della risposta alla comunicazione
degli addebiti). Nella risposta alla comunicazione degli addebiti del 21 ottobre 1994
si sono richiamate alla stessa tabella per dimostrare che vi era un vantaggio pratico
(punto 19 della risposta alla comunicazione degli addebiti; allegato 19 del ricorso).
Si deve osservare che la detta tabella contiene l'elenco delle condizioni poste dal
sistema di certificazione ove si indica, per ciascuna di esse, se trae origine dalla
legge o meno. Una presentazione analoga è stata fatta ai punti 101-118 del ricorso.
- In realtà, la tesi sostenuta dalle ricorrenti nelle loro risposte alla comunicazione
degli addebiti e nel ricorso è difficilmente compatibile con la descrizione che la
SCK aveva fatto dei requisiti del sistema di certificazione nella sua notifica (punti
26-28 della notifica; v. supra, punti 198 e 199). La superiorità di un sistema di
certificazione non deriva dal semplice fatto che impone obblighi non contemplati
dalla legge. Infatti, il sistema di certificazione della SCK non potrebbe essere
realmente migliore salvoché le condizioni poste da detto sistema fossero idonee a
perseguire la finalità cui si aspira, che è quella di offrire la garanzia di una maggior
sicurezza ai committenti (v., a questo proposito, punti 80-87 dell'atto introduttivo).
Orbene, le ricorrenti non hanno chiarito perché e come le condizioni non poste
dalla legge sarebbero state atte al perseguimento di questo obiettivo. Quindi,
limitandosi nel procedimento amministrativo e nel ricorso a concentrarsi sulla
dimostrazione che non è la legge a prescrivere vari requisiti del sistema di
certificazione, supponendo perciò che il sistema implichi un vantaggio pratico, non
giungono a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore manifesto
di valutazione concludendo, che «non è risultato che il sistema di certificazione
della SCK comporti veramente un valore aggiunto" rispetto alle norme stabilite
per legge» (punto 37, primo paragrafo, della decisione controversa) e, che le poche
condizioni non poste dalla legge non sono sufficienti « a giustificare le restrizioni
imposte alla concorrenza (punto 37, terzo paragrafo, in fine).
- Ne consegue che le ricorrenti non hanno dimostrato che la valutazione della
Commissione, secondo la quale il sistema di certificazione della SCK e il divieto di
noleggio che vi si ricollega non rispondono alla prima delle quattro condizioni
elencate dall'art. 85, n. 3, del Trattato sarebbe viziata da errore manifesto (v., ad
esempio, sentenza Van Landewyck/Commissione, già citata, punto 185).
Considerando che devono coesistere le quattro condizioni di esenzione in forza
dell'art. 85, n. 3, del Trattato, non è il caso di accertare se la Commissione abbia
commesso un errore manifesto di valutazione circa la non indispensabilità del
divieto di noleggio nell'ambito di un sistema di certificazione della SCK (v., ad
esempio, sentenza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e
a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 48, e sentenza CB e
Europay/Commissione, già citata, punti 110 e 115).
- Si deve quindi disattendere il motivo di violazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato,
nella parte in cui verte sul divieto di noleggio.
- Sul diniego da parte della Commissione di esenzione del sistema di tariffe
raccomandate e di compensazione
- La Commissione ha fondato il diniego di concessione di un'esenzione per il sistema
di tariffe raccomandate e di compensazione della FNK sul rilievo che le due prime
condizioni dell'art. 85, n. 3, del Trattato non erano soddisfatte. Come ha osservato
al punto 34 della decisione controversa: »non è risultato che l'obbligo di praticare
tariffe ragionevoli", benché abbia a detta delle parti l'obiettivo di accrescere la
trasparenza sul mercato, contribuisca a migliorare i servizi di noleggio di gru e che
gli utilizzatori, cioè le imprese che prendono gru a noleggio, beneficino di una
congrua parte dell'utile che ne deriva. Al contrario, da uno studio indipendente sul
settore (...) risulta che le tariffe raccomandate e reciproche fissate da FNK per
precisare il concetto di ragionevole" erano in generale superiori alle tariffe di
mercato. Gli autori dello studio spiegano questo fatto con la considerazione che sul
mercato occorre fare i conti con la concorrenza».
- Emerge da una costante giurisprudenza che, qualora venga richiesta un'esenzione
ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, spetta alle imprese che fanno la notifica
fornire alla Commissione gli elementi che provino che sussistono le quattro
condizioni contemplate dalla detta disposizione (sentenze VBVB e
VBBB/Commissione, già citata, punto 52, e Matra Hachette/Commissione, già
citata, punto 104).
- Per quanto riguarda anzitutto le tariffe di compensazione, si deve osservare che,
nel capitolo della notifica inerente all'art. 85, n. 3, del Trattato, la FNK aveva solo
sostenuto che le dette tariffe non eliminavano la concorrenza (punto 25 della
notifica). Analogamente nelle risposte alle comunicazioni degli addebiti del 16
dicembre 1992 e del 21 ottobre 1994, le ricorrenti non hanno apportato alcun
nuovo elemento per la valutazione delle tariffe di compensazione sotto il profilo
dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Benché le ricorrenti durante il procedimento
amministrativo abbiano assunto un orientamento che risponde perfettamente alla
loro logica, secondo la quale la fissazione delle tariffe di compensazione esulava dai
compiti della FNK (punto 19 della notifica della FNK) non hanno fornito alla
Commissione alcun elemento probante per dimostrare che, per quanto che riguarda
il sistema di tariffe di compensazione, erano soddisfatte le prime tre condizioni di
cui all'art. 85, n. 3. Così stando le cose non possono sostenere che la Commissione
abbia commesso un errore manifesto di valutazione concludendo che non era stato
dimostrato (punto 34 della decisione controversa) che il sistema di tariffe di
compensazione rispondeva ai due primi presupposti dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
- Quanto alle tariffe raccomandate della FNK, le ricorrenti hanno sostenuto nel
procedimento dinanzi al Tribunale che siffatto sistema accresce la trasparenza del
mercato. Gli utenti, vale a dire i committenti, trarrebbero vantaggio da questa
trasparenza. Ciò semplificherebbe i raffronti che gli utenti possono fare tra le
offerte concorrenti. Le ricorrenti ritengono che le due altre condizioni dell'art. 85,
n. 3, del Trattato siano del pari soddisfatte, in quanto le restrizioni alla concorrenza
sono indispensabili per perseguire detti obiettivi e non vi è eliminazione di una
parte sostanziale della concorrenza.
- Si deve rilevare che, sebbene la FNK nella sua notifica non abbia posto l'accento
sul vantaggio di un miglioramento della trasparenza del mercato per giustificare la
concessione di un'esenzione (punti 22-24 della notifica) le ricorrenti hanno
comunque svolto questo argomento durante il procedimento amministrativo ed in
particolare nella risposta alla comunicazione degli addebiti 21 ottobre 1994 (punto
28 della risposta).
- Infatti l'intensificazione della trasparenza del mercato è inerente a qualsiasi sistema
di tariffe raccomandate stabilite e pubblicate da un'associazione che rappresenta
una parte notevole delle imprese che operano su un certo mercato. Pertanto, la
dimostrazione di un'intensificazione della trasparenza del mercato connessa ad un
sistema di tariffe raccomandate non basta a dimostrare che la prima condizione di
cui all'art. 85, n. 3 è soddisfatta. Del resto, l'argomento delle ricorrenti e la
valutazione fatta dalla Commissione delle tariffe raccomandate al punto 34 della
decisione controversa si collocano su piani diversi. Infatti la Commissione non ha
mai sostenuto che il sistema di tariffe raccomandate non migliorasse la trasparenza
del mercato. Ha solo rilevato che «indipendentemente dall'asserita finalità di
migliorare la trasparenza sul mercato» le due prime condizioni dell'art. 85, n. 3, del
Trattato non erano soddisfatte. A questo proposito ha ritenuto giustamente, nella
decisione controversa, che l'osservanza delle tariffe raccomandate fosse
indispensabile per i membri della FNK (v. supra, punti 159-164) dal momento che
dette tariffe trasponevano nella pratica la nozione di tariffa accettabile che gli
aderenti alla FNK dovevano applicare in virtù dell'art. 3, lett. b), del regolamento
interno della stessa (punto 20 della decisione controversa). D'altro canto non è
contestato che dette tariffe erano decisamente superiori alle tariffe del mercato
(punto 34 della decisione controversa e punto 18 della notifica della FNK).
- Quindi, dopo aver accertato che la tariffe della FNK erano tariffe imposte, per di
più superiori ai prezzi del mercato, la Commissione ha concluso al punto 34 della
decisione controversa che, anche se il sistema migliorava la trasparenza punto sul
quale non doveva pronunciarsi gli eventuali vantaggi del sistema, cioè il
miglioramento della trasparenza del mercato, non potevano prevalere sulla
restrizione della concorrenza connessa a prezzi imposti e, in particolare,
sull'innegabile svantaggio conseguente al sistema che mirava ad un aumento dei
prezzi rispetto ai prezzi del mercato. Pertanto, le ricorrenti, che si sono limitate ad
affermare nel ricorso che il vantaggio del sistema delle tariffe raccomandate era
quello di intensificare la trasparenza del mercato, non dimostrano che la
Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione dichiarando che
«benché abbia, a detta delle parti, l'obiettivo di accrescere la trasparenza sul
mercato» (punto 34 della decisione controversa), le due prime condizioni dell'art.
85, n. 3, del Trattato non erano soddisfatte.
- Dalle considerazioni che precedono emerge che il terzo motivo di violazione
dell'art. 85, n. 3, del Trattato va integralmente disatteso.
Quarto motivo: violazione dei diritti della difesa
Sintesi degli argomenti delle parti
- Questo motivo si divide in tre parti.
- Nella prima parte le ricorrenti sostengono che la Commissione è venuta meno
all'obbligo imposto dall'art. 6 della CEDU di pronunciarsi entro un termine
ragionevole. Sostengono che le more del procedimento amministrativo sono state
intenzionalmente provocate dalla Commissione, poiché ha riconosciuto di non aver
ritenuto urgente la pratica in quanto nel contempo una controversia era pendente
dinanzi ai giudici olandesi e le infrazioni erano venute meno dopo la pronunciadell'ordinanza 11 febbraio 1992 dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht. Questa
situazione sarebbe cambiata solo dopo la pronuncia della sentenza del Gerechtshof
di Amsterdam 9 luglio 1992, che ha consentito alla SCK di ripristinare il divieto di
noleggio. Le ricorrenti ricordano inoltre che, durante il procedimento
amministrativo, la Commissione ha inviato loro due comunicazioni degli addebiti.
Aggiungono che l'ultima comunicazione, trasmessa 22 mesi dopo la prima, non
conteneva alcuna variazione nella valutazione della Commissione sui fatti e sulla
loro qualificazione giuridica. Una siffatta lentezza dell'iter decisionale, allorché le
ricorrenti hanno insistito sull'urgenza rinunciando nell'ottobre 1994 al loro diritto
ad essere ascoltate, costituirebbe un grave abuso procedurale.
- Nella seconda parte del motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione è
contravvenuta allo stesso articolo della CEDU adottando una decisione ex art. 15,
n. 6, del regolamento n. 17 senza averle ascoltate in una rituale audizione.
- Infine nella terza parte sostengono che la Commissione ha posto in non cale i loro
diritti della difesa negando loro la possibilità di prendere conoscenza del fascicolo
(v. supra, punto 24). La Commissione non potrebbe sostenere che hanno rinunciato
al loro diritto di consultare il fascicolo perché non hanno presentato alcuna
richiesta prima di rispondere alla comunicazione degli addebiti (v. XII relazione
sulla politica della concorrenza). Inoltre la posizione della Commissione sarebbe
arbitraria in quanto priverebbe la parte interessata della possibilità di preparare nel
migliore modo la propria difesa in sede di esame processuale della decisione della
Commissione, e non emerge chiaramente l'interesse della Commissione si vorrebbe
tutelare con questa condotta. Infine, le ricorrenti non chiederebbero di poter
consultare solo il fascicolo, ma anche tutte le note interne scambiate in questa
pratica tra la DG III e la DG IV dal 18 novembre 1993 al 27 settembre 1994 (v.
supra, punto 28). Anche se siffatte note non sono di norma consultabili, le
ricorrenti sostengono che sarebbe giustificata una deroga a questo principio, poiché
dette note potrebbero servire per accertare se si è verificato nella fattispecie uno
sviamento di potere (conclusioni dell'avvocato generale B. Vesterdorf relative alla
sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione,
Racc. pagg. II-867, II-869 e II-891).
- Per ribattere alla prima parte del motivo la Commissione si richiama al
controricorso nella causa T-213/95. Quanto alla seconda parte, essa osserva che,
non essendovi alcuna norma di legge che prescrive che le imprese o le associazioni
interessate debbano essere ascoltate oralmente, e non sussistendo alcuna
circostanza di fatto specifica per cui nella fattispecie solo un'audizione avrebbe
consentito di garantire effettivamente il diritto alla difesa, non era affatto tenuta
a convocare le ricorrenti in audizione dopo aver preso visione delle memorie
scritte. Quanto alla terza parte, osserva che emerge dalla giurisprudenza che la
consultazione del fascicolo nelle cause di concorrenza ha lo scopo di consentire ai
destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere atto degli elementi di
prova acquisiti nel fascicolo della Commissione, affinché possano presentare difese
in base a detti elementi sulle conclusioni alle quali è giunta la Commissione nella
comunicazione degli addebiti (v. sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1775, punto 59). Le ricorrenti non si
sarebbero avvalse della possibilità di consultare il fascicolo della Commissione dopo
la notifica della comunicazione degli addebiti, sicché non vi sarebbe più alcun
motivo di concedere loro una consultazione del fascicolo in una successiva fase del
procedimento e a maggior ragione dopo l'adozione della decisione controversa.
Giudizio del Tribunale
- Le ricorrenti hanno già dedotto, nell'ambito della causa T-213/95, la prima parte
del presente motivo di inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 6 della CEDU di
pronunciarsi entro un termine ragionevole. Questa parte va disattesa per i motivi
esposti ai punti 53-70 che precedono.
- Quanto alla seconda parte, relativa al fatto che le ricorrenti avrebbero dovuto
venire ascoltate prima che la Commissione adottasse la decisione del 13 aprile 1994
a norma dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17, si deve osservare che, anche se il
diritto comunitario avesse prescritto alla Commissione di ascoltare le osservazioni
orali delle interessate prima di adottare tale decisione, l'inosservanza di
quest'obbligo avrebbe soltanto inciso sulla legittimità della decisione della
Commissione 13 aprile 1994 e non su quella della decisione controversa, che nella
specie è l'unico atto soggetto al sindacato di legittimità. Orbene, non è contestato
che le ricorrenti hanno rinunciato, nella risposta alla comunicazione degli addebiti
del 21 ottobre 1994, ad essere ascoltate prima dell'emanazione della decisione
controversa. La seconda parte del motivo va quindi del pari disattesa.
- Quanto all'ultima parte, concernente il rifiuto della Commissione di consentire la
consultazione del fascicolo, va osservato che le ricorrenti hanno presentato una
domanda in questo senso solo dopo l'emanazione della decisione controversa. Di
conseguenza la legittimità di quest'ultima non può in alcun modo essere inficiata
dal rifiuto della Commissione di consentire la consultazione richiesta (v. sentenza
del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-145/89, Baustahlgewebe/Commissione, Racc.
pag. II-987, punto 30). D'altro canto, le ricorrenti non hanno fatto richiamo ad
alcun indizio che potesse dimostrare che il fascicolo conteneva elementi a loro
favore. Non hanno nemmeno sostenuto di non aver potuto consultare tutti i
documenti a loro carico. Analogamente, per quanto riguarda le consultazioni tra
le DG III e IV esse non sostengono che le dette note interne, di norma non
accessibili ai terzi (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89,
Hercules Chemical/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 54, e sentenza della
Corte 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British
Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punto 25) potrebbero risultare loro
favorevoli. Sostengono che le dette note potrebbero servire a controllare se nel
caso di specie è stato commesso uno sviamento di potere. Orbene, non hanno
nemmeno ritenuto necessario dedurre un motivo di sviamento di potere per
dimostrare l'illegittimità della decisione controversa.
- Pertanto la terza parte del motivo va del pari disattesa.
- Per gli stessi motivi la domanda delle ricorrenti mirante all'adozione di
provvedimenti istruttori o di misure di organizzazione del procedimento del 9 luglio
1996 (v. supra, punto 28) non può venir accolta.
- Da quanto precede risulta che il quarto motivo, concernente la violazione dei diritti
della difesa, va disatteso nel suo complesso.
Quinto motivo: violazione dell'art. 190 del Trattato
Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti sostengono che la Commissione è contravvenuta all'art. 190 del
Trattato. Nella specie avrebbe dovuto attenersi all'obbligo di motivazione in modo
particolare perché affrontava per la prima volta il problema della conformità di un
sistema di certificazione con le regole comunitarie di concorrenza. Non avrebbe
nemmeno tenuto conto delle osservazioni delle ricorrenti presentate durante il
procedimento amministrativo. Le ricorrenti ritengono in particolare che la
Commissione non abbia motivato a sufficienza i seguenti punti: la qualificazione
della SCK come impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, nonché il fatto che
le pratiche criticate della SCK e della FNK restringevano la concorrenza e
incidevano sugli scambi fra gli Stati membri.
- La Commissione non replica specificamente a questo motivo.
Giudizio del Tribunale
- Secondo una costante giurisprudenza, l'obbligo di motivare una decisione
individuale ha per fine di fornire all'interessato sufficienti indicazioni per rendersi
conto se detta decisione sia fondata o se eventualmente sia inficiata da un vizio che
consente di contestarne la validità e di consentire al giudice comunitario di
esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione. La portata di tale obbligo
dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato
adottato (v., in particolare, sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88,
Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 15, e sentenza del Tribunale 12
giugno 1997, causa T-504/93, Tiercé Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II-0000,
punto 149). Spetta quindi alla Commissione motivare esaurientemente il
provvedimento qualora, nell'ambito di una prassi costante in materia di decisioni,
questo vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti (sentenza della Corte
26 novembre 1975, causa 73/74, Papier Peints/Commissione, Racc. pag. 1491, punto
31).
- In primo luogo, quanto all'asserita necessità di una motivazione particolarmente
dettagliata nella fattispecie si deve rilevare che la Commissione, benché nel
dispositivo della decisione controversa si pronunci solo sul divieto di noleggio e sul
sistema di tariffe raccomandate e di compensazione, ha però indicato a quali criteri
deve rispondere un sistema di certificazione apertura, indipendenza, trasparenza
e accettazione delle garanzie equivalenti di altri sistemi per poter essere
considerato compatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato (punto 23 della decisione
controversa). Le ricorrenti non possono sostenere che, per quanto riguarda le
infrazioni contestate nel dispositivo della decisione controversa (divieto di noleggio
e sistema di tariffe raccomandate e di compensazione) la decisione va molto oltre
rispetto alle decisioni precedenti della Commissione. Ad ogni modo la Commissione
ha ampiamente illustrato nella decisione controversa i motivi per cui il sistema di
tariffe raccomandate e di compensazione e il divieto di noleggio costituivano
infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato (punti 20-31) e perché a dette pratiche non
potevano fruire di un'esenzione in virtù dell'art. 85, n. 3, del Trattato (punti 32-39).
Analogamente ha esposto in modo esauriente i motivi per i quali ritiene la SCK sia
un'impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (punto 17).
- Quanto all'argomento secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto prendere
in considerazione le osservazioni delle ricorrenti presentate durante il procedimento
amministrativo, si deve ricordare che, se la Commissione in virtù dell'art. 90 del
Trattato deve indicare gli elementi di fatto su cui si fonda la decisione e le
considerazioni giuridiche che l'hanno indotta ad adottarla, detta disposizione non
prescrive che essa esamini tutti i punti di fatto e di diritto che sono stati sollevati
nel corso del procedimento amministrativo (sentenza BAT e
Reynolds/Commissione, già citata, punto 72, e Tiercé Ladbroke/Commissione, già
citata, punto 150). Inoltre non emerge da alcun elemento del fascicolo che la
Commissione abbia omesso di prendere in considerazione un elemento essenziale
che era stato prospettato durante il procedimento amministrativo (v. sentenza
Publishers Association/Commissione, già citata, punto 41 e 42).
- Ne consegue che il motivo di violazione dell'art. 190 del Trattato non è fondato.
- Risulta da quanto precede che la domanda di annullamento della decisione
controversa va respinta.
3. Sulla domanda in via subordinata di annullamento o riduzione delle ammende
- Le ricorrenti hanno invocato tre motivi a sostegno della domanda in via
subordinata di annullamento o riduzione delle ammende. Con il primo fanno valere
l'inosservanza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, con il secondo un'infrazione
al principio di proporzionalità e con il terzo la violazione dell'art. 190 del Trattato.
Primo motivo: inosservanza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti sostengono che l'irrogazione di un'ammenda non era giustificata.
Ritengono che la constatazione fatta al punto 44 della decisione controversa,
secondo la quale «la FNK e la SCK non possono non essere state consapevoli del
fatto che le pratiche incriminate tendevano a limitare la concorrenza, o almeno
avevano tale effetto» non è esatta.
- Non si può addebitare alla SCK di essere stata conscia dell'oggetto o quanto meno
dell'effetto anticoncorrenziale del divieto di noleggio, da un lato, poiché era stato
ammesso dal consiglio di certificazione che detto divieto costituiva l'unico mezzo
per salvaguardare la coerenza del sistema di certificazione e, d'altra parte, poiché
la stessa Commissione ha riconosciuto, nel controricorso nella causa T-213/95, la
complessità della pratica tanto sul piano concettuale quanto sul piano della politica
della concorrenza. Ad ogni modo, in una precedente decisione, la Commissione
avrebbe riconosciuto che il fatto di non essersi mai pronunciata in passato su un
particolare tipo di infrazione è un motivo sufficiente per non infliggere ammende
[decisione della Commissione 26 luglio 1988, relativa ad un procedimento a norma
degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (IV/31.043 Tetra Pak I, licenza BTG; GU
L 272, pag. 27; in prosieguo: la «decisione 88/501»)].
- Quanto alla FNK, le ricorrenti si richiamano per la contestazione sulle tariffe
raccomandate, all'art. 5 del regolamento (CEE) della Commissione 30 novembre
1988, n. 4087, concernente l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a categorie
di accordi di franchising (GU L 359, pag. 46; in prosieguo: il «regolamento
n. 4087/88») e all'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 maggio 1991,
n. 1534, concernente l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a talune categorie
di accordi, di decisioni e di pratiche concertate nel settore delle assicurazioni (GU
L 143, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1534/91»), nonché alla sentenza
della Corte 28 gennaio 1986, causa 161/84, Pronuptia (Racc. pag. 353), dai quali
emergerebbe che la semplice applicazione delle tariffe raccomandate, che non sono
vincolanti, non doveva considerarsi incompatibile con il diritto comunitario.
Nell'ipotesi in cui l'elaborazione delle tariffe di compensazione fosse opera della
FNK, questa avrebbe potuto ragionevolmente ignorare che detta pratica costituiva
un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, dato che la Commissione aveva già
approvato, per ben due volte, regimi di compensazione identici nel settore bancario
[decisioni della Commissione 19 luglio 1989, 87/103 e 89/512/CEE, relativa ad una
procedura in virtù art. 85, del Trattato CEE (IV/31.499 Banche olandesi; GU
L 253, pag. 1)].
- La Commissione ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, affinché
un'infrazione possa considerarsi commessa intenzionalmente non è necessario che
l'impresa si sia resa conto di contravvenire al divieto dell'art. 85. Sarebbe sufficiente
che essa non potesse ignorare che il comportamento incriminato aveva come
oggetto la restrizione della concorrenza (sentenza della Corte 11 luglio 1989, causa
246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pag. 2117, punto 41). Una siffatta
situazione si sarebbe prodotta per quanto riguarda le ricorrenti. Quanto in
particolare alla FNK, la Commissione osserva inoltre che non potrebbe invocare
la sentenza Pronuptia, già citata, i regolamenti nn. 4087/88 e 1534/91 o la prassi
decisionale della Commissione nel settore bancario, che riguardavano regimitariffari liberi mentre nella fattispecie le tariffe raccomandate e di compensazione
erano vincolanti ed applicate ai clienti.
Giudizio del Tribunale
- Per giurisprudenza consolidata le infrazioni alle regole di concorrenza che possono
costituire oggetto di una sanzione sono quelle commesse intenzionalmente o per
negligenza ed è sufficiente a questo proposito che il responsabile non potesse
ignorare che il suo comportamento avrebbe necessariamente comportato una
restrizione della concorrenza (v. sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 142, e la
giurisprudenza citata).
- Gli argomenti della SCK secondo i quali non si è resa conto che il divieto di
noleggio costituiva una restrizione della concorrenza non possono venire accolti. In
primo luogo, il fascicolo non contiene alcun documento nel quale il consiglio di
certificazione abbia affermato che il divieto di noleggio costituiva l'unico mezzo per
mantenere la coerenza del sistema di certificazione di cui al punto 2.5 dei criteri
di autorizzazione di detto consiglio. La relazione finale del 22 aprile 1992 del
consiglio di certificazione al quale si riferiscono le ricorrenti rileva soltanto che la
SCK non rispetta più questo punto dopo aver revocato il divieto di noleggio in esito
alla pronuncia d'urgenza del giudice nazionale senza aver previsto una soluzione
alternativa [«si constata che la SCK, mettendo in esecuzione la pronuncia del
giudice, ha abrogato la disposizione in questione (divieto di noleggio), ma non ha
ancora adottato una disposizione diversa che possa rispondere all'obiettivo
perseguito: vale a dire che le gru offerte a noleggio da altre imprese siano anche
esse conformi agli stessi parametri. In questo modo la SCK non rispetta la
condizione di cui al punto 2.5 dei criteri di autorizzazione»].
- In secondo luogo, il riconoscimento ad opera della Commissione della complessità
della pratica non costituisce nemmeno una giustificazione dell'«ignoranza» della
SCK. E' infatti inconcepibile che la SCK abbia potuto considerare che il divieto di
noleggio, che rappresenta una menomazione della libertà contrattuale delle imprese
certificate e che incide sulla situazione delle imprese non certificate, non poteva
implicare una restrizione della concorrenza sul mercato e fare insorgere difficoltà
sotto il profilo del diritto comunitario della concorrenza.
- In terzo luogo, la decisione della Commissione di non irrogare un'ammenda nella
decisione 88/501, data l'indole relativamente nuova delle infrazioni accertate non
conferisce «un'immunità» alle imprese che commettono infrazioni che fino a quel
momento non sono incorse in penalità irrogate dalla Commissione. Infatti, proprio
nell'ambito specifico di ciascuna pratica la Commissione, nell'esercizio della sua
discrezionalità, decide dell'opportunità di irrogare un'ammenda onde punire
l'infrazione accertata e salvaguardare l'efficacia del diritto della concorrenza. A
questo proposito si deve osservare che le ricorrenti non potevano ignorare gli
effetti anticoncorrenziali di un divieto di noleggio applicato nell'ambito di un
sistema di certificazione non aperto e che non prevedeva l'accettazione di garanzie
equivalenti offerte da altri sistemi.
- Quanto alla FNK, il sistema di tariffe raccomandate e di compensazione era
vincolante (v. supra, punti 159-164) e questo sistema riguardava non solo i rapporti
tra i membri della FNK (tariffe di compensazione), ma anche i rapporti tra questi
e i committenti (tariffe raccomandate). Per tali caratteristiche, il caso di specie si
distingue in modo fondamentale dalle situazioni su cui verteva la sentenza
Pronuptia, già citata, e da quelle contemplate dal regolamento n. 4087/88 e dal
regolamento n. 1534/91 come applicato dal regolamento n. 3932/92, nonché nella
prassi decisionale della Commissione nel settore bancario, alle quali si richiamano
le ricorrenti (v. supra, punto 234). Si deve aggiungere che il sistema di tariffe
raccomandate e di compensazione mirava all'incremento dei prezzi sul mercato (v.
supra, punti 163 e 164). Pertanto è escluso che la FNK potesse ignorare che il suo
sistema di tariffe raccomandate e di compensazione avrebbe implicato una
restrizione della concorrenza.
- Ne consegue che il primo motivo va disatteso.
Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità
Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti osservano che i fattori elencati dalla Commissione al n. 45 della
decisione controversa per stabilire l'entità dell'ammenda non sono pertinenti.
Anzitutto l'importo dell'ammenda non sarebbe proporzionato rispetto alla
prospettata perturbazione del mercato comune del noleggio delle gru. In secondo
luogo, la Commissione supporrebbe a torto che esistono stretti vincoli tra la SCK
e la FNK che, insieme costituissero solo il 40% delle imprese operanti sul mercato
e quindi non deterrebbero una parte rilevante del mercato del noleggio delle gru.
Infine, la FNK avrebbe volontariamente mantenuto la situazione risultante
dall'esecuzione dell'ordinanza 11 febbraio 1992 nonostante fosse stata annullata dal
giudice d'appello il 9 luglio 1992. Questo atteggiamento, che avrebbe giustificato
una rinuncia ad irrogare ammende [decisione della Commissione 5 settembre 1979,
79/934/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato
CEE (IV/29.021 BP Kemi DDSF; GU L 286, pag. 32)], costituirebbe comunque
un motivo sufficiente per una riduzione cospicua dell'ammenda.
- Per di più, gli importi delle ammende sarebbero esorbitanti, poiché la FNK e la
SCK non disporrebbero dei mezzi finanziari per pagarle. Nell'ipotesi della SCK, la
breve durata dell'infrazione [decisione della Commissione 19 dicembre 1974,
75/75/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 86 del Trattato CEE
(IV/28.851 General Motors Continental; GU L 29, pag. 14)], nonché il fatto che
la Commissione non aveva mai precisato l'applicazione delle norme di concorrenza
ai sistemi di certificazione (sentenza della Corte 3 luglio 1991, causa C-62/86,
AKZO/Commissione, Racc. pag. I-3359, punto 163) sarebbero circostanze
attenuanti che giustificano una riduzione dell'ammenda irrogata. Nell'ipotesi della
FNK, la Commissione non avrebbe avuto il diritto di commisurare l'ammenda al
fatturato degli aderenti alla FNK, poiché la decisione controversa aveva come
destinataria l'associazione e non gli aderenti singoli. Infine, il fatto che la
Commissione, nel corso del procedimento amministrativo, ponendo in non cale
l'art. 6 della CEDU, non abbia adottato una decisione entro un termine ragionevole
giustificherebbe la riduzione dell'ammenda irrogata.
- Nelle loro osservazioni sulla memoria d'intervento, le ricorrenti si richiamano
ancora alla decisione della Commissione 5 giugno 1996, 96/438/CEE, relativa ad un
procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/34.983 FENEX; GU
L 181, pag. 28; in prosieguo: la «decisione 96/438»), nella quale la Commissione
ha erogato un'ammenda di soli 1 000 ECU, mentre l'infrazione accertata avrebbe
avuto caratteristiche analoghe a quelle dell'infrazione contestata alla FNK.
- La Commissione ribatte che le ricorrenti non possono sostenere che non vi è stata
perturbazione del mercato comunitario. Le due ricorrenti, considerate
congiuntamente, occuperebbero una parte rilevante del mercato olandese. Inoltre
il sistema di tariffe raccomandate e di compensazione è stato applicato per oltre
dieci anni prima che la FNK lo abrogasse per ottemperare all'ordinanza d'urgenza
del presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht 11 febbraio 1992. Quanto
all'importo delle ammende, esso non sarebbe esorbitante, poiché il fatturato dei
membri rispettivi delle ricorrenti ammonterebbe a oltre 200 milioni di ECU.
Terrebbe conto della durata relativamente breve dell'infrazione per quanto
riguarda la SCK. Infine non sarebbe stata commessa alcuna violazione dell'art. 6
della CEDU.
Giudizio del Tribunale
- Secondo una giurisprudenza costante l'importo dell'ammenda dev'essere
commisurato alle circostanze della violazione ed alla gravità dell'infrazione e la
valutazione della gravità dell'infrazione per stabilire l'importo dell'ammenda deve
essere effettuata tenendo conto, in particolare, della natura delle restrizioni
provocate alla concorrenza (v. sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92,
Parker Pen/Commissione, Racc. pag. II-549, punto 92).
- Al punto 45 della decisione controversa, la Commissione ha valutato la gravità delle
infrazioni per stabilire l'importo delle ammende da irrogare alle ricorrenti. Ha
anzitutto considerato che il sistema delle tariffe della FNK e il divieto di noleggio
della SCK «costituiscono uno strumento artificiale di controllo o di limitazione del
mercato olandese del noleggio di gru e falsano quindi il gioco della concorrenza nel
mercato comune nel noleggio di gru». Inoltre essa ha tenuto conto del fatto che le
ricorrenti che «mantengono tra loro stretti legami, raggruppano un gran numero
di imprese che occupano congiuntamente una parte rilevante del mercato di
noleggio di gru e che hanno cessato di applicare le disposizioni di cui trattasi solo
perché costrette da una decisione giudiziaria».
- La pertinenza di questi elementi di valutazione della gravità delle infrazioni non
può costituire oggetto di dubbio, quindi si deve esaminare l'esattezza materiale
delle constatazioni corrispondenti.
- E' già stato osservato che il divieto di noleggio della SCK e il sistema di tariffe
raccomandate e di compensazione della FNK costituiscono infrazione all'art. 85,
n. 1, del Trattato. Si deve ricordare a questo proposito che il divieto di noleggio
connesso a un sistema di certificazione non totalmente aperto e che non prevede
l'accettazione di garanzie equivalenti di altri sistemi limitava le possibilità
concorrenziali delle imprese non certificate ed in particolare delle imprese non
olandesi. D'altro canto, il sistema di tariffe della FNK limitava in modo rilevante
la concorrenza tra i membri di detta associazione. Le pratiche controverse della
FNK e della SCK hanno quindi perturbato notevolmente il mercato comune del
noleggio di gru. Quanto ai rapporti tra la FNK e la SCK, le stesse ricorrenti
dichiarano nel ricorso che «il numero di imprese aderenti alla FNK e alla SCK era
pressappoco identico e si trattava in maggioranza delle stesse entità». La
Commissione non ha nemmeno commesso errori stimando che gli aderenti alla
FNK e le imprese certificate dalla SCK rappresentano una parte notevole del
mercato del noleggio di gru. La Commissione ha ritenuto nella decisione
controversa che la FNK e la SCK rappresentavano il 78 o il 51% del mercato
olandese di noleggio di gru (punto 6). La percentuale del 51% era d'altra parte
stata prospettata dalle ricorrenti stesse durante il procedimento amministrativo.
Quindi, al punto 26 della risposta alla comunicazione degli addebiti del 21 ottobre
1994 le ricorrenti, contestando il dato del 75% assunto dalla Commissione, avevano
sostenuto che gli aderenti alla FNK gestivano complessivamente, al 31 dicembre
1993, 1 544 gru mobili su un totale di circa 3 000 gru mobili nel settore del noleggio
delle gru, cioè una quota di mercato del 51%. Perciò, l'argomentazione delle
ricorrenti secondo la quale la FNK e la SCK, alle quali aderiscono in sostanza le
stesse imprese, occuperebbe solo il 40% del mercato olandese del noleggio di gru
va respinta. Comunque, una quota di mercato del 40% rappresenta una quota
notevole del mercato olandese del noleggio di gru. Inoltre la FNK non può
sostenere, per ottenere l'annullamento o la riduzione dell'ammenda, di aver
mantenuto la situazione instaurata in esecuzione dell'ordinanza 11 febbraio 1992,
malgrado detto provvedimento fosse annullato dal giudice d'appello il 9 luglio 1992.
Poiché l'ammenda si riferiva solo al periodo che va fino al 6 febbraio 1992 (punto
46 della decisione controversa), il fatto che la FNK non abbia più applicato il suo
sistema di tariffe raccomandate e di compensazione dopo l'11 febbraio 1992 è
infatti inconferente per la valutazione della gravità di un'infrazione commessa nel
periodo precedente il 6 febbraio 1992.
- Quanto al motivo di violazione dell'art. 6, n. 1, della CEDU, si deve ricordare che
non è fondato (v. supra, punti 53-70). L'argomento volto ad ottenere una riduzione
dell'ammenda a causa della prospettata inosservanza del principio del termine
ragionevole non può quindi, a sua volta, essere accolto.
- Le ricorrenti non possono nemmeno trarre argomento dalla decisione 96/438.
Infatti, emerge da detta decisione che le tariffe proposte dalla FENEX erano
tariffe puramente indicative. Non si trattava dunque di un regime di tariffe che,
come nella specie, era vincolante per i membri dell'associazione in virtù di un
obbligo di osservare tariffe accettabili (v. supra, punti 159-164). D'altro canto è
patente che, contrariamente alla FNK (ordinanza d'urgenza 11 febbraio 1992 del
presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Utrecht, v. supra, punto 8) la FENEX
non è stata costretta da un giudice nazionale né da un'altra pubblica autorità a por
fine alle sue pratiche di diffusione delle tariffe. Inoltre la FENEX aveva già cessato
volontariamente la diffusione delle tariffe raccomandate prima che la Commissione
decidesse d'aprire d'ufficio, e non su reclamo, un procedimento nei suoi confronti.
- Sulla lamentata violazione del principio di proporzionalità, per quanto riguarda
l'importo delle ammende valutato alla luce dei mezzi finanziari delle ricorrenti, si
deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante l'impiego del termine
generico «infrazione» all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nel senso che
comprende indistintamente gli accordi, le pratiche concertate e le decisioni delle
associazioni di imprese, indica che i massimi contemplati da questa disposizione si
applicano allo stesso modo agli accordi e pratiche concertate nonché alle decisioni
di associazioni di imprese. Ne consegue che il massimo del 10% del giro d'affari
deve calcolarsi rispetto al giro d'affari realizzato da ciascuna delle imprese aderenti
a detti accordi e pratiche concertate o dal complesso delle imprese aderenti a dette
associazioni di imprese, o quanto meno allorché, in virtù delle norme interne,
l'associazione può rendere corresponsabili i propri membri. La correttezza di
questo giudizio è corroborata dal fatto che l'influenza che un'associazione d'imprese
ha potuto esercitare sul mercato non dipende infatti dal «volume d'affari» suo
proprio, il quale non rivela la sua dimensione né la sua potenza economica, bensì
dal fatturato dei suoi soli soci, il quale costituisce un'indicazione della sua
dimensione e della sua potenza economica (sentenze CB e Europay/Commissione,
già citata, punti 136 e 137, e SPO e a./Commissione, già citata, punto 385).
- Nel caso di specie non è contestato che la FNK è un'associazione di imprese
(punto 8 della notifica della FNK). D'altro canto, stando all'art. 6 del suo statuto,
l'associazione può coinvolgere la responsabilità dei suoi aderenti. Le ricorrenti non
potrebbero quindi sostenere che la Commissione non aveva il diritto di prendere
in considerazione il fatturato degli aderenti alla FNK per fissare l'importo delle
ammende da irrogare alla detta associazione.
- Per quanto riguarda tuttavia l'ammenda inflitta alla SCK, si deve rilevare che la
Commissione nella sua decisione controversa ha correttamente definito la SCKcome impresa (punto 17) e non come associazione di imprese. Pertanto, la
Commissione non aveva il diritto di commisurare al fatturato delle imprese
certificate l'importo dell'ammenda. Emerge dal bilancio della SCK per il 1994 che
il volume d'affari ammontava a 608 231 HFL, vale a dire l'equivalente di circa
288 750 ECU. Benché la Commissione abbia rispettato il massimale stabilito
dall'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 17, risulta che l'ammenda di 300 000
ECU irrogata alla SCK, che supera il giro d'affari complessivo realizzato da questa
durante l'anno precedente l'emanazione della decisione controversa, è
sproporzionato.
- Così stando le cose, il Tribunale considera, nell'esercizio della sua competenza
anche di merito, che sia equo ridurre a 100 000 ECU l'importo della detta
ammenda.
Terzo mezzo: violazione dell'art. 190 del Trattato
Sintesi degli argomenti delle parti
- Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha motivato in modo lacunoso
l'importo dell'ammenda (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 45/69,
Boehringer Mannheim/Commissione, Racc. pag. 769, in particolare pag. 811; 16
dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73,
113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 612, e 7
giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion
française/Commissione, Racc. pag. 1825, punto 120).
- La Commissione si richiama ai punti 45 e 46 della decisione controversa.
Giudizio del Tribunale
- Si deve ricordare che l'oggetto dell'obbligo di motivazione delle decisioni lesive è
quello di fornire agli interessati le indicazioni necessarie per sapere se siano o
meno fondate e di consentire al giudice di esercitare il proprio sindacato sulla
legittimità di dette decisioni (v. giurisprudenza citata al punto 226 di cui sopra e
sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione,
Racc. pag. II-1165, punto 65).
- Al punto 44 della decisione controversa la Commissione ha considerato che le
ricorrenti non potessero ignorare che le pratiche commerciali criticate avevano
come oggetto o quanto meno come effetto una restrizione della concorrenza. Ai
punti 45 e 46 essa ha valutato rispettivamente la gravità e la durata delle infrazioni
per fissare l'importo dell'ammenda da irrogare alle ricorrenti. Questi due ultimi
punti hanno fornito alle ricorrenti le indicazioni necessarie per sapere se le
ammende che venivano loro irrogate fossero o meno giustificate e consentano al
Tribunale di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
- Il terzo motivo non può quindi venire accolto.
- Da quanto precede risulta che la domanda di annullamento delle ammende va
respinta, e che vi è solo motivo di ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla SCK.
Sulle spese
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte che rimane
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi
del n. 3 dello stesso articolo, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che
ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su
uno o più capi. Nel caso di specie le ricorrenti sono rimaste soccombenti in tutti
i loro capi di domanda nella causa T-213/95, nelle domande principali e nel
complesso delle domande in subordine nella causa T-18/96. Non si deve quindi
applicare l'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura. Le ricorrenti sono quindi
condannate alle spese della convenuta, ivi comprese quelle relative ai procedimenti
sommari. Sono a loro carico inoltre le spese delle parti intervenienti.
Per questi motivi,IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
- Le cause T-213/95 e T-18/96 sono riunite ai fini della sentenza.
- L'importo dell'ammenda inflitta alla Stichting Certificatie
Kraanverhuurbedrijf all'art. 5, n. 2, della decisione della Commissione 29
novembre 1995, 95/551/CE, relativa ad un procedimento a norma
dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/34.179, 34.202, 216 Stichting
Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van Nederlandse
Kraanverhuurbedrijven), è ridotto a 100 000 ECU.
- I ricorsi sono respinti per il resto.
- Le parti ricorrenti sopporteranno le spese da esse incontrate e le spese
sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative ai procedimenti
sommari. Sono a loro carico anche le spese degli intervenienti.
Lenaerts Lindh Azizi Cooke Jaeger
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 ottobre 1997.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. Lindh
Indice
I fatti e il procedimento
II - 3
Conclusioni delle parti
II - 8
Sul ricorso per risarcimento danni (causa T-213/95)
II - 10
1. Sul comportamento illegittimo contestato alla Commissione
II - 10
Primo motivo: violazione dell'art. 6 della CEDU
II - 10
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 10
Giudizio del Tribunale
II - 13
Secondo motivo: trasgressione del principio della certezza del diritto
II - 17
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 17
Giudizio del Tribunale
II - 18
Terzo motivo: trasgressione del principio della tutela del legittimo
affidamento
II - 19
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 19
Giudizio del Tribunale
II - 19
Quarto motivo: trasgressione del diritto di venir ascoltati
II - 20
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 20
Giudizio del Tribunale
II - 21
2. Sul nesso causale
II - 22
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 22
Giudizio del Tribunale
II - 22
Sul ricorso per la dichiarazione di nullità o di annullamento della decisione 95/551 (causa
T-18/96)
II - 23
1. Sulla domanda di accertamento della nullità della decisione controversa
II - 24
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 24
Giudizio del Tribunale
II - 24
2. Sulla domanda di annullamento della decisione controversa
II - 25
Primo motivo: violazione degli artt. 3, 4, 6 e 9 del regolamento n. 17
II - 26
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 26
Giudizio del Tribunale
II - 26
Secondo motivo: violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato
II - 26
Sulla prima parte, concernente un errore consistente nel qualificare la SCK
come impresa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato
II - 27
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 27
Giudizio del Tribunale
II - 27
Sulla seconda parte, inerente ad un errore di diritto vertente sul richiamo ai
criteri di trasparenza, di apertura, di indipendenza e di accettazione di
garanzie equivalenti di altri sistemi nella valutazione della compatibilità
di un sistema di certificazione con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e ad un
errore di valutazione che sarebbe stato commesso dalla Commissione
allorché ha ritenuto che il divieto di noleggio avesse lo scopo o l'effetto
di restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato
II - 28
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 28
Giudizio del Tribunale
II - 30
Sulla terza parte, attinente al fatto che la Commissione avrebbe commesso
un errore di valutazione ritenendo che il sistema delle tariffe
raccomandate e di compensazione avesse per oggetto o per effetto una
restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato
II - 36
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 36
Giudizio del Tribunale
II - 37
a) Il sistema di tariffe raccomandate e di tariffe di compensazione
II - 37
b) La responsabilità della FNK nella fissazione delle tariffe di
compensazione
II - 40
Sulla quarta parte, vertente su di un errore di valutazione dell'incidenza sul
commercio fra Stati membri
II - 41
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 41
Giudizio del Tribunale
II - 42
Terzo motivo: violazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato
II - 43
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 43
Quanto al rifiuto della Commissione di concedere l'esenzione per il
divieto di noleggio della SCK
II - 44
Sul rifiuto della Commissione di esentare il sistema delle tariffe
raccomandate e di compensazione
II - 44
Giudizio del Tribunale
II - 46
Quanto al rifiuto della Commissione di esentare il divieto di noleggio
della SCK
II - 46
Sul diniego da parte della Commissione di esenzione del sistema di
tariffe raccomandate e di compensazione
II - 50
Quarto motivo: violazione dei diritti della difesa
II - 52
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 52
Giudizio del Tribunale
II - 54
Quinto motivo: violazione dell'art. 190 del Trattato
II - 55
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 55
Giudizio del Tribunale
II - 55
3. Sulla domanda in via subordinata di annullamento o riduzione delle ammende
II - 56
Primo motivo: inosservanza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
II - 56
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 56
Giudizio del Tribunale
II - 58
Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità
II - 59
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 59
Giudizio del Tribunale
II - 60
Terzo mezzo: violazione dell'art. 190 del Trattato
II - 63
Sintesi degli argomenti delle parti
II - 63
Giudizio del Tribunale
II - 63
1: Lingua processuale: l'olandese.
Racc.