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Impugnazione proposta il 19 maggio 2013 da Markus Brune avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 marzo 2013, causa F-94/11, Brune / Commissione

(causa T-269/13 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Markus Brune (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: H. Mannes, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente, reiterando le conclusioni della domanda proposta in primo grado, chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 marzo 2013 nella causa F–94/11;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica ai fini della decisione;

condannare la Commissione europea alle spese sostenute tanto in primo grado quanto nell’ambito del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente fa valere, in particolare, quanto segue:

Vizi della valutazione giudiziale nella verifica dell’obbligo di ripetizione dell’esame

–    la sentenza impugnata non riconoscerebbe che la ripetizione dell’esame orale in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2010, Brune/Commissione (F-5/08; in prosieguo: sentenza Brune), viola i principi della parità di trattamento e dell’obiettività delle valutazioni nonché l’articolo 266 TFUE;

–    la motivazione della sentenza conterrebbe valutazioni giuridiche inesatte e una valutazione dei fatti errata e in parte contraddittoria – in particolare con riferimento ai presupposti dell’articolo 266 TFUE, al divieto di discriminazione e al requisito dell’uniformità dei criteri di valutazione.

Vizio di omessa considerazione di possibili soluzioni alternative

la sentenza impugnata respingerebbe con un’erronea motivazione possibili soluzioni alternative in esecuzione della sentenza Brune, che nel caso di specie, secondo la costante giurisprudenza, sarebbero indicate;

nell’esame delle possibili soluzioni alternative, la sentenza si baserebbe, in particolare, su un’interpretazione errata del principio della parità di trattamento e dell’obiettività delle valutazioni, dell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari e del bando di concorso.

In subordine: erronea valutazione dei vizi procedurali nella preparazione dell’esame di ripetizione

i rilievi sviluppati nella sentenza riguardo alla convocazione tempestiva, all’informazione dovuta sulla composizione della commissione giudicatrice e all’informazione circa il diritto applicabile rivelerebbero vizi sostanziali nella valutazione dei fatti e degli obblighi organizzativi della convenuta;

la sentenza ometterebbe di esaminare una disparità di trattamento del ricorrente con riferimento alla trasmissione di informazioni aggiuntive ad un’altra candidata in un procedimento parallelo;

per quanto concerne il motivo relativo alla mancanza d’imparzialità della commissione giudicatrice, la sentenza si limiterebbe a considerare indimostrabile una discriminazione del ricorrente nel procedimento principale, senza preoccuparsi della mancanza d’imparzialità nel contesto dell’esame di ripetizione.

Erroneo rigetto delle conclusioni terza, quarta e quinta del ricorrente, in quanto irricevibili

–    la sentenza trascurerebbe la possibilità di procedere ad accertamenti di carattere generale che non avrebbero natura di un obbligo concreto imposto agli organi dell’Unione europea;

–    la sentenza interpreterebbe le conclusioni del ricorso dirette a ottenere rimedio al pregiudizio subito nel senso che non è chiesto il risarcimento dei danni, sebbene questo sia stato espressamente precisato in udienza;

–    la sentenza non riconoscerebbe l’obbligo di cui all’articolo 266 TFUE di risarcire anche d’ufficio, senza espressa richiesta, il danno subito.

5.    Decisione discriminatoria sui costi

La sentenza impugnata comporterebbe la discriminazione del ricorrente rispetto al ricorrente nella causa F 42/11, Honnefelder/Commissione, non avendo il giudice nemmeno esaminato, a favore del primo, una circostanza che in quest’ultima causa è stata considerata rilevante ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura.