Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 settembre 2012 –
National Lottery Commissione / UAMI – Mediatek Italia e De Gregorio (Rappresentazione di una mano)
(causa T‑404/10)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo che rappresenta una mano – Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Esistenza di un diritto di autore anteriore protetto dal diritto nazionale – Onere della prova – Applicazione del diritto nazionale da parte dell’UAMI – Controllo»
1. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità – Esame limitato ai motivi dedotti – Valutazione da parte dell’UAMI della sussistenza dei fatti dedotti e del valore probatorio degli elementi prodotti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76) (v. punto 20)
2. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Utilizzazione del marchio che può essere vietata in forza di un altro diritto anteriore – Diritto di autore – Marchio figurativo che rappresenta una mano [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 53, § 2, c)] (v. punti 33-41)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Mediatek Italia Srl ed il sig. Giuseppe de Gregorio e, dall’altro, la National Lottery Commission. |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1) è annullata. |
2) | | L’UAMI è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla National Lottery Commission nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |