Language of document : ECLI:EU:T:2004:227

Causa T-289/02

Telepharmacy Solutions, Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Segno denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rispetto dei diritti della difesa»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Domanda contenuta nell’atto di ricorso diretta a limitare l’elenco dei prodotti e servizi contenuto nella domanda di marchio precedentemente respinta — Interpretazione in quanto parziale rinuncia agli atti

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, n. 4; regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 44; regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 13]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Sovrapposizione degli ambiti di applicazione degli impedimenti figuranti alle lett. b), c) e d) dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1)

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Interpretazione alla luce dell’interesse generale ad essi relativo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 — Obiettivo — Imperativo di disponibilità

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

4.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio — Neologismo composto da elementi descrittivi di caratteristiche dei prodotti o servizi di cui trattasi — Inclusione in assenza di carattere inusuale della combinazione

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

5.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Segno denominativo «TELEPHARMACY SOLUTIONS»

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

6.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio — Valutazione da parte dell’Ufficio del carattere registrabile — Produzione di elementi di prova — Mancanza di necessità

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

7.      Marchio comunitario — Decisione dell’Ufficio — Errore di diritto quanto al carattere registrabile di un segno — Impossibilità per il richiedente di invocare a sostegno delle proprie pretese un illecito commesso in una causa simile

1.      Qualora, nell’ambito di un ricorso proposto avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che aveva confermato il rigetto di una domanda di marchio comunitario, nell’atto di ricorso sia contenuta una domanda diretta a limitare l’elenco dei prodotti e servizi oggetto della domanda, quest’ultima non può essere considerata come domanda di modifica ai sensi dell’art. 44 del regolamento n. 40/94 e della regola 13 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, qualora essa non corrisponda alle particolari modalità previste da tali disposizioni. Per contro, una domanda del genere può essere interpretata nel senso che la ricorrente chiede l’annullamento solo parziale della decisione impugnata. Una siffatta domanda non è di per sé contraria al divieto, risultante dall’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, di modificare dinanzi al Tribunale l’oggetto della controversia di cui è stata investita la commissione di ricorso.

(v. punti 13-14)

2.      Benché dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario risulti che i singoli impedimenti alla registrazione indicati in tale disposizione sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato, sussiste un’evidente sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione delle cause di impedimento indicate ai punti b), c) e d) della disposizione suddetta. In particolare, un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94 è, per ciò stesso, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.

(v. punti 23-24)

3.      Le varie cause di impedimento alla registrazione elencate all’art. 7 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario vanno interpretate alla luce dell’interesse generale sottostante a ciascuna di esse. Vietando la registrazione quale marchio comunitario dei segni o delle indicazioni da esso contemplate, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(v. punti 41-42)

4.      L’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario dev’essere interpretato nel senso che un marchio costituito da un neologismo composto di elementi verbali ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali la registrazione viene richiesta è esso stesso descrittivo delle dette caratteristiche, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, ciò che presuppone che, a motivo del carattere inusuale della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dal semplice raggruppamento delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale che esso prevalga sulla somma di questi ultimi.

(v. punto 49)

5.      Può servire a designare, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, una caratteristica essenziale dei prodotti menzionati nella domanda di marchio il segno denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS, la cui registrazione in quanto marchio comunitario è richiesta per un «sistema di distribuzione elettronica comandato a distanza di prodotti farmaceutici confezionati comprendente uno spazio in cui i prodotti farmaceutici confezionati sono immagazzinati al fine della loro distribuzione, un terminale connesso al distributore e una rete di comunicazioni che collega il terminale ad un terminale a distanza», rientranti nella classe 9 ai sensi dell’accordo di Nizza. Infatti, considerato complessivamente, il detto segno indica solamente al pubblico di riferimento, composto di persone anglofone provenienti dal settore medico, che il richiedente, fornendo i prodotti di cui alla domanda di registrazione, offre un’attrezzatura predisposta per la distribuzione a distanza di prodotti farmaceutici.

(v. punti 52-53)

6.      All’atto del rifiuto di registrazione di un segno come marchio comunitario, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, il carattere registrabile di un segno deve essere valutato solo sulla base della normativa comunitaria pertinente come interpretata dal giudice comunitario. Pertanto, è sufficiente che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) applichi il criterio del carattere descrittivo, come interpretato nella giurisprudenza, per prendere la propria decisione, senza che debba giustificarsi mediante la produzione di elementi di prova.

(v. punto 54)

7.      Se l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), ha commesso un errore di diritto ammettendo, in una decisione resa nell’ambito di un determinato procedimento, il carattere registrabile di un segno quale marchio comunitario, tale decisione non può essere utilmente dedotta a sostegno di una domanda diretta all’annullamento di una decisione successiva di segno contrario in un procedimento analogo. Infatti, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri.

(v. punto 59)