Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013 –
Fon Wireless / UAMI – nfon (nfon)
(causa T‑283/11)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo nfon – Marchio comunitario figurativo anteriore fon e marchio denominativo nazionale anteriore FON – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Domanda di riforma»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Modifica dell’oggetto della controversia quale definito dinanzi alla commissione di ricorso – Inammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 2) (v. punto 20)
2. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 23)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 27, 28, 40, 67)
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo nfon – Marchio figurativo fon e marchio denominativo FON [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 31, 39, 62, 70)
5. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 35)
6. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 41)
7. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Effetto [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 72)
8. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3) (v. punto 80)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 marzo 2011 (procedimento R 1017/2009-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Fon Wireless Ltd e la nfon AG. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 18 marzo 2011 (procedimento R 1017/2009-4), è riformata nel senso che il ricorso proposto dalla nfon AG dinanzi alla commissione di ricorso è respinto. |
2) | | L’UAMI sosterrà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Fon Wireless Ltd. |
3) | | La nfon sosterrà le proprie spese. |