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Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 - Wohlfahrt / UAMI - Ferrero (Kindertraum)

(Causa T-580/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Harald Wohlfahrt (Rothenburg o.d. Tauber, Germania) (rappresentante: avv. N. Scholz-Recht)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ferrero SpA (Alba, Italia)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della divisione di opposizione 27 maggio 2009 (opposizione n. B 668 600) e la decisione della commissione di ricorso 20 ottobre 2010, procedimento R 815/2009-4;

autorizzare la registrazione del marchio comunitario "Kindertraum", domanda n. 002773059, anche per tutti i prodotti delle classi 16 e 28 per i quali è stata chiesta la registrazione;

condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Kindertraum" per prodotti delle classi 15, 16, 20, 21 e 28.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Ferrero SpA.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: un complesso di 32 marchi anteriori contenenti la parola "kinder", in parte in senso figurativo, in parte come elemento costitutivo di un marchio denominativo composto e in parte come singola parola, in particolare, il marchio denominativo italiano "kinder" per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 30 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 1, in quanto non sarebbe stato dimostrato l'uso dopo la scadenza del periodo di grazia durante l'opposizione. Difetto di motivazione, sotto il profilo formale, della decisione impugnata, poiché la commissione di ricorso, nella sua decisione, non avrebbe assolutamente esaminato l'addebito relativo ad un deposito abusivo del marchio, dedotto nella memoria contenente i motivi del ricorso e motivato in modo esauriente. Inoltre, un deposito abusivo del marchio, dato che l'unico obiettivo del titolare del marchio fatto valere in sede di opposizione consisterebbe nel monopolizzare il termine "kinder" nella maniera più estesa possibile. Infine, violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).