Language of document : ECLI:EU:C:2013:62

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

7 febbraio 2013 (*)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Interpretazione dell’articolo 23 – Clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto stipulato tra il produttore e l’acquirente iniziale di un bene – Contratto che rientra in una serie di contratti traslativi di proprietà – Opponibilità di tale clausola nei confronti del subacquirente del bene»

Nella causa C‑543/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 17 novembre 2010, pervenuta in cancelleria il 22 novembre 2010, nel procedimento

Refcomp SpA

contro

Axa Corporate Solutions Assurance SA,

Axa France IARD,

Emerson Network,

Climaveneta SpA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Refcomp SpA, da P. Pedone e A. Musella, avocats;

–        per l’Axa Corporate Solutions Assurance SA, da B. Soltner, avocat;

–        per l’Emerson Network, da A. Bénabent, avocat;

–        per il governo francese, da G. de Bergues, B. Beaupère‑Manokha e N. Rouam, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e F. Wannek, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 ottobre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento tra, da un lato, la Refcomp SpA (in prosieguo: la «Refcomp») e, dall’altro, l’Axa Corporate Solutions Assurance SA (in prosieguo: l’«Axa Corporate»), l’Axa France IARD, l’Emerson Network (in prosieguo: l’«Emerson») e la Climaveneta SpA (in prosieguo: la «Climaveneta»), diretto all’accertamento, dinanzi ai giudici francesi, della responsabilità della ricorrente nel procedimento principale nella sua veste di produttore, allorché quest’ultima invoca invece una clausola che attribuisce la competenza ai giudici italiani.

 Contesto normativo

3        Come risulta dal considerando 2 del regolamento, esso mira ad «unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale».

4        Il considerando 11 del regolamento afferma segnatamente che «[l]e norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento».

5        L’articolo 5, punto 1, del regolamento, appartenente alla sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del capo II, relativo alla «Competenza», prevede una regola di competenza speciale a tenore della quale, in materia contrattuale, una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

6        L’articolo 23 del regolamento, appartenente alla sezione 7 di detto capo II, intitolata «Proroga di competenza», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)      per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7        La Doumer SNC (in prosieguo: la «Doumer»), committente, ha fatto eseguire lavori di ristrutturazione di un complesso immobiliare situato a Courbevoie (Francia). Tale società è assicurata presso l’Axa Corporate, avente sede in Parigi (Francia).

8        Nell’ambito di tali lavori, sono stati installati gruppi di climatizzazione. Tali gruppi sono muniti di compressori fabbricati dalla Refcomp, società avente sede in Italia, acquistati presso quest’ultima e assemblati dalla Climaveneta, società avente anch’essa sede in Italia, successivamente venduti alla Doumer dalla società Libert, nei diritti della quale è ormai subentrata l’Emerson. Quest’ultima società, la cui sede è situata in Francia, è assicurata presso l’Axa France IARD, anch’essa stabilita in Francia.

9        Essendo sopravvenuti alcuni malfunzionamenti nel sistema di climatizzazione, una perizia ha rivelato che i guasti provenivano da un difetto di fabbricazione dei compressori.

10      Surrogata nei diritti della Doumer, da essa indennizzata, l’Axa Corporate ha convenuto il produttore Refcomp, l’assemblatore Climaveneta ed il fornitore Emerson dinanzi al tribunal de grande instance di Parigi al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento del pregiudizio subito.

11      La Refcomp ha contestato la competenza del tribunal de grande instance di Parigi facendo valere una clausola attributiva di competenza ai giudici italiani contenuta nel contratto da essa stipulato con la Climaveneta.

12      Con ordinanza del 26 gennaio 2007, il giudice istruttore del tribunal de grande instance di Parigi ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Refcomp, che ha proposto appello avverso tale decisione.

13      Con sentenza del 19 dicembre 2008 la cour d’appel di Parigi ha confermato il rigetto dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla Refcomp. Essa ha dichiarato che la clausola attributiva di competenza, pattuita tra il produttore ed un venditore intermediario, non è opponibile all’assicuratore surrogato nei diritti del subacquirente, poiché, da un lato, le regole sulla competenza speciale in materia contrattuale previste dal regolamento non si applicano alle controversie tra il subacquirente di un bene e il produttore, controversie che si ricollegano alla materia della responsabilità per fatto illecito, e poiché, dall’altro, la clausola di cui trattasi, concordata tra le parti del contratto originario, non era stata accettata dal subacquirente.

14      Investita di un’impugnazione proposta dalla Refcomp, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se una clausola attributiva di competenza, che è stata concordata, in una serie comunitaria di contratti, tra il produttore di una cosa e un acquirente conformemente all’articolo 23 del regolamento (…), produca effetti nei confronti del subacquirente e, in caso di soluzione affermativa, a quali condizioni.

2)      Se la clausola attributiva di competenza produca effetti nei confronti del subacquirente e dei suoi assicuratori surrogati anche qualora l’articolo 5, punto 1, del regolamento (…) non sia applicabile all’azione esercitata dal subacquirente contro il produttore, come dichiarato dalla Corte nella [sua] sentenza [del 17 giugno 1992, Handte, C‑26/91, Racc. pag. I‑3967]».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

15      Nel formulare le sue questioni, il giudice del rinvio ha dichiarato che esse s’inseriscono nell’ambito di una «serie comunitaria di contratti». Per precisare la portata di tali questioni e, quindi, dare alle stesse una risposta utile, va rilevato che un’ipotesi siffatta va intesa, come risulta dal fascicolo di causa, nel senso che essa designa una successione di contratti traslativi di proprietà stipulati tra operatori economici aventi la propria sede in diversi Stati membri dell’Unione europea.

16      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, risulta dalle osservazioni presentate alla Corte che tali questioni sono legate all’esistenza nel diritto nazionale di una regola secondo la quale, benché i contratti abbiano normalmente effetto relativo in quanto vincolano solo le parti che li hanno stipulati, tale principio soffre tuttavia un’eccezione qualora vi sia un trasferimento della proprietà, dato che la proprietà di un bene venduto è trasmessa a tutti gli acquirenti successivi del bene interessato con l’aggiunta di tutti gli elementi che ne costituiscono l’accessorio. Tra detti elementi accessori rientra il diritto del subacquirente del bene di agire per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla non conformità del bene stesso sia nei confronti del venditore diretto sia di qualsiasi intermediario che abbia venduto il prodotto, o ancora nei confronti del produttore del medesimo.

17      In tale contesto, per quanto riguarda, in primo luogo, la questione dell’applicabilità dell’articolo 23 del regolamento alla fattispecie nel procedimento principale, si deve rilevare che, in forza del suo paragrafo 1, è sufficiente, in linea di principio, che una parte sia domiciliata nel territorio di uno Stato membro e che la clausola attribuisca la competenza ad un giudice di uno Stato membro, presupposti che sono soddisfatti nella causa ora in esame. È pacifico, del resto, che il rapporto giuridico in questione nel procedimento principale ha carattere internazionale. L’articolo 23 del regolamento è pertanto applicabile ai fatti di tale causa.

18      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’interpretazione delle disposizioni del regolamento di cui alle questioni pregiudiziali, si deve ricordare innanzitutto che, considerato che il regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione a tale Convenzione dei nuovi Stati membri (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di detta Convenzione vale anche per quelle del regolamento, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti (v., segnatamente, sentenza del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec, C‑133/11, punto 31).

19      Così è per quanto riguarda l’articolo 17, primo comma, di detta Convenzione e l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, che sono formulati in termini pressoché identici.

20      Ciò accade altresì per quanto riguarda la nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento, giacché le modifiche apportate a tale disposizione riguardano unicamente il criterio di collegamento adottato per determinare il giudice competente nel caso di contratti di compravendita di beni e di quelli di prestazioni di servizi, mantenendo per il resto inalterata la sostanza della disposizione corrispondente della Convenzione di Bruxelles (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, Racc. pag. I‑3327, punti 48‑57).

21      Quanto al metodo interpretativo da privilegiare in relazione a queste due disposizioni, nel caso dell’articolo 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, la Corte ha dichiarato che, tenuto conto degli scopi e della struttura generale di detta Convenzione, gli stessi del regolamento, e al fine di garantire l’applicazione uniforme di tale strumento, è necessario interpretare la nozione di «clausola attributiva di competenza» ai sensi di tale disposizione non già come un semplice rinvio al diritto interno di questo o quello Stato interessato, bensì come una nozione autonoma (v. sentenza del 10 marzo 1992, Powell Duffryn, C‑214/89, Racc. pag. I‑1745, punti 13 e 14).

22      Per motivi simili, la Corte ha dichiarato che la nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles dev’essere del pari interpretata come una nozione autonoma (v., segnatamente, sentenza Handte, cit., punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

23      È alla luce delle considerazioni suesposte che si deve fornire al giudice del rinvio l’interpretazione richiesta.

 Sulla prima questione

24      Con la sua prima questione il giudice del rinvio intende, in sostanza, accertare se l’articolo 23 del regolamento debba essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza pattuita nel contratto stipulato tra il produttore di un bene e l’acquirente del medesimo possa essere opposta al terzo subacquirente che, in esito ad una successione di contratti traslativi di proprietà stipulati tra parti stabilite in diversi Stati membri, abbia acquistato tale bene ed intenda avviare un’azione di responsabilità contro il produttore.

25      A tal proposito si deve necessariamente constatare che, per quanto riguarda i presupposti di validità di una clausola attributiva di competenza, l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento prevede essenzialmente requisiti formali ed individua soltanto una condizione di merito inerente all’oggetto della clausola che deve riguardare un determinato rapporto giuridico. Il testo di tale disposizione non precisa pertanto se una clausola attributiva di competenza possa essere trasmessa, oltre la cerchia composta dalle parti del contratto, a un terzo, parte di un contratto ulteriore e che succede, totalmente o parzialmente, nei diritti e nelle obbligazioni di una delle parti del contratto iniziale.

26      L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, tuttavia, indica chiaramente che il suo ambito di applicazione è circoscritto ai casi in cui le parti «abbiano attribuito la competenza» di un giudice. Come risulta dal considerando 11 del regolamento, è tale incontro delle manifestazioni di volontà delle parti che giustifica il primato accordato, in nome del principio dell’autonomia della volontà, alla scelta di un giudice diverso da quello che sarebbe stato eventualmente competente ai sensi del regolamento.

27      Peraltro, in merito all’articolo 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, la Corte ha dichiarato che, subordinando la validità di una clausola attributiva di competenza all’esistenza di una «convenzione» tra le parti, detta disposizione vincolava il giudice adìto all’obbligo di esaminare, in primo luogo, se la clausola che gli attribuiva la competenza avesse effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti (sentenza del 20 febbraio 1997, MSG, C‑106/95, Racc. pag. I‑911, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

28      Si deve pertanto interpretare l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento nel senso che, come già avveniva per l’obiettivo perseguito dall’articolo 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, l’effettività del consenso degli interessati rappresenta uno degli scopi di tale disposizione (v. sentenze MSG, cit., punto 17, e del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, Racc. pag. I‑1597, punto 19).

29      Ne consegue che la clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipulazione di tale contratto. Affinché la clausola possa essere opponibile ad un terzo, è necessario, in linea di principio, che quest’ultimo abbia prestato il suo consenso a tal fine.

30      È pur vero che le condizioni e le forme alle quali si può considerare che il terzo al contratto abbia prestato il suo consenso ad una clausola attributiva di competenza possono variare in funzione della natura del contratto iniziale.

31      La Corte ha difatti ammesso che l’azionista che aderisce allo statuto di una società deve ritenersi aver prestato il suo consenso ad una clausola attributiva di competenza ivi inclusa, poiché tale adesione fa sorgere sia tra l’azionista e la società sia tra gli azionisti stessi un rapporto che deve considerarsi contrattuale (v., in tal senso, in relazione all’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles, sentenza Powell Duffryn, cit., punti 16‑19).

32      Tuttavia tale giurisprudenza non può essere applicata al rapporto tra il subacquirente di un bene acquistato da un venditore intermediario, da un lato, e il produttore di tale bene, dall’altro. Al riguardo, la Corte si è pronunciata nel senso che tale rapporto non rientra nella nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles. Essa ha infatti dichiarato, nell’ambito di un’azione di responsabilità intentata dal subacquirente di una merce contro il produttore della medesima, che non esisteva alcun vincolo contrattuale tra il subacquirente ed il produttore, in quanto quest’ultimo non ha mai assunto alcuna obbligazione di natura contrattuale nei confronti del subacquirente (sentenza Handte, cit., punto 16).

33      Dato che, ai fini dell’applicazione del regolamento, si deve considerare che il subacquirente ed il produttore non sono legati da alcun vincolo contrattuale, occorre dedurne che non è possibile ritenere che essi «abbiano attribuito la competenza», ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, di un giudice designato come competente nel contratto iniziale stipulato tra il produttore ed il primo acquirente.

34      È certo vero che la Corte ha del pari ammesso, in materia di contratti di trasporto marittimo, che una clausola attributiva di competenza inserita in una polizza di carico sia opponibile ad un terzo a tale contratto, allorché tale clausola sia stata riconosciuta valida tra il caricatore ed il vettore e, in base al diritto nazionale vigente, il terzo portatore, acquistando la polizza di carico, sia subentrato nei diritti e nelle obbligazioni del caricatore (v. sentenze del 19 giugno 1984, Russ, 71/83, Racc. pag. 2417, punto 24; Castelletti, cit., punto 41, e del 9 novembre 2000, Coreck, C‑387/98, Racc. pag. I‑9337, punti 23‑27). In un’ipotesi siffatta, il giudice adìto non deve necessariamente accertare se tale terzo abbia prestato il suo consenso alla clausola.

35      Tuttavia, la portata di tale giurisprudenza dev’essere valutata tenendo conto del carattere assai peculiare della polizza di carico che, come spiegato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, è uno strumento proprio del commercio internazionale volto a disciplinare un rapporto che coinvolge almeno tre persone, ovvero il vettore marittimo, lo spedizioniere delle merci o caricatore ed il destinatario delle merci. Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, concordi sul punto, la polizza di carico costituisce un titolo negoziabile che consente al proprietario di cedere le merci, nel corso del loro trasporto, ad un acquirente che diviene il titolare di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni del caricatore nei confronti del vettore.

36      È in considerazione di tale rapporto di sostituzione tra il portatore della polizza di carico ed il caricatore che la Corte ha considerato che, per effetto dell’acquisto della polizza di carico, il portatore risulta vincolato dalla proroga di competenza (v., in tal senso, sentenza citata Russ, punto 25). Per contro, qualora il diritto nazionale applicabile non preveda un rapporto di sostituzione siffatto, spetta al giudice adìto accertare l’effettività del consenso di tale terzo alla clausola attributiva di competenza (sentenza Coreck, cit., punto 26).

37      Orbene, nel caso di una serie di contratti traslativi di proprietà, il rapporto di successione tra l’acquirente iniziale ed il subacquirente non si esamina nella trasmissione di un contratto unico, nonché del complesso dei diritti e delle obbligazioni che da esso derivano. In un’ipotesi siffatta, le obbligazioni contrattuali delle parti possono variare da un contratto all’altro, talché i diritti che il subacquirente può far valere nei confronti del proprio venditore immediato non necessariamente corrispondono alle obbligazioni che il produttore ha assunto nei suoi rapporti con il primo acquirente (sentenza Handte, cit., punto 17).

38      Infatti, la concordanza degli ordinamenti giuridici nazionali quanto agli effetti della cessione della polizza di carico ad un terzo non si rinviene nell’ambito dei contratti traslativi di proprietà, in cui sembra che i rapporti tra produttore e subacquirente siano diversamente considerati negli Stati membri (v., in tal senso, sentenza Handte, cit., punto 20).

39      In circostanze siffatte, rimettere al diritto nazionale, come suggerito dalla Refcomp nonché dai governi tedesco e spagnolo, la valutazione dell’opponibilità al subacquirente della clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto iniziale tra il produttore ed il primo acquirente comporterebbe soluzioni divergenti tra gli Stati membri, tali da compromettere l’obiettivo di unificare le norme sulla competenza che il regolamento persegue, come risulta dal considerando 2 di quest’ultimo. Un simile rinvio al diritto nazionale sarebbe altresì fattore di incertezze incompatibili con l’obiettivo di garantire la prevedibilità in materia di competenza che, come rammentato dal considerando 11 del regolamento, rappresenta uno degli scopi di quest’ultimo.

40      Occorre pertanto rifarsi alla regola generale, richiamata al punto 21 della presente sentenza, secondo la quale la nozione di «clausola attributiva di competenza» dev’essere interpretata come una nozione autonoma e dare piena applicazione al principio dell’autonomia della volontà, sul quale si fonda l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.

41      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 23 del regolamento dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza pattuita nel contratto stipulato tra il produttore di un bene e l’acquirente del medesimo non può essere opposta al terzo subacquirente che, in esito ad una successione di contratti traslativi di proprietà stipulati tra parti stabilite in diversi Stati membri, abbia acquistato tale bene ed intenda avviare un’azione di responsabilità contro il produttore, salvo il caso in cui sia accertato che tale terzo abbia prestato il suo effettivo consenso a detta clausola in conformità ai presupposti indicati in tale articolo.

 Sulla seconda questione

42      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la natura non contrattuale, riconosciuta nella citata sentenza Handte, per l’applicazione delle regole sulla competenza previste dal regolamento, all’azione diretta offerta dal diritto nazionale al subacquirente di un bene contro il produttore di quest’ultimo, possa incidere sugli effetti di una clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto stipulato a monte tra il produttore ed un acquirente.

43      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, alla luce dei termini utilizzati per formularla, risulta che la seconda questione è posta soltanto a fronte dell’ipotesi in cui la prima formi oggetto di una risposta affermativa.

44      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre pertanto rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza pattuita nel contratto stipulato tra il produttore di un bene e l’acquirente del medesimo non può essere opposta al terzo subacquirente che, in esito ad una successione di contratti traslativi di proprietà stipulati tra parti stabilite in diversi Stati membri, abbia acquistato tale bene ed intenda avviare un’azione di responsabilità contro il produttore, salvo il caso in cui sia accertato che tale terzo abbia prestato il suo effettivo consenso a detta clausola in conformità ai presupposti indicati in tale articolo.

Firme


* Lingua processuale: il francese.