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Ricorso presentato il 2 luglio 2009 - Tecnoprocess/Commissione e Delegazione della Commissione europea in Marocco

(Causa T-264/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tecnoprocess Srl (Roma, Italia) (rappresentante: A. Majoli, avvocato)

Convenute: Commissione delle Comunità europee, Delegazione della Commissione europea in Marocco

Conclusioni della ricorrente

Accertare, ai sensi dell'articolo 232 CE, la carenza della Delegazione UE di Rabat e della Commissione europea.

Dichiarare, sulla base dell'articolo 288 del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della Delegazione e della Commissione nei confronti della ricorrente e condannarle, anche in via solidale, al risarcimento del danno in favore della stessa per un importo di Euro 1.000.000,00 (diconsi unmilione).

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa opera trasversalmente rispetto a diversi segmenti del mercato industriale. Sin dal 2002 la Tecnoprocess opera nel mercato delle procedure di affidamento gestite dalla Direzione EuropeAid, dei progetti finalizzati alla erogazione di aiuti esterni, da parte della Commissione ai paesi in via di sviluppo, finanziati dal bilancio dell'UE o dal Fondo europeo di sviluppo. Col presente ricorso essa intende sottoporre al controllo del Tribunale i comportamenti delle Convenute nell'ambito dell'esecuzione dei seguenti contratti:

Contratto EuropeAid 1144205/D/S/MA (marché 14/2003/meda/b7 - 4100/ib/96/0587) - RISTORAZIONE;

Contratto EuropeAid 114194/D/S/MA (marché 15/2003/meda/b7 - 4100/ib/96/0587) - FREDDO;

Contratto EuropeAid 114194/D/S/MA (marché 16/2003/meda/b7 - 4100/ib/96/0587) - FREDDO; e

Contratto EuropeAid/12088/D/S/MA - Centre Assistance Technique des Industriels des Equipements pour véhicules (Cetiev) Lotti 3 e 6.

I tre primi contratti, stipulati all'interno del programma MEDA 1, avevano ad oggetto la fornitura di attrezzature ed accessori per il servizio mensa e ristorazione dell'Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du Travail (l'OFPPT), a Rabat.

Nell'esecuzione di questi contratti l'OFPPT si è rifiutata di sottoscrivere i verbali di ricezione delle merci e, tuttavia, avendo utilizzato i prodotti oggetto della contestazione regolarmente consegnati dalla ricorrente.

Difficoltà analoghe sono state incontrate per quanto riguarda il quarto contratto, stipulato nell'ambito del programma MEDA 2 e che riguardava la fornitura di macchinari altamente specializzati che avrebbero dovuti servire alla effettuazione di test su filtri di autoveicoli.

Secondo la ricorrente la carenza delle Convenute, consistente nel non attuare una soluzione soddisfacente per gli interessi della ricorrente di fronte ai gravi inadempimenti nell'esecuzione dei contratti in questione, sarebbero in grado di generare la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

Viene invocata a questo riguardo la violazione dell'articolo 56 del Regolamento Finanziario, del principio del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità, nonché del diritto alla riservatezza.

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