Ricorso proposto il 10 luglio 2009 - Serrano Aranda / UAMI - Burg Groep BV (LE LANCIER)
(Causa T-265/09)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Enrique Serrano Aranda (Murcia, Spagna) (rappresentanti: J. Calderón Chavero, abogado e T. Villate Consonni, abogada)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Burg Groep BV (Bergen, Paesi Bassi)
Conclusioni del ricorrente
Annullamento della decisione 27 marzo 2009 della prima commissione di ricorso dell'UAMI, procedimento R 366/2008-1,
In forza del precedente annullamento, accoglimento dell'opposizione, e conseguente adozione delle relative conseguenze giuridiche, con integrale rigetto della richiesta di marchio 3343365.
Condanna dell'UAMI e delle altre parti intervenienti alle spese derivanti dal presente procedimento nell'ipotesi di opposizione allo stesso e rigetto di tali domande.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Burg Groep BV
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l'elemento verbale "LE LANCIER" (domanda di registrazione n. 3.343.365), per prodotti delle classi 29 e 30.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Il ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo spagnolo "EL LANCERO" n. 838.740 per prodotti della classe 30; marchio figurativo spagnolo n. 941.979, contenente l'elemento verbale "EL LANCERO", per prodotti della classe 30; marchio denominativo spagnolo n. 943.767 "EL LANCERO", per prodotti della classe 31, e marchio denominativo spagnolo n. 1.806.835 "EL LANCERO", per prodotti della classe 29.
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, sul marchio comunitario.
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