Language of document : ECLI:EU:T:2012:20

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

19 gennaio 2012 (*)

«Intervento — Regime linguistico — Autorità di vigilanza EFTA — Riservatezza»

Nella causa T‑289/11,

Deutsche Bahn AG, con sede in Berlino (Germania),

DB Mobility Logistics AG, con sede in Berlino,

DB Energie GmbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania),

DB Schenker Rail GmbH, con sede in Magonza (Germania),

DB Schenker Rail Deutschland AG, con sede in Magonza,

rappresentate da W. Deselaers, O. Mross e J. Brückner, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Malferrari, N. von Lingen e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C(2011) 1774 della Commissione, del 14 marzo 2011, che ha disposto accertamenti, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, nei confronti della Deutsche Bahn AG, della DB Mobility Logistics AG, della DB Energie GmbH, della DB Schenker Rail GmbH e della DB Schenker Rail Deutschland AG (casi COMP/39.678 e COMP/39.731), adottata nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE relativo al settore del traffico ferroviario e delle prestazioni accessorie,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2011, le ricorrenti, la Deutsche Bahn AG, la DB Mobility Logistics AG, la DB Energie GmbH, la DB Schenker Rail GmbH e la DB Schenker Rail Deutschland AG, hanno proposto un ricorso diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione C(2011) 1774 della Commissione, del 14 marzo 2011, che ha ordinato loro di sottoporsi ad accertamenti, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (casi COMP/39.678 e COMP/39.731), in secondo luogo, all’annullamento di ogni misura adottata sulla base dell’accertamento condotto in seguito a tale decisione e, in terzo luogo, alla condanna della Commissione europea a restituire tutte le copie dei documenti effettuate nell’ambito del suddetto accertamento.

2        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2011, l’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) (in prosieguo: l’«Autorità EFTA») ha chiesto di poter intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione, sul fondamento dell’articolo 115 del regolamento di procedura del Tribunale e dell’articolo 40, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte. Essa ha chiesto, inoltre, sul fondamento dell’articolo 35, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento di procedura, di essere autorizzata ad utilizzare l’inglese quale lingua processuale nel corso tanto della fase scritta del procedimento quanto di quella orale.

3        L’istanza d’intervento è stata notificata alle parti ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

4        Con lettere del 21 e del 24 ottobre 2011, le ricorrenti e la Commissione hanno comunicato che non avevano osservazioni da fare sull’istanza d’intervento dell’Autorità EFTA. Esse hanno tuttavia presentato una domanda di trattamento riservato di alcuni elementi del fascicolo nei confronti di quest’ultima.

5        Il presidente della Quarta Sezione ha deferito l’esame dell’istanza d’intervento al Tribunale (Quarta Sezione), a norma dell’articolo 116, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di procedura.

 Sull’istanza d’intervento

6        Ai termini dell’articolo 40, terzo comma, dello Statuto della Corte, salvo quanto dispone il secondo comma del medesimo articolo, gli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3) diversi dagli Stati membri nonché l’Autorità AELS (EFTA) possono intervenire nelle controversie proposte al Tribunale quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.

7        Conformemente al suddetto secondo comma, le persone fisiche o giuridiche, compresa l’Autorità EFTA, possono intervenire nelle controversie proposte al Tribunale qualora dimostrino di avere un interesse alla soluzione delle stesse, ad esclusione delle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione europea ovvero fra queste ultime e gli Stati membri.

8        Nel caso di specie, da un lato, la presente causa, in quanto controversia tra un’impresa e un’istituzione dell’Unione, non rientra fra i tipi di cause per le quali gli interventi delle persone fisiche o giuridiche sono espressamente esclusi da questo stesso secondo comma.

9        Dall’altro lato, l’articolo 40, terzo comma, dello Statuto specifica in quali circostanze, ad eccezione di quelle escluse dal secondo comma di detto articolo, si presume che gli Stati parti contraenti dell’accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l’Autorità EFTA abbiano interesse alla soluzione di una controversia, ossia quando tale controversia riguarda uno dei settori di applicazione dello stesso accordo (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 15 luglio 2010, Commissione/Portogallo, C‑493/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 11).

10      A questo proposito, in primo luogo, l’Autorità EFTA rileva che la controversia concerne segnatamente l’interpretazione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1), e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). In secondo luogo, essa osserva che il controllo delle pratiche anticoncorrenziali rientra in uno dei settori di applicazione dell’accordo SEE, poiché il tenore letterale degli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE corrisponde, in sostanza, a quello degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, e poiché l’articolo 55 dell’accordo SEE incarica l’Autorità EFTA di esaminare le pratiche anticoncorrenziali in modo identico all’esame effettuato da parte della Commissione nell’Unione. Parimenti, il capitolo II del protocollo 4 dell’accordo fra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia corrisponde, in sostanza, al regolamento n. 1/2003. Essa aggiunge che dalla giurisprudenza della Corte EFTA risulta che le prescrizioni dell’accordo SEE devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali, di cui la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo costituiscono importanti fonti di interpretazione.

11      Tali considerazioni devono essere condivise.

12      Pertanto, l’istanza d’intervento dell’Autorità EFTA deve essere accolta.

13      Poiché l’avviso di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento di procedura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 agosto 2011, l’istanza d’intervento è stata presentata entro il termine previsto dall’articolo 115, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i diritti dell’interveniente saranno quelli previsti dall’articolo 116, paragrafi 2-4, di detto regolamento.

14      Con riferimento alle domande di trattamento riservato, la comunicazione degli atti processuali dev’essere limitata, in questa fase, alle versioni non riservate prodotte dalle parti. Una decisione relativa alla fondatezza dell’istanza di trattamento riservato sarà assunta successivamente, se del caso, alla luce delle obiezioni o delle osservazioni eventualmente presentate in proposito.

 Sulla richiesta di deroga al regime linguistico

15      Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento di procedura, gli Stati parti contraenti dell’accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l’Autorità di vigilanza EFTA possono servirsi di un’altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 di detto articolo quando intervengano in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali.

16      Nel caso di specie, la lingua inglese, il cui impiego è richiesto dall’Autorità EFTA, figura all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

17      Inoltre, le altre parti non hanno presentato osservazioni sulla domanda di deroga al regime linguistico dell’Autorità EFTA.

18      Ciò premesso, si deve autorizzare l’Autorità EFTA ad utilizzare la lingua inglese in occasione delle fasi scritta e orale del procedimento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      L’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) è ammessa ad intervenire nella causa T‑289/11 a sostegno delle conclusioni della Commissione europea.

2)      Il cancelliere comunicherà all’Autorità di vigilanza EFTA la versione non riservata di tutti gli atti processuali.

3)      Sarà stabilito un termine entro il quale l’Autorità di vigilanza EFTA potrà presentare le sue eventuali osservazioni sulle domande di trattamento riservato. La decisione sulla fondatezza di tali domande è riservata.

4)      Sarà stabilito un termine entro il quale l’Autorità di vigilanza EFTA potrà presentare una memoria d’intervento, fatta salva la possibilità di integrare successivamente tale memoria, eventualmente, a seguito di una decisione relativa alla fondatezza delle domande di trattamento riservato.

5)      L’Autorità di vigilanza EFTA è autorizzata ad utilizzare la lingua inglese in occasione delle fasi scritta e orale del procedimento.

6)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 19 gennaio 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Lingua processuale: il tedesco.