Language of document : ECLI:EU:C:2016:161

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 10 marzo 2016 (1)

Causa C‑12/15

Universal Music International Holding BV

contro

Michael Tétreault Schilling,

Irwin Schwartz,

Josef Brož

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 3 – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Danno meramente patrimoniale»






I –    Introduzione

1.        È ben noto che il sistema di attribuzione della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, introdotto dal regolamento (CE) n. 44/2001 (2), si basa sulla regola generale sancita dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute davanti ai giudici di tale Stato membro, e che una delle deroghe a detta regola si trova all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, ai sensi del quale, in materia di illeciti civili, una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.

2.        La questione chiave della presente causa è se un danno patrimoniale subito in uno Stato membro a causa di un atto illecito commesso in un altro Stato membro possa, di per sé, fondare una competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

II – Contesto normativo

3.        L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 così recita:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

4.        L’articolo 5 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)».

III – Fatti all’origine della controversia principale e questioni pregiudiziali

5.        La Universal Music International Holding BV (in prosieguo: la «Universal Music») è una casa discografica, con sede a Baarn (Paesi Bassi), che fa parte dell’Universal Music Group, avente sede negli Stati Uniti. La Universal Music International Ltd. (in prosieguo: la «Universal Ltd») è una società consorella della Universal Music e appartiene anch’essa all’Universal Music Group.

6.        Nel 1998, la Universal Ltd, la B&M spol. s r. o. (in prosieguo: la «B&M»), una società con sede nella Repubblica ceca, nonché gli azionisti della B&M pattuivano che, in qualità di società designate in via definitiva a tal fine all’interno dell’Universal Music Group, una o più società di tale gruppo avrebbero acquistato inizialmente il 70% delle azioni della B&M, e poi le azioni residue nel 2003. Il prezzo delle azioni sarebbe stato fissato nel 2003 al momento dell’acquisto di tale 30% residuo. Tali accordi sono stati documentati in una lettera di intenti che fissava come obiettivo un prezzo di vendita pari al quintuplo dell’utile medio annuale della B&M.

7.        Le parti avviavano le trattative ai fini della la vendita nonché della consegna del 70% delle azioni della B&M nonché di un contratto di opzione d’acquisto per il residuo 30%. Su incarico dell’ufficio legale dell’Universal Music Group, il contratto di opzione d’acquisto di azioni veniva redatto dallo studio legale ceco Burns Schwartz International. Dalla fine dell’agosto 1998 venivano scambiate otto bozze di contratto tra l’ufficio legale dell’Universal Music Group, lo studio Burns Schwartz International e gli azionisti della B&M. Nel corso di tali trattative la Universal Music veniva designata come acquirente.

8.        Il 5 novembre 1998, la Universal Music, la B&M e gli azionisti di quest’ultima stipulavano il contratto di opzione d’acquisto di azioni.

9.        Dagli atti sottoposti alla Corte si evince che una modifica del testo proposta dall’ufficio legale dell’Universal Music Group non era stata recepita integralmente da un collaboratore dello studio Burns Schwartz International, il che aveva determinato la quintuplicazione del prezzo di vendita rispetto a quello previsto, prezzo di vendita che avrebbe dovuto essere moltiplicato in seguito per il numero degli azionisti.

10.      Quando, nell’agosto 2003, la Universal Music adempiva al proprio obbligo di acquistare il residuo 30% delle azioni dagli azionisti della B&M e calcolava il prezzo di vendita previsto, pari a 10 180 281 corone ceche (CZK) (circa EUR 313 770,41), gli azionisti della B&M reclamavano la somma risultante dalla formula prevista nel contratto di opzione d’acquisto, pari a CZK 1 003 605 620 (circa EUR 30 932 520,27).

11.      La Universal Music e gli azionisti della B&M decidevano di deferire la controversia ad una commissione arbitrale, dinanzi alla quale raggiungevano un accordo il 31 gennaio 2005. In esecuzione di tale accordo transattivo, la Universal Music versava la somma di EUR 2 654 280,03 per il residuo 30% delle azioni (in prosieguo: l’«importo della transazione»), mediante versamento da un conto bancario detenuto nei Paesi Bassi. Il trasferimento veniva effettuato su un conto posseduto dagli azionisti venditori delle azioni della B&M nella Repubblica ceca.

12.      La Universal Music proponeva ricorso dinanzi al Rechtbank Utrecht (tribunale di Utrecht) chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento di EUR 2 767 861,25, oltre interessi e spese, a causa della loro responsabilità per fatto illecito colposo. Oggetto della domanda è il preteso danno subito dalla Universal Music a causa della negligenza di un collaboratore dello studio Burns Schwartz International in occasione della redazione del testo del contratto di opzione d’acquisto di azioni. L’importo rivendicato consiste nella differenza tra il prezzo di vendita previsto, da un lato, e l’importo della transazione, oltre alle spese sostenute dalla Universal Music per l’arbitrato e la transazione, dall’altro.

13.      La Universal Music affermava di aver subito un «danno patrimoniale iniziale» nei Paesi Bassi – risultante dall’atto contestato ai convenuti – per il fatto di aver pagato l’importo della transazione e le spese relative all’arbitrato e alla transazione con il proprio patrimonio situato nei Paesi Bassi, dove essa ha sede.

14.      I sigg. Schilling e Brož, domiciliati rispettivamente in Romania e nella Repubblica ceca, contestavano la competenza del giudice olandese sostenendo che il pagamento dell’importo della transazione e delle spese sostenuti dal patrimonio della Universal Music non può essere considerato un danno patrimoniale iniziale verificatosi nei Paesi Bassi a causa di un’azione che ha avuto luogo nella Repubblica ceca.

15.      Con sentenza del 27 maggio 2009, il Rechtbank Utrecht (tribunale di Utrecht) si dichiarava incompetente a conoscere della domanda proposta dalla Universal Music. A suo avviso, il danno asserito dalla Universal Music è un danno puramente patrimoniale che costituisce la conseguenza diretta dell’evento dannoso. Sarebbe sorta la questione se il luogo nel quale tale danno era insorto – nella specie, Baarn, nella sede della Universal Music – potesse essere considerato quale luogo dell’evento dannoso, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Il Rechtbank Utrecht (tribunale di Utrecht) escludeva tale ipotesi in quanto non sussisterebbero elementi di collegamento sufficienti per attribuire la competenza al giudice olandese ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di tale regolamento.

16.      Adito in appello dalla Universal Music, il Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden), con sentenza del 15 gennaio 2013, confermava la sentenza del Rechtbank Utrecht (tribunale di Utrecht). Per quanto riguarda detto articolo 5, punto 3, il giudice medesimo riteneva che, nel caso di specie, difettasse il collegamento particolarmente stretto tra la domanda e il giudice adito, che costituisce un criterio di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Il mero fatto che il pagamento dell’importo della transazione dovesse essere assolto da una società avente sede nei Paesi Bassi non sarebbe sufficiente per fondare la competenza del giudice olandese.

17.      Avverso la sentenza della Corte d’appello la Universal Music ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi). I sigg. Schilling e Brož hanno proposto, separatamente, ricorso incidentale condizionato per cassazione.

18.      Il giudice del rinvio osserva che la Corte ha avuto modo di dichiarare, nella sentenza Marinari (3), che il luogo in cui la vittima sostiene di aver subito un danno patrimoniale conseguente a un danno iniziale insorto in un altro Stato membro non può essere considerato il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

19.      Tuttavia, la Corte non ha ancora precisato in base a quali criteri o aspetti il giudice nazionale possa stabilire se si configuri un danno patrimoniale iniziale – denominato anche danno patrimoniale di base o danno patrimoniale diretto – ovvero un danno patrimoniale risultante da quest’ultimo o ad esso conseguente, denominato anche danno secondario o danno derivato.

20.      La Corte non ha neppure precisato in base a quali criteri o aspetti il giudice nazionale debba stabilire in quale luogo sia insorto, o si presuma essere insorto, il danno patrimoniale – sia diretto che derivato.

21.      Secondo lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), sorge inoltre la questione se, e in qual misura, il giudice nazionale chiamato a verificare la propria competenza, nella specie ai sensi del regolamento n. 44/2001, sia tenuto a fondare le proprie valutazioni sulle affermazioni, rilevanti al riguardo, dell’attore o del ricorrente, ovvero se sia tenuto a prendere in considerazione anche gli elementi addotti dal convenuto o resistente per contestare tali affermazioni.

22.      Ciò premesso, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 5, (...) punto 3, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che per “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” si possa intendere il luogo in uno Stato membro dove sia insorto il danno, allorché tale danno consista unicamente in pregiudizio patrimoniale direttamente risultante da un atto illecito compiuto in un altro Stato membro.

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione:

a)      Alla luce di quali criteri o di quali aspetti il giudice nazionale, per verificare la propria competenza in base all’articolo 5, (...) punto 3, del regolamento n. 44/2001, debba stabilire se nella fattispecie in esame si configuri un danno patrimoniale direttamente risultante da un atto illecito (“pregiudizio patrimoniale iniziale” o “danno patrimoniale diretto”) ovvero un danno patrimoniale risultante da un danno iniziale insorto altrove o un danno risultante da un danno insorto altrove (“danno secondario” o “danno patrimoniale derivato”).

b)      Alla luce di quali criteri o di quali aspetti il giudice nazionale, per verificare la propria competenza in base all’articolo 5, (...) punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, debba stabilire dove, nella fattispecie, sia insorto, o si debba presumere che sia insorto, il pregiudizio patrimoniale – sia diretto sia derivato.

3)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato a verificare se, nella specie, il regolamento medesimo gli attribuisca competenza giurisdizionale, sia tenuto a fondare il proprio giudizio sulle pertinenti affermazioni effettuate al riguardo dall’attore, o, rispettivamente, dal ricorrente, ovvero se detto giudice sia tenuto a considerare anche quanto sostenuto dal convenuto o resistente in opposizione alle affermazioni medesime».

23.      La ricorrente nel procedimento principale, i sigg. Schilling e Brož, il governo greco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni e sono stati sentiti all’udienza del 25 novembre 2015.

IV – Analisi

A –    Osservazioni preliminari

24.      In queste conclusioni, richiamerò la giurisprudenza della Corte sulla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), dato che, avendo il regolamento n. 44/2001 sostituito la Convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle di detto regolamento, qualora le disposizioni di tali strumenti possano essere qualificate come equivalenti (5). Invero, la disposizione chiave del caso di specie, vale a dire l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, è redatta in termini quasi identici a quelli della omologa disposizione della Convenzione di Bruxelles, di cui riprende la ratio. In considerazione di tale equivalenza, occorre garantire, conformemente al considerando 19 del regolamento n. 44/2001, la continuità nell’interpretazione di tali due strumenti (6).

B –    Sulla prima questione

25.      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che per «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» possa essere inteso il luogo in uno Stato membro dove sia insorto il danno (7), allorché tale danno consista unicamente in un pregiudizio patrimoniale direttamente risultante da un atto illecito compiuto in un altro Stato membro.

26.      Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un danno patrimoniale subito in uno Stato membro costituisca un criterio di collegamento sufficiente per determinare il giudice competente ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

27.      È solo in deroga al principio fondamentale enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il quale attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto è domiciliato, che il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede un certo numero di attribuzioni di competenze giurisdizionali speciali, tra cui quella prevista dall’articolo 5, punto 3, di detto regolamento (8). Poiché la competenza dei giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire costituisce una regola di competenza giurisdizionale speciale, essa dev’essere interpretata in modo autonomo e restrittivo (9), il che non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente prese in considerazione dal regolamento medesimo (10).

28.      La ratio principale della norma sulla competenza speciale di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 è fondata, secondo costante giurisprudenza della Corte, sull’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica un’attribuzione di competenza a quest’ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (11). Infatti, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è normalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità rispetto alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (12).

29.      L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dispone, quindi, che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili, dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

30.      Rilevo che tale disposizione non parla affatto di un danno o di un pregiudizio, bensì di un evento dannoso. Non è quindi al danno che si riferisce principalmente la lettera dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, bensì al fatto che abbia prodotto un danno. La logica di tale disposizione mi sembra evidente: un giudice sarà normalmente nelle migliori condizioni per raccogliere i fatti, sentire i testimoni e compiere gli atti procedurali nel luogo in cui un danno sia stato effettivamente causato.

31.      Ciò detto, è ben noto che la Corte, sin dalla causa cardine che ha dato luogo alla sentenza Bier, cosiddetta «Mines de potasse d’Alsace» (13), interpreta la locuzione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» come comprendente due luoghi diversi, vale a dire il luogo ove è insorto il danno (14) e quello ove si è verificato l’evento causale (15) che è all’origine di tale danno (16).

32.      Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte ha affermato, nella sentenza Marinari (17), che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non si riferiva al luogo in cui la parte lesa sosteneva di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro Stato membro (18). Nella specie, il ricorrente aveva depositato presso la filiale di una banca nel Regno Unito una serie di pagherò cambiari che i dipendenti della banca si erano rifiutati di restituire, segnalando alla polizia la giacenza di tali effetti e dichiarandoli di dubbia provenienza, provocando così l’arresto del ricorrente e il sequestro dei pagherò cambiari. Dopo essere stato assolto dalla giustizia inglese, il ricorrente aveva adito un giudice italiano per ottenere la condanna della banca al risarcimento dei danni causati dai suoi dipendenti. La domanda aveva ad oggetto il versamento del controvalore dei pagherò cambiari e il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa della sua detenzione, della risoluzione di vari contratti e della lesione della sua reputazione.

33.      Nel procedimento principale, il contratto contenente la clausola errata è stato negoziato e sottoscritto nella Repubblica ceca. I diritti e gli obblighi delle parti sono stati definiti in tale Stato membro, compreso l’obbligo per la Universal Music di pagare un importo più elevato di quello inizialmente previsto per il residuo 30% delle azioni. Detto obbligo contrattuale, che le parti del contratto non avevano intenzione di creare, è sorto nella Repubblica ceca. È, pertanto, in tale Stato membro che l’obbligo di pagare un prezzo più elevato del previsto è divenuto irreversibile e inevitabile e che, a mio avviso, il danno si è verificato.

34.      Tale constatazione implicherebbe che le questioni prima e seconda diventino ipotetiche, in quanto, in applicazione di giurisprudenza costante, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si trova nella Repubblica ceca.

35.      Il giudice del rinvio afferma tuttavia di non aver trovato risposta, nella giurisprudenza della Corte, alla questione se soltanto un danno patrimoniale possa costituire un «Erfolgsort» e, quindi, fondare una competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. In altri termini, esso si chiede se sussista una competenza giurisdizionale ai sensi della summenzionata disposizione qualora non vi sia già stato un danno iniziale come nella causa che ha dato luogo alla sentenza Marinari (19).

36.      In subordine e in una siffatta ipotesi, la questione chiave della presente causa è quindi se l’affermazione della Corte nella sentenza Mines de potasse d’Alsace (20), secondo cui l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» comprende entrambi i luoghi, valga anche quando il danno sia puramente patrimoniale.

37.      Ritengo di no.

38.      Laddove si tratti di un danno patrimoniale, vale a dire di un pregiudizio consistente unicamente in una diminuzione delle risorse finanziarie(21), non ritengo che la nozione di «Erfolgsort» sia pienamente pertinente (22). In certe situazioni, le nozioni di «Handlungsort» e di «Erfolgsort» non possono essere distinte. Ai fini della determinazione di un eventuale «Erfolgsort», tutto dipenderebbe, in una situazione di tal genere, dall’individuazione del luogo in cui siano situate le risorse finanziarie, che coincide di norma con il luogo di residenza o, nel caso di un persona giuridica, con quello della sede legale. Tale individuazione è spesso aleatoria e legata a considerazioni prive di qualsiasi connessione con i fatti in causa.

39.      Di conseguenza, sarei cauto nel trasporre alla lettera la giurisprudenza risultante dalla sentenza Mines de potasse d’Alsace (23) a una situazione in cui il danno sia patrimoniale. Come giustamente sottolineato dalla Commissione nelle proprie osservazioni, non è al fine di ampliare la deroga alla regola generale di competenza che la Corte ha riconosciuto, nella sentenza Mines de potasse d’Alsace (24), la possibilità per il ricorrente di scegliere tra il luogo in cui il danno è insorto e quello in cui è avvenuto l’evento che ha dato origine al danno. Il motivo di tale scelta consiste nella necessità di rimanere il più vicino possibile ai fatti della controversia e di designare il giudice più idoneo a decidere la causa e, in tale contesto, di organizzare utilmente un processo, ad esempio raccogliendo le prove e sentendo i testimoni.

40.      Come abbiamo visto in precedenza, tutti i fattori che consentono a un giudice di organizzare utilmente il giudizio si trovano, quindi, nella Repubblica ceca.

41.      In altri termini, per ragioni di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale, la mera circostanza che l’importo della transazione sia stato posto a carico di una società avente sede nei Paesi Bassi non è sufficiente per fondare la competenza del giudice olandese.

42.      L’analisi della giurisprudenza della Corte non mi sembra inficiare tale conclusione.

43.      Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Kronhofer (25), la parte lesa, che aveva sede in Austria, aveva risposto ad un’offerta consistente nell’aprire un conto in Germania, sul quale essa aveva trasferito un capitale. La Corte ha dichiarato che l’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles doveva essere interpretato nel senso che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non si riferisce al luogo del domicilio dell’attore in cui sarebbe localizzato il «centro patrimoniale» di quest’ultimo, solo perché egli vi abbia subito un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente (26). Tale constatazione è convincente, dato che tale luogo è piuttosto fortuito e non costituisce necessariamente un criterio di collegamento affidabile.

44.      Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Kolassa (27), un investitore aveva investito nel proprio paese, l’Austria, una determinata somma presso una banca. Per la Corte, il danno si è verificato nel luogo in cui l’investitore lo ha subito (28), vale a dire in Austria. Secondo la Corte, sussisteva una competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (29).

45.      Tuttavia, non ritengo che da tale causa possa trarsi una regola generale secondo cui un danno patrimoniale è sufficiente come criterio di collegamento ai fini della menzionata disposizione. Invero, i fatti della causa che ha dato luogo alla sentenza Kolassa (30) erano particolari. La convenuta in tale causa, una banca britannica, aveva pubblicato un prospetto riguardante i certificati finanziari in questione in Austria (31) ed era una banca austriaca ad aver (ri)venduto tali certificati.

46.      Nella causa che ha dato luogo alla sentenza CDC Hydrogen Peroxide, relativa al diritto della concorrenza, in cui le vittime si trovavano in diversi Stati membri, la Corte ha riconosciuto che tali diversi luoghi potevano servire da elementi di collegamento (32). La Corte ha dichiarato che «[t]rattandosi di un danno consistente in costi supplementari pagati a causa di un prezzo artificiosamente elevato, (...), tale luogo è individuabile solo per ogni asserita vittima considerata individualmente e si troverà, in linea di principio, presso la sede sociale di quest’ultima» (33).

47.      Non ritengo che tale affermazione possa fondare una regola generale secondo cui la sede legale di un’impresa danneggiata costituisca il luogo in cui si è verificato un danno. Al contrario, tale affermazione trova spiegazione, ancora una volta, nelle particolarità di detta causa, nella quale un numero elevato di persone aveva subito un danno. Non era, pertanto, possibile individuare un collegamento unico per quanto riguarda il luogo in cui l’accordo era stato concluso né, di conseguenza, il luogo dell’evento causale. Inoltre, mi sembra che la sede legale di un’impresa tenda a coincidere con le sue attività economiche.

48.      In sintesi, non vedo come l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 possa fondare la competenza giurisdizionale di un giudice situato in uno Stato membro con il quale la controversia abbia quale unico elemento di collegamento il fatto che la persona danneggiata vi abbia subito un pregiudizio patrimoniale.

49.       Di conseguenza, propongo di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che per «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non si può intendere, in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo in uno Stato membro dove sia insorto il danno, allorché tale danno consista unicamente in pregiudizio patrimoniale direttamente risultante da un atto illecito compiuto in un altro Stato membro.

50.      Alla luce di tale proposta, risulta superfluo esaminare la seconda questione.

C –    Sulla terza questione

51.      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, chiamato a verificare la propria competenza giurisdizionale in base alla disposizione medesima, sia tenuto a fondare le proprie valutazioni sulle affermazioni dell’attore ovvero del ricorrente o se sia invece tenuto a considerare anche gli elementi addotti dalla controparte per contestare dette affermazioni.

52.      Benché il giudice del rinvio sollevi tale questione solo in caso di risposta affermativa alla prima questione, ritengo che vi sia un interesse a rispondere, poiché tale questione è di portata generale e si riferisce alla valutazione della competenza giurisdizionale, e non solo alla questione se un danno patrimoniale sia sufficiente per accertare la competenza.

53.      In via preliminare, occorre ricordare (34) che la competenza giurisdizionale è determinata dalle norme autonome del regolamento n. 44/2001, mentre il merito della causa è deciso ai sensi della normativa nazionale applicabile, determinata in base alle norme sul conflitto di leggi relative alle obbligazioni contrattuali (35) o extracontrattuali (36).

54.      Mi sembra che la giurisprudenza esistente ci fornisca già varie indicazioni per rispondere a tale questione.

55.      Il regolamento n. 44/2001 non precisa la portata degli obblighi di controllo che incombono ad un giudice nazionale al momento dell’esame della propria competenza giurisdizionale. Da giurisprudenza costante risulta che l’oggetto della Convenzione di Bruxelles non era quello di unificare le norme di diritto processuale degli Stati contraenti, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell’ambito delle relazioni tra gli Stati contraenti e di facilitare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (37). Risulta peraltro da giurisprudenza costante che, per quanto riguarda le norme processuali, occorre fare riferimento alle norme nazionali applicabili dal giudice adito, purché la loro applicazione non comprometta l’effetto utile della Convenzione di Bruxelles (38).

56.      La Corte ha così dichiarato che un ricorrente può avvalersi del foro dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione di Bruxelles anche se l’esistenza del contratto su cui si fonda il ricorso sia controversa tra le parti (39). Essa ha inoltre ritenuto conforme allo spirito di certezza del diritto la possibilità per il giudice nazionale adito di pronunciarsi direttamente sulla propria competenza in base alle norme di detta Convenzione, senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito (40).

57.      La Corte ha affermato peraltro che, in sede di verifica della competenza giurisdizionale internazionale, il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda di accertamento negativo in base alle norme del diritto nazionale, bensì individua unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (41). Essa ha dichiarato inoltre che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, il giudice adito può considerare accertate, al solo scopo di verificare la propria competenza in forza di detta disposizione, le affermazioni del ricorrente quanto ai presupposti della responsabilità da illecito civile doloso o colposo (42). Infine, essa ha statuito che, nell’ambito della verifica della competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento n. 44/2001, non è necessario procedere a un’istruzione probatoria dettagliata per quanto riguarda gli elementi di fatto controversi che sono pertinenti ai fini tanto della competenza quanto della sussistenza del diritto invocato, e che il giudice adito può tuttavia esaminare la propria competenza internazionale tenendo conto di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto (43).

58.      Propongo pertanto di rispondere alla terza questione dichiarando che, al fine di determinare la propria competenza giurisdizionale ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, il giudice investito di una controversia deve valutare tutti gli elementi a sua disposizione, ivi compresi, se del caso, gli elementi addotti dal convenuto o resistente.

V –    Conclusione

59.      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) nei seguenti termini:

1)      L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che per «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non si può intendere, in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo in uno Stato membro dove sia insorto il danno, allorché tale danno consista unicamente in un pregiudizio patrimoniale direttamente risultante da un atto illecito compiuto in un altro Stato membro.

2)      Al fine di determinare la propria competenza giurisdizionale ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, il giudice investito di una controversia deve valutare tutti gli elementi a sua disposizione, ivi compresi, se del caso, gli elementi addotti dal convenuto o resistente.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


3–      C‑364/93, EU:C:1995:289.


4 – GU 1972, L 299, pag. 32.


5 –      Sentenza TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 36 e giurisprudenza citata).


6 –      V., inoltre, per quanto riguarda precisamente l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, sentenza Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 19).


7 –      Per evitare qualsiasi rischio di confusione, tengo a sottolineare che, nelle presenti conclusioni, i termini «pregiudizio» e «danno» sono utilizzati indifferentemente.


8 –      V., in particolare, sentenze Coty Germany (C‑360/12, EU:C:2014:1318, punto 44), e Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 23).


9 –      Secondo giurisprudenza costante. V., in particolare, sentenze Holterman Ferho Exploitatie e a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 72); CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 37), e Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 43).


10 –      V., in particolare, sentenze Coty Germany (C‑360/12, EU:C:2014:1318, punto 45), e Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 24).


11 –      V. sentenza Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 24 e giurisprudenza citata).


12 –      Sentenza Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 24 e giurisprudenza citata).


13 –      21/76, EU:C:1976:166.


14 –      Denominato «Erfolgsort» secondo la dottrina tedesca.


15 –      Denominato «Handlungsort» secondo la dottrina tedesca.


16 –      21/76 (EU:C:1976:166, punto 24). V., inoltre, sentenze Zuid-Chemie (EU:C:2009:475, punto 23), e Kainz (C‑45/13, EU:C:2014:7, punto 23).


17 – C‑364/93, EU:C:1995:289.


18 – V. sentenza Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289, punto 21).


19 – C‑364/93, EU:C:1995:289.


20 – 21/76, EU:C:1976:166.


21 «Vermogensschade» nella terminologia del giudice a quo.


22 –      Ciò non vale, ovviamente, nel caso in cui l’atto illecito riguardi il patrimonio in quanto tale. In una siffatta situazione, è chiaro, a mio avviso, che l’«Erfolgsort» può benissimo essere il luogo in cui è stato subito il danno patrimoniale. V. anche, in tal senso, Mankowski, P., in Magnus, U.,. e Mankowski, P., Brussels Ibis RegulationCommentary,Verlag Dr. Otto Schmidt, Colonia, 2016, Articolo 7, punto 328.


23 – 21/76, EU:C:1976:166.


24 – 21/76, EU:C:1976:166.


25 – C‑168/02, EU:C:2004:364.


26 – Sentenza Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364, punto 21).


27 – C‑375/13, EU:C:2015:37.


28 – Sentenza Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 54).


29 – Sentenza Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 57).


30 – C‑375/13, EU:C:2015:37.


31 – V. anche le mie conclusioni nella causa Kolassa (C‑375/13, EU:C:2014:2135, paragrafo 64).


32 –      C‑352/13, EU:C:2015:335 (punto 52).


33 –      Sentenza CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335).


34 –      V. anche le mie conclusioni nella causa Kolassa (C‑375/13, EU:C:2014:2135, paragrafo 69).


35 –      Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6).


36 –      Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU L 199, pag. 40).


37 –      V., a tal riguardo, sentenze Shevill e a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, punto 35); Italian Leather (C‑80/00, EU:C:2002:342, punto 43), nonché DFDS Torline (C‑18/02, EU:C:2004:74, punto 23).


38 –      Sentenze Hagen (C‑365/88, EU:C:1990:203, punti 19 e 20), nonché Shevill e a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, punto 36).


39 –      Sentenza Effer (38/81, EU:C:1982:79, punto 8).


40 – Sentenza Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 27).


41 – Sentenza Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:664, punto 50).


42 – Sentenza Hi Hotel HCF (C‑387/12, EU:C:2014:215, punto 20).


43 –      Sentenza Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 65).