Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 luglio 2018 –
Keramag Keramische Werke e a. / Commissione
(cause riunite T‑379/10 RENV e T‑381/10 RENV)
«Concorrenza – Intese – Mercato francese delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Partecipazione all’intesa di determinati organismi – Nuova valutazione degli elementi di prova»
1. Procedimento giurisdizionale – Sentenza della Corte che vincola il Tribunale – Presupposti – Rinvio conseguente a una pronuncia resa su impugnazione – Punti di diritto definitivamente decisi dalla Corte nella pronuncia resa su impugnazione – Autorità di cosa giudicata – Portata
(Statuto della Corte di giustizia, art. 61; regolamento di procedura del Tribunale, art. 215)
(v. punti 26, 27)
2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Prove documentali – Valutazione dell’efficacia probatoria di un documento – Criteri
(Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)
(v. punti 47, 49, 52, 58)
3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Ammissibilità della valutazione globale di un insieme di indizi
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punto 62)
4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Prove documentali – Valutazione dell’efficacia probatoria di un documento – Criteri – Documento redatto in immediata concomitanza con i fatti o da un testimone diretto di tali fatti – Efficacia probatoria elevata
(Art. 101 TFUE)
(v. punto 63)
Oggetto
| Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da una parte, a ottenere il parziale annullamento della decisione C(2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento d’applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – ceramiche sanitarie e rubinetteria) e, dall’altra, a ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con tale decisione. |
Dispositivo
2) | | La Keramag Keramische Werke GmbH e le altre ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nelle cause C‑613/13 P, T‑379/10 RENV e T‑381/10 RENV. |