Language of document : ECLI:EU:T:2005:279

Causa T‑40/04

Emma Bonino e altri

contro

Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

«Regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo — Ricorso di annullamento — Eccezione di irricevibilità — Atto impugnabile — Legittimazione ad agire — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interessamento diretto — Regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo — Esclusione di una formazione politica dal beneficio dello statuto — Interessamento diretto della detta formazione politica

[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/2003, artt. 2 e 3]

2.      Procedura — Ricevibilità dei ricorsi — Valutazione con riferimento alla situazione al momento della presentazione del ricorso — Atto che prevede la proroga dei suoi effetti a una data successiva — Assenza di incidenza sull’interessamento diretto delle persone fisiche o giuridiche

(Art. 230, quarto e quinto comma, CE)

3.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interessamento diretto — Regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo — Ricorso presentato da deputati membri di una formazione politica — Assenza di interessamento diretto

(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/2003, artt. 2 e 3)

4.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo — Ricorso di una formazione politica — Irricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/2003)

5.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo — Ricorso di una formazione politica — Deputati membri della formazione che hanno partecipato all’elaborazione del regolamento — Fondamento normativo del detto regolamento che non prevede tale intervento — Irricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/2003)

6.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem della condizione relativa alla necessità di essere individualmente interessati — Inammissibilità

(Art. 230, quarto comma, CE)

1.      Un regolamento, quale il regolamento n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, che istituisce uno status giuridico vantaggioso di cui una parte delle formazioni politiche può beneficiare mentre altre ne sono escluse può incidere sulle pari opportunità dei partiti politici. Di conseguenza, l’effetto giuridico da prendere in considerazione in un caso del genere è quello dell’esclusione di una formazione politica dallo status di partito politico a livello europeo e, di conseguenza, dal beneficio di un finanziamento comunitario, unitamente alla possibilità concessa a certi suoi concorrenti politici di goderne.

Infatti, la circostanza che la concessione di un finanziamento in forza di questo regolamento dipenda da una domanda presentata a tal fine non osta all’interessamento diretto di una formazione politica, dato che la presentazione di una siffatta istanza dipende unicamente dalla volontà di detto partito.

Inoltre, dato che le formazioni politiche che non soddisfano le condizioni di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso regolamento sono escluse dal finanziamento e i criteri di cui all’art. 3, lett. a), b) e d), sono formulati in modo da non concedere nessun potere discrezionale al Parlamento, il contenuto di una decisione di concessione o di diniego di un finanziamento in applicazione dei detti criteri ha carattere vincolato, dato che questa decisione è puramente automatica e deriva unicamente dal regolamento impugnato, senza applicazione di altre norme intermedie.

(v. punti 43, 49, 51-52)

2.      Anche se la ricevibilità di un ricorso di annullamento dev’essere valutata con riferimento alla data di presentazione del ricorso, la circostanza che gli effetti di un atto si concretizzino solo in una data successiva determinata da questo stesso atto non osta a che una persona possa essere direttamente interessata da quest’ultimo.

Infatti, da un lato, siccome i ricorrenti sono tenuti a rispettare i termini previsti dall’art. 230, quinto comma, CE per presentare un ricorso, qualsiasi altra interpretazione avrebbe come conseguenza che l’istituzione autrice dell’atto potrebbe impedire ad una persona di proporre ricorso ex art. 230, quarto comma, CE, rinviando la data di applicazione di una disposizione idonea a ledere direttamente la posizione giuridica dell’interessato.

D’altro lato, allorché il legislatore prevede per l’entrata in vigore delle misure dell’atto impugnato una data precisa e l’applicazione di queste disposizioni non è condizionata dal verificarsi di eventi incerti, il rinvio dell’applicazione di queste ultime non ha alcuna incidenza sull’interessamento diretto di un singolo.

(v. punti 45-48)

3.      I deputati membri di una formazione politica non sono direttamente interessati, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dal regolamento n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, anche se non si può escludere che le condizioni di finanziamento di un partito politico previste da questo regolamento possano avere ripercussioni sull’esercizio del mandato dei deputati che ne sono membri, nondimeno le conseguenze economiche di un eventuale finanziamento concesso a una formazione politica concorrente e negato a quelle di cui i deputati ricorrenti sono membri devono essere giudicate indirette. In realtà, l’effetto economico diretto si produce sulla posizione della formazione politica e non su quella dei deputati eletti nella lista di quest’ultima e queste conseguenze economiche non riguardano la posizione giuridica, ma unicamente la posizione di fatto dei deputati ricorrenti.

(v. punti 56, 59)

4.      Il regolamento n. 2004/2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone prese in considerazione in modo generale e astratto, per cui queste persone non sono individualmente interessate ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Infatti, le condizioni cui deve soddisfare un partito che desideri beneficiare di un finanziamento comunitario sono formulate in modo generale e possono applicarsi indifferentemente a qualsiasi formazione politica che rientri nella sfera di applicazione del detto regolamento.

Il gruppo di riferimento non appartiene quindi ad un circolo chiuso di persone interessate dal regolamento n. 2004/2003, ma è costituito da tutte le formazioni politiche che possano essere direttamente interessate dal detto regolamento, ossia, in particolare, tutti i partiti politici che abbiano partecipato alle elezioni europee o ne abbiamo manifestato l’intenzione.

La mera possibilità di determinare il numero o persino l’identità di determinati interessati, mentre una siffatta possibilità non esiste per altri, non è idonea a individuare sufficientemente un ricorrente.

(v. punti 61-63)

5.      Il mero fatto di aver partecipato ai dibattiti che hanno preceduto l’adozione di un atto non attribuisce la legittimazione individuale ad agire. Benché la posizione di «negoziatrice» di un’associazione avente lo scopo di promuovere gli interessi dei suoi membri possa eventualmente bastare a individuare una siffatta ricorrente, questa conclusione non si applica a un atto di natura normativa quando il fondamento giuridico in base al quale quest’ultimo è stato adottato non prevede l’intervento di determinati soggetti. Parimenti, in mancanza di procedure specifiche che coinvolgano determinati soggetti nell’adozione, nell’esecuzione e nel controllo delle decisioni di cui trattasi, il semplice deposito di un reclamo e, successivamente, l’eventuale esistenza di un carteggio con la Commissione non possono attribuire all’autore del reclamo la legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 230 CE.

A tale riguardo, non è direttamente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, del regolamento 2004/2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, una formazione politica della quale alcuni membri hanno partecipato in qualità di deputati ai lavori preparatori dal momento che questi ultimi non sono direttamente interessati dal detto regolamento e che nessuna disposizione procedurale richiedeva la partecipazione formale dei partiti politici al procedimento di adozione di questo.

(v. punti 70-72, 75)

6.      Un’interpretazione del regime delle vie legali secondo la quale un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario sarebbe esperibile qualora sia dimostrabile, a seguito di un esame concreto da parte di quest’ultimo delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano una persona a proporre un ricorso che le consenta di porre in discussione la validità dell’atto comunitario contestato è inammissibile.

Inoltre, secondo il sistema del controllo di legittimità istituito dal Trattato, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso avverso un regolamento solo se essa è interessata non solo direttamente ma anche individualmente. Pur essendo vero che quest’ultima condizione dev’essere interpretata alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenendo conto delle diverse circostanze idonee a individuare un ricorrente, una siffatta interpretazione non può condurre ad ignorare la condizione di cui trattasi, che è espressamente prevista dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo al giudice comunitario.

(v. punto 77)