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Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2012 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-591/08) 

("Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d'appalto - Prestazione di servizi informatici - Classificazione di un offerente in seconda posizione nella procedura a cascata - Ricorso di annullamento - Cause di esclusione dalla procedura di gara d'appalto - Conflitto d'interessi - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento - Responsabilità extracontrattuale")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e P. Katsimani)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Simon e E. Manhaeve, agenti, assistiti dall'avv. P. Wytinck, successivamente E. Manhaeve, assistito dagli avv.ti P. Wytinck e B. Hoorelbeke)

Oggetto

Da un lato, annullamento delle decisioni della Commissione del 17 ottobre 2008, che classificano la ricorrente, per le sue offerte presentate in risposta al bando di gara intitolato 'Tecnologie informatiche in materia di statistiche', relativo a servizi di consulenza e di sviluppo per lo scambio di dati e metadati statistici (SDMX) (GU 2008/S 120-159017), come seconda in graduatoria per i lotti nn. 2 e 3 nonché di tutte le decisioni successive ad esse connesse, compresa la decisione di assegnare l'appalto ad altri concorrenti, dall'altro, risarcimento del danno subito

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 - GU C 82 del 4.4.2009.