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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal The Equality Tribunal (Irlanda) il 30 luglio 2012 - Z. / A Government Department (A.) e the Board of Management of a Community School (B.)

(Causa C-363/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

The Equality Tribunal (Tribunale per la parità, Irlanda)

Parti

Ricorrente: Z.

Convenuti: A Government Department (A.) e the Board of Management of a Community School (B.)

Questioni pregiudiziali

1.    Se, considerate le seguenti disposizioni del diritto primario dell'Unione europea:

i) articolo 3 TUE

ii) articoli 8 e 157 TFUE e/o

iii) articoli 21, 23, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"),

la direttiva 2006/54/CE - in particolare gli articoli 4 e 14 - debba essere interpretata nel senso che sussiste discriminazione basata sul sesso qualora una donna la cui figlia genetica è nata previo contratto di maternità surrogata e che si occupa di tale figlia dalla nascita si veda rifiutare un congedo retribuito equivalente al congedo per maternità e/o per adozione.

2.    In caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 2006/54/CE 2 sia compatibile con le disposizioni del diritto primario dell'Unione europea sopra citate.

3.    Se, considerate le seguenti disposizioni del diritto primario dell'Unione europea:

i) articolo 10 TFUE e/o

ii) articoli 21, 26 e 34 della Carta,

la direttiva 2000/78/CE  - in particolare gli articoli 3, paragrafo 1, e 5 - debba essere interpretata nel senso che sussiste discriminazione basata sulla disabilità qualora una donna affetta da una disabilità che le impedisce di avere figli, la cui figlia genetica è nata previo contratto di maternità surrogata e che si occupa di tale figlia dalla nascita, si veda rifiutare un congedo retribuito equivalente al congedo per maternità e/o per adozione.

4.    In caso di risposta negativa alla terza questione, se la direttiva 2000/78/CE sia compatibile con le disposizioni del diritto primario dell'Unione europea sopra citate.

5.    Se, ai fini dell'interpretazione e/o della contestazione della validità della direttiva 2000/78/CE, sia possibile basarsi sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

6.    In caso di risposta positiva alla quinta questione, se la direttiva 2000/78/CE - in particolare gli articoli 3 e 5 - sia compatibile con gli articoli 5, 6, 27, paragrafo 1, lettera b), e 28, paragrafo 2, lettera b), della suddetta Convenzione.

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1 - Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).

2 - Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).