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Ricorso proposto il 18 aprile 2011 - TeamBank / UAMI - Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

(Causa T-220/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (Norimberga, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Kiphuht, H. Lindner e D. Terheggen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fercredit Servizi Finanziari SpA (Roma)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 febbraio 2011, procedimento R 719/2010-1,

condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo "f@ir Credit" per servizi della classe 36 (domanda n. 6 947 766).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Fercredit Servizi Finanziari SpA.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo "FERCREDIT" per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 12, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 39, 41, 42, 43 e 44 (marchio comunitario n. 3 749 801) con opposizione contro la registrazione per servizi della classe 36.

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è stata accolta.

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 1, poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata), GU L 78, pag. 1.