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Ordinanza del Tribunale del 17 febbraio 2012 - Dagher / Consiglio

(Causa T-218/11) 

("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate per tenere conto della situazione in Costa d'Avorio - Eliminazione dall'elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a statuire - Responsabilità extracontrattuale")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Habib Roland Dagher (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentanti: avv.ti J.-Y. Dupeux e F. Dressen)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2011/71/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 28, pag. 60), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 28, pag. 32), nella parte in cui riguardano il ricorrente, e, dall'altro, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)    Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione 2011/71/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio.

2)    La domanda di risarcimento è respinta.

3)    Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese relative alla domanda di annullamento.

4)    Il ricorrente è condannato alle spese relative alla domanda di risarcimento.

5)    La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 179 del 18.6.2011.