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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2005 - Land Oberösterreich e Repubblica d'Austria / Commissione

(Cause riunite T-366/03 e T-235/04)1

("Ravvicinamento delle legislazioni - Disposizioni nazionali in deroga ad una misura di armonizzazione - Divieto di impiego di organismi geneticamente modificati in Austria Superiore- Presupposti per l'applicazione dell'art. 95, n. 5, CE")

Lingua processuale:il tedesco

Parti

Ricorrenti: Land Oberösterreich (rappresentante: avv. F. Mittendorfer) e Repubblica d'Austria (rappresentanti: sigg. H. Hauer e H. Dossi, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra M. Patakia e sig. U. Wölker, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 2003, 2003/653/CE, relativa alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nell'Austria Superiore, notificate dalla Repubblica d'Austria a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del Trattato CE (GU L 230, pag. 34)

Dispositivo della sentenza

I ricorsi sono respinti.

I ricorrenti sono condannati alle spese.

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2 - GU C 35 del 7.2.2004