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Sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2006 - Medici Grimm / Consiglio

(Causa T-364/03)1

("Dumping - Importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese - Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Assenza di retroattività- Annullamento da parte del Tribunale - Ricorso per risarcimento danni - Violazione sufficientemente grave e manifesta")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Medici Grimm KG (Rodgau Hainhausen, Germania) [Rappresentanti: R. MacLean, solicitor, e E. Gybels, avocat]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea [agente: M. Bishop, assistito da G. Berrisch]

sostenuto da: Commissione delle Comunità europee [agenti: N. Khan e T. Scharf]

Oggetto della causa

Ricorso ai sensi dell'art. 235 CE e dell'art. 288, secondo comma, CE, diretto al risarcimento del danno che la ricorrente ritiene di avere subito a causa dell'irretroattività del regolamento (CE) del Consiglio 3 novembre 1998, n. 2380, che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 296, pag. 1), parzialmente annullato dalla sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T-7/99, Medici Grimm/Consiglio (Racc. pag. II-2671)

Dispositivo della sentenza

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporta, oltre alle sue spese, quelle sostenute dal Consiglio.

3)    La Commissione sopporta le proprie spese.

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1 - GU C 21 del 24.1.2004.