Language of document : ECLI:EU:T:2006:28

Causa T-364/03

Medici Grimm KG

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping — Importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese — Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo — Assenza di retroattività — Annullamento da parte del Tribunale — Ricorso per risarcimento danni — Violazione sufficientemente grave e manifesta»

Massime della sentenza

Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente grave e manifesta del diritto comunitario

(Art. 288, secondo comma, CE)

Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, è subordinato alla coesistenza di un insieme di requisiti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento ed il danno lamentato.

Il fatto che l’illegittimità del comportamento dell’istituzione sia accertata con una sentenza del giudice comunitario non è tuttavia sufficiente a considerare soddisfatta la prima condizione. Infatti dev’essere accertata una violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

Per quanto riguarda la violazione sufficientemente grave e manifesta del diritto comunitario, il criterio decisivo per considerare che essa sussiste è quello della violazione manifesta e grave, da parte di un’istituzione comunitaria, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando l’istituzione in questione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per comprovare l’esistenza di una violazione sufficientemente grave e manifesta. Ma occorre anche tener conto della complessità delle situazioni da disciplinare e delle difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata e dell’intenzionalità o dell’inescusabilità dell’errore di diritto commesso.

(v. punti 59, 61-62, 79-81, 87)